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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABBATE Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LABBATE
PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABBATE Parte_2 C.F._2
PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LABBATE
PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 21 Maggio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 3 dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- rilevato che è rimasto contumace;
CP_1
- considerato che e hanno invocato la condanna di Parte_1 Parte_2 CP_1
al rilascio dell'immobile (locale garage) sito in Canino, Via Tuscania snc (di cui i medesimi ricorrenti sono proprietari), a lui concesso in comodato d'uso gratuito in data 13.11.2023 (contratto registrato in data
8.10.2024) e successivamente mai più dismesso nonostante le reiterate richieste verbali e formali da parte dei proprietari;
- ritenuto che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà di e Parte_1
sull'immobile de quo (cfr. visura catastale, documentazione in atti), quanto la illegittima Parte_2
detenzione dello stesso da parte di (cfr. la corrispondenza in atti, la diffida, il verbale di CP_1
mediazione negativo regolarmente notificato all e la contumacia del medesimo che manifesta CP_1
disinteresse agli esiti della causa);
- che il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.8, D.L.vo 4.3.2010, n°28 e succ.mod. esperito dal ricorrente, si è concluso negativamente attesa la mancata e soprattutto ingiustificata comparizione
CP_ dell' all'incontro del 14.01.2025 (cfr. Verbale di incontro in atti) e che tale condotta, in relazione alle tematiche introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
CP_1
- che inoltre, da tale condotta consegue la condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo
28/2010 e succ.mod., di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma CP_1
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
pagina 2 di 3 - che e devono pertanto ritenersi fondatamente legittimati a Parte_1 Parte_2
pretendere la restituzione dell'immobile oggetto del loro diritto di proprietà e che, conseguentemente,
[...]
è tenuto al rilascio immediato (e comunque entro e non oltre giorni trenta dalla pubblicazione CP_1
della presente Sentenza) dell'immobile (locale garage) sito in Canino, Via Tuscania snc libero da persone e cose.
Le spese del giudizio seguono il fondamentale criterio della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna all'immediato rilascio (e comunque entro e non oltre giorni trenta dalla CP_1
pubblicazione della presente Sentenza), in favore di e dell'immobile Parte_1 Parte_2
(locale garage) sito in Canino, Via Tuscania snc libero da persone e cose.
- Condanna al rimborso, in favore di e , CP_1 Parte_1 Parte_3
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 21 Maggio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABBATE Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LABBATE
PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABBATE Parte_2 C.F._2
PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LABBATE
PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 21 Maggio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 3 dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- rilevato che è rimasto contumace;
CP_1
- considerato che e hanno invocato la condanna di Parte_1 Parte_2 CP_1
al rilascio dell'immobile (locale garage) sito in Canino, Via Tuscania snc (di cui i medesimi ricorrenti sono proprietari), a lui concesso in comodato d'uso gratuito in data 13.11.2023 (contratto registrato in data
8.10.2024) e successivamente mai più dismesso nonostante le reiterate richieste verbali e formali da parte dei proprietari;
- ritenuto che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà di e Parte_1
sull'immobile de quo (cfr. visura catastale, documentazione in atti), quanto la illegittima Parte_2
detenzione dello stesso da parte di (cfr. la corrispondenza in atti, la diffida, il verbale di CP_1
mediazione negativo regolarmente notificato all e la contumacia del medesimo che manifesta CP_1
disinteresse agli esiti della causa);
- che il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.8, D.L.vo 4.3.2010, n°28 e succ.mod. esperito dal ricorrente, si è concluso negativamente attesa la mancata e soprattutto ingiustificata comparizione
CP_ dell' all'incontro del 14.01.2025 (cfr. Verbale di incontro in atti) e che tale condotta, in relazione alle tematiche introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
CP_1
- che inoltre, da tale condotta consegue la condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo
28/2010 e succ.mod., di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma CP_1
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
pagina 2 di 3 - che e devono pertanto ritenersi fondatamente legittimati a Parte_1 Parte_2
pretendere la restituzione dell'immobile oggetto del loro diritto di proprietà e che, conseguentemente,
[...]
è tenuto al rilascio immediato (e comunque entro e non oltre giorni trenta dalla pubblicazione CP_1
della presente Sentenza) dell'immobile (locale garage) sito in Canino, Via Tuscania snc libero da persone e cose.
Le spese del giudizio seguono il fondamentale criterio della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna all'immediato rilascio (e comunque entro e non oltre giorni trenta dalla CP_1
pubblicazione della presente Sentenza), in favore di e dell'immobile Parte_1 Parte_2
(locale garage) sito in Canino, Via Tuscania snc libero da persone e cose.
- Condanna al rimborso, in favore di e , CP_1 Parte_1 Parte_3
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 21 Maggio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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