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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4899/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4899/2020 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giusy A. Parte_1 C.F._1
Pennella (C.F. pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in RA De SA (AV) alla Via Selvapiana n. 33
ATTRICE
CONTRO
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gaetanino Siconolfi (C.F. ; pec: ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Guardia dei Lombardi alla Via San Rocco n.
40
CONVENUTA
NONCHÉ
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giusy A. Pennella CP_2 C.F._4
(C.F. pec: ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1
il suo studio sito in RA De SA (AV) alla Via Selvapiana n. 33
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la ditta individuale Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale onde sentir ivi accogliere le seguenti conclusioni: 1) CP_1 pagina 1 di 7 Dichiarare risolto il contratto verbale di appalto per fatto, responsabilità e colpa del e ordinargli CP_1
la restituzione in favore della attrice di tutte le somme percepite, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
2) Conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dalla
, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi moratori e rivalutazione Pt_1
monetaria; 3) Condannare al pagamento di spese e competenze di lite, con accessori CP_1 come per legge” .
Con la spiegata domanda, parte attrice esponeva che: i) ella aveva conferito oralmente al l'incarico CP_1 di eseguire una serie di lavorazioni presso l'appartamento di sua proprietà, sito in Lioni in Via San Rocco
n. 22/B, adibito ad abitazione familiare;
ii) tali lavori consistevano nella stesura di uno strato di resina autolivellante lucida che avrebbe dovuto essere liscia, trasparente ed uniforme sulla pavimentazione della zona giorno e dei due bagni dell'immobile e ad effetto spatolato con finitura lucida sulle pareti dei sanitari;
iii) le opere non soltanto erano state consegnate in ritardo rispetto ai tempi pattuiti, ma presentavano anche gravissimi ed evidenti difetti;
iv) al rifiuto del di provvedere all'eliminazione CP_1 dei vizi riscontrati, l'attrice aveva dovuto farsi carico di ulteriori spese per rendere l'appartamento nuovamente abitabile.
Si costituiva la ditta convenuta invocando il rigetto delle domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo dei lavori eseguiti per l'importo di € 5.490.00 oltre iva ed interessi come per legge. inoltre, sul presupposto che l'incarico non gli fosse stato conferito personalmente CP_1 dalla chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del di lei coniuge, , Pt_1 CP_2
con il quale aveva concluso accordi in relazione alle opere da realizzarsi. Disposta la predetta autorizzazione, si costituiva regolarmente il terzo chiamato il quale rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, si associava alle difese dell'attrice ed invocava la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione.
Dopo l'espletamento della prova orale per come ammessa dalla scrivente, il giudizio proseguiva con il conferimento di incarico al nominato c.t.u. che depositava la relazione definitiva in data 28.09.2023.
Chiamato a chiarimenti il c.t.u. e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'udienza del 24.10.2024 questo Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1§ Sulla legittimazione dell'attrice e del terzo chiamato in causa
Parte convenuta contesta il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, osservando di aver ricevuto incarico direttamente dal di lei coniuge, , in virtù dei rapporti che intercorrevano con il CP_2
medesimo, atteso che il avesse reso prestazioni professionali in favore del in qualità di legale. CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 Secondo la prospettazione di parte convenuta, dunque, l'unico legittimato ad agire avrebbe dovuto essere il quale reale committente dei lavori. Il terzo chiamato in causa, d'altro canto, ha contestato il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la avesse personalmente incaricato Pt_1
la ditta ad eseguire i lavori presso l'immobile di sua esclusiva proprietà, sovente ingerendosi nell'esecuzione delle opere.
Entrambe le prospettazioni non colgono nel segno e devono essere rigettate.
Premettendo che è pacifico che l'attrice sia legata da un rapporto di coniugio con il e che entrambi CP_2 vivano, unitamente alla famiglia, nell'appartamento di proprietà esclusiva della va osservato Pt_1
che la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra tutte le parti in causa non può prescindere dal vaglio dei messaggi scambiati via WhatsApp tra il e il , di cui sono stati prodotti in atti gli CP_1 CP_2
screenshot (cfr. all.ti 3,4,5, comparsa costituzione convenuto ed all. 11, 2^ memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. attrice).
Sotto il profilo del valore probatorio, si rammenta che lo screenshot non è annoverato tra le prove
“tipiche” contemplate dal codice di rito, ma può essere equiparato a una “riproduzione meccanica” e fare prova secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, e salvo che la controparte non lo contesti, e quindi tacitamente ammetta che quanto in esso riprodotto corrisponde a realtà (ex multis, Corte appello sez. IV - Venezia, 13/10/2022, n. 2217). Giova anche precisare sul punto che la contestazione deve essere motivata secondo precise ragioni, ad esempio una foto che non consente di risalire con certezza alla data in cui è stata fatta o a una registrazione dove le voci o le parole non sono riconoscibili
(cfr. Cass. Civ. n. 11606/2018; Cass. Civ. ord. n. 19155 del 17.7.2019).
Orbene, in assenza di specifiche contestazioni in merito agli screenshot in atti, deve ritenersi provato che fosse stato il a chiedere al un preventivo per i lavori a farsi e ad interessarsi prevalentemente CP_2 CP_1 dell'andamento delle lavorazioni. Risulta però dimostrata anche l'ingerenza della Pt_1 nell'esecuzione dell'opera affidata, posto che l'attrice ha richiesto che il convenuto le mostrasse alcuni campioni (cfr. all. 3 su richiamato) e ha finanche provveduto al pagamento in suo favore di un acconto
(cfr. screen messaggi del 05.08.2020 e del 07.08.2020, all. 11 di cui sopra).
In altri termini, la qualifica di “committente” deve essere attribuita sia all'attrice che al di lei coniuge e terzo chiamato in causa, non ricorrendo, nel caso di specie, elementi che depongano in senso contrario e non rilevando le nozioni penalistiche e giuslavoristiche di “committenza” pure richiamate da parte convenuta. Va, pertanto, affermata la legittimazione attiva e passiva della e del . Pt_1 CP_2
2§ Nel merito
Occorre preliminarmente qualificare il contratto che le parti hanno inteso porre in essere, essendo in discussione la natura del negozio quale contratto d'appalto o contratto d'opera. Consolidata
pagina 3 di 7 giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la distinzione tra i menzionati contratti “si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue” (Cfr. Cass., Sez.
2^, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2010, n. 12519).
La Suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che “la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore” (cfr. Cassazione civile sez. II - 16/11/2017, n. 27258; Cass., Sez. 2^,
4 aprile 2017, n. 8700).
In osservanza ai suesposti principi di diritto, si rileva come il contratto di appalto rappresenti la tipologia contrattuale a cui riferire le pattuizioni convenute tra le parti. Dalla visura camerale in atti, invero, si evince la qualità imprenditoriale della convenuta, la cui attività prevalente consiste in “attività di edilizia in genere: costruzioni per conto proprio e/o di terzi di fabbricati per civili abitazioni, industriali e commerciali;
costruzione, appalti e manutenzione di strade acquedotti, sistemazione idraulica e forestale etc. etc.”.
La ditta del pertanto, essendo di piccole dimensioni ed a carattere artigiano, pur essendo ditta CP_1 specializzata nel settore edile, operando principalmente in appalto nell'ambito delle lavorazioni consistenti nella posa in opera di pavimenti in resina, ha un'organizzazione che non appare imprenditoriale e che pertanto non esula dal dispositivo di cui all'articolo 2083 Codice Civile.
Tanto è sufficiente per qualificare il contratto come contratto d'opera, con tutto ciò che ne consegue in punto di disciplina.
§ Sul termine decadenziale
Nella specie, trattandosi di un contratto d'opera, vige il termine decadenziale ex art. 1226 c.c. di otto giorni. Non vi è stata tuttavia tempestiva denuncia della violazione del termine per la denuncia dei vizi, di talché occorre approfondire le questioni nel merito.
§Nel merito
Non può tuttavia tacersi che l'art.2226 c.c. richiami il disposto di cui all'art. 1668 c.c in tema di appalto.
Nella specie, poiché la committenza ha dedotto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte - presentando le opere ultimate e consegnate gravissimi vizi e difetti tali da giustificare un'azione di risoluzione del contratto - giova rammentare che l'art. 1668 c.c. prevede testualmente che “Il committente
pagina 4 di 7 può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto".
Orbene, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, “la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto deve ritenersi ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e sulla funzionalità della medesima, sì da impedire che la stessa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal co. 1 dell'art. 1668 c.c." (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 5250 del 15/03/2004 e Sez.
2 - , Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022). Il rimedio risolutorio di cui al predetto art. 1668 c.c. si pone, quindi, come deroga alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., richiedendo una inidoneità totale dell'opera che si traduce evidentemente in una gravità maggiore rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria
(cfr. Tribunale - Rimini, 09/01/2018, n. 7).
Nel caso di specie, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte e dell'accertamento compiuto dal nominato c.t.u., è possibile affermare con certezza che l'opera fornita non presentasse vizi tali da renderla
“del tutto inadatta alla sua destinazione” e ciò benché i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Alcuna problematica strutturale o funzionale dell'opera è stata accertata dal c.t.u. che, per contro, ha rilevato in prima battuta che i lavori “pur non essendo stati realizzati a regola d'arte in quanto incompleti
e con alcune imperfezioni, potevano essere sicuramente ripristinati e pertanto realizzati a regola d'arte in quanto le incongruenze presenti sulla pavimentazione e rivestimenti non pregiudicavano l'intero lavoro svolto, tale da essere sostituito con nuove tipologie di lavoro.”.
All'esito delle osservazioni delle parti, il ctu ha mutato il proprio apprezzamento, rilevando invece che
“i vizi ai lavori eseguiti, visibilmente e facilmente evidenziati negli atti, erano estesi a tutte le superfici e quindi pregiudicavano l'intero lavoro svolto”.
Non sono condivisibili le conclusioni alle quali giunge il ctu all'esito delle osservazioni delle parti, laddove occorre considerare che lo stato dei luoghi è risultato modificato all'atto del sopralluogo per essere intervenuta altra ditta e che pertanto è solo dalla documentazione fotografica che è possibile apprezzare la lavorazione svolta dal convenuto.
Orbene, dalle foto in atti emerge come lo strato di resina sia stato efficacemente posato e che i vizi pure emergenti, consistenti in macchie e disomogeneità, ben potessero essere rimossi con lavorazioni pagina 5 di 7 integrative, come peraltro evidenziato dal c.t.u. nella propria relazione, non ostandovi l'estensione delle stesse.
Deve pertanto ritenersi che si è in presenza di difetti che avrebbero potuto legittimare soltanto un'azione manutentiva del contratto ai sensi dell'art. 1668, comma 1, c.c. a mente del quale, se le difformità ed i vizi sono eliminabili o comunque non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, il committente può optare tra la richiesta di eliminazione a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., o la richiesta di una proporzionale diminuzione del prezzo (cfr. Cass. 3002/01; Cass. 4839/88).
La domanda di risoluzione non può, pertanto, essere accolta.
Deve parimenti essere rigettata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno in ragione del principio di diritto per cui “In presenza di difetti per i quali l'art. 1668 c.c. non consente la risoluzione del contratto, il risarcimento può essere riconosciuto solo se il committente abbia agito, con le azioni previste dal primo comma, per il mantenimento del contratto e non per il suo scioglimento. Il diritto del committente al risarcimento dei danni per i difetti dell'opera, che il primo comma fa salvo "in ogni caso" di colpa dell'appaltatore, va correlato ai casi contemplati dalla richiamata disposizione, di difetti, cioè, la cui gravità non sia tale da rendere l'opera inadatta allo scopo e giustifichi, quindi le alternative azioni di eliminazione dei difetti o di riduzione del pezzo. Pertanto nel caso che il committente abbia domandato il risarcimento dei danni in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (cfr. Cassazione, Sez. 2, sentenza 9295 del 20 aprile 2006).
Va, infine, rigettata la controdomanda di parte convenuta, atteso che non è stato provato in giudizio né che il corrispettivo pattuito tra le parti per i lavori appaltati ammontasse ad € 6.000,00 né che il residuo spettante all'impresa fosse dell'importo richiesto in via riconvenzionale.
3§ Sulla temerarietà della lite
La domanda va disattesa in assenza dei presupposti di legge ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire in giudizio, non potendosi tali evenienze desumere dalla mera infondatezza delle domande.
4§ Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - rigetta ogni domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4899/2020 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giusy A. Parte_1 C.F._1
Pennella (C.F. pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in RA De SA (AV) alla Via Selvapiana n. 33
ATTRICE
CONTRO
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gaetanino Siconolfi (C.F. ; pec: ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Guardia dei Lombardi alla Via San Rocco n.
40
CONVENUTA
NONCHÉ
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giusy A. Pennella CP_2 C.F._4
(C.F. pec: ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1
il suo studio sito in RA De SA (AV) alla Via Selvapiana n. 33
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la ditta individuale Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale onde sentir ivi accogliere le seguenti conclusioni: 1) CP_1 pagina 1 di 7 Dichiarare risolto il contratto verbale di appalto per fatto, responsabilità e colpa del e ordinargli CP_1
la restituzione in favore della attrice di tutte le somme percepite, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
2) Conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dalla
, anche in via equitativa od ex art. 1226 cod. civ., con interessi moratori e rivalutazione Pt_1
monetaria; 3) Condannare al pagamento di spese e competenze di lite, con accessori CP_1 come per legge” .
Con la spiegata domanda, parte attrice esponeva che: i) ella aveva conferito oralmente al l'incarico CP_1 di eseguire una serie di lavorazioni presso l'appartamento di sua proprietà, sito in Lioni in Via San Rocco
n. 22/B, adibito ad abitazione familiare;
ii) tali lavori consistevano nella stesura di uno strato di resina autolivellante lucida che avrebbe dovuto essere liscia, trasparente ed uniforme sulla pavimentazione della zona giorno e dei due bagni dell'immobile e ad effetto spatolato con finitura lucida sulle pareti dei sanitari;
iii) le opere non soltanto erano state consegnate in ritardo rispetto ai tempi pattuiti, ma presentavano anche gravissimi ed evidenti difetti;
iv) al rifiuto del di provvedere all'eliminazione CP_1 dei vizi riscontrati, l'attrice aveva dovuto farsi carico di ulteriori spese per rendere l'appartamento nuovamente abitabile.
Si costituiva la ditta convenuta invocando il rigetto delle domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo dei lavori eseguiti per l'importo di € 5.490.00 oltre iva ed interessi come per legge. inoltre, sul presupposto che l'incarico non gli fosse stato conferito personalmente CP_1 dalla chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del di lei coniuge, , Pt_1 CP_2
con il quale aveva concluso accordi in relazione alle opere da realizzarsi. Disposta la predetta autorizzazione, si costituiva regolarmente il terzo chiamato il quale rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, si associava alle difese dell'attrice ed invocava la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione.
Dopo l'espletamento della prova orale per come ammessa dalla scrivente, il giudizio proseguiva con il conferimento di incarico al nominato c.t.u. che depositava la relazione definitiva in data 28.09.2023.
Chiamato a chiarimenti il c.t.u. e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'udienza del 24.10.2024 questo Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1§ Sulla legittimazione dell'attrice e del terzo chiamato in causa
Parte convenuta contesta il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, osservando di aver ricevuto incarico direttamente dal di lei coniuge, , in virtù dei rapporti che intercorrevano con il CP_2
medesimo, atteso che il avesse reso prestazioni professionali in favore del in qualità di legale. CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 Secondo la prospettazione di parte convenuta, dunque, l'unico legittimato ad agire avrebbe dovuto essere il quale reale committente dei lavori. Il terzo chiamato in causa, d'altro canto, ha contestato il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la avesse personalmente incaricato Pt_1
la ditta ad eseguire i lavori presso l'immobile di sua esclusiva proprietà, sovente ingerendosi nell'esecuzione delle opere.
Entrambe le prospettazioni non colgono nel segno e devono essere rigettate.
Premettendo che è pacifico che l'attrice sia legata da un rapporto di coniugio con il e che entrambi CP_2 vivano, unitamente alla famiglia, nell'appartamento di proprietà esclusiva della va osservato Pt_1
che la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra tutte le parti in causa non può prescindere dal vaglio dei messaggi scambiati via WhatsApp tra il e il , di cui sono stati prodotti in atti gli CP_1 CP_2
screenshot (cfr. all.ti 3,4,5, comparsa costituzione convenuto ed all. 11, 2^ memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. attrice).
Sotto il profilo del valore probatorio, si rammenta che lo screenshot non è annoverato tra le prove
“tipiche” contemplate dal codice di rito, ma può essere equiparato a una “riproduzione meccanica” e fare prova secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, e salvo che la controparte non lo contesti, e quindi tacitamente ammetta che quanto in esso riprodotto corrisponde a realtà (ex multis, Corte appello sez. IV - Venezia, 13/10/2022, n. 2217). Giova anche precisare sul punto che la contestazione deve essere motivata secondo precise ragioni, ad esempio una foto che non consente di risalire con certezza alla data in cui è stata fatta o a una registrazione dove le voci o le parole non sono riconoscibili
(cfr. Cass. Civ. n. 11606/2018; Cass. Civ. ord. n. 19155 del 17.7.2019).
Orbene, in assenza di specifiche contestazioni in merito agli screenshot in atti, deve ritenersi provato che fosse stato il a chiedere al un preventivo per i lavori a farsi e ad interessarsi prevalentemente CP_2 CP_1 dell'andamento delle lavorazioni. Risulta però dimostrata anche l'ingerenza della Pt_1 nell'esecuzione dell'opera affidata, posto che l'attrice ha richiesto che il convenuto le mostrasse alcuni campioni (cfr. all. 3 su richiamato) e ha finanche provveduto al pagamento in suo favore di un acconto
(cfr. screen messaggi del 05.08.2020 e del 07.08.2020, all. 11 di cui sopra).
In altri termini, la qualifica di “committente” deve essere attribuita sia all'attrice che al di lei coniuge e terzo chiamato in causa, non ricorrendo, nel caso di specie, elementi che depongano in senso contrario e non rilevando le nozioni penalistiche e giuslavoristiche di “committenza” pure richiamate da parte convenuta. Va, pertanto, affermata la legittimazione attiva e passiva della e del . Pt_1 CP_2
2§ Nel merito
Occorre preliminarmente qualificare il contratto che le parti hanno inteso porre in essere, essendo in discussione la natura del negozio quale contratto d'appalto o contratto d'opera. Consolidata
pagina 3 di 7 giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la distinzione tra i menzionati contratti “si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue” (Cfr. Cass., Sez.
2^, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2010, n. 12519).
La Suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che “la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore” (cfr. Cassazione civile sez. II - 16/11/2017, n. 27258; Cass., Sez. 2^,
4 aprile 2017, n. 8700).
In osservanza ai suesposti principi di diritto, si rileva come il contratto di appalto rappresenti la tipologia contrattuale a cui riferire le pattuizioni convenute tra le parti. Dalla visura camerale in atti, invero, si evince la qualità imprenditoriale della convenuta, la cui attività prevalente consiste in “attività di edilizia in genere: costruzioni per conto proprio e/o di terzi di fabbricati per civili abitazioni, industriali e commerciali;
costruzione, appalti e manutenzione di strade acquedotti, sistemazione idraulica e forestale etc. etc.”.
La ditta del pertanto, essendo di piccole dimensioni ed a carattere artigiano, pur essendo ditta CP_1 specializzata nel settore edile, operando principalmente in appalto nell'ambito delle lavorazioni consistenti nella posa in opera di pavimenti in resina, ha un'organizzazione che non appare imprenditoriale e che pertanto non esula dal dispositivo di cui all'articolo 2083 Codice Civile.
Tanto è sufficiente per qualificare il contratto come contratto d'opera, con tutto ciò che ne consegue in punto di disciplina.
§ Sul termine decadenziale
Nella specie, trattandosi di un contratto d'opera, vige il termine decadenziale ex art. 1226 c.c. di otto giorni. Non vi è stata tuttavia tempestiva denuncia della violazione del termine per la denuncia dei vizi, di talché occorre approfondire le questioni nel merito.
§Nel merito
Non può tuttavia tacersi che l'art.2226 c.c. richiami il disposto di cui all'art. 1668 c.c in tema di appalto.
Nella specie, poiché la committenza ha dedotto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte - presentando le opere ultimate e consegnate gravissimi vizi e difetti tali da giustificare un'azione di risoluzione del contratto - giova rammentare che l'art. 1668 c.c. prevede testualmente che “Il committente
pagina 4 di 7 può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto".
Orbene, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, “la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto deve ritenersi ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e sulla funzionalità della medesima, sì da impedire che la stessa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal co. 1 dell'art. 1668 c.c." (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 5250 del 15/03/2004 e Sez.
2 - , Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022). Il rimedio risolutorio di cui al predetto art. 1668 c.c. si pone, quindi, come deroga alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., richiedendo una inidoneità totale dell'opera che si traduce evidentemente in una gravità maggiore rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria
(cfr. Tribunale - Rimini, 09/01/2018, n. 7).
Nel caso di specie, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte e dell'accertamento compiuto dal nominato c.t.u., è possibile affermare con certezza che l'opera fornita non presentasse vizi tali da renderla
“del tutto inadatta alla sua destinazione” e ciò benché i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Alcuna problematica strutturale o funzionale dell'opera è stata accertata dal c.t.u. che, per contro, ha rilevato in prima battuta che i lavori “pur non essendo stati realizzati a regola d'arte in quanto incompleti
e con alcune imperfezioni, potevano essere sicuramente ripristinati e pertanto realizzati a regola d'arte in quanto le incongruenze presenti sulla pavimentazione e rivestimenti non pregiudicavano l'intero lavoro svolto, tale da essere sostituito con nuove tipologie di lavoro.”.
All'esito delle osservazioni delle parti, il ctu ha mutato il proprio apprezzamento, rilevando invece che
“i vizi ai lavori eseguiti, visibilmente e facilmente evidenziati negli atti, erano estesi a tutte le superfici e quindi pregiudicavano l'intero lavoro svolto”.
Non sono condivisibili le conclusioni alle quali giunge il ctu all'esito delle osservazioni delle parti, laddove occorre considerare che lo stato dei luoghi è risultato modificato all'atto del sopralluogo per essere intervenuta altra ditta e che pertanto è solo dalla documentazione fotografica che è possibile apprezzare la lavorazione svolta dal convenuto.
Orbene, dalle foto in atti emerge come lo strato di resina sia stato efficacemente posato e che i vizi pure emergenti, consistenti in macchie e disomogeneità, ben potessero essere rimossi con lavorazioni pagina 5 di 7 integrative, come peraltro evidenziato dal c.t.u. nella propria relazione, non ostandovi l'estensione delle stesse.
Deve pertanto ritenersi che si è in presenza di difetti che avrebbero potuto legittimare soltanto un'azione manutentiva del contratto ai sensi dell'art. 1668, comma 1, c.c. a mente del quale, se le difformità ed i vizi sono eliminabili o comunque non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, il committente può optare tra la richiesta di eliminazione a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., o la richiesta di una proporzionale diminuzione del prezzo (cfr. Cass. 3002/01; Cass. 4839/88).
La domanda di risoluzione non può, pertanto, essere accolta.
Deve parimenti essere rigettata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno in ragione del principio di diritto per cui “In presenza di difetti per i quali l'art. 1668 c.c. non consente la risoluzione del contratto, il risarcimento può essere riconosciuto solo se il committente abbia agito, con le azioni previste dal primo comma, per il mantenimento del contratto e non per il suo scioglimento. Il diritto del committente al risarcimento dei danni per i difetti dell'opera, che il primo comma fa salvo "in ogni caso" di colpa dell'appaltatore, va correlato ai casi contemplati dalla richiamata disposizione, di difetti, cioè, la cui gravità non sia tale da rendere l'opera inadatta allo scopo e giustifichi, quindi le alternative azioni di eliminazione dei difetti o di riduzione del pezzo. Pertanto nel caso che il committente abbia domandato il risarcimento dei danni in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (cfr. Cassazione, Sez. 2, sentenza 9295 del 20 aprile 2006).
Va, infine, rigettata la controdomanda di parte convenuta, atteso che non è stato provato in giudizio né che il corrispettivo pattuito tra le parti per i lavori appaltati ammontasse ad € 6.000,00 né che il residuo spettante all'impresa fosse dell'importo richiesto in via riconvenzionale.
3§ Sulla temerarietà della lite
La domanda va disattesa in assenza dei presupposti di legge ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire in giudizio, non potendosi tali evenienze desumere dalla mera infondatezza delle domande.
4§ Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - rigetta ogni domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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