Rigetto
Sentenza breve 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 31/03/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02627/2025REG.PROV.COLL.
N. 01887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Stanislao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di AR (Sezione Prima), n. 68/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per l’appellante l’avvocato Roberto Stanislao;
Sentito la parte appellante ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello, corredato da istanza incidentale di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. per la Emilia Romagna – Sezione staccata di AR n. 68/2025, che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento (i) del decreto del Ministero dell’Interno nr. -OMISSIS-del 10 gennaio 2022, con il quale è stato trasferito “ per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ” dalla Questura di Reggio Emilia alla Questura di AR, nonché (ii) degli atti precedenti, tra cui la nota del Questore di Reggio Emilia n. -OMISSIS-del 23 luglio 2021, la nota del Ministero dell’interno n. -OMISSIS-del 4 agosto 2021 e l’ulteriore nota del Questore n. -OMISSIS-del 21 settembre 2021.
2. Le pregresse vicende in punto di fatto possono essere così sintetizzate.
L’appellante riveste il ruolo di Assistente Capo. Dal 26.10.2018, a seguito di richiesta, è stato trasferito alla Questura di Reggio Emilia dove ha preso servizio con funzioni esterne.
Nel 2020 è stato coinvolto, assieme ad altri colleghi, in un procedimento penale per alcuni presunti reati di falso commessi nello svolgimento dell’attività lavorativa (in qualità di ufficiale di p.g. coordinatore capoturno della -OMISSIS-) che lo ha visto colpito da ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione temporanea dall'esercizio dal pubblico servizio per 12 mesi.
Con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16 luglio 2021, poi impugnata, è stato condannato per alcuni dei delitti originariamente contestati, posti in essere in continuazione fra loro, con pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale.
In seguito alla revoca della misura cautelare penale, per evitare la ripresa del servizio nella stessa sede, il vertice dell’Ufficio ha disposto il trasferimento dall’U.P.G.S.P. all’U.T.L.P. e con nota del 23 luglio 2021 ha segnalato al Servizio della D.G. Affari Generali della Polizia di Stato l’opportunità di trasferire il dipendente in altra provincia, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 335/82, al fine di rimuovere i profili d’incompatibilità ambientale originati dalla vicenda penale che ha costituito oggetto di elevato clamore mediatico.
In seguito all’avvio del procedimento di trasferimento ex art. 55 D.P.R. 225/82, il ricorrente ha chiesto l’archiviazione dello stesso alla luce della non definitività della sentenza di condanna, eccependo la non veridicità dei fatti riportati dagli organi di stampa, la disparità di trattamento realizzata nei riguardi della collega coimputata e assolta, rappresentando, altresì, di essere Segretario provinciale e Vice segretario regionale per l’Emilia Romagna dell’organizzazione sindacale S.I.A.P., di avere 3 figli minori, prospettando, infine, i gravi danni conseguenti a un eventuale trasferimento ad altra sede.
Con nota del 21 settembre 2021 il Questore, nel prendere posizione sulle osservazioni, ha confermato la necessità del trasferimento ad altra sede sottolineando come l’allontanamento del dipendente sia finalizzato a salvaguardare “ l’immagine esterna, i rapporti istituzionali e la serenità lavorativa interna della Questura di Reggio Emilia (…) e l’interesse dell’Amministrazione al mantenimento del proprio prestigio e del senso di fiducia della cittadinanza e delle Istituzioni ” ritenendo, tuttavia, auspicabile “un trasferimento presso una sede in una provincia limitrofa, al fine di consentire al -OMISSIS-un continuum nella gestione del proprio ménage familiare ”.
Con l’impugnato decreto n. -OMISSIS-del 10 gennaio 2022 il Ministero dell’Interno ha disposto il trasferimento del suddetto alla Questura di AR per le ragioni sopra esposte.
3. Ritenendo la misura illegittima e lesiva, l’odierno appellante ha proposto ricorso, con istanza cautelare, al T.a.r. per l’Emilia Romagna, affidato a quattro motivi di censura, per denunciare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la illogicità in ragione delle ottime valutazioni, la contraddittorietà con la proposta originaria del Questore, il carattere sproporzionato, la finalità ritorsiva, la mancata considerazione della situazione familiare e delle attestazioni di supporto dei colleghi, la mancata acquisizione di parere preventivo da parte del sindacato di appartenenza, oltre alla disparità di trattamento rispetto alla collega.
3.1. Con ordinanza cautelare n. 93/2022 è stata respinta l’istanza di sospensione.
3.2. Anche questo Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha respinto l’istanza con ordinanza n. 1522/2022 rilevando che: “- il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere disciplinare e sottende l'interesse dell'Amministrazione ad assicurare il regolare andamento del servizio, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. Stato Sez. II, 3 dicembre 2021 n. 8050; con specifico riferimento al personale di Polizia di Stato, sez. IV 14 maggio 2021 n. 3819); - il trasferimento in esame costituisce un limite alla previsione contenuta nell’art. 88 della L. n. 121 del 1981 relativa all’ordinamento della Polizia di Stato e, pertanto, non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante (cfr., ex multis, CGARS 13 marzo 2014 n. 130); - nel caso di specie, il trasferimento è stato disposto al fine garantire il buon funzionamento dell’ufficio, anche in considerazione della rilevanza mediatica che ha avuto la vicenda sulla stampa locale e la nuova sede è stata individuata al fine di “consentire al -OMISSIS-un continuum nella gestione del proprio ménage familiare”; Ritenuto che, sulla base della sommaria valutazione propria della presente fase cautelare, l’ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata”.
3.3. In vista dell’udienza di merito, con memoria depositata in data 10.12.2024, il ricorrente ha chiesto di tenere conto ai fini dell’annullamento anche le ulteriori circostanze sopravvenute, ossia la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 6470/2023 che ha statuito “ Visto l’art. 605 c.p.p., in parziale riforma dell’impugnata sentenza, riduce la pena inflitta nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS-ad anni 1 e mesi 6 di reclusione e concede il beneficio della non menzione. Conferma nel resto” e la sentenza della Corte di Cassazione n. 9247/2024 che ha poi disposto “ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art.375 cp perché il fatto non sussiste; rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena per il residuo reato. Visto l’art. 624 cpp dichiara irrevocabile la sentenza relativamente alla responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 479 cp” .
Il ricorrente, sotto il profilo lavorativo, ha fatto presente di essere stato trasferito, su propria richiesta, al Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia e di aver inoltre inoltrato istanza di trasferimento alla Questura di Reggio Emilia ottenendo il “parere favorevole” del Questore ma che la procedura è ferma.
3.4. Ad esito del giudizio il T.a.r., prendendo dettagliatamente posizione sui singoli rilievi e ritenendoli tutti infondati, ha respinto il ricorso; il Tribunale ha evidenziato che le circostanze sopravvenute non possono aver rilievo ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento.
4. Ne è seguito l’odierno appello, con richiesta di sospensione cautelare, affidato in diritto ad un unico motivo di censura, rubricato: “ Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 4 e 5, del D.P.R. 335/1982 – Errore nella valutazione delle condizioni ed esigenza dell’amministrazione .”
5. Nel giudizio di appello si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso. Nel termine di rito l’appellante e il Ministero hanno depositato una memoria difensiva.
6. All’udienza collegiale cautelare del 27 marzo 2025, alla presenza del difensore dell’appellante, il Presidente ha dato avviso della possibilità di una decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..
7. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appellante ritiene viziata la decisione sulla legittimità del provvedimento di trasferimento disposto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 335/1982, in quanto sarebbe stato assunto in assenza del presupposto della incompatibilità ambientale ma anche in ragione del sopravvento di eventi che hanno fatto venir meno la situazione d’incompatibilità ambientale. In particolare, specifica che il giudice avrebbe errato nel non considerare ai fini del decidere le seguenti circostanze:
(i) la contraddittorietà tra la finalità del trasferimento che era quella di “ evitare eventuali interferenze e/o condizionamenti con la procura, la cittadinanza e i colleghi, nonché per scongiurare il verificarsi di situazioni che avrebbero potuto nuocere al prestigio dell’Amministrazione ” e la condotta in concreto serbata dalla amministrazione che non ha provveduto ad affidarli solo attività burocratiche, come originariamente preannunciato dal Questore di Reggio Emilia, ma lo ha destinato anche ad alcuni interventi esterni di ordine pubblico, per cui i contatti che si intendevano evitare ci sarebbero stati; tale condotta sarebbe sintomatica della pretestuosità del provvedimento;
(ii) la evoluzione del processo penale, con l’avvento della sentenza della Corte di Cassazione del 2024 che ha azzerato quasi tutti i reati, e il “parere positivo” nel frattempo rilasciato dal Questore al suo trasferimento alla Questura di Reggio Emilia; la considerazione di questi eventi avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di annullamento e/o di revoca del decreto di trasferimento.
Soggiunge ancora l’appellante che il T.a.r. avrebbe errato a non dare la dovuta rilevanza alla situazione familiare che in base all’art. 55 del D.P.R. 335/2082 necessita di essere considerata e avrebbe omesso inoltre di considerare il carattere sproporzionato della misura.
1.1. Il ricorso in appello è manifestamente infondato.
Anche in questa sede giova ribadire che il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente presso una determinata sede, non assume carattere sanzionatorio e il giudice, quando è chiamato a valutare la legittimità di siffatti provvedimenti, deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr. Con. Stato: sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321; sez. IV, 18 ottobre 2019 n. 7088 e 22 marzo 2019 n. 1533).
Nel caso che ci occupa, le vicende penali originate da azioni compiute durante il servizio di polizia e la situazione mediatica che si è venuta a creare rappresentano circostanze oggettive di per sé idonee e sufficienti a mettere in pericolo il prestigio dell’amministrazione, nella specie la Questura di Reggio Emilia che ha subito un evidente danno all’immagine.
E’ quindi palese l’infondatezza del rilievo sulla originaria assenza del presupposto richiesto dall’art. 55 del D.P.R. 335/2082, ma è inconsistente anche il rilievo sulla non proporzionalità della misura, posto che, alla luce dei fatti e dei riflessi che hanno avuto, il trasferimento fuori sede del dipendente che ha subito una condanna in prime cure, in quel momento, rappresentava l’unica misura idonea a far recuperare all’amministrazione il prestigio perduto.
Rileva inoltre il Collegio che l’ iter amministrativo è stato svolto nel rispetto delle regole procedurali e il decreto ministeriale risulta essere adeguatamente motivato e rappresenta senz’altro misura ragionevole in quanto, in conformità al suggerimento del Questore, ha tenuto conto delle necessità familiari del dipendente prevedendo quale luogo di trasferimento la Questura di AR, quindi provincia limitrofa e non invece altra sede fuori regione.
Giova, a tale fine, ricordare che questo Consiglio di Stato ha affermato che il limite che l’Amministrazione incontra nell’individuare la sede di destinazione del dipendente trasferito è quello di non conferire al trasferimento connotazioni sanzionatorie che sono estranee alla sua ratio , e che si ravvisano laddove la sede di destinazione, per essere così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità ambientale, rende il trasferimento a carattere vessatorio (cfr. Cons. Stato, II, n. 466/2023, cit.; 6 dicembre 2021, n. 8150; 28 ottobre 2021, n. 7238; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819). Questo limite nel caso in questione non solo non è stato superato ma vi è stata sul punto una equa ponderazione degli interessi contrastanti.
Nemmeno si ritiene sussistere la contraddittorietà tra la finalità della misura (adottata il 10.1.2022) e la destinazione del dipendente ad alcune attività esterne a ridosso di tale data. Emerge dagli atti che il dipendente, sin dal suo rientro in servizio dopo la revoca della misura cautelare del G.I.P., è stato trasferito ad altro ufficio con mansioni burocratiche in attesa della conclusione del procedimento di trasferimento, avviato dal Questore con nota del 29.7.2021. Se anche nelle more della conclusione di tale iter il dipendente per necessità operative è stato incaricato a svolgere alcuni servizi esterni di ordine pubblico, tale circostanza è irrilevante in quanto non idonea a disvelare un eccesso di potere.
E’ da considerare corretto anche il pronunciamento del T.a.r., laddove ha statuito che “ Sono, infine, inconferenti le circostanze addotte dal ricorrente con la memoria depositata in giudizio il 10 dicembre 2024, dal momento che tutti i fatti ivi dedotti, sia con riferimento alla evoluzione del procedimento penale che avuto riguardo alla situazione lavorativa, in quanto successivi all’adozione del gravato provvedimento, non possono in alcun modo concorrere a definirne i profili di legittimità ”; per il fatto che tali sopravvenienze – ora riportate in appello - non sono idonee ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, rispetto al quale deve aversi riguardo alla situazione vigente al momento nel quale lo stesso è stato emesso. La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in applicazione del principio tempus regit actum (tra le tante Cons. Stato: Sez. VI, nn. 2531/2025 e 663/2018; Sez. IV n. 5231/2017).
Non è pertanto possibile in questa sede tenere conto degli sviluppi penali e del parere positivo del Questore e, come osservato dalla difesa erariale, queste circostanze saranno semmai oggetto di valutazione nell’ambito delle prossime procedure di mobilità del personale della Polizia dello Stato avente medesimo ruolo.
Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese di lite della presente fase di giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.