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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2283/2022
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2283/2022 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Grazia
Maria Micalizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Isola di Capo Rizzuto alla via Beethoven n. 8;
ATTORE contro
(P.I. ), con sede in Roma, in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata a gestire il F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Salvatore Apa, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, alla via Napoli
n. 39;
CONVENUTA
Nonché
e TI TA CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
1 Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
quale gestore del Fondo Vittime della Strada, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., , quale proprietario del veicolo, e TI TA, CP_2 quale conducente del mezzo, esponendo che: - in data 03/10/2020, alle ore 00.20, circa il sig.
si trovava in qualità di terzo trasportato nell'autovettura, tipo Fiat AN Parte_1
Tg. EV672ZR, condotta dalla signora TA TI, a percorrere la via Faro nella località Capo Rizzuto, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, con direzione di marcia Capo
Rizzuto – Isola;
- la signora TI nel percorrere la predetta via Faro perdeva il controllo del mezzo e finiva la corsa contro un palo della luce, ubicato sul lato sinistro della carreggiata;
- l'autovettura Fiat AN, tg. EV672ZR, urtava con la parte anteriore il palo della illuminazione pubblica, dal quale si staccava il relativo porta lampada;
-il veicolo danneggiante, di proprietà del signor , al momento dell'occorso era priva di CP_2 copertura assicurativa;
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Cutro (KR) per gli accertamenti e rilievi del caso;
- a causa dell'impatto il sig. riportava Parte_1 gravi lesioni fisiche, per le quali veniva attivato il servizio sanitario 118 e interveniva sul luogo un'ambulanza che provvedeva al trasporto presso l' Ospedale Civile di Crotone dove i sanitari di turno diagnosticavano” Trauma cranio facciale con ematoma periorbitale occhio sx. trauma OPN e contusioni multiple;
frattura della piramide nasale, frattura della parete inferiore dell'orbita di sn con presenza di bolle aeree del cono orbitario ed interessamento muscolo del retto inferiore dell'orbita. Frattura composta della parete mediale della stessa orbita e con bolle aeree e frammento osseo in prossimità del muscolo retto mediale, con tumefazione dei tessuti molli periorbitali che mostrano bolle aeree nel contesto. Bolla aerea nell'orbita destra in prossimità della parete mediale ed anteriormente. Frattura composta della parete mediale del seno mascellare di sinistra con opacamento subtotale dello stesso seno, opacamento massivo delle fosse nasali con bolle aeree nel contesto. Frattura con minimo spostamento dell'osso zigomatico di sx.”; - il sig. veniva sottoposto a visite Pt_1 specialistiche ed intervento chirurgico e, in data 08.06.2021, veniva dichiarato guarito con postumi valutabili in sede medico legale;
- in data 19.11.2020 veniva inviata a mezzo pec richiesta risarcitoria alla quale gestore Fondo Vittime della Strada per la Controparte_3
Regione Calabria e, per conoscenza, alla - la compagnia Sara ass.ni, in qualità di CP_4
2 gestore FVS per la Regione Calabria, dopo aver provveduto agli accertamenti medico legali presso il proprio fiduciario, inviava al signor assegno n. S1020803500685 Parte_1 pari ad € 5.085,00 che, in data 21.03.2022, veniva trattenuto dall'attore in acconto sulle maggiori somme;
- non aveva sortito esito positivo l'invito alla negoziazione assistita;
sulla base di tali premesse chiedeva, accertata l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, la condanna della compagnia di assicurazione convenuta al risarcimento del danno fisico subito dall'attore, quantificato nella misura di euro 49.585,77, o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi dall'evento all'integrale soddisfo.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.03.2023, si costituiva in giudizio la in qualità di impresa designata a gestire il F.G.V.S., Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., la quale dichiarava di non contestare la propria tenutezza a risarcire il danno patito dall'attore in occasione del sinistro, per cui è causa, ma evidenziava che a tale obbligo aveva già ottemperato mediante il pagamento della esaustiva somma di euro 5.085,00; - eccepiva che il traumatismo facciale, patito dal sig. Pt_1
, era assolutamente incompatibile con l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza,
[...] come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di parte;
- deduceva il concorso di colpa del danneggiato, la cui condotta (omesso uso delle cinture di sicurezza) era la causa principale della produzione del danno lamentato;
- osservava che la pretesa relativa alla personalizzazione del danno (“massimizzazione”), non poteva trovare accoglimento in assenza di prova della sussistenza nel caso concreto di elementi di eccezionalità in ordine agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali o alla sofferenza soggettiva;
rilevava che l'attore non poteva pretendere il risarcimento del danno morale in ragione della lieve entità delle lesioni subite;
chiedeva, previo accertamento della congruità della somma offerta, il rigetto della domanda risarcitoria.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituivano i convenuti e CP_2
TI TA, e pertanto, all'udienza del 03.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
4.
La causa, assunta prova testimoniale ed espletata CTU medico legale, viene decisa all'odierna udienza, a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
Ai sensi dell'art. 141, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) “ il
3 danno subito dal terzo trasportato è risarcito, salva l'ipotesi di sinistro del sinistro cagionato da caso fortuito, dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Orbene, deve ritenersi che il citato articolo 141 il legislatore abbia voluto rafforzare la posizione del terzo trasportato, consentendogli di agire in giudizio direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, senza peraltro, precludergli la possibilità di agire nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel sinistro e delle rispettive imprese di assicurazione.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 440/2008, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell''art. 141 del Codice delle assicurazioni sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., chiarendo, al riguardo, che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro toglierli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro “ ( cfr. Cass. n. 16181/2015).
Tuttavia, la tutela rafforzata riconosciuta al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
4 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazioni del responsabile civile
(cfr. Cass. Sez. Unite 35318/2022).
Deve, pertanto, ritenersi che parte attorea abbia inteso proporre azione risarcitoria ai sensi art. 144 cod. ass., dovendo il giudice di merito, nel qualificare la domanda, valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della stessa e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
6.
Giova premettere che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
D.lgs. 209/2005, comma 1, lett. b), trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione.
La legge n. 990/1969, a mente dell'art. 19, ha previsto la costituzione, presso la CONSAP di un , del quale l'impresa designata per la Controparte_5 liquidazione dei sinistri, individuata da apposito decreto ministeriale, è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto fondo soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato.
Sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui si chiede il risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ai fini della prova della mancanza della copertura assicurativa nel giudizio proposto nei confronti del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell'autorità o dichiarazione dell'Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni“ ( Cass. n. 18284/2020).
7.
Alla luce delle emergenze istruttorie risultano provati i necessari presupposti dell'azione risarcitoria.
Il teste escusso, nel confermare il capitolo di prova sub 4 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attorea, ha riferito testualmente ”confermo la circostanza;
tanto posso dire perché io abito di fronte al luogo dell'incidente; ho sentito un rumore forte
e sono uscito, ho visto l'incidente; ho visto una panda di colore chiaro che aveva impattato contro un palo della luce;
mi sono avvicinato e ho visto che in macchina c'erano tre ragazzi dietro e alla guida una signora e davanti un altro ragazzo;
non conoscevo prima di quel momento nessuno di loro;
ho visto che uno dei ragazzi che era seduto dietro aveva sangue al volto, se non ricordo male sul lato sinistro, e ho notato che ci ha messo un po' a scendere,
5 aveva la cintura;
l'ho vista personalmente;
ho saputo che il ragazzo era solo dopo Pt_1
l'incidente, perché il padre è venuto a casa mia a chiedermi se avevo visto l'incidente, che aveva coinvolto il figlio;
non ricordo dove era seduto l'attore, se di lato o al centro;
ricordo che un altro ragazzo, quello seduto davanti, si era fatto male ad una gamba ma non ricordo di preciso;
io poi sono andato via;
preciso che quando sono arrivati i Carabinieri io ero ancora sul posto”( cfr. dichiarazioni testimoniali resa da all'udienza Testimone_1 del 21.02.2024)
La narrazione di fatti di causa esposta dal teste, appare logica, coerente e circostanziata, e non vi è motivo, pertanto, di dubitare dell'attendibilità della dichiarante.
Nel rapporto di incidente stradale, versato in atti, gli agenti accertatori hanno riferito che a causa del sinistro il veicolo aveva provocato il danneggiamento del palo dell'illuminazione pubblica dal quale si staccava, cadendo successivamente al suolo il relativo portalampada.
A seguito della ricostruzione della dinamica dell'incidente, veniva contestata al conducente del veicolo la violazione dell'art. 141 C.d.S. per non aver mantenuto il controllo del veicolo ed essere stato in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del proprio campo di visibilità.
Veniva, altresì, accertato che il veicolo Fiat AN era stato posto in circolazione con copertura assicurativa RC scaduta il 20.09.2020, tenuto conto dei termini di cui all'art. 1901
c.c. (cfr. rapporto di incidente stradale della Legione Carabinieri Calabria-Stazione di
Cutro).
Orbene, la ricostruzione della dinamica del sinistro consente di ritenere accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat AN, tg. EV672ZR, non avendo quest'ultimo controllato la velocità del mezzo e mantenuto il controllo del veicolo così da consentirne l'arresto dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Si osserva, inoltre, che l'espletata CTU medica ha accertato la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate con il sinistro per cui è causa e la compatibilità delle stesse con l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
In particolare, il CTU in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha chiarito che “circa la dinamica riportata rispetto alla impossibilità di trauma facciale in caso di uso di cintura di sicurezza, questo CTU dissente, essendo invece dipendente la tipologia di trauma non solo dall'uso di tale presidio ma anche dall'entità dell'impatto e dalla posizione del passeggero, tale per cui, tenuto conto della posizione del medesimo e dell'entità del sinistro, risulta compatibile il complesso traumatico riportato”.
Pertanto, possono, ritenersi accertati l'accadimento dell'evento dannoso, il nesso di causalità
6 tra l'incidente e i danni, di cui si chiede il risarcimento, nonché l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat AN.
Gli agenti, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno inoltre accertato che la copertura assicurativa del veicolo era scaduta in data 20.09.2020, tenuto conto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c. (cfr. rapporto di incidente stradale in atti)
La norma da ultimo citata, al comma 2, prevede espressamente che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito se il rischio assicurativo si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, la compagnia di assicurazioni deve pagare il danno e deve farlo anche se il premio non venga poi successivamente versato.
La protrazione della garanzia per 15 giorni trova il proprio corrispettivo non nel premio successivo non pagato ma in quello precedente (cfr. Cass. 26104/2016).
Viene pertanto confermato, secondo i dettami dell'art. 1901 c.c., secondo comma, c.c. per i quali, da un lato c'è l'obbligo gravante sull'assicurato di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza, prorogabile sino a 15 giorni, con la precisazione che, a partire dal sedicesimo giorno, la garanzia assicurativa resta sospesa.
Acclarata che il veicolo Fiat AN, sul quale l'attore viaggiava quale terzo trasportato, era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, va affermata la legittimazione processuale del Fondo Vittime della Strada.
Risulta necessario anche il litisconsorzio nei confronti del responsabile del danno ex art. 144
D.lgs. n. 209/2005.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato in giudizio fin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile) e coinvolge inscindibilmente il rapporto di danno originato dal fatto illecito, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano ( cfr. Cass. 25770/2019).
8.
7 Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro oggetto di causa, trovano applicazione i fondamentali principi enunciati dal Giudice di legittimità, secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, di talché il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo (cfr. Cass. n. 18641/2011).
Il Supremo Collegio ha precisato che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” (cfr. Cass. n. 687/2014).
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi” ( Cass. n. 11514/2013).
Quanto al risarcimento del danno morale giova rilevare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore ( artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 04.08.2017
n. 124), è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se
8 provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis,
Cass n. 901/2018).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dovendosi escludere ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo ( cfr. Cass n. 6444/2023).
Nel caso di specie non può essere riconosciuto il danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico in quanto non risulta allegata e provata l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza;
Analogamente, deve escludersi che possa procedersi ad una personalizzazione del danno, non avendo parte attorea fornito la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione “ ( cfr. Cass. n. 23778/2014;
Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 26805/2022).
9.
Il danno non patrimoniale può essere determinato sulla base della c.t.u. in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, appaiono pienamente condivisibili.
Il nominato consulente, dott. , ha accertato che il sig. Persona_1 Pt_1
, ha subito, in conseguenza del sinistro, oggetto di causa, “frattura della piramide
[...] nasale, frattura della parete inferiore e mediale dell'orbita di sn con interessamento del muscolo retto inferiore dell'orbita (trattata chirurgicamente con intervento di riduzione con
9 mesh in titanio), frattura composta della parete mediale del seno mascellare di sinistra, frattura con minimo spostamento dell'osso zigomatico di sn”, da cui sono derivati: giorni 10 di inabilità temporanea totale;
giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 30 per inabilità temporanea parziaria al 50% e giorni 30 per inabilità temporanea parziale al
25%; trascorso tale periodo, i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata in misura del 11% (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Il danno non patrimoniale subito, alla luce dell'età che aveva l'attore al momento del sinistro (anni 16) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea totale (gg. 10) la somma di euro 1.150,00; per inabilità temporanea parziaria: euro 2.587,50
(I.T.P. gg. 30 al 75 %); euro 1.725,00 (gg. 30 al 50 %); euro 862,50 (gg. 30 al 25%) e pertanto l'importo di euro 6.325,00, per inabilità temporanea;
nonché la somma di €
27.804,00 per invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 11%, così la complessiva somma di euro 34.129,00, da cui va detratto l'importo di euro 5.085,00, già corrisposto, e pertanto spetta a parte attorea il residuo importo di euro 29.044,00.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, le somme sopra determinate vanno aumentate, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulle suddette somme, devalutate alla data del sinistro (03.10.2020) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, così come liquidate in dispositivo, secondo il
DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertata l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat AN tg. EV672ZR, di proprietà del sig.
, nella causazione del sinistro, condanna , in persona CP_2 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in solido con i convenuti e TI TA, CP_2 al pagamento in favore dell'attore del residuo importo di euro 29.044,00, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
-condanna i convenuti, in solido, a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.353,00, di cui € 545,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 23.07.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
11
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2283/2022 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Grazia
Maria Micalizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Isola di Capo Rizzuto alla via Beethoven n. 8;
ATTORE contro
(P.I. ), con sede in Roma, in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata a gestire il F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Salvatore Apa, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, alla via Napoli
n. 39;
CONVENUTA
Nonché
e TI TA CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
1 Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
quale gestore del Fondo Vittime della Strada, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., , quale proprietario del veicolo, e TI TA, CP_2 quale conducente del mezzo, esponendo che: - in data 03/10/2020, alle ore 00.20, circa il sig.
si trovava in qualità di terzo trasportato nell'autovettura, tipo Fiat AN Parte_1
Tg. EV672ZR, condotta dalla signora TA TI, a percorrere la via Faro nella località Capo Rizzuto, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, con direzione di marcia Capo
Rizzuto – Isola;
- la signora TI nel percorrere la predetta via Faro perdeva il controllo del mezzo e finiva la corsa contro un palo della luce, ubicato sul lato sinistro della carreggiata;
- l'autovettura Fiat AN, tg. EV672ZR, urtava con la parte anteriore il palo della illuminazione pubblica, dal quale si staccava il relativo porta lampada;
-il veicolo danneggiante, di proprietà del signor , al momento dell'occorso era priva di CP_2 copertura assicurativa;
- sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Cutro (KR) per gli accertamenti e rilievi del caso;
- a causa dell'impatto il sig. riportava Parte_1 gravi lesioni fisiche, per le quali veniva attivato il servizio sanitario 118 e interveniva sul luogo un'ambulanza che provvedeva al trasporto presso l' Ospedale Civile di Crotone dove i sanitari di turno diagnosticavano” Trauma cranio facciale con ematoma periorbitale occhio sx. trauma OPN e contusioni multiple;
frattura della piramide nasale, frattura della parete inferiore dell'orbita di sn con presenza di bolle aeree del cono orbitario ed interessamento muscolo del retto inferiore dell'orbita. Frattura composta della parete mediale della stessa orbita e con bolle aeree e frammento osseo in prossimità del muscolo retto mediale, con tumefazione dei tessuti molli periorbitali che mostrano bolle aeree nel contesto. Bolla aerea nell'orbita destra in prossimità della parete mediale ed anteriormente. Frattura composta della parete mediale del seno mascellare di sinistra con opacamento subtotale dello stesso seno, opacamento massivo delle fosse nasali con bolle aeree nel contesto. Frattura con minimo spostamento dell'osso zigomatico di sx.”; - il sig. veniva sottoposto a visite Pt_1 specialistiche ed intervento chirurgico e, in data 08.06.2021, veniva dichiarato guarito con postumi valutabili in sede medico legale;
- in data 19.11.2020 veniva inviata a mezzo pec richiesta risarcitoria alla quale gestore Fondo Vittime della Strada per la Controparte_3
Regione Calabria e, per conoscenza, alla - la compagnia Sara ass.ni, in qualità di CP_4
2 gestore FVS per la Regione Calabria, dopo aver provveduto agli accertamenti medico legali presso il proprio fiduciario, inviava al signor assegno n. S1020803500685 Parte_1 pari ad € 5.085,00 che, in data 21.03.2022, veniva trattenuto dall'attore in acconto sulle maggiori somme;
- non aveva sortito esito positivo l'invito alla negoziazione assistita;
sulla base di tali premesse chiedeva, accertata l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, la condanna della compagnia di assicurazione convenuta al risarcimento del danno fisico subito dall'attore, quantificato nella misura di euro 49.585,77, o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi dall'evento all'integrale soddisfo.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.03.2023, si costituiva in giudizio la in qualità di impresa designata a gestire il F.G.V.S., Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., la quale dichiarava di non contestare la propria tenutezza a risarcire il danno patito dall'attore in occasione del sinistro, per cui è causa, ma evidenziava che a tale obbligo aveva già ottemperato mediante il pagamento della esaustiva somma di euro 5.085,00; - eccepiva che il traumatismo facciale, patito dal sig. Pt_1
, era assolutamente incompatibile con l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza,
[...] come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di parte;
- deduceva il concorso di colpa del danneggiato, la cui condotta (omesso uso delle cinture di sicurezza) era la causa principale della produzione del danno lamentato;
- osservava che la pretesa relativa alla personalizzazione del danno (“massimizzazione”), non poteva trovare accoglimento in assenza di prova della sussistenza nel caso concreto di elementi di eccezionalità in ordine agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali o alla sofferenza soggettiva;
rilevava che l'attore non poteva pretendere il risarcimento del danno morale in ragione della lieve entità delle lesioni subite;
chiedeva, previo accertamento della congruità della somma offerta, il rigetto della domanda risarcitoria.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituivano i convenuti e CP_2
TI TA, e pertanto, all'udienza del 03.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
4.
La causa, assunta prova testimoniale ed espletata CTU medico legale, viene decisa all'odierna udienza, a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
Ai sensi dell'art. 141, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) “ il
3 danno subito dal terzo trasportato è risarcito, salva l'ipotesi di sinistro del sinistro cagionato da caso fortuito, dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Orbene, deve ritenersi che il citato articolo 141 il legislatore abbia voluto rafforzare la posizione del terzo trasportato, consentendogli di agire in giudizio direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, senza peraltro, precludergli la possibilità di agire nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel sinistro e delle rispettive imprese di assicurazione.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 440/2008, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell''art. 141 del Codice delle assicurazioni sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., chiarendo, al riguardo, che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro toglierli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro “ ( cfr. Cass. n. 16181/2015).
Tuttavia, la tutela rafforzata riconosciuta al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
4 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazioni del responsabile civile
(cfr. Cass. Sez. Unite 35318/2022).
Deve, pertanto, ritenersi che parte attorea abbia inteso proporre azione risarcitoria ai sensi art. 144 cod. ass., dovendo il giudice di merito, nel qualificare la domanda, valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della stessa e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
6.
Giova premettere che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
D.lgs. 209/2005, comma 1, lett. b), trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione.
La legge n. 990/1969, a mente dell'art. 19, ha previsto la costituzione, presso la CONSAP di un , del quale l'impresa designata per la Controparte_5 liquidazione dei sinistri, individuata da apposito decreto ministeriale, è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto fondo soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato.
Sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui si chiede il risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ai fini della prova della mancanza della copertura assicurativa nel giudizio proposto nei confronti del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell'autorità o dichiarazione dell'Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni“ ( Cass. n. 18284/2020).
7.
Alla luce delle emergenze istruttorie risultano provati i necessari presupposti dell'azione risarcitoria.
Il teste escusso, nel confermare il capitolo di prova sub 4 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attorea, ha riferito testualmente ”confermo la circostanza;
tanto posso dire perché io abito di fronte al luogo dell'incidente; ho sentito un rumore forte
e sono uscito, ho visto l'incidente; ho visto una panda di colore chiaro che aveva impattato contro un palo della luce;
mi sono avvicinato e ho visto che in macchina c'erano tre ragazzi dietro e alla guida una signora e davanti un altro ragazzo;
non conoscevo prima di quel momento nessuno di loro;
ho visto che uno dei ragazzi che era seduto dietro aveva sangue al volto, se non ricordo male sul lato sinistro, e ho notato che ci ha messo un po' a scendere,
5 aveva la cintura;
l'ho vista personalmente;
ho saputo che il ragazzo era solo dopo Pt_1
l'incidente, perché il padre è venuto a casa mia a chiedermi se avevo visto l'incidente, che aveva coinvolto il figlio;
non ricordo dove era seduto l'attore, se di lato o al centro;
ricordo che un altro ragazzo, quello seduto davanti, si era fatto male ad una gamba ma non ricordo di preciso;
io poi sono andato via;
preciso che quando sono arrivati i Carabinieri io ero ancora sul posto”( cfr. dichiarazioni testimoniali resa da all'udienza Testimone_1 del 21.02.2024)
La narrazione di fatti di causa esposta dal teste, appare logica, coerente e circostanziata, e non vi è motivo, pertanto, di dubitare dell'attendibilità della dichiarante.
Nel rapporto di incidente stradale, versato in atti, gli agenti accertatori hanno riferito che a causa del sinistro il veicolo aveva provocato il danneggiamento del palo dell'illuminazione pubblica dal quale si staccava, cadendo successivamente al suolo il relativo portalampada.
A seguito della ricostruzione della dinamica dell'incidente, veniva contestata al conducente del veicolo la violazione dell'art. 141 C.d.S. per non aver mantenuto il controllo del veicolo ed essere stato in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del proprio campo di visibilità.
Veniva, altresì, accertato che il veicolo Fiat AN era stato posto in circolazione con copertura assicurativa RC scaduta il 20.09.2020, tenuto conto dei termini di cui all'art. 1901
c.c. (cfr. rapporto di incidente stradale della Legione Carabinieri Calabria-Stazione di
Cutro).
Orbene, la ricostruzione della dinamica del sinistro consente di ritenere accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat AN, tg. EV672ZR, non avendo quest'ultimo controllato la velocità del mezzo e mantenuto il controllo del veicolo così da consentirne l'arresto dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Si osserva, inoltre, che l'espletata CTU medica ha accertato la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate con il sinistro per cui è causa e la compatibilità delle stesse con l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
In particolare, il CTU in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha chiarito che “circa la dinamica riportata rispetto alla impossibilità di trauma facciale in caso di uso di cintura di sicurezza, questo CTU dissente, essendo invece dipendente la tipologia di trauma non solo dall'uso di tale presidio ma anche dall'entità dell'impatto e dalla posizione del passeggero, tale per cui, tenuto conto della posizione del medesimo e dell'entità del sinistro, risulta compatibile il complesso traumatico riportato”.
Pertanto, possono, ritenersi accertati l'accadimento dell'evento dannoso, il nesso di causalità
6 tra l'incidente e i danni, di cui si chiede il risarcimento, nonché l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat AN.
Gli agenti, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno inoltre accertato che la copertura assicurativa del veicolo era scaduta in data 20.09.2020, tenuto conto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c. (cfr. rapporto di incidente stradale in atti)
La norma da ultimo citata, al comma 2, prevede espressamente che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito se il rischio assicurativo si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, la compagnia di assicurazioni deve pagare il danno e deve farlo anche se il premio non venga poi successivamente versato.
La protrazione della garanzia per 15 giorni trova il proprio corrispettivo non nel premio successivo non pagato ma in quello precedente (cfr. Cass. 26104/2016).
Viene pertanto confermato, secondo i dettami dell'art. 1901 c.c., secondo comma, c.c. per i quali, da un lato c'è l'obbligo gravante sull'assicurato di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza, prorogabile sino a 15 giorni, con la precisazione che, a partire dal sedicesimo giorno, la garanzia assicurativa resta sospesa.
Acclarata che il veicolo Fiat AN, sul quale l'attore viaggiava quale terzo trasportato, era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, va affermata la legittimazione processuale del Fondo Vittime della Strada.
Risulta necessario anche il litisconsorzio nei confronti del responsabile del danno ex art. 144
D.lgs. n. 209/2005.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato in giudizio fin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile) e coinvolge inscindibilmente il rapporto di danno originato dal fatto illecito, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano ( cfr. Cass. 25770/2019).
8.
7 Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro oggetto di causa, trovano applicazione i fondamentali principi enunciati dal Giudice di legittimità, secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, di talché il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo (cfr. Cass. n. 18641/2011).
Il Supremo Collegio ha precisato che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” (cfr. Cass. n. 687/2014).
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi” ( Cass. n. 11514/2013).
Quanto al risarcimento del danno morale giova rilevare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore ( artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 04.08.2017
n. 124), è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se
8 provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis,
Cass n. 901/2018).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dovendosi escludere ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo ( cfr. Cass n. 6444/2023).
Nel caso di specie non può essere riconosciuto il danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico in quanto non risulta allegata e provata l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza;
Analogamente, deve escludersi che possa procedersi ad una personalizzazione del danno, non avendo parte attorea fornito la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione “ ( cfr. Cass. n. 23778/2014;
Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 26805/2022).
9.
Il danno non patrimoniale può essere determinato sulla base della c.t.u. in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, appaiono pienamente condivisibili.
Il nominato consulente, dott. , ha accertato che il sig. Persona_1 Pt_1
, ha subito, in conseguenza del sinistro, oggetto di causa, “frattura della piramide
[...] nasale, frattura della parete inferiore e mediale dell'orbita di sn con interessamento del muscolo retto inferiore dell'orbita (trattata chirurgicamente con intervento di riduzione con
9 mesh in titanio), frattura composta della parete mediale del seno mascellare di sinistra, frattura con minimo spostamento dell'osso zigomatico di sn”, da cui sono derivati: giorni 10 di inabilità temporanea totale;
giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 30 per inabilità temporanea parziaria al 50% e giorni 30 per inabilità temporanea parziale al
25%; trascorso tale periodo, i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata in misura del 11% (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Il danno non patrimoniale subito, alla luce dell'età che aveva l'attore al momento del sinistro (anni 16) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea totale (gg. 10) la somma di euro 1.150,00; per inabilità temporanea parziaria: euro 2.587,50
(I.T.P. gg. 30 al 75 %); euro 1.725,00 (gg. 30 al 50 %); euro 862,50 (gg. 30 al 25%) e pertanto l'importo di euro 6.325,00, per inabilità temporanea;
nonché la somma di €
27.804,00 per invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 11%, così la complessiva somma di euro 34.129,00, da cui va detratto l'importo di euro 5.085,00, già corrisposto, e pertanto spetta a parte attorea il residuo importo di euro 29.044,00.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, le somme sopra determinate vanno aumentate, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulle suddette somme, devalutate alla data del sinistro (03.10.2020) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, così come liquidate in dispositivo, secondo il
DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertata l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat AN tg. EV672ZR, di proprietà del sig.
, nella causazione del sinistro, condanna , in persona CP_2 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in solido con i convenuti e TI TA, CP_2 al pagamento in favore dell'attore del residuo importo di euro 29.044,00, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
-condanna i convenuti, in solido, a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.353,00, di cui € 545,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 23.07.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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