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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2019
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 161 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Alessia M. Bassani Terenzio, giusta procura in Parte_1 atti;
- PARTE APPELLANTE - CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Carnevali, giusta Controparte_1 procura in atti;
- PARTE APPELLATA - rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Celano, giusta procura in atti;
Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 938/2018 (proc. n.
2001919/2011 R.G.), depositata il 6.6.2018
Conclusioni delle parti: come da atto di citazione in appello;
Parte_1
come da comparsa di costituzione in appello;
Controparte_1
chiede la rimessione della causa davanti al giudice di pace per l'integrazione del Parte_2 contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data 7.1.2019, Pt_1 ha convenuto in giudizio e chiedendo la riforma
[...] Controparte_1 Parte_2 della sentenza n. 938/2018 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 6.6.2018, in forza della quale il giudice di primo grado, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in qualità di cessionaria (fino a concorrenza della somma di € 870,00) del credito Parte_2 risarcitorio vantato da nei confronti della propria compagnia assicurativa Parte_1 [...] in conseguenza del sinistro stradale occorso in Civitavecchia il 19.10.2008, così Controparte_1
Pagina 1 aveva provveduto: “dichiara la carenza di legittimazione passiva del e la cessata materia del contendere e CP_3 condanna la a corrispondere alla le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_2
72,30 per spese esenti ed € 450,00 per compenso, oltre spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi all'antistatario”. ha chiesto di riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle Parte_1 spese di lite, ritenendo la decisione erronea, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella parte in cui, nonostante il favorevole esito del giudizio nei suoi confronti, il giudice di primo grado non gli ha riconosciuto il diritto alla refusione delle spese processuali, in violazione del criterio della soccombenza e del principio di causalità.
Ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere ristorato delle spese di lite affrontate per il primo grado, con Parte_1 condanna alla loro refusione da comminarsi nei confronti della parte la cui condotta è stata causativa della lite. … Con vittoria integrale delle spese del secondo grado, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”. si è costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello proposto da a fronte dell'intervenuto passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, talché risulterebbe “preclusa alla parte la possibilità e la legittimazione ad impugnare le statuizioni conseguenti, quale quella relativa alla liquidazione delle spese”; nel merito, di respingere l'appello poiché infondato, non essendo soccombente rispetto all' né avendo causato il giudizio. Controparte_1 Pt_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in particolare Parte_2 ritenendo di non poter essere chiamata a rispondere delle spese di lite affrontate dall' siccome Pt_1 causate dall'iniziale inadempimento di Controparte_1
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo di primo grado. In sede di comparsa conclusionale di replica ha aderito all'eccezione di nullità della Parte_1 sentenza di primo grado, come sollevata da solo in sede di udienza di precisazione Parte_2 delle conclusioni, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del civile responsabile del sinistro stradale da cui è originato il credito risarcitorio fatto valere dalla medesima Parte_2
***
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto del contraddittorio nei confronti del civile responsabile del sinistro stradale, in qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di primo grado.
È noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ambito dell'azione prevista dall'art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore per il risarcimento diretto dei danni derivanti da un sinistro stradale, il contradditorio deve essere integrato anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore, a nulla rilevando se l'azione sia esercitata dal cessionario del credito risarcitorio del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14887).
Pagina 2 Nel procedimento di primo grado, effettivamente, non è stato evocato in giudizio il responsabile civile del sinistro stradale da cui è insorto il credito risarcitorio fatto valere verso la compagnia assicurativa del danneggiato vale a dire dal cessionario Parte_1 Controparte_1 [...]
Parte_2
Ai fini della disamina della questione deve tuttavia muoversi dal pacifico passaggio in giudicato della decisione per quanto concerne il merito delle domande proposte nel giudizio di primo grado, essendo stato oggetto di impugnazione, da parte di soltanto il capo relativo alle spese Parte_1 processuali.
La formazione del giudicato sul merito della controversia osta alla possibilità di rimetterne in discussione l'esito, anche se soltanto allo scopo di ripristinare l'integrità del contraddittorio, essendo ormai divenuto incontrovertibile l'accertamento contenuto nella decisione di merito, a prescindere da eventuali vizi riguardanti l'instaurazione del contraddittorio.
La rimessione degli atti al giudice di primo grado per il difetto di integrità del contradditorio implicherebbe la necessità di svolgere un nuovo giudizio e di valutare nuovamente la fondatezza della domanda proposta da in contrasto con l'effetto di irretrattabilità derivante dalla Parte_3 formazione del giudicato sulla decisione di merito.
Nel pronunciare su una fattispecie con profili di similarità rispetto a quella in oggetto, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, investito dell'appello sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale, aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace, osservando che “la decisione impugnata, nel rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in relazione al merito della controversia, risulta in insanabile contraddizione logica con la sua stessa premessa, nella quale si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronunzia sul merito dell'opposizione per mancanza di impugnazioni incidentali, essendo stato l'appello proposto esclusivamente dall'opponente vittorioso in relazione alla mera liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite in suo favore” (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, n.38024).
Analogamente a quanto argomentato dalla Cassazione nel caso sopra richiamato, deve osservarsi, da un lato, che “il giudicato interno sul merito della controversia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull'oggetto del suddetto giudizio di merito, anche al solo scopo di valutare in proposito l'integrità del contraddittorio (del resto la rimessione della causa al giudice del primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro può avere senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effettivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso, il che nella specie è impedito in radice dal giudicato interno)” (così Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, n.38024); dall'altro lato, che essendo l'oggetto del giudizio limitato al capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, la legittimazione a contraddire sul punto compete alle sole parti che a quel giudizio hanno partecipato e che, secondo l'allegazione dell'appellante, avrebbero ingiustamente beneficiato della compensazione delle spese in relazione al rapporto processuale con il medesimo. Sarebbe inutile, pertanto, rinnovare il procedimento di primo grado, a contraddittorio integrato, al solo scopo di pronunciare sulla corretta regolamentazione delle spese di un giudizio al quale il litisconsorte pretermesso non aveva partecipato.
Pagina 3 Da quanto sopra discende in capo al Tribunale il dovere di pronunciarsi sull'impugnazione proposta dall'appellante.
Nel merito, l'appello è fondato.
Giova premettere che in qualità di parziale cessionaria (per la prestazione di Parte_2 servizi di noleggio di un autoveicolo) del credito risarcitorio vantato da verso Parte_1 [...]
aveva convenuto nel giudizio di primo grado sia la compagnia assicurativa-ceduta sia il CP_1 danneggiato-cedente, articolando domanda di condanna pecuniaria, in via principale, nei confronti della compagnia assicurativa-ceduta; condizionatamente al rigetto della domanda principale, nei confronti del danneggiato-cedente.
Il giudice di pace ha ritenuto fondata la domanda articolata in via principale da Parte_2 prendendo atto dell'avvenuto pagamento da parte di (in corso di causa) Controparte_1 dell'importo ingiunto con precedente ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., pari ad € 870,00 per sorte capitale,
e dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Pur in assenza di motivazione nel corpo della sentenza, il giudice di pace nel dispositivo ha altresì dichiarato la carenza di legittimazione passiva di omettendo di pronunciarsi sulla Parte_1 richiesta di quest'ultimo, come formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, di refusione delle spese di lite in favore del difensore distrattario.
Ciò premesso, deve convenirsi con quanto sostenuto dall'appellante in sede di comparsa conclusionale a proposito dell'equiparabilità della posizione processuale dell a quella Pt_1 dell'interventore adesivo autonomo, essendosi egli costituito nel giudizio di primo grado, come risulta dalla comparsa di costituzione in atti, “non solo per vedere rigettata la domanda alternativa nei propri confronti, ma pure per vedere accertati l'inadempimento della ceduta, la sua posizione debitoria e l'efficacia della cessione”, negata invece dalla compagnia assicurativa ceduta.
Vero è, difatti, che la richiesta dell di rigettarsi la “domanda alternativa” della Pt_1 Parte_2 si accompagnava a quella (logicamente pregiudiziale) di veder accertata la certezza, liquidità ed
[...] esigibilità del credito risarcitorio oggetto della domanda proposta da nei confronti Parte_2 della compagnia assicurativa ceduta, e dunque di dichiararsi che “il risarcimento del danno in favore della cessionaria non sono dovuti dall' ma dalla debitrice ceduta” (così le conclusioni rassegnate dall' Pt_1 Pt_1 nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado).
Nel decidere su una fattispecie del tutto analoga a quella devoluta in questo giudizio, nell'ambito della quale il cessionario del credito aveva chiesto la condanna della compagnia assicurativa ceduta e, in subordine, del danneggiato cedente al pagamento di un credito risarcitorio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal cedente avverso la sentenza che, a fronte dell'accoglimento della domanda principale nei confronti della compagnia assicurativa ceduta, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese processuali reclamate verso quest'ultima dal danneggiato-cedente. La S.C. ha quindi condannato la compagnia assicurativa-ceduta alla refusione delle spese di lite affrontate nei vari gradi di giudizio dal danneggiato- cedente, il quale aveva aderito alle posizioni del cessionario quanto alla domanda principale (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16917; sembra utile richiamare il passaggio motivazionale con cui i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel caso di specie, “il ricorrente aveva chiesto pronunciarsi l'efficacia della
Pagina 4 cessione, operata per saldare servizi resi, a lui cedente, dal cessionario. Efficacia negata da Sul punto, pertanto, CP_4
M. era interventore adesivo autonomo, ed era necessario regolare le spese tra i due soggetti secondo la correlativa e sussistente soccombenza”).
Si rammenta che in caso di intervento adesivo si applicano all'interventore gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo egli, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, n.27846).
Da tanto discende, alla luce dell'accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata
[...]
che sussista il diritto dell' in veste di adiuvante, a vedersi refuse le spese di lite del Parte_2 Pt_1 giudizio di primo grado a carico di in applicazione della regola della Controparte_1 soccombenza.
Sono inconferenti, invece, le doglianze della compagnia in ordine all'asserita inammissibilità dell'appello, non potendo revocarsi in dubbio, in via generale, la titolarità della legittimazione a impugnare in capo ai soggetti che sono stati parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnanda, tra cui figura ovviamente l' La negazione della legittimazione sostanziale dell sul piano Pt_1 Pt_1 passivo, peraltro non argomentata in motivazione e comunque verosimilmente riferibile alla “domanda alternativa”, non toglie che il medesimo sia (e sia rimasto) parte in senso processuale, avendo acquistato tale qualità per il solo fatto di essere stato concretamente evocato nel giudizio, né ne esclude la qualificazione in termini di interventore adesivo autonomo rispetto alla “domanda principale” proposta da Parte_2
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese, a norma dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., “può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all'esito della sentenza Corte costituzionale, n. 77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla legge n.
69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate” (Cassazione civile sez.
II, 11/12/2024, n.31861). Nessuna delle circostanze dedotte da vale a integrare Controparte_1 un motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese, dovendo pertanto disattendersi la corrispondente richiesta articolata dalla compagnia.
Per quanto concerne il rapporto processuale tra l e deve evidenziarsi che Pt_1 Parte_2
l'appellante non ha espressamente richiesto l'emissione della condanna alle spese anche a carico di quest'ultima, avendo genericamente richiesto di irrogare la condanna nei confronti della parte la cui condotta sarebbe stata ritenuta causativa del processo.
In parziale riforma della sentenza impugnata, deve conclusivamente condannarsi
[...] al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, Controparte_1 Parte_1 nonché, in applicazione della regola della soccombenza, di quelle del giudizio di appello, che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri medi ex DM 55/14 ss. mm., tenuto conto
Pagina 5 della natura e del valore della causa, nonché della quantità e della qualità dell'attività processuale espletata, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
L'esito della lite implica che non debba provvedersi sulle spese del giudizio di appello quanto al rapporto tra appellante e Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
938/2018 del Giudice di Pace di Civitavecchia, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in Parte_1
€ 36,00 per spese esenti e in € 346,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di appello, che liquida in € 123,00 per spese esenti e in € 462,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Civitavecchia, 26/05/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 161 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Alessia M. Bassani Terenzio, giusta procura in Parte_1 atti;
- PARTE APPELLANTE - CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Carnevali, giusta Controparte_1 procura in atti;
- PARTE APPELLATA - rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Celano, giusta procura in atti;
Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 938/2018 (proc. n.
2001919/2011 R.G.), depositata il 6.6.2018
Conclusioni delle parti: come da atto di citazione in appello;
Parte_1
come da comparsa di costituzione in appello;
Controparte_1
chiede la rimessione della causa davanti al giudice di pace per l'integrazione del Parte_2 contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data 7.1.2019, Pt_1 ha convenuto in giudizio e chiedendo la riforma
[...] Controparte_1 Parte_2 della sentenza n. 938/2018 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 6.6.2018, in forza della quale il giudice di primo grado, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in qualità di cessionaria (fino a concorrenza della somma di € 870,00) del credito Parte_2 risarcitorio vantato da nei confronti della propria compagnia assicurativa Parte_1 [...] in conseguenza del sinistro stradale occorso in Civitavecchia il 19.10.2008, così Controparte_1
Pagina 1 aveva provveduto: “dichiara la carenza di legittimazione passiva del e la cessata materia del contendere e CP_3 condanna la a corrispondere alla le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_2
72,30 per spese esenti ed € 450,00 per compenso, oltre spese generali 15%, IVA e CA come per legge, da distrarsi all'antistatario”. ha chiesto di riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle Parte_1 spese di lite, ritenendo la decisione erronea, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella parte in cui, nonostante il favorevole esito del giudizio nei suoi confronti, il giudice di primo grado non gli ha riconosciuto il diritto alla refusione delle spese processuali, in violazione del criterio della soccombenza e del principio di causalità.
Ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere ristorato delle spese di lite affrontate per il primo grado, con Parte_1 condanna alla loro refusione da comminarsi nei confronti della parte la cui condotta è stata causativa della lite. … Con vittoria integrale delle spese del secondo grado, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”. si è costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello proposto da a fronte dell'intervenuto passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, talché risulterebbe “preclusa alla parte la possibilità e la legittimazione ad impugnare le statuizioni conseguenti, quale quella relativa alla liquidazione delle spese”; nel merito, di respingere l'appello poiché infondato, non essendo soccombente rispetto all' né avendo causato il giudizio. Controparte_1 Pt_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in particolare Parte_2 ritenendo di non poter essere chiamata a rispondere delle spese di lite affrontate dall' siccome Pt_1 causate dall'iniziale inadempimento di Controparte_1
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo di primo grado. In sede di comparsa conclusionale di replica ha aderito all'eccezione di nullità della Parte_1 sentenza di primo grado, come sollevata da solo in sede di udienza di precisazione Parte_2 delle conclusioni, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del civile responsabile del sinistro stradale da cui è originato il credito risarcitorio fatto valere dalla medesima Parte_2
***
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto del contraddittorio nei confronti del civile responsabile del sinistro stradale, in qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di primo grado.
È noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ambito dell'azione prevista dall'art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore per il risarcimento diretto dei danni derivanti da un sinistro stradale, il contradditorio deve essere integrato anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore, a nulla rilevando se l'azione sia esercitata dal cessionario del credito risarcitorio del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14887).
Pagina 2 Nel procedimento di primo grado, effettivamente, non è stato evocato in giudizio il responsabile civile del sinistro stradale da cui è insorto il credito risarcitorio fatto valere verso la compagnia assicurativa del danneggiato vale a dire dal cessionario Parte_1 Controparte_1 [...]
Parte_2
Ai fini della disamina della questione deve tuttavia muoversi dal pacifico passaggio in giudicato della decisione per quanto concerne il merito delle domande proposte nel giudizio di primo grado, essendo stato oggetto di impugnazione, da parte di soltanto il capo relativo alle spese Parte_1 processuali.
La formazione del giudicato sul merito della controversia osta alla possibilità di rimetterne in discussione l'esito, anche se soltanto allo scopo di ripristinare l'integrità del contraddittorio, essendo ormai divenuto incontrovertibile l'accertamento contenuto nella decisione di merito, a prescindere da eventuali vizi riguardanti l'instaurazione del contraddittorio.
La rimessione degli atti al giudice di primo grado per il difetto di integrità del contradditorio implicherebbe la necessità di svolgere un nuovo giudizio e di valutare nuovamente la fondatezza della domanda proposta da in contrasto con l'effetto di irretrattabilità derivante dalla Parte_3 formazione del giudicato sulla decisione di merito.
Nel pronunciare su una fattispecie con profili di similarità rispetto a quella in oggetto, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, investito dell'appello sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale, aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace, osservando che “la decisione impugnata, nel rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in relazione al merito della controversia, risulta in insanabile contraddizione logica con la sua stessa premessa, nella quale si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronunzia sul merito dell'opposizione per mancanza di impugnazioni incidentali, essendo stato l'appello proposto esclusivamente dall'opponente vittorioso in relazione alla mera liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite in suo favore” (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, n.38024).
Analogamente a quanto argomentato dalla Cassazione nel caso sopra richiamato, deve osservarsi, da un lato, che “il giudicato interno sul merito della controversia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull'oggetto del suddetto giudizio di merito, anche al solo scopo di valutare in proposito l'integrità del contraddittorio (del resto la rimessione della causa al giudice del primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro può avere senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effettivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso, il che nella specie è impedito in radice dal giudicato interno)” (così Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, n.38024); dall'altro lato, che essendo l'oggetto del giudizio limitato al capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, la legittimazione a contraddire sul punto compete alle sole parti che a quel giudizio hanno partecipato e che, secondo l'allegazione dell'appellante, avrebbero ingiustamente beneficiato della compensazione delle spese in relazione al rapporto processuale con il medesimo. Sarebbe inutile, pertanto, rinnovare il procedimento di primo grado, a contraddittorio integrato, al solo scopo di pronunciare sulla corretta regolamentazione delle spese di un giudizio al quale il litisconsorte pretermesso non aveva partecipato.
Pagina 3 Da quanto sopra discende in capo al Tribunale il dovere di pronunciarsi sull'impugnazione proposta dall'appellante.
Nel merito, l'appello è fondato.
Giova premettere che in qualità di parziale cessionaria (per la prestazione di Parte_2 servizi di noleggio di un autoveicolo) del credito risarcitorio vantato da verso Parte_1 [...]
aveva convenuto nel giudizio di primo grado sia la compagnia assicurativa-ceduta sia il CP_1 danneggiato-cedente, articolando domanda di condanna pecuniaria, in via principale, nei confronti della compagnia assicurativa-ceduta; condizionatamente al rigetto della domanda principale, nei confronti del danneggiato-cedente.
Il giudice di pace ha ritenuto fondata la domanda articolata in via principale da Parte_2 prendendo atto dell'avvenuto pagamento da parte di (in corso di causa) Controparte_1 dell'importo ingiunto con precedente ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., pari ad € 870,00 per sorte capitale,
e dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Pur in assenza di motivazione nel corpo della sentenza, il giudice di pace nel dispositivo ha altresì dichiarato la carenza di legittimazione passiva di omettendo di pronunciarsi sulla Parte_1 richiesta di quest'ultimo, come formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, di refusione delle spese di lite in favore del difensore distrattario.
Ciò premesso, deve convenirsi con quanto sostenuto dall'appellante in sede di comparsa conclusionale a proposito dell'equiparabilità della posizione processuale dell a quella Pt_1 dell'interventore adesivo autonomo, essendosi egli costituito nel giudizio di primo grado, come risulta dalla comparsa di costituzione in atti, “non solo per vedere rigettata la domanda alternativa nei propri confronti, ma pure per vedere accertati l'inadempimento della ceduta, la sua posizione debitoria e l'efficacia della cessione”, negata invece dalla compagnia assicurativa ceduta.
Vero è, difatti, che la richiesta dell di rigettarsi la “domanda alternativa” della Pt_1 Parte_2 si accompagnava a quella (logicamente pregiudiziale) di veder accertata la certezza, liquidità ed
[...] esigibilità del credito risarcitorio oggetto della domanda proposta da nei confronti Parte_2 della compagnia assicurativa ceduta, e dunque di dichiararsi che “il risarcimento del danno in favore della cessionaria non sono dovuti dall' ma dalla debitrice ceduta” (così le conclusioni rassegnate dall' Pt_1 Pt_1 nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado).
Nel decidere su una fattispecie del tutto analoga a quella devoluta in questo giudizio, nell'ambito della quale il cessionario del credito aveva chiesto la condanna della compagnia assicurativa ceduta e, in subordine, del danneggiato cedente al pagamento di un credito risarcitorio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal cedente avverso la sentenza che, a fronte dell'accoglimento della domanda principale nei confronti della compagnia assicurativa ceduta, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese processuali reclamate verso quest'ultima dal danneggiato-cedente. La S.C. ha quindi condannato la compagnia assicurativa-ceduta alla refusione delle spese di lite affrontate nei vari gradi di giudizio dal danneggiato- cedente, il quale aveva aderito alle posizioni del cessionario quanto alla domanda principale (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16917; sembra utile richiamare il passaggio motivazionale con cui i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel caso di specie, “il ricorrente aveva chiesto pronunciarsi l'efficacia della
Pagina 4 cessione, operata per saldare servizi resi, a lui cedente, dal cessionario. Efficacia negata da Sul punto, pertanto, CP_4
M. era interventore adesivo autonomo, ed era necessario regolare le spese tra i due soggetti secondo la correlativa e sussistente soccombenza”).
Si rammenta che in caso di intervento adesivo si applicano all'interventore gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo egli, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, n.27846).
Da tanto discende, alla luce dell'accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata
[...]
che sussista il diritto dell' in veste di adiuvante, a vedersi refuse le spese di lite del Parte_2 Pt_1 giudizio di primo grado a carico di in applicazione della regola della Controparte_1 soccombenza.
Sono inconferenti, invece, le doglianze della compagnia in ordine all'asserita inammissibilità dell'appello, non potendo revocarsi in dubbio, in via generale, la titolarità della legittimazione a impugnare in capo ai soggetti che sono stati parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnanda, tra cui figura ovviamente l' La negazione della legittimazione sostanziale dell sul piano Pt_1 Pt_1 passivo, peraltro non argomentata in motivazione e comunque verosimilmente riferibile alla “domanda alternativa”, non toglie che il medesimo sia (e sia rimasto) parte in senso processuale, avendo acquistato tale qualità per il solo fatto di essere stato concretamente evocato nel giudizio, né ne esclude la qualificazione in termini di interventore adesivo autonomo rispetto alla “domanda principale” proposta da Parte_2
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese, a norma dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., “può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all'esito della sentenza Corte costituzionale, n. 77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla legge n.
69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate” (Cassazione civile sez.
II, 11/12/2024, n.31861). Nessuna delle circostanze dedotte da vale a integrare Controparte_1 un motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese, dovendo pertanto disattendersi la corrispondente richiesta articolata dalla compagnia.
Per quanto concerne il rapporto processuale tra l e deve evidenziarsi che Pt_1 Parte_2
l'appellante non ha espressamente richiesto l'emissione della condanna alle spese anche a carico di quest'ultima, avendo genericamente richiesto di irrogare la condanna nei confronti della parte la cui condotta sarebbe stata ritenuta causativa del processo.
In parziale riforma della sentenza impugnata, deve conclusivamente condannarsi
[...] al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, Controparte_1 Parte_1 nonché, in applicazione della regola della soccombenza, di quelle del giudizio di appello, che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri medi ex DM 55/14 ss. mm., tenuto conto
Pagina 5 della natura e del valore della causa, nonché della quantità e della qualità dell'attività processuale espletata, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
L'esito della lite implica che non debba provvedersi sulle spese del giudizio di appello quanto al rapporto tra appellante e Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
938/2018 del Giudice di Pace di Civitavecchia, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in Parte_1
€ 36,00 per spese esenti e in € 346,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di appello, che liquida in € 123,00 per spese esenti e in € 462,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Civitavecchia, 26/05/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
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