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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1145 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro – tempore avv. Alberto Mano, elettivamente domiciliato in Crotone alla via Torino n. 148, presso lo studio dell'avv. Gianluca Scaramuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello appellante e
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
EP SO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cerenzia, corso Colombo n. 1, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Sezione Lavoro, in accoglimento dell'odierno appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rideterminare le spese di lite del primo grado di giudizio in € 2.695,00, oltre accessori, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, con condanna alla restituzione di tutte le somme corrisposte in eccesso al procuratore distrattario in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n. 9062) ed, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge” >>; per l'appellato: <in via principale: 1) rigettare l'appello proposto da
[...]
, per tutti i motivi rappresentati ed in quanto infondato in fatto e Parte_2 diritto;
2) E per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<La parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente (sua datrice di lavoro) al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 14.287,16 a titolo di voce retributiva ad personam dovuta dal 28/9/2014 al febbraio 2019. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre che la condanna della controparte per lite temeraria>>.
§2.1
Il Tribunale <Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della voce retributiva ad personam in relazione al periodo dal 28/9/2014 al febbraio 2019 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per un importo complessivo pari ad euro 14.287,16 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo). Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.083,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione)>>.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<È innanzitutto pacifico (perché dedotto dalla parte ricorrente e non specificatamente contestato dalla parte resistente) che la parte ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente dal 28/9/2014 al 15/11/2019 con le mansioni di portiere e con inquadramento nel livello A del CCNL di riferimento. La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio, con riferimento al periodo dal 28/9/2014 al febbraio 2019, il diritto alla corresponsione della voce retributiva ad personam (riconosciuta alla parte ricorrente solo a far data dal marzo 2019), sostenendo che tale
Pag. 2 di 8 emolumento sarebbe stato erogato fin dal 2009 ai dipendenti della parte resistente adibiti alle medesime mansioni espletate dalla parte ricorrente, con la conseguenza che il credito rivendicato dalla parte ricorrente nel presente giudizio troverebbe la propria fonte in un vero e proprio uso aziendale. La parte resistente si è costituita in giudizio negando che la voce retributiva ad personam sarebbe stata corrisposta prima del marzo 2019 in favore di propri dipendenti con mansioni identiche a quelle svolte dalla parte ricorrente e, in ogni caso, deducendo che la mancata erogazione alla parte ricorrente di tale emolumento prima del marzo 2019 sarebbe ostativa alla formazione di un uso aziendale, non avendo mai potuto ingenerare nella parte ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla spettanza della voce retributiva ad personam. Tanto premesso, dagli atti di causa emerge che la voce retributiva ad personam è stata corrisposta fin dal 2009 ai dipendenti della parte resistente adibiti alle medesime mansioni espletate dalla parte ricorrente: vedi busta paga di di Controparte_2 febbraio 2013 e buste paga di di dicembre 2009 e di ottobre, novembre Controparte_3
e dicembre 2014 in atti (allegate al ricorso), da cui si evince il pagamento dell'emolumento oggetto del presente giudizio in favore dei predetti lavoratori (entrambi portieri alle dipendenze della parte resistente, al pari della parte ricorrente) già prima del marzo 2019. Anche la parte resistente ha prodotto le buste paga di CP_3
di ottobre, novembre e dicembre 2014 (oltre che alcune buste paga di
[...] [...]
, e - anch'essi portieri alle dipendenze della Per_1 Persona_2 Persona_3 parte resistente - relative al periodo da gennaio 2014 a dicembre 2019), ma tali buste paga (diversamente da quelle depositate dalla parte ricorrente) non contengono la voce retributiva ad personam. Questo Giudice ritiene, in applicazione del principio valido in ambito civilistico del “più probabile che non”, che le buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2014 effettivamente consegnate a siano quelle allegate al Controparte_3 ricorso (e non quelle depositate unitamente alla memoria difensiva), in quanto il teste
(indifferente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) ha Controparte_3 dichiarato quanto segue: “Confermo che la busta paga che mi è stata consegnata dal datore di lavoro è la prima che mi è stata esibita, cioè quella che contiene l'indennità ad personam. Tanto posso dire perché questa voce c'è sempre stata”. Tra l'altro, se consideriamo ad esempio la mensilità di ottobre 2014, sommando la voce “minimo” di euro 1.150,04, la voce “scatti anz.” di euro 10,00, la voce “superminimo” di euro 173,91 (voci presenti sia nella busta paga prodotta dalla parte ricorrente che in quella depositata dalla parte resistente) e la voce “ad personam” di euro 271,86 (voce presente solo nella busta paga prodotta dalla parte ricorrente) si ottiene l'importo complessivo di euro 1.605,81 (che corrisponde proprio all'importo di cui alla voce
“retribuzione ordinaria” riportato su entrambe le buste paga). Ne consegue che non si comprende come nella busta paga depositata dalla parte resistente la voce
“retribuzione ordinaria” possa comunque raggiungere l'importo di euro 1.605,81 pur senza ricomprendere nel calcolo la voce “ad personam” di euro 271,86, né la parte resistente ha spiegato le ragioni di tale incongruenza (con il logico corollario che, alla luce delle risultanze processuali, le buste paga prodotte dalla parte resistente appaiono non genuine). Deve dunque ritenersi che la parte resistente abbia erogato a CP_3
Pag. 3 di 8 e (entrambi portieri assunti alle dipendenze della parte CP_3 Controparte_2 resistente, al pari della parte ricorrente) già prima del marzo 2019 (a Controparte_3 addirittura fin dal 2009) la voce retributiva ad personam rivendicata dalla parte ricorrente nel presente giudizio, con la conseguenza che tale condotta datoriale deve considerarsi espressione di un uso aziendale in forza del quale la parte resistente avrebbe dovuto riconoscere e corrispondere la voce retributiva ad personam anche alla parte ricorrente già prima del marzo 2019. “È stato affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale e che questo, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - , agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass., sez. lav., n.1273/2012). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della voce retributiva ad personam in relazione al periodo dal 28/9/2014 al febbraio 2019 (quantificata nei conteggi di cui al ricorso - non specificatamente contestati dalla controparte - in euro 14.287,16), oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori massimi in ragione del contegno processuale della parte resistente che, alla luce delle risultanze processuali, deve reputarsi abbia prodotto in giudizio delle buste paga non genuine>>
§3
La sentenza è gravata d'appello dal , che contesta la liquidazione delle Parte_2 spese nel valore massimo dello scaglione di riferimento, sostenendo che <<…Il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere “non genuine” le buste paga prodotte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e soprattutto nel ritenere che tale condotta processuale abbia integrato violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Invero, l'appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado ben 432 buste Pt_3
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte di primo grado dell'appellante) con riferimento a tutti i dipendenti assunti alle dipendenze del nelle annualità 2014, 2015, 2016, Parte_2
2017, 2018 e 2019, tutte mancanti della voce retributiva ad personam reclamata dal lavoratore. Le dette buste paga sono state acquisite dall'archivio condominiale, poiché risalenti ad un decennio addietro. Il Giudice di prime cure, in particolare, si è soffermato sulla disamina della busta paga di ottobre 2014 dell'ex dipendente , la Controparte_3 quale nella “versione” prodotta dal ricorrente conteneva il predetto emolumento, mentre nella “versione” prodotta dal resistente non lo conteneva, ritenendo quest'ultima
Pag. 4 di 8 non genuina, poiché il sig. – escusso all'udienza del 9.3.2023 – ha confermato di CP_3 aver a suo tempo ricevuto una busta paga conforme a quella prodotta dal ricorrente. Tuttavia, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare e valorizzare che – essendo gli importi delle due “versioni” della fattura assolutamente identici – con ogni evidenzia non poteva sussistere alcuna volontaria e consapevole alterazione dei documenti medesimi, bensì più semplicemente si è trattato di una mera vista dell'epoca (circa dieci anni addietro!) nell'emissione, consegna al lavoratore ed archiviazione della busta paga in parola. Per giunta, qualora fosse veritiero l'assunto fatto proprio dal Giudice di prime cure e pertanto vi sia stata una volontaria alterazione della busta paga in questione, vorrebbe dire che l'odierno appellante avrebbe alterato tutte le 432 buste paga prodotte, circostanza in tutta onestà del tutto inverosimile. Nondimeno, deve ritenersi senz'altro erroneo qualificare una tale condotta in termini di violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Peraltro, anche a volere ritenere sussistente una tale violazione, è indubitabile che la medesima sia rimasta del tutto ininfluente rispetto alle dinamiche processuali, alla tempistica del giudizio di primo grado ed al relativo esito. Come noto, infatti, il principio del giusto processo e le ripetute riforme del codice di rito susseguitesi sin dagli anni novanta in senso acceleratorio e propulsivo, impongono alle parti un dovere di collaborazione al fine di pervenire, in tempi ragionevoli, alla decisione della causa, di modo che, la ravvisata trasgressione al dovere di collaborazione delle parti di cui all'art. 88 c.p.c. può riverberarsi sulla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ciò posto, al fine di ritenere una determinata condotta contraria al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. al punto da ritenerla addirittura sanzionabile ai sensi del citato art. 92 c.p.c., è necessario in primo luogo l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (intesa quale obiettiva consapevolezza dell'infondatezza della linea difensiva coltivata in giudizio) o della colpa grave (intesa quale carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, in buona sostanza, la pretestuosità ovvero la manifesta inconsistenza giuridica della difesa processuale per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, la difesa dell'odierno appellante in primo grado è consistita nella contestazione in ordine all'esistenza di un c.d. uso aziendale con riferimento alla generalizzata corresponsione della voce contributiva ad personam e pertanto ben lungi dal poter essere ritenuta di per sé pretestuosa o manifestamente infondata. È appena il caso di rilevare, a titolo esemplificativo, che se l'intento dell'odierno appellante fosse stato effettivamente defatigatorio del giudizio, a tal uopo sarebbe stato sufficiente contestare i conteggi avversari e costringere in tal modo il Giudice di prime cure quanto meno a ricorrere all'ausilio di una CTU. Viceversa, nulla di ciò è stato posto in essere dall'odierno appellante che innegabilmente si è correttamente astenuto da ogni pretestuosa resistenza processuale! In seconda battuta, in ottica sanzionatoria e punitiva ex art. 92 c.p.c., deve altresì sussistere l'idoneità – obiettivamente non ravvisabile nel caso di specie – della condotta contraria ai doveri sanciti dall'art. 88 c.p.c. a pregiudicare il
Pag. 5 di 8 diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n. 5624). Infatti, il giudizio di primo grado – iscritto a ruolo a maggio 2022 e definito ad ottobre 2023 – ha innegabilmente avuto una durata assolutamente congrua e ragionevole, se non addirittura
“performante” (18 mesi in totale, nonostante i sei mesi di intervallo tra la data l'iscrizione a ruolo e la data fissata dal Magistrato per l'udienza di discussione). Per quanto esposto, si conclude sul punto censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sanzionabile con la liquidazione delle spese di lite ai massimi valori il contegno processuale dell'odierno appellante, incorrendo in erronea applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. e dell'art. 4 co 7 D.M. n. 55/2014, posto che non è ravvisabile alcun profilo di mala fede o colpa grave ed, in ogni caso, il contegno medesimo non ha in alcun modo pregiudicato le dinamiche processuali e la ragionevole durata del processo>>.
§3.1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
In via preliminare, si rileva che in allegato alle note di trattazione scritta del 4.12.2024, l'appellante ha depositato la contabile del bonifico disposto in corso di causa a saldo delle spese legali liquidate in distrazione nella gravata sentenza e la fattura elettronica emessa dal percipiente per un totale di € 11.794,07 (al lordo di accessori di legge e ritenuta d'acconto); sennonché, avendo la medesima parte appellante insistito, anche nelle successive note di trattazione del 3 novembre 2025, nelle prese conclusioni, non v'è carenza sopravvenuta di interesse: <L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34539 del 16/11/2021).
§5
Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Pag. 6 di 8 Occorre premettere che <In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso>> (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022).
In sostanza, il giudicante è tenuto a motivare sull'ammontare delle spese liquidate solo quando ritiene di dovere andare al di sopra o al di sotto degli importi dello scaglione di valore, mentre, nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale si è tenuto nell'ambito dello scaglione di riferimento. La motivazione, dunque, non è sindacabile, perché la scelta è del tutto discrezionale;
d'altro canto, il giudicante si è limitato a valorizzare – nel dare conto delle ragioni che l'avevano spinto ad applicare i valori massimi dello scaglione di riferimento - un dato emerso a livello processuale, posto alla base della decisione di accoglimento (ossia la discrepanza evidenziata, nella parte sottolineata e in grassetto della motivazione, riportata al §2.2, pag. 3), su cui, peraltro, in mancanza di gravame, c'è giudicato.
§5.2
Secondo l'appellante, poi, il Tribunale ha applicato il comma 7 dell'art. 4 del DM 55/2014: < giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli>>; di conseguenza, contesta che la ravvisata discrepanza possa essere espressione della commissione di condotte abusive.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno.
Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 4 del DM 55/2014: <
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento>>.
La suddetta disposizione, in sostanza, stabilisce i criteri da seguire per la liquidazione del compenso e, sicuramente, la produzione in atti di un cospicuo numero di documenti (basti pensare alle 432 buste paga che l'appellante dice di avere versato in atti),
Pag. 7 di 8 contenenti indicazioni di segno opposto rispetto a quelle contenute nei documenti, del medesimo tipo, prodotti dalla controparte, integra l'ipotesi di complessità di questioni di fatto e difficoltà dell'affare che, in base a citato comma 1, il giudicante può apprezzare per la quantificazione del compenso. D'altro canto, è chiaro che la stessa produzione proveniente da parte datoriale di buste paga che riportano dati diversi da quelli riportati nelle buste paga versate in atti dal lavoratore ha reso necessaria l'assunzione della prova testimoniale del lavoratore interessato per accertare la corrispondenza tra la busta paga ricevuta e quella prodotta in atti - cioè ha costretto allo svolgimento della fase istruttoria che, fisiologicamente, rappresenta un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.
§7
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 25 novembre 2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 810/2023, resa in data 26 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1145 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro – tempore avv. Alberto Mano, elettivamente domiciliato in Crotone alla via Torino n. 148, presso lo studio dell'avv. Gianluca Scaramuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello appellante e
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
EP SO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cerenzia, corso Colombo n. 1, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Sezione Lavoro, in accoglimento dell'odierno appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rideterminare le spese di lite del primo grado di giudizio in € 2.695,00, oltre accessori, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, con condanna alla restituzione di tutte le somme corrisposte in eccesso al procuratore distrattario in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n. 9062) ed, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge” >>; per l'appellato: <in via principale: 1) rigettare l'appello proposto da
[...]
, per tutti i motivi rappresentati ed in quanto infondato in fatto e Parte_2 diritto;
2) E per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<La parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente (sua datrice di lavoro) al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 14.287,16 a titolo di voce retributiva ad personam dovuta dal 28/9/2014 al febbraio 2019. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre che la condanna della controparte per lite temeraria>>.
§2.1
Il Tribunale <Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della voce retributiva ad personam in relazione al periodo dal 28/9/2014 al febbraio 2019 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per un importo complessivo pari ad euro 14.287,16 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo). Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.083,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione)>>.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<È innanzitutto pacifico (perché dedotto dalla parte ricorrente e non specificatamente contestato dalla parte resistente) che la parte ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente dal 28/9/2014 al 15/11/2019 con le mansioni di portiere e con inquadramento nel livello A del CCNL di riferimento. La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio, con riferimento al periodo dal 28/9/2014 al febbraio 2019, il diritto alla corresponsione della voce retributiva ad personam (riconosciuta alla parte ricorrente solo a far data dal marzo 2019), sostenendo che tale
Pag. 2 di 8 emolumento sarebbe stato erogato fin dal 2009 ai dipendenti della parte resistente adibiti alle medesime mansioni espletate dalla parte ricorrente, con la conseguenza che il credito rivendicato dalla parte ricorrente nel presente giudizio troverebbe la propria fonte in un vero e proprio uso aziendale. La parte resistente si è costituita in giudizio negando che la voce retributiva ad personam sarebbe stata corrisposta prima del marzo 2019 in favore di propri dipendenti con mansioni identiche a quelle svolte dalla parte ricorrente e, in ogni caso, deducendo che la mancata erogazione alla parte ricorrente di tale emolumento prima del marzo 2019 sarebbe ostativa alla formazione di un uso aziendale, non avendo mai potuto ingenerare nella parte ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla spettanza della voce retributiva ad personam. Tanto premesso, dagli atti di causa emerge che la voce retributiva ad personam è stata corrisposta fin dal 2009 ai dipendenti della parte resistente adibiti alle medesime mansioni espletate dalla parte ricorrente: vedi busta paga di di Controparte_2 febbraio 2013 e buste paga di di dicembre 2009 e di ottobre, novembre Controparte_3
e dicembre 2014 in atti (allegate al ricorso), da cui si evince il pagamento dell'emolumento oggetto del presente giudizio in favore dei predetti lavoratori (entrambi portieri alle dipendenze della parte resistente, al pari della parte ricorrente) già prima del marzo 2019. Anche la parte resistente ha prodotto le buste paga di CP_3
di ottobre, novembre e dicembre 2014 (oltre che alcune buste paga di
[...] [...]
, e - anch'essi portieri alle dipendenze della Per_1 Persona_2 Persona_3 parte resistente - relative al periodo da gennaio 2014 a dicembre 2019), ma tali buste paga (diversamente da quelle depositate dalla parte ricorrente) non contengono la voce retributiva ad personam. Questo Giudice ritiene, in applicazione del principio valido in ambito civilistico del “più probabile che non”, che le buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2014 effettivamente consegnate a siano quelle allegate al Controparte_3 ricorso (e non quelle depositate unitamente alla memoria difensiva), in quanto il teste
(indifferente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) ha Controparte_3 dichiarato quanto segue: “Confermo che la busta paga che mi è stata consegnata dal datore di lavoro è la prima che mi è stata esibita, cioè quella che contiene l'indennità ad personam. Tanto posso dire perché questa voce c'è sempre stata”. Tra l'altro, se consideriamo ad esempio la mensilità di ottobre 2014, sommando la voce “minimo” di euro 1.150,04, la voce “scatti anz.” di euro 10,00, la voce “superminimo” di euro 173,91 (voci presenti sia nella busta paga prodotta dalla parte ricorrente che in quella depositata dalla parte resistente) e la voce “ad personam” di euro 271,86 (voce presente solo nella busta paga prodotta dalla parte ricorrente) si ottiene l'importo complessivo di euro 1.605,81 (che corrisponde proprio all'importo di cui alla voce
“retribuzione ordinaria” riportato su entrambe le buste paga). Ne consegue che non si comprende come nella busta paga depositata dalla parte resistente la voce
“retribuzione ordinaria” possa comunque raggiungere l'importo di euro 1.605,81 pur senza ricomprendere nel calcolo la voce “ad personam” di euro 271,86, né la parte resistente ha spiegato le ragioni di tale incongruenza (con il logico corollario che, alla luce delle risultanze processuali, le buste paga prodotte dalla parte resistente appaiono non genuine). Deve dunque ritenersi che la parte resistente abbia erogato a CP_3
Pag. 3 di 8 e (entrambi portieri assunti alle dipendenze della parte CP_3 Controparte_2 resistente, al pari della parte ricorrente) già prima del marzo 2019 (a Controparte_3 addirittura fin dal 2009) la voce retributiva ad personam rivendicata dalla parte ricorrente nel presente giudizio, con la conseguenza che tale condotta datoriale deve considerarsi espressione di un uso aziendale in forza del quale la parte resistente avrebbe dovuto riconoscere e corrispondere la voce retributiva ad personam anche alla parte ricorrente già prima del marzo 2019. “È stato affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale e che questo, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - , agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass., sez. lav., n.1273/2012). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della voce retributiva ad personam in relazione al periodo dal 28/9/2014 al febbraio 2019 (quantificata nei conteggi di cui al ricorso - non specificatamente contestati dalla controparte - in euro 14.287,16), oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori massimi in ragione del contegno processuale della parte resistente che, alla luce delle risultanze processuali, deve reputarsi abbia prodotto in giudizio delle buste paga non genuine>>
§3
La sentenza è gravata d'appello dal , che contesta la liquidazione delle Parte_2 spese nel valore massimo dello scaglione di riferimento, sostenendo che <<…Il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere “non genuine” le buste paga prodotte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e soprattutto nel ritenere che tale condotta processuale abbia integrato violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Invero, l'appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado ben 432 buste Pt_3
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte di primo grado dell'appellante) con riferimento a tutti i dipendenti assunti alle dipendenze del nelle annualità 2014, 2015, 2016, Parte_2
2017, 2018 e 2019, tutte mancanti della voce retributiva ad personam reclamata dal lavoratore. Le dette buste paga sono state acquisite dall'archivio condominiale, poiché risalenti ad un decennio addietro. Il Giudice di prime cure, in particolare, si è soffermato sulla disamina della busta paga di ottobre 2014 dell'ex dipendente , la Controparte_3 quale nella “versione” prodotta dal ricorrente conteneva il predetto emolumento, mentre nella “versione” prodotta dal resistente non lo conteneva, ritenendo quest'ultima
Pag. 4 di 8 non genuina, poiché il sig. – escusso all'udienza del 9.3.2023 – ha confermato di CP_3 aver a suo tempo ricevuto una busta paga conforme a quella prodotta dal ricorrente. Tuttavia, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare e valorizzare che – essendo gli importi delle due “versioni” della fattura assolutamente identici – con ogni evidenzia non poteva sussistere alcuna volontaria e consapevole alterazione dei documenti medesimi, bensì più semplicemente si è trattato di una mera vista dell'epoca (circa dieci anni addietro!) nell'emissione, consegna al lavoratore ed archiviazione della busta paga in parola. Per giunta, qualora fosse veritiero l'assunto fatto proprio dal Giudice di prime cure e pertanto vi sia stata una volontaria alterazione della busta paga in questione, vorrebbe dire che l'odierno appellante avrebbe alterato tutte le 432 buste paga prodotte, circostanza in tutta onestà del tutto inverosimile. Nondimeno, deve ritenersi senz'altro erroneo qualificare una tale condotta in termini di violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Peraltro, anche a volere ritenere sussistente una tale violazione, è indubitabile che la medesima sia rimasta del tutto ininfluente rispetto alle dinamiche processuali, alla tempistica del giudizio di primo grado ed al relativo esito. Come noto, infatti, il principio del giusto processo e le ripetute riforme del codice di rito susseguitesi sin dagli anni novanta in senso acceleratorio e propulsivo, impongono alle parti un dovere di collaborazione al fine di pervenire, in tempi ragionevoli, alla decisione della causa, di modo che, la ravvisata trasgressione al dovere di collaborazione delle parti di cui all'art. 88 c.p.c. può riverberarsi sulla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ciò posto, al fine di ritenere una determinata condotta contraria al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. al punto da ritenerla addirittura sanzionabile ai sensi del citato art. 92 c.p.c., è necessario in primo luogo l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (intesa quale obiettiva consapevolezza dell'infondatezza della linea difensiva coltivata in giudizio) o della colpa grave (intesa quale carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, in buona sostanza, la pretestuosità ovvero la manifesta inconsistenza giuridica della difesa processuale per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, la difesa dell'odierno appellante in primo grado è consistita nella contestazione in ordine all'esistenza di un c.d. uso aziendale con riferimento alla generalizzata corresponsione della voce contributiva ad personam e pertanto ben lungi dal poter essere ritenuta di per sé pretestuosa o manifestamente infondata. È appena il caso di rilevare, a titolo esemplificativo, che se l'intento dell'odierno appellante fosse stato effettivamente defatigatorio del giudizio, a tal uopo sarebbe stato sufficiente contestare i conteggi avversari e costringere in tal modo il Giudice di prime cure quanto meno a ricorrere all'ausilio di una CTU. Viceversa, nulla di ciò è stato posto in essere dall'odierno appellante che innegabilmente si è correttamente astenuto da ogni pretestuosa resistenza processuale! In seconda battuta, in ottica sanzionatoria e punitiva ex art. 92 c.p.c., deve altresì sussistere l'idoneità – obiettivamente non ravvisabile nel caso di specie – della condotta contraria ai doveri sanciti dall'art. 88 c.p.c. a pregiudicare il
Pag. 5 di 8 diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n. 5624). Infatti, il giudizio di primo grado – iscritto a ruolo a maggio 2022 e definito ad ottobre 2023 – ha innegabilmente avuto una durata assolutamente congrua e ragionevole, se non addirittura
“performante” (18 mesi in totale, nonostante i sei mesi di intervallo tra la data l'iscrizione a ruolo e la data fissata dal Magistrato per l'udienza di discussione). Per quanto esposto, si conclude sul punto censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sanzionabile con la liquidazione delle spese di lite ai massimi valori il contegno processuale dell'odierno appellante, incorrendo in erronea applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. e dell'art. 4 co 7 D.M. n. 55/2014, posto che non è ravvisabile alcun profilo di mala fede o colpa grave ed, in ogni caso, il contegno medesimo non ha in alcun modo pregiudicato le dinamiche processuali e la ragionevole durata del processo>>.
§3.1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
In via preliminare, si rileva che in allegato alle note di trattazione scritta del 4.12.2024, l'appellante ha depositato la contabile del bonifico disposto in corso di causa a saldo delle spese legali liquidate in distrazione nella gravata sentenza e la fattura elettronica emessa dal percipiente per un totale di € 11.794,07 (al lordo di accessori di legge e ritenuta d'acconto); sennonché, avendo la medesima parte appellante insistito, anche nelle successive note di trattazione del 3 novembre 2025, nelle prese conclusioni, non v'è carenza sopravvenuta di interesse: <L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34539 del 16/11/2021).
§5
Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Pag. 6 di 8 Occorre premettere che <In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso>> (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022).
In sostanza, il giudicante è tenuto a motivare sull'ammontare delle spese liquidate solo quando ritiene di dovere andare al di sopra o al di sotto degli importi dello scaglione di valore, mentre, nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale si è tenuto nell'ambito dello scaglione di riferimento. La motivazione, dunque, non è sindacabile, perché la scelta è del tutto discrezionale;
d'altro canto, il giudicante si è limitato a valorizzare – nel dare conto delle ragioni che l'avevano spinto ad applicare i valori massimi dello scaglione di riferimento - un dato emerso a livello processuale, posto alla base della decisione di accoglimento (ossia la discrepanza evidenziata, nella parte sottolineata e in grassetto della motivazione, riportata al §2.2, pag. 3), su cui, peraltro, in mancanza di gravame, c'è giudicato.
§5.2
Secondo l'appellante, poi, il Tribunale ha applicato il comma 7 dell'art. 4 del DM 55/2014: < giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli>>; di conseguenza, contesta che la ravvisata discrepanza possa essere espressione della commissione di condotte abusive.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno.
Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 4 del DM 55/2014: <
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento>>.
La suddetta disposizione, in sostanza, stabilisce i criteri da seguire per la liquidazione del compenso e, sicuramente, la produzione in atti di un cospicuo numero di documenti (basti pensare alle 432 buste paga che l'appellante dice di avere versato in atti),
Pag. 7 di 8 contenenti indicazioni di segno opposto rispetto a quelle contenute nei documenti, del medesimo tipo, prodotti dalla controparte, integra l'ipotesi di complessità di questioni di fatto e difficoltà dell'affare che, in base a citato comma 1, il giudicante può apprezzare per la quantificazione del compenso. D'altro canto, è chiaro che la stessa produzione proveniente da parte datoriale di buste paga che riportano dati diversi da quelli riportati nelle buste paga versate in atti dal lavoratore ha reso necessaria l'assunzione della prova testimoniale del lavoratore interessato per accertare la corrispondenza tra la busta paga ricevuta e quella prodotta in atti - cioè ha costretto allo svolgimento della fase istruttoria che, fisiologicamente, rappresenta un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.
§7
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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, con ricorso depositato in data 25 novembre 2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 810/2023, resa in data 26 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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