CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 618/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUCIANO CANNATA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in via Lazzaretto n. 16/A, Acireale, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alessandro Patanè che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Il Tribunale di TA, con ordinanza (avente contenuto decisorio e quindi natura di sentenza appellabile ex art. 339 c.p.c.) del 28 ottobre 2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 8576/2020 R.G.), dichiarava improcedibile la domanda di retratto agrario promossa da (sul Parte_1
presupposto di essere proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo rustico ubicato in Motta
Sant'Anastasia) nei confronti di e , in relazione al contratto per notar Controparte_1 Controparte_3
del 24 luglio 2019 rep. n. 30427, con il quale essi avevano acquistato altro terreno limitrofo Per_1
al suo, da tale , a seguito del mancato esperimento del procedimento di Parte_2
mediazione delegata entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (28 ottobre 2022) tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione.
In particolare, il Tribunale riteneva che per l'avveramento della condizione di procedibilità occorreva che la mediazione (a prescindere dal fatto che fosse stato, o no, rispettato il termine ordinatorio di quindici giorni assegnato per l'avvio della procedura) fosse stata espletata e conclusa (anche con verbale negativo) entro la data dell'udienza di rinvio fissata dopo la scadenza del termine massimo di tre mesi e rigettava la richiesta di nuovo rinvio della causa per continuare la mediazione.
Ha considerato che, “ove infatti si ammettesse la possibilità per le parti di instare per ulteriori rinvii dopo lo spirare del termine di tre mesi, si assisterebbe al paradosso di interpretare una disciplina con finalità deflattiva in modo tale da consentire un allungamento dei tempi del processo (fino al paradosso di consentire alle parti di mantenere indefinitamente pendente un processo e di coltivare parallelamente trattative per un componimento bonario)”, rilevando che tale conclusione aveva avuto l'avallo della Corte di Cassazione sez. 2, sentenza 14/12/2021, n. 40035.
, con atto di citazione notificato il 27 aprile 2023, ha proposto appello avverso tale Parte_1
decisione, formulando un unico motivo, cui resistono e , con Controparte_1 Controparte_3
comparsa depositata il 10 ottobre 2023.
All'udienza dell'11 novembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile la domanda dell'attrice, senza considerare che la aveva adempiuto a quanto Parte_1
pagina 2 di 9 impostole dal provvedimento di invio in mediazione ope iudicis e cioè alla presentazione della domanda di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice.
Il primo giudice nel dichiarare l'improcedibilità della domanda non aveva considerato che da tale momento la aveva perduto “la potestas sugli atti successivi, quale la fissazione degli Parte_1 incontri;
atto di esclusiva pertinenza dell'Organismo di mediazione”.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza 14/12/2021, n. 40035 relativa all'ipotesi diversa che “… l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del
D. lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza…”; nel caso di specie, assume invece l'appellante che non poteva essere pronunciata l'improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto la domanda di mediazione è stata depositata in data 22.06.2022 e quindi solo dodici giorni dopo il provvedimento che l'aveva disposta.
1.1. - Il motivo è infondato.
1.1.1. - Per quanto d'interesse in questa sede, occorre riassumere l'iter processuale in primo grado.
Il Tribunale di TA con ordinanza resa all'udienza del 15 giugno 2022 - dopo aver indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia - dispose, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), l'invio delle parti in mediazione demandata ed assegnò a tale scopo il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione;
inoltre, il giudice dispose il rinvio della causa all'udienza del 28 ottobre 2022.
Il 22 giugno 2022, quindi nei quindici giorni dalla predetta data, la presentò domanda di Parte_1
mediazione ope iudicis davanti all'organismo di conciliazione (v. copia della Controparte_4
domanda di mediazione prot. n. 2238, in atti).
Al primo incontro fissato dall'organismo di mediazione in data 22 settembre 2022 partecipò solo parte convenuta (il punto non è oggetto di contrasto, in quanto tale circostanza è riferita da entrambe le parti).
Successivamente, l'attrice richiese la fissazione di un nuovo incontro e, con successiva e-mail del 15 ottobre 2022, prodotta in atti dall'appellante, la segreteria dell'organismo di conciliazione comunicò
pagina 3 di 9 che “la mediazione in oggetto, fissata per il 22.09.2022… è stata rinviata alla data del 17 novembre
2022…”.
Alla successiva udienza (28 ottobre 2022) il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda con il provvedimento oggetto di impugnazione.
1.1.2. - Questi i fatti rilevanti ai fini della decisione, va osservato quanto segue.
Deve ribadirsi che, “in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d. lgs. n. 28 del
2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (Cass. Sez. 2 n. 40035/2021, cit.).
Anche più recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta a confermare che in tema di mediazione delegata “il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche” (Cass. Sez. 3, ord.
n. 4133 del 2024).
Ancora, è stato, da ultimo, precisato che “la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di quindici giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2010
(nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 149 del 2012) non determina
l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (Cass. Sez. 3, sent. n. 32454 del 2024).
pagina 4 di 9 1.1.3. - Ora, nel caso di specie è indubbiamente vero che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2010 (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie prima delle modifiche apportate dal d. lgs. 149/2022) è stato rispettato dall'appellante.
Nondimeno è innegabile che tale circostanza non porta automaticamente alla soluzione auspicata dall'appellante.
Infatti, la giurisprudenza sopra citata chiarisce che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Ciò posto, occorre risolvere, a questo punto, invero un altro degli interrogativi che la disciplina della mediazione obbligatoria pone, quello del quando possa dirsi utilmente concluso il procedimento di mediazione.
Anche su tale questione giuridica che il presente appello impone di risolvere si è pronunciata, con costante indirizzo, la Corte di Cassazione affermando che “sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del d. lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico - e cioè "la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che
l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare
(rectius proseguire) la procedura di mediazione"” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 18485 del
2024, che richiama Cass. Sez. 3, sent. n. 8473 del 2019).
Non è vero, dunque, nel caso di specie, che l'appellante ha – come afferma – adempiuto “a quanto impostole dal provvedimento” di invio in mediazione delegata emesso dal primo giudice, in quanto risulta per tabulas che la ha provveduto solamente all'avvio della procedura di mediazione, Parte_1
nel termine di 15 giorni previsto dalla legge, ma non ha, altresì, adempiuto all'ulteriore onere (posto a pagina 5 di 9 suo carico) di comparire personalmente (o idoneamente rappresentata) davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.
Giustamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ravvisato, nella specie, una colpevole inerzia della parte (la ) che aveva avviato la procedura di mediazione, essendo pertinente peraltro, stante Parte_1
l'evidente identità di ratio, l'arresto della Corte di Cassazione cui ha fatto richiamo il primo giudice, sopra citato.
Nel caso di specie, deve ritenersi invero – ad avviso di questa Corte - che la mediazione obbligatoria ope iudicis non è mai effettivamente iniziata entro l'udienza (28 ottobre 2022) di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, perché al primo incontro, fissato al 22 settembre 2022, la parte istante non è comparsa (personalmente o idoneamente rappresentata), assistita dal difensore, avendovi partecipato - come detto - solo la parte convenuta, tant'è che non risulta essere stato neppure redatto un verbale di mancata di conciliazione, mentre l'incontro successivo è stato fissato oltre l'udienza del 28 ottobre 2022.
Ne consegue che all'udienza di verifica che era stata fissata subito dopo (un mese circa dopo) la scadenza del termine massimo di durata della mediazione il giudice non poteva che accertare (come ha fatto) il mancato avveramento della condizione di procedibilità e arrestare il giudizio con una pronuncia in rito, non assumendo rilievo ostativo la richiesta di rinvio per continuare la mediazione.
1.1.4. - Infatti, la richiesta di rinvio formulata dall'attrice (odierna appellante) nelle note scritte dell'udienza del 28 ottobre 2022, tenutasi in forma c.d. cartolare, quand'anche si volesse qualificarla come richiesta di rimessione in termini, comunque non poteva essere accolta, e giustamente il primo giudice l'ha disattesa, in quanto la parte richiedente non ha neppure indicato la causa a lei non imputabile che le avrebbe impedito di partecipare all'incontro fissato davanti all'organismo di mediazione, limitandosi genericamente solo a chiedere “un rinvio stante che la mediazione è stata rinviata al 17.11.2022” (v. note scritte del 17.10.2022).
Va tenuto conto, peraltro, che l'art. 8 del D. lgs. n. 28 del 2010 (nella formulazione ratione temporis applicabile) prevede che “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte…”
(c.d. parte “invitata” o parte “chiamata”), e ciò “anche a cura della parte istante” – a rimarcare che a favore di questa parte (“parte istante”) non è prevista invece alcuna comunicazione obbligatoria a carico dell'organismo di mediazione.
pagina 6 di 9 A quanto sopra deve aggiungersi che solo nel presente grado, l'appellante, nella parte narrativa dell'atto di appello (cfr. pag. 3), ha genericamente rilevato il difetto di comunicazione della data dell'incontro, deducendo che non “essendo stata comunicata, né alla , né al suo difensore, la Parte_1
data del primo incontro, in data 10.10.2022 (dopo quindi la scadenza del termine massimo di legge), a mezzo PEC, veniva richiesta la fissazione della stessa;
riunione che veniva fissata per il 17.11.2022”
(data successiva a quella dell'udienza fissata ex art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28 del 2010).
Ciò non muta il discorso, né giustifica una diversa conclusione, in quanto la rimessione in termini presuppone sia la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. S.U. n. 2610/2021), sia anche la tempestività dell'iniziativa della parte che chiede di avvalersene (Cass. n. 29757/2019).
In tal senso, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che “l'art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come
“immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa"” (Cass. ord. n. 2473 del 26/01/2023).
Il che, nella specie, è mancato.
1.2. - È appena il caso di soggiungere che anche a volere esaminare la fattispecie interpretando la disciplina in chiave evolutiva ossia tenendo conto delle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia alla disciplina della mediazione, in particolare della mediazione demandata, si arriverebbe sempre alla stessa conclusione.
Infatti, il comma 2 del nuovo art. 5-quater, dedicato alla “mediazione demandata dal giudice”, precisa
(come in passato già faceva l'art. 5, comma 2) che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione, anche in questo caso, della disciplina, dettata ora all'art. 5, comma 4 (riproduttivo del vecchio art. 5, comma 2-bis), che prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata quando le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro.
Inoltre, importa rilevare che il comma 3 del nuovo art. 5-quater prevede ora espressamente che il mancato esperimento della mediazione, accertato dal giudice all'udienza (“di cui al comma 1”, cioè
pagina 7 di 9 quella) fissata nell'ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.
Né si perviene a una diversa conclusione sulla base della nuova formulazione del comma 1 dell'art. 6 che, nel prevedere che il termine massimo della durata della procedura di mediazione può essere prorogato di ulteriori tre mesi, con accordo scritto delle parti, introduce però la condizione che la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza di tale termine, mentre, nel caso di specie, come si
è visto, il rinvio della data dell'incontro su richiesta delle parti è intervenuto successivamente alla scadenza del termine (22.09.2022) massimo di tre mesi della durata della procedura di mediazione, sicché un rinvio, ove concesso, sarebbe stato contrario allo scopo della norma, come individuato dalla sopra citata giurisprudenza “- cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (Cass. 32454/2024).
2. - In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
3. - Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 618/2023 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di e avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
l'ordinanza del 28 ottobre 2022 del Tribunale di TA (resa nel procedimento iscritto al n. 8576/2020
R.G.), che conferma;
compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
pagina 8 di 9 Così deciso in TA, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
17 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 618/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUCIANO CANNATA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in via Lazzaretto n. 16/A, Acireale, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Alessandro Patanè che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Il Tribunale di TA, con ordinanza (avente contenuto decisorio e quindi natura di sentenza appellabile ex art. 339 c.p.c.) del 28 ottobre 2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 8576/2020 R.G.), dichiarava improcedibile la domanda di retratto agrario promossa da (sul Parte_1
presupposto di essere proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo rustico ubicato in Motta
Sant'Anastasia) nei confronti di e , in relazione al contratto per notar Controparte_1 Controparte_3
del 24 luglio 2019 rep. n. 30427, con il quale essi avevano acquistato altro terreno limitrofo Per_1
al suo, da tale , a seguito del mancato esperimento del procedimento di Parte_2
mediazione delegata entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (28 ottobre 2022) tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione.
In particolare, il Tribunale riteneva che per l'avveramento della condizione di procedibilità occorreva che la mediazione (a prescindere dal fatto che fosse stato, o no, rispettato il termine ordinatorio di quindici giorni assegnato per l'avvio della procedura) fosse stata espletata e conclusa (anche con verbale negativo) entro la data dell'udienza di rinvio fissata dopo la scadenza del termine massimo di tre mesi e rigettava la richiesta di nuovo rinvio della causa per continuare la mediazione.
Ha considerato che, “ove infatti si ammettesse la possibilità per le parti di instare per ulteriori rinvii dopo lo spirare del termine di tre mesi, si assisterebbe al paradosso di interpretare una disciplina con finalità deflattiva in modo tale da consentire un allungamento dei tempi del processo (fino al paradosso di consentire alle parti di mantenere indefinitamente pendente un processo e di coltivare parallelamente trattative per un componimento bonario)”, rilevando che tale conclusione aveva avuto l'avallo della Corte di Cassazione sez. 2, sentenza 14/12/2021, n. 40035.
, con atto di citazione notificato il 27 aprile 2023, ha proposto appello avverso tale Parte_1
decisione, formulando un unico motivo, cui resistono e , con Controparte_1 Controparte_3
comparsa depositata il 10 ottobre 2023.
All'udienza dell'11 novembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile la domanda dell'attrice, senza considerare che la aveva adempiuto a quanto Parte_1
pagina 2 di 9 impostole dal provvedimento di invio in mediazione ope iudicis e cioè alla presentazione della domanda di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice.
Il primo giudice nel dichiarare l'improcedibilità della domanda non aveva considerato che da tale momento la aveva perduto “la potestas sugli atti successivi, quale la fissazione degli Parte_1 incontri;
atto di esclusiva pertinenza dell'Organismo di mediazione”.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza 14/12/2021, n. 40035 relativa all'ipotesi diversa che “… l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del
D. lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza…”; nel caso di specie, assume invece l'appellante che non poteva essere pronunciata l'improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto la domanda di mediazione è stata depositata in data 22.06.2022 e quindi solo dodici giorni dopo il provvedimento che l'aveva disposta.
1.1. - Il motivo è infondato.
1.1.1. - Per quanto d'interesse in questa sede, occorre riassumere l'iter processuale in primo grado.
Il Tribunale di TA con ordinanza resa all'udienza del 15 giugno 2022 - dopo aver indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia - dispose, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), l'invio delle parti in mediazione demandata ed assegnò a tale scopo il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione;
inoltre, il giudice dispose il rinvio della causa all'udienza del 28 ottobre 2022.
Il 22 giugno 2022, quindi nei quindici giorni dalla predetta data, la presentò domanda di Parte_1
mediazione ope iudicis davanti all'organismo di conciliazione (v. copia della Controparte_4
domanda di mediazione prot. n. 2238, in atti).
Al primo incontro fissato dall'organismo di mediazione in data 22 settembre 2022 partecipò solo parte convenuta (il punto non è oggetto di contrasto, in quanto tale circostanza è riferita da entrambe le parti).
Successivamente, l'attrice richiese la fissazione di un nuovo incontro e, con successiva e-mail del 15 ottobre 2022, prodotta in atti dall'appellante, la segreteria dell'organismo di conciliazione comunicò
pagina 3 di 9 che “la mediazione in oggetto, fissata per il 22.09.2022… è stata rinviata alla data del 17 novembre
2022…”.
Alla successiva udienza (28 ottobre 2022) il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda con il provvedimento oggetto di impugnazione.
1.1.2. - Questi i fatti rilevanti ai fini della decisione, va osservato quanto segue.
Deve ribadirsi che, “in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d. lgs. n. 28 del
2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (Cass. Sez. 2 n. 40035/2021, cit.).
Anche più recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta a confermare che in tema di mediazione delegata “il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche” (Cass. Sez. 3, ord.
n. 4133 del 2024).
Ancora, è stato, da ultimo, precisato che “la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di quindici giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2010
(nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 149 del 2012) non determina
l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (Cass. Sez. 3, sent. n. 32454 del 2024).
pagina 4 di 9 1.1.3. - Ora, nel caso di specie è indubbiamente vero che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2010 (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie prima delle modifiche apportate dal d. lgs. 149/2022) è stato rispettato dall'appellante.
Nondimeno è innegabile che tale circostanza non porta automaticamente alla soluzione auspicata dall'appellante.
Infatti, la giurisprudenza sopra citata chiarisce che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Ciò posto, occorre risolvere, a questo punto, invero un altro degli interrogativi che la disciplina della mediazione obbligatoria pone, quello del quando possa dirsi utilmente concluso il procedimento di mediazione.
Anche su tale questione giuridica che il presente appello impone di risolvere si è pronunciata, con costante indirizzo, la Corte di Cassazione affermando che “sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del d. lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico - e cioè "la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che
l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare
(rectius proseguire) la procedura di mediazione"” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 18485 del
2024, che richiama Cass. Sez. 3, sent. n. 8473 del 2019).
Non è vero, dunque, nel caso di specie, che l'appellante ha – come afferma – adempiuto “a quanto impostole dal provvedimento” di invio in mediazione delegata emesso dal primo giudice, in quanto risulta per tabulas che la ha provveduto solamente all'avvio della procedura di mediazione, Parte_1
nel termine di 15 giorni previsto dalla legge, ma non ha, altresì, adempiuto all'ulteriore onere (posto a pagina 5 di 9 suo carico) di comparire personalmente (o idoneamente rappresentata) davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.
Giustamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ravvisato, nella specie, una colpevole inerzia della parte (la ) che aveva avviato la procedura di mediazione, essendo pertinente peraltro, stante Parte_1
l'evidente identità di ratio, l'arresto della Corte di Cassazione cui ha fatto richiamo il primo giudice, sopra citato.
Nel caso di specie, deve ritenersi invero – ad avviso di questa Corte - che la mediazione obbligatoria ope iudicis non è mai effettivamente iniziata entro l'udienza (28 ottobre 2022) di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, perché al primo incontro, fissato al 22 settembre 2022, la parte istante non è comparsa (personalmente o idoneamente rappresentata), assistita dal difensore, avendovi partecipato - come detto - solo la parte convenuta, tant'è che non risulta essere stato neppure redatto un verbale di mancata di conciliazione, mentre l'incontro successivo è stato fissato oltre l'udienza del 28 ottobre 2022.
Ne consegue che all'udienza di verifica che era stata fissata subito dopo (un mese circa dopo) la scadenza del termine massimo di durata della mediazione il giudice non poteva che accertare (come ha fatto) il mancato avveramento della condizione di procedibilità e arrestare il giudizio con una pronuncia in rito, non assumendo rilievo ostativo la richiesta di rinvio per continuare la mediazione.
1.1.4. - Infatti, la richiesta di rinvio formulata dall'attrice (odierna appellante) nelle note scritte dell'udienza del 28 ottobre 2022, tenutasi in forma c.d. cartolare, quand'anche si volesse qualificarla come richiesta di rimessione in termini, comunque non poteva essere accolta, e giustamente il primo giudice l'ha disattesa, in quanto la parte richiedente non ha neppure indicato la causa a lei non imputabile che le avrebbe impedito di partecipare all'incontro fissato davanti all'organismo di mediazione, limitandosi genericamente solo a chiedere “un rinvio stante che la mediazione è stata rinviata al 17.11.2022” (v. note scritte del 17.10.2022).
Va tenuto conto, peraltro, che l'art. 8 del D. lgs. n. 28 del 2010 (nella formulazione ratione temporis applicabile) prevede che “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte…”
(c.d. parte “invitata” o parte “chiamata”), e ciò “anche a cura della parte istante” – a rimarcare che a favore di questa parte (“parte istante”) non è prevista invece alcuna comunicazione obbligatoria a carico dell'organismo di mediazione.
pagina 6 di 9 A quanto sopra deve aggiungersi che solo nel presente grado, l'appellante, nella parte narrativa dell'atto di appello (cfr. pag. 3), ha genericamente rilevato il difetto di comunicazione della data dell'incontro, deducendo che non “essendo stata comunicata, né alla , né al suo difensore, la Parte_1
data del primo incontro, in data 10.10.2022 (dopo quindi la scadenza del termine massimo di legge), a mezzo PEC, veniva richiesta la fissazione della stessa;
riunione che veniva fissata per il 17.11.2022”
(data successiva a quella dell'udienza fissata ex art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28 del 2010).
Ciò non muta il discorso, né giustifica una diversa conclusione, in quanto la rimessione in termini presuppone sia la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. S.U. n. 2610/2021), sia anche la tempestività dell'iniziativa della parte che chiede di avvalersene (Cass. n. 29757/2019).
In tal senso, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che “l'art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come
“immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa"” (Cass. ord. n. 2473 del 26/01/2023).
Il che, nella specie, è mancato.
1.2. - È appena il caso di soggiungere che anche a volere esaminare la fattispecie interpretando la disciplina in chiave evolutiva ossia tenendo conto delle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia alla disciplina della mediazione, in particolare della mediazione demandata, si arriverebbe sempre alla stessa conclusione.
Infatti, il comma 2 del nuovo art. 5-quater, dedicato alla “mediazione demandata dal giudice”, precisa
(come in passato già faceva l'art. 5, comma 2) che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione, anche in questo caso, della disciplina, dettata ora all'art. 5, comma 4 (riproduttivo del vecchio art. 5, comma 2-bis), che prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata quando le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro.
Inoltre, importa rilevare che il comma 3 del nuovo art. 5-quater prevede ora espressamente che il mancato esperimento della mediazione, accertato dal giudice all'udienza (“di cui al comma 1”, cioè
pagina 7 di 9 quella) fissata nell'ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.
Né si perviene a una diversa conclusione sulla base della nuova formulazione del comma 1 dell'art. 6 che, nel prevedere che il termine massimo della durata della procedura di mediazione può essere prorogato di ulteriori tre mesi, con accordo scritto delle parti, introduce però la condizione che la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza di tale termine, mentre, nel caso di specie, come si
è visto, il rinvio della data dell'incontro su richiesta delle parti è intervenuto successivamente alla scadenza del termine (22.09.2022) massimo di tre mesi della durata della procedura di mediazione, sicché un rinvio, ove concesso, sarebbe stato contrario allo scopo della norma, come individuato dalla sopra citata giurisprudenza “- cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (Cass. 32454/2024).
2. - In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
3. - Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 618/2023 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di e avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
l'ordinanza del 28 ottobre 2022 del Tribunale di TA (resa nel procedimento iscritto al n. 8576/2020
R.G.), che conferma;
compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
pagina 8 di 9 Così deciso in TA, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
17 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9