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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno
2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Montevideo nr. 47, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca De Luca (c.f.
[...]
), PEC C.F._2 Email_1
Reclamante
E
(P. IVA – c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, via XX Settembre, 30, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Debora
Littara rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Natale (c.f. ) C.F._3
Reclamato
NONCHÉ
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., PEC Controparte_2 P.IVA_3
; Email_2
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., PEC Controparte_3 P.IVA_4
Email_3
(P.IVA , in persona del Sindaco p.t., PEC Controparte_4 P.IVA_5
; Email_4
1 (P.IVA ) in persona del l.r.p.t., PEC Controparte_5 P.IVA_6 Email_5
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., PEC;
Controparte_6 P.IVA_7 Email_6
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., PEC Controparte_7 P.IVA_8
Email_7
in persona dell'Amministratore Avv. Eduardo Ferrari (C.F. Controparte_8
) PEC C.F._4 Email_8
(P.IVA in p.l.r.pt., PEC CP_9 P.IVA_9 Email_9
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., PEC Controparte_10 P.IVA_10
Email_10
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., PEC Controparte_11 P.IVA_11
Email_11
-Dott.ssa (C.F. ) PEC CP_12 C.F._5 Email_12
-OCC c/o Ordine degli Avvocati di in persona dell'avv. Ester Bernardo, CP_4
, C.F._6 Email_13
-Avv. , (C.F. ) gestore, PEC;
CP_13 C.F._7 Email_14
-Avv. (C.F. ) gestore, PEC Controparte_14 C.F._8
Email_15
Reclamati, non costituiti
Conclusioni
Per il reclamante : Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, voglia per tutte le suesposte ragioni, in accoglimento del presente reclamo, revocare e/o riformare il decreto impugnato e, per l'effetto, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal Sig. che prevede il pagamento Parte_1 integrale extra piano del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento in essere e le modifiche del piano dei pagamenti, così come indicato nell'allegato n. 8, della relazione dei
Gestori depositata in data 24/10/2024, con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, nonché rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”; disporre i provvedimenti necessari per la riunione del presente procedimento a quello che eventualmente verrà iscritto in seguito alla trasmissione degli atti dal Tribunale di Cosenza, con
l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento di reclamo procedimento nr.900003/24 RG dinanzi il Tribunale di
2 Cosenza nonché del fascicolo nr.84/2024 RG del Tribunale di Cosenza afferente alla proposta di ristrutturazione dei debiti.
Per Controparte_1
“Si domanda all'Ill.ma Corte:
a) di rigettare il reclamo del sig. ; Parte_1
b) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado presentò al Tribunale di Cosenza, in data 6 agosto 2024, proposta di Parte_1 un piano di ristrutturazione dei propri debiti.
All'esito della procedura, valutata la relazione dei professionisti con funzioni di OCC - gli
Avv. e -, acquisite le osservazioni dei creditori, il Giudice CP_13 Controparte_14 ritenne di essere a cospetto di elemento ostativo all'omologa in ragione di quanto evidenziato da
Controparte_1
In particolare, rilevò la non meritevolezza della condotta del debitore, responsabile di avere dichiarato ad (d'ora in poi in data 29 Controparte_1 CP_15 novembre 2022, di non avere in corso trattenute in busta paga e di avere così potuto godere di un ulteriore finanziamento di euro 30.000 destinato ad aggravare la sua situazione debitoria.
Il Tribunale, sulla scorta di tanto, ritenne che il mendacio compiuto dal avesse Pt_1 carpito la buona fede dell'Istituto di Credito compromettendo l'appropriatezza del successivo procedimento.
Ancora, il primo Giudice rilevò che non corretta fosse la previsione di pagamento del compenso all'OCC in via prioritaria, “quale credito prededucibile, senza subordinarlo ad alcun accantonamento e ad alcun provvedimento di liquidazione del giudice”.
Sulla scorta di tanto, con decreto del 24 ottobre 2024, il primo Giudice non omologò la proposta di ristrutturazione del debito avanzata da Parte_1
II – Il procedimento di reclamo
Avverso il provvedimento sopra menzionato, propose reclamo al Tribunale Ordinario di
Cosenza il lamentando l'erroneità della decisione. Pt_1
Venne fissata l'udienza del 15 gennaio 2025 per la comparizione parti e la decisione.
Si costituì la creditrice chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del CP_15 diniego dell'omologa del piano di ristrutturazione.
3 Con ordinanza del 22 gennaio 2025, comunicata il 6 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, dichiarò la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello di
Catanzaro.
III – Il procedimento innanzi alla Corte di Appello.
Con comparsa depositata 4 aprile 2025, ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di
Appello il riproponendo le proprie tesi (e sulle quali, infra), in ordine alla erroneità del Pt_1 provvedimento di diniego di omologa.
La Corte, dopo avere fissato l'udienza di comparizione, con provvedimento reso il 16 maggio 2025 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori.
La parte reclamante ha dato dimostrazione di aver tanto compiuto.
Si è costituita resistendo al reclamo. CP_15
All'udienza del 25 giugno 2025, sostituita da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la sentenza.
IV – Le valutazioni della Corte
I via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
Contr
Dott.ssa , c/o Ordine degli Avvocati di in persona dell'Avv.
[...] CP_12 CP_4
Ester Bernardo, Avv. , Avv. . CP_13 Controparte_14
Mette poi conto osservare che i motivi posti a base del reclamo hanno una duplice natura.
IV.1
Con il primo, il ha sottoposto a critica il provvedimento reso dal primo giudice Pt_1 assumendo che erroneamente questi avrebbe ritenuto che egli non vantasse la legittimazione a richiedere la ristrutturazione del debito avendo colpevolmente accresciuto con la sua condotta il monte debiti.
Il reclamante in particolare ha censurato l'interpretazione offerta dal Tribunale di Cosenza del dettato dell'articolo 69 CCII, assumendo che la responsabilità di aver ottenuto un finanziamento da per un importo di euro 30.000 non potesse ricadere sul richiedente ma dovesse essere CP_15 addebitata alla scelta improvvida compiuta dall'Istituto di credito in violazione dell'articolo 124 bis TUB.
Ancora, ha fatto rilevare che nessuna responsabilità avrebbe potuto essere a lui attribuita avendo egli semplicemente sottoscritto un modulo nel quale si dava atto della inesistenza di altri finanziamenti in essere.
4 Il motivo non appare dotato di pregio.
Giova rilevare a tal proposito che il dettato dell'articolo 69 comma primo CCII, espressamente valorizzato dal primo giudice, così dispone:
“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, nel caso di specie appare evidente una congerie di dati: al momento della richiesta del finanziamento verso venne sottoscritta una CP_15 dichiarazione da parte del attestante l'inesistenza di altri finanziamenti in essere;
Pt_1 tale dato appare palesemente falso avuto riguardo a quanto messo in evidenza da CP_15
e documentato dal piano di ristrutturazione, attestante il contrario;
non può in alcuna misura essere positivamente apprezzata la tesi circa la mera superficialità con la quale sarebbe stata operata la relativa dichiarazione, tenuto conto del fatto che il Pt_1 era evidentemente uso a chiedere ed ottenere finanziamenti e dunque consapevole delle relative procedure a tanto preliminare;
di fatto, il ha sottoscritto un modulo contenente una falsa affermazione su dati a Pt_1 lui ben presenti;
a fronte della sussistenza di una consistente mole di debiti che già superava alla data della richiesta del finanziamento richiesto ad la somma di 200.000 €, appare inequivoca la CP_15 valutazione circa l'intervenuto aggravamento della sua posizione debitoria in ragione della condotta posta in essere con malafede.
Elementi tutti che conducono a ritenere che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto di essere a cospetto di proposta non positivamente valutabile ai sensi dell'articolo 69 citato.
E tanto vale a determinare, ipso facto, la correttezza della determinazione assunta.
In tutta evidenza non assume rilievo la contraria tesi, ancora riproposta in sede di gravame dalla Difesa del De Luca, in ordine al colpevole – in thesi – contegno di CP_15
L'invocato dettato dell'art. 124 bis TUB comma 1 – “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” – non vale certamente a negare la decisiva responsabilità dell'odierno reclamante.
5 Non appare davvero revocabile in dubbio che la condotta del si profili Pt_1 determinante nel genetico aggravamento, in malafede, della sua posizione debitoria, rimanendo del tutto irrilevante sotto questo specifico profilo il comportamento dell'istituto di credito.
Altro è infatti il giudizio di meritevolezza creditoria, altro il comportamento in malafede del debitore che invochi l'ammissione alla ristrutturazione del debito.
La conclusione che precede rende allora ultronea ogni valutazione in ordine al secondo dei capi di decisione in ordine alla mancata predisposizione di una riserva finalizzata a garantire il pagamento dell'Organo della procedura.
Tuttavia, per mera completezza, merita di essere rilevato come anche tale capo della decisione appaia immune da censure.
A fronte, infatti, della tesi spesa sul punto dal Tribunale di Cosenza – che ritenne che ai sensi dell'art. 71 comma IV CCII il pagamento dell'OCC dovesse essere posto al termine dell'esecuzione del piano, subordinandolo alla sua corretta esecuzione e, in ogni caso, al provvedimento di liquidazione del giudice – il reclamante ha posto l'argomentazione secondo la quale ben avrebbe potuto il Tribunale integrare e correggere il provvedimento in esame.
Quanto precede non vale però a negare quanto rilevato, via integrativa, da parte del giudice di prime cure, la cui valutazione appare immune da censure.
Si impone, conclusivamente, il rigetto del reclamo e la condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite.
IV- Determinazioni conclusive
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore indeterminabile a bassa complessità, parametro minimo avuto riguardo alla natura delle questioni esaminate, esclusione della fase istruttoria in secondo grado perché non tenuta.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per il reclamante l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , con comparsa in riassunzione depositata il 4 aprile 2025, Parte_1 contro l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 22 gennaio 2025, comunicata il 6 marzo 2025, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così dispone:
6 dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
Contr Dott.ssa , c/o Controparte_10 Controparte_11 CP_12
Ordine degli Avvocati di Cosenza in persona dell'Avv. Ester Bernardo, Avv. , Avv. CP_13
; Controparte_14 rigetta il reclamo;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 3.463 per onorari, oltre rimborso forfettario delle Controparte_1 spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per il reclamante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso l'8 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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