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Sentenza 13 gennaio 2024
Sentenza 13 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/01/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A tra (C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Sara Dettori Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui Studio in Porto Torres via Ponte Romano n° 71 è C.F._2
elettivamente domiciliato a tutti i fini del presente procedimento, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fiori (C.F. Parte_2 C.F._3
) come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio in C.F._4
Sassari alla via Mazzini n. 15 è elettivamente domiciliata a tutti i fini del presente procedimento
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2023, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate tra le parti e analiticamente descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 23 novembre 2023 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dato atto di non confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto stante l'avvenuto mutamento della situazione di fatto e chiesto un rinvio della procedura.
pagina 1 di 5 Con successivo accordo congiunto hanno spiegato le seguenti conclusioni:
“Concludono dunque chiedendo che il Tribunale pronunci sentenza di separazione omologando le seguenti condizioni: § i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
§ i coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi indipendenti economicamente;
§ I figli minori e sono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi genitori, con prevalente collocazione presso il domicilio paterno;
i minori vivranno stabilmente nella casa paterna dove si alterneranno le figure individuate come aiuto nella loro gestione quando il padre è al lavoro;
§ la casa coniugale sita in Porto Torres alla via Dante
Alighieri n. 7 di proprietà esclusiva del signor sarà assegnata al signor che vi abiterà Pt_1 Pt_1
insieme con i figli minori;
§ Per esigenze personali e lavorative della RA , la casa Pt_2
coniugale sarà temporaneamente abitata dalla predetta unitamente ai figli minori fino alla conclusione del corrente anno scolastico, al termine del quale ella rilascerà l'immobile in favore del signor Pt_1
che vi abiterà con i figli minori e . § Per il periodo di permanenza nella casa coniugale Per_1 Per_2 da parte della RA , non sarà consentito a terzi di vivere stabilmente nell'abitazione Pt_2
coniugale; § I bambini trascorreranno con i genitori le settimane alternativamente fino al trasferimento della RA a seguito del quale, i bambini staranno con la madre a settimane Pt_2
alternate dal giovedì pomeriggio fino alla domenica sera. Le parti prenderanno accordi volta per volta per gli spostamenti dei bambini da un genitore all'altro, preferibilmente incontrandosi a metà strada, comunque assumendo uno spirito di ampia collaborazione per agevolare gli spostamenti. § Le principali festività civili e religiose (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni tra i genitori;
i bambini potranno stare con ciascun genitore almeno sette giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta, nelle vacanze pasquali. § Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche i bambini staranno con la madre almeno 30 giorni consecutivamente, coincidenti con il periodo feriale. § Nel periodo di permanenza presso di sé dei minori il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra i figli e l'altro genitore;
§ Il signor corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dei due Pt_1 figli, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, la somma di € 500,00 mensili (cinquecento) Org_ con adeguamento automatico annuale secondo gli indici entrambi i coniugi percepiranno nella
Org_ misura del 50% la somma erogata dall' a fronte dell'assegno unico;
§ Il NO , fino alla Pt_1 conclusione dell'anno scolastico 2023/2024 metterà a disposizione per il rimborso delle spese sanitarie in favore dei minori figli il fondo di assistenza che gli viene erogato da parte del proprio datore di lavoro;
nel caso in cui la spesa sanitaria non sia rimborsata per l'intero dal fondo di assistenza, l'eventuale differenza sarà suddivisa al 50% tra entrambi i coniugi. Per il medesimo tempo,
pagina 2 di 5 il sig. si impegna a fornirle i buoni pasto erogati in suo favore dal proprio datore di lavoro Pt_1 quale integrazione dell'assegno di mantenimento per i minori. § Con il rilascio della casa coniugale da parte della RA , coincidente con la conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, il Pt_2
signor non verserà più alcuna somma in favore dei figli minori, giacché sarà il genitore Pt_1 collocatario e percepirà integralmente la somma percepita a fronte dell'assegno unico che ammonta a circa 500 euro. In ragione di tale somma, la RA contribuirà al mantenimento in favore dei Pt_2 minori rinunciando alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico pari a circa € 250,00 e parteciperà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF. Il contributo della RA
è stato determinato e ritenuto congruo da entrambi i coniugi in ragione del lasso temporale Pt_2 significativo che i bimbi trascorreranno con la madre durante tutto l'arco dell'anno, del supporto economico di cui gode il minore per la patologia dalla quale è affetto, dei numerosi benefits Per_1
che il datore di lavoro riserva al IG. , ed inoltre per via del fatto che la RA , pur Pt_1 Pt_2
rinunciando ad un contributo economico per sé, al momento non sta lavorando e dunque non ha un reddito proprio. I genitori si impegnano a far praticare ai figli e sport adeguati alla Per_1 Per_2
loro conformazione fisica e a fargli iniziare adeguati percorsi psicologici. In particolare, per Per_1
via della fragilità da cui è affetto, deve sviluppare maggiormente le sue autonomie ed essere spronato alla socializzazione anche con la frequenza di campus estivi e ricreativi. , a causa dei problemi Per_2
di attenzione verrà sottoposta ad una nuova diagnosi neuropsichiatrica. Poiché i minori sono collocati presso il signor a Porto Torres, sarà lui a prendere contatto con gli specialisti in loco riferendo Pt_1
alla RA . Il signor garantirà la costanza delle terapie già in corso e che verranno Pt_2 Pt_1
ulteriormente disposte dai medici specialisti in favore dei figli e . Naturalmente ogni Per_1 Per_2
intervento di natura sanitaria verso i minori sarà debitamente previamente discusso e concordato tra i genitori. § L'autovettura Nissan X Trail tg. FP330BV e la moto Guzzi tg CJ71193l di proprietà del signor rimarranno in uso allo stesso così come l'autovettura Fiat 600 rimarrà in uso alla Pt_1 RA e sarà intestata a suo nome presso il P.R.A” Pt_2
All'udienza del 9 gennaio 2024 hanno concordemente modificato gli accordi suddetti con la previsione che il diritto di visita da parte della madre, per il periodo successivo al suo trasferimento, decorrerà dal venerdì all'uscita di scuola e non dal giovedì, per consentire che i minori non si assentino dalla scuola nelle giornate del venerdì.
***
pagina 3 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data 07.10.2014 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Porto Torres, atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 atto n. 36 parte 1° adottando il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati a Sassari i figli il 20.02.2011, affetto da sindrome di Asperger, Per_1
e il 25.08.2017. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, nella loro seconda ed ultima formulazione come da atto depositato il 12.12.23, osserva preliminarmente il Collegio che per prassi di questo Tribunale viene ritenuto non rispondente alle esigenze dei figli minori la condizione che gli stessi trascorrano con i genitori settimane alternate, ritenendo che tale previsione non garantisca loro la stabilità abitativa, a cui consegue quella emotiva e psoco fisica, in particolare nell'ipotesi in cui il figlio, come nel caso di specie, sia affetto da patologie in relazione alle quali i cambiamenti siano avvertiti come fortemente destabilizzanti.
Ciò nonostante deve accogliersi il ricorso congiunto, anche sotto tale aspetto, atteso che appare rispondente al preminente interesse dei figli, unico che il Tribunale deve tutelare nel momento della crisi coniugale, che gli stessi trascorrano con il padre due intere settimane al mese, fino al trasferimento della , al fine di consentire loro di essere emotivamente preparati, per il periodo successivo alla Pt_2
conclusione del corrente anno scolastico, a vivere e trascorrere la quasi totalità del loro tempo con il ricorrente , scelta imposta dalla decisione della madre di trasferirsi a notevole distanza dagli Pt_1
stessi, neppure allo stato motivata da esigenze lavorative, tanto che la medesima contribuirà al mantenimento dei figli minori esclusivamente con la propria quota parte del 50 % dell'Assegno Unico
Org_ erogato dall' .
Auspica comunque il Collegio che la madre riesca a sperimentare modi per trascorrere in futuro maggior tempo con i figli, che sono abituati alla sua costante presenza, e che reperisca attività lavorativa che le consenta di contribuire in maniera più significativa al mantenimento degli stessi, di cui entrambi i genitori devono farsi carico in proporzione alle rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali atteso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, e considerato che le somme erogate dallo Stato in ragione delle pagina 4 di 5 patologie da cui è affetto il minore non possono considerarsi sostitutive dell'apporto economico dei genitori.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in data 07.10.2014 nel Comune di Porto C.F._3
Torres, atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2014 atto n. 36 parte 1° alle condizioni congiunte sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'11gennaio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A tra (C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Sara Dettori Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui Studio in Porto Torres via Ponte Romano n° 71 è C.F._2
elettivamente domiciliato a tutti i fini del presente procedimento, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fiori (C.F. Parte_2 C.F._3
) come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio in C.F._4
Sassari alla via Mazzini n. 15 è elettivamente domiciliata a tutti i fini del presente procedimento
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2023, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate tra le parti e analiticamente descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 23 novembre 2023 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dato atto di non confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto stante l'avvenuto mutamento della situazione di fatto e chiesto un rinvio della procedura.
pagina 1 di 5 Con successivo accordo congiunto hanno spiegato le seguenti conclusioni:
“Concludono dunque chiedendo che il Tribunale pronunci sentenza di separazione omologando le seguenti condizioni: § i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
§ i coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi indipendenti economicamente;
§ I figli minori e sono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi genitori, con prevalente collocazione presso il domicilio paterno;
i minori vivranno stabilmente nella casa paterna dove si alterneranno le figure individuate come aiuto nella loro gestione quando il padre è al lavoro;
§ la casa coniugale sita in Porto Torres alla via Dante
Alighieri n. 7 di proprietà esclusiva del signor sarà assegnata al signor che vi abiterà Pt_1 Pt_1
insieme con i figli minori;
§ Per esigenze personali e lavorative della RA , la casa Pt_2
coniugale sarà temporaneamente abitata dalla predetta unitamente ai figli minori fino alla conclusione del corrente anno scolastico, al termine del quale ella rilascerà l'immobile in favore del signor Pt_1
che vi abiterà con i figli minori e . § Per il periodo di permanenza nella casa coniugale Per_1 Per_2 da parte della RA , non sarà consentito a terzi di vivere stabilmente nell'abitazione Pt_2
coniugale; § I bambini trascorreranno con i genitori le settimane alternativamente fino al trasferimento della RA a seguito del quale, i bambini staranno con la madre a settimane Pt_2
alternate dal giovedì pomeriggio fino alla domenica sera. Le parti prenderanno accordi volta per volta per gli spostamenti dei bambini da un genitore all'altro, preferibilmente incontrandosi a metà strada, comunque assumendo uno spirito di ampia collaborazione per agevolare gli spostamenti. § Le principali festività civili e religiose (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni tra i genitori;
i bambini potranno stare con ciascun genitore almeno sette giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta, nelle vacanze pasquali. § Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche i bambini staranno con la madre almeno 30 giorni consecutivamente, coincidenti con il periodo feriale. § Nel periodo di permanenza presso di sé dei minori il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra i figli e l'altro genitore;
§ Il signor corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dei due Pt_1 figli, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, la somma di € 500,00 mensili (cinquecento) Org_ con adeguamento automatico annuale secondo gli indici entrambi i coniugi percepiranno nella
Org_ misura del 50% la somma erogata dall' a fronte dell'assegno unico;
§ Il NO , fino alla Pt_1 conclusione dell'anno scolastico 2023/2024 metterà a disposizione per il rimborso delle spese sanitarie in favore dei minori figli il fondo di assistenza che gli viene erogato da parte del proprio datore di lavoro;
nel caso in cui la spesa sanitaria non sia rimborsata per l'intero dal fondo di assistenza, l'eventuale differenza sarà suddivisa al 50% tra entrambi i coniugi. Per il medesimo tempo,
pagina 2 di 5 il sig. si impegna a fornirle i buoni pasto erogati in suo favore dal proprio datore di lavoro Pt_1 quale integrazione dell'assegno di mantenimento per i minori. § Con il rilascio della casa coniugale da parte della RA , coincidente con la conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, il Pt_2
signor non verserà più alcuna somma in favore dei figli minori, giacché sarà il genitore Pt_1 collocatario e percepirà integralmente la somma percepita a fronte dell'assegno unico che ammonta a circa 500 euro. In ragione di tale somma, la RA contribuirà al mantenimento in favore dei Pt_2 minori rinunciando alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico pari a circa € 250,00 e parteciperà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF. Il contributo della RA
è stato determinato e ritenuto congruo da entrambi i coniugi in ragione del lasso temporale Pt_2 significativo che i bimbi trascorreranno con la madre durante tutto l'arco dell'anno, del supporto economico di cui gode il minore per la patologia dalla quale è affetto, dei numerosi benefits Per_1
che il datore di lavoro riserva al IG. , ed inoltre per via del fatto che la RA , pur Pt_1 Pt_2
rinunciando ad un contributo economico per sé, al momento non sta lavorando e dunque non ha un reddito proprio. I genitori si impegnano a far praticare ai figli e sport adeguati alla Per_1 Per_2
loro conformazione fisica e a fargli iniziare adeguati percorsi psicologici. In particolare, per Per_1
via della fragilità da cui è affetto, deve sviluppare maggiormente le sue autonomie ed essere spronato alla socializzazione anche con la frequenza di campus estivi e ricreativi. , a causa dei problemi Per_2
di attenzione verrà sottoposta ad una nuova diagnosi neuropsichiatrica. Poiché i minori sono collocati presso il signor a Porto Torres, sarà lui a prendere contatto con gli specialisti in loco riferendo Pt_1
alla RA . Il signor garantirà la costanza delle terapie già in corso e che verranno Pt_2 Pt_1
ulteriormente disposte dai medici specialisti in favore dei figli e . Naturalmente ogni Per_1 Per_2
intervento di natura sanitaria verso i minori sarà debitamente previamente discusso e concordato tra i genitori. § L'autovettura Nissan X Trail tg. FP330BV e la moto Guzzi tg CJ71193l di proprietà del signor rimarranno in uso allo stesso così come l'autovettura Fiat 600 rimarrà in uso alla Pt_1 RA e sarà intestata a suo nome presso il P.R.A” Pt_2
All'udienza del 9 gennaio 2024 hanno concordemente modificato gli accordi suddetti con la previsione che il diritto di visita da parte della madre, per il periodo successivo al suo trasferimento, decorrerà dal venerdì all'uscita di scuola e non dal giovedì, per consentire che i minori non si assentino dalla scuola nelle giornate del venerdì.
***
pagina 3 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data 07.10.2014 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Porto Torres, atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 atto n. 36 parte 1° adottando il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati a Sassari i figli il 20.02.2011, affetto da sindrome di Asperger, Per_1
e il 25.08.2017. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, nella loro seconda ed ultima formulazione come da atto depositato il 12.12.23, osserva preliminarmente il Collegio che per prassi di questo Tribunale viene ritenuto non rispondente alle esigenze dei figli minori la condizione che gli stessi trascorrano con i genitori settimane alternate, ritenendo che tale previsione non garantisca loro la stabilità abitativa, a cui consegue quella emotiva e psoco fisica, in particolare nell'ipotesi in cui il figlio, come nel caso di specie, sia affetto da patologie in relazione alle quali i cambiamenti siano avvertiti come fortemente destabilizzanti.
Ciò nonostante deve accogliersi il ricorso congiunto, anche sotto tale aspetto, atteso che appare rispondente al preminente interesse dei figli, unico che il Tribunale deve tutelare nel momento della crisi coniugale, che gli stessi trascorrano con il padre due intere settimane al mese, fino al trasferimento della , al fine di consentire loro di essere emotivamente preparati, per il periodo successivo alla Pt_2
conclusione del corrente anno scolastico, a vivere e trascorrere la quasi totalità del loro tempo con il ricorrente , scelta imposta dalla decisione della madre di trasferirsi a notevole distanza dagli Pt_1
stessi, neppure allo stato motivata da esigenze lavorative, tanto che la medesima contribuirà al mantenimento dei figli minori esclusivamente con la propria quota parte del 50 % dell'Assegno Unico
Org_ erogato dall' .
Auspica comunque il Collegio che la madre riesca a sperimentare modi per trascorrere in futuro maggior tempo con i figli, che sono abituati alla sua costante presenza, e che reperisca attività lavorativa che le consenta di contribuire in maniera più significativa al mantenimento degli stessi, di cui entrambi i genitori devono farsi carico in proporzione alle rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali atteso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, e considerato che le somme erogate dallo Stato in ragione delle pagina 4 di 5 patologie da cui è affetto il minore non possono considerarsi sostitutive dell'apporto economico dei genitori.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in data 07.10.2014 nel Comune di Porto C.F._3
Torres, atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2014 atto n. 36 parte 1° alle condizioni congiunte sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'11gennaio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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