Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00060/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 707 del 2020, proposto dalla:
- Gesti.Va S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariagabriella Spata e Maria Federica Guariglia, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio delle predette, in Lecce alla via Zanardelli 66;
contro
- il Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’A.c. di Ostuni sulla diffida protocollata l’11.3.2020 al n. 15747, con la quale la ricorrente ha chiesto la definizione della pratica di ‘fiscalizzazione’ ex art. 34 d.P.R. n. 380/01 delle opere realizzate in difformità della licenza edilizia n. 36/73;
e per la condanna
- del Comune di Ostuni a provvedere sulla diffida medesima, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante silenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la nota in data 1° dicembre 2021 con la quale gli Avv.ti Spata e Guariglia dichiarano e deducono quanto segue: “ Premesso e richiamato il contenuto del ricorso n. 707/2020 r.g. proposto avverso il silenzio tenuto dal Comune di Ostuni sulla diffida 9.3.2020 (…). Rilevato che il Comune con atto 20.10.2021 n. 126/2018 (…) ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, si chiede (…) di voler dichiarare cessata la materia del contendere e, anche in considerazione del lungo tempo trascorso tra la proposizione del ricorso e il rilascio del permesso di costruire, condannare il Comune alle spese e competenze del giudizio. Nell’ipotesi di compensazione delle stesse, condannare il Comune alla rifusione del contributo unificato ”.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il ricorso va definito - come prospettato dalla difesa della società nella citata nota del 16 dicembre 2021 - con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere: l’A.c., difatti, provvedeva infine, accogliendola, sulla proposta istanza di ‘fiscalizzazione’.
- le spese di giudizio debbono essere compensate, in ragione della complessità del procedimento de quo , nel corso del quale, peraltro, il provvedimento ‘favorevole’ interveniva in data 20 ottobre 2021 ma solo in data 6 settembre 2021 la società aveva inviato una perizia giurata da cui evincere come la demolizione della parte d’immobile abusiva avrebbe compromesso la staticità di quella invece regolarmente edificata.
- è dovuta alla ricorrente, infine, la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 707 del 2020 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO