Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 14438/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ANASTASIO LUCIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era stata dipendente con mansioni di guardiano della DESNAPOL S.R.L. dal 22/09/2015 al
18/11/2016; che in data 31/01/2019 aveva presentato domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. del fallimento n. 21/2018 del 17/04/2018 DESNAPOL S.R.L. al fine di ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità, degli emolumenti conclusivi e del trattamento di fine rapporto maturato;
che conformemente al progetto di stato passivo, con domanda n. 00031 dello stato passivo esecutivo, era stata ammessa per l'importo di € 815,43 a titolo di trattamento di fine rapporto ed €
2885,22 a titolo di crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, in particolare le retribuzioni dei mesi di settembre (€ 1046,91), ottobre (€ 924,94) e novembre (€ 913,37) del 2016, per un totale di € 3700,65; che in data 27/04/2021 aveva presentato all' domanda telematica di accesso al Fondo di CP_1
Garanzia per ottenere il pagamento dei predetti importi maturati a titolo di trattamento di fine rapporto e di crediti di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
che, non intervenendo alcun provvedimento nei termini previsti dalla legge, in data 03/09/2021 aveva presentato ricorso amministrativo avverso il silenzio-rigetto della domanda relativa al TFR ed
ai crediti di lavoro allegando nuovamente, così come era stato fatto in sede di presentazione della domanda amministrativa, tutta la documentazione necessaria ad evadere positivamente la domanda;
che a tutt'oggi non aveva ricevuto il pagamento dell'importo spettante a titolo di trattamento di fine rapporto e di crediti di lavoro.
Ciò premesso concludeva per:
“1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro così come richiesti e per i motivi dedotti nel presente ricorso;
2) per gli effetti condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere le CP_1
provvidenze economiche relative al trattamento di fine rapporto quantificate in € 815,43 ed ai crediti di lavoro quantificate in € 2885,22, per un totale di € 3700,65 come da stato passivo esecutivo allegato oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione
(18/11/2016 data cessazione rapporto o quella diversa ritenuta di giustizia) del diritto al saldo;
3) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario.”
Si costituiva l' che eccepiva la decadenza ex articolo 47 comma III del D.P.R. 639/1970, CP_1
assumendo che poiché la domanda amministrativa era stata presentata in data 27/04/2021 e il ricorso giurisdizionale era stato depositato in data 20/06/2024, decorsi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, il ricorso giurisdizionale risultava proposto quando la decadenza dal diritto e dall'azione era già maturata;
che, con riferimento alle asserzioni della ricorrente, la stessa aveva richiesto l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei CD relativo al rapporto di lavoro, formulando due diverse istanze in data 30/03/2021 e in data 12/06/2023; che la prima domanda era stata definita dalla Sede di Napoli con rigetto in data 22/06/2021, CP_1
relativo al TFR, motivato con la dicitura “Nessun allegato alla domanda INVIARE
DOCUMENTAZIONE A MEZZO PEC”, e con rigetto in data 10/10/2023, relativo ai CD, motivato con la medesima dicitura;
che la seconda domanda, considerata duplicazione della prima, era stata inoltrata oltre un anno e
300 giorni dopo la prima istanza, quando la pretesa risultava già decaduta;
che non era possibile far decorrere un nuovo termine di decadenza dalla presentazione di una nuova domanda.
Concludeva per l'inammissibilità del ricorso e nel merito per il rigetto. 3
Nelle note di discussione, la difesa della ricorrente evidenziava la tardività dell'eccezione di decadenza che in ogni caso nella fattispecie in esame era di durata triennale e non annuale e impugnava specificamente il documento di cui al n. 2 della produzione di parte convenuta, in quanto la seconda domanda cui faceva riferimento l' costituiva un'integrazione della prima e CP_1
non una nuova domanda.
All'udienza del 25/03/2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è inammissibile.
L' ha eccepito in memoria difensiva l'intervenuta decadenza dall'azione, rilevando che il CP_1
ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine annuale decorrente da trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data 27/04/2021.
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del
1992) disciplina una decadenza sostanziale 'di ordine pubblico' in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti
l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28639 del 09/11/2018).
Analogamente, “in tema di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili, la decadenza dal beneficio, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 438 del 1992), in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, può essere sempre rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
24750 del 12/08/2022).
Il termine di decadenza annuale previsto dal terzo comma dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 si applica alle “controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88” tra cui è espressamente incluso, al comma 1, il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”. Pertanto, il termine di decadenza annuale trova applicazione anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il TFR.
Ai sensi dell'art. 47, comma III, del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del D.L. n.
384/1992 convertito nella legge n. 438/1992, “per le controversie in materia di prestazioni della 4
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Il comma II, a cui la norma rinvia, individua il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale nella data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nella data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione, oppure “dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
In base alla normativa vigente, il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo è di
120 giorni per la definizione della domanda (art. 7 della L. n. 533/1973 e art. 4 del D.L. n.
384/1992), a cui si aggiungono 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo (art. 46 del
D.P.R. n. 639/1970) e ulteriori 90 giorni per la definizione del ricorso stesso (art. 46 del D.P.R. n.
639/1970). Pertanto, il termine annuale di decadenza decorre da 300 giorni dopo la presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, la domanda amministrativa risulta pacificamente presentata in data 27/04/2021, come indicato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo e confermato dall' . CP_1
Computando i 300 giorni previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo a partire da tale data, il dies a quo del termine annuale di decadenza sarebbe il 21/02/2022. Di conseguenza, il termine di decadenza scadrebbe il 21/02/2023, mentre il ricorso giurisdizionale risulta depositato in data 20/06/2024, quindi oltre il termine annuale previsto dalla legge.
Analogamente il relativo termine è spirato anche rispetto alla proposizione di ricorso amministrativo, nel caso in esame presentato, in data 03/09/2021, avverso il silenzio-rigetto della domanda. In tale caso la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo interrompe il decorso del termine previsto per la definizione della domanda e inizia un nuovo termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso stesso per cui il termine annuale di decadenza deve essere computato dal 02/12/2021 (ossia
90 giorni dopo la presentazione del ricorso amministrativo avvenuta il 03/09/2021), con conseguente scadenza il 02/12/2022.
Ai sensi dell'art. 92 cpc le spese di lite si compensano
P.Q.M.
Dichiara la domanda inammissibile;
Spese compensate
Napoli, 25/03/2025 IL GIUDICE