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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. AN Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 2 gennaio 2025, da
1) Parte_1
Nata a Desio il 07.05.1964
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Sonja Siracusa
e
2) Parte_2
Nato a Bergamo il 10.12.1966
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
con l'Avv. Sonja Siracusa
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Cavallasca (CO), in data 25/08/2001,
(anno 2001, atto n. 3, parte II, serie C);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 22/01/2019
omologato con decreto del 13-25/02/2019 (cronol. n. 3310/2019) emesso dal Tribunale di Como in causa con
RG 4130/2018,
passata in giudicato.
con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2 gennaio 2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi separati manterranno l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra a titolo di assegno Pt_2 Pt_1
divorzile “una tantum”, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. n.917/1986, la somma netta di €.40.000,00 (quarantamilaeuro), entro e non oltre la prima data di comparizione delle parti, che verrà fissata dal Tribunale adito. Con il versamento di detto importo la IG.ra rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente a qualsiasi ulteriore richiesta economica Pt_1
o patrimoniale nei confronti del sig. a titolo di contributo al proprio Pt_2 mantenimento;
3) il sig. si impegna, altresì, a versare in favore della sig.ra la somma di Pt_2 Pt_1
€.1.600,00 (ossia €.800,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole;
somma da versarsi fintanto che i ragazzi non saranno economicamente indipendenti.
Detto importo dovrà essere versato ogni mese, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno cinque e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. anche senza necessità di esplicita richiesta ad hoc, tenendo come riferimento temporale iniziale il mese in cui verrà fissata l'udienza di comparizione delle parti;
4) il canone mensile versato attualmente per l'unità abitativa presa in locazione ad Iseo in favore del figlio AN verrà suddiviso in parti uguali tra le parti;
5) il sig. si farà carico delle spese straordinarie di entrambi i figli Parte_2
nella misura del 70%, mentre il restante 30% rimarrà a carico della sig.ra Al fine della Pt_1
corretta identificazione delle spese straordinarie, per le quali occorra o non occorra il previo consenso tra le parti, quest'ultimi concordano nel ritenere applicabile al caso di specie il relativo Protocollo approvato dal Tribunale di Milano nel 2017, che viene qui di seguito parzialmente trascritto:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
–Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
–Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
–Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
–Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il Protocollo di Milano precisa, altresì, quanto alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
E' infine previsto che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di ricezione) all'altro genitore la documentazione provante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) La casa ex coniugale, sita a Villa Guardia (CO) nella Via G. Pascoli n.5, resta assegnata alla sig.ra fintanto che entrambi i figli degli odierni istanti non saranno Parte_1
economicamente autonomi ed indipendenti e, comunque, anche qualora uno o entrambi i figli decidessero di vivere altrove solo in via temporanea;
ambo le parti, tuttavia, continueranno a farsi carico del 50% delle correlate spese straordinarie di manutenzione del compendio immobiliare, come previsto ex lege, essendone comproprietari.
7) spese e compensi di giudizio saranno a carico di ambo le parti nella misura del 50% cadauno.
******************
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1
volersi conciliare.
Alla prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 6.3.2025, il Giudice a scioglimento della riserva domandava il deposito quantomeno delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestante la propria situazione economica e l'atto integrale di matrimonio completo in ogni sua parte, rinviando la causa al
27.3.2025.
Le parti depositavano quanto richiesto dal Giudice relatore.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi in data 28 agosto 2001, in Cavallasca (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavallasca
(anno 2001, atto n. 3, parte II, serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria, perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavallasca, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao