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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1555/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1555/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
8.09.2024,
DA
(c.f. ) nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto (PG), in via Tuderte n. 338,
e
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a TH Massachusetts, 02453 (Stati Uniti D'America), n. 21 Arlington Road, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabiano Cedrone ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in San Donato Val di Comino (FR), alla Via Duomo n. 5, presso il difensore;
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TH Ma (USA) il 12.05.2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Donato Val di Comino in data 12.05.2014 (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2024); pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.09.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in TH Ma (USA) in data 12.05.2014.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
231/2024 pubblicata in data 16.12.2024, passata in giudicato il 16.06.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“a. i coniugi e vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
b. la residenza coniugale è stata abbandonata da entrambi i coniugi, i quali hanno già provveduto a dividersi i beni e gli oggetti e gli effetti personali secondo appartenenza;
c. i coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici tra di loro intercorsi, di essere economicamente autosufficienti e, pertanto rinunciano, entrambi, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento, provvedendo autonomamente ciascuno al proprio mantenimento;
d. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
e. per quanto necessario gli istanti si danno scambievole assenso per l'eventuale espatrio, nonché per il rilascio o il rinnovo del passaporto e ognuno dei due coniugi sarà libero di stabilire la residenza ove riterrà opportuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in TH Ma (USA) il 12.05.2014, trascritto presso l'Ufficio di Parte_2
Stato Civile del Comune di San Donato Val di Comino (N. 5, Parte II, Serie C, Anno 2024);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Val di Comino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 1.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1555/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
8.09.2024,
DA
(c.f. ) nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto (PG), in via Tuderte n. 338,
e
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a TH Massachusetts, 02453 (Stati Uniti D'America), n. 21 Arlington Road, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabiano Cedrone ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in San Donato Val di Comino (FR), alla Via Duomo n. 5, presso il difensore;
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TH Ma (USA) il 12.05.2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Donato Val di Comino in data 12.05.2014 (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2024); pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.09.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in TH Ma (USA) in data 12.05.2014.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
231/2024 pubblicata in data 16.12.2024, passata in giudicato il 16.06.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“a. i coniugi e vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
b. la residenza coniugale è stata abbandonata da entrambi i coniugi, i quali hanno già provveduto a dividersi i beni e gli oggetti e gli effetti personali secondo appartenenza;
c. i coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici tra di loro intercorsi, di essere economicamente autosufficienti e, pertanto rinunciano, entrambi, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento, provvedendo autonomamente ciascuno al proprio mantenimento;
d. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
e. per quanto necessario gli istanti si danno scambievole assenso per l'eventuale espatrio, nonché per il rilascio o il rinnovo del passaporto e ognuno dei due coniugi sarà libero di stabilire la residenza ove riterrà opportuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in TH Ma (USA) il 12.05.2014, trascritto presso l'Ufficio di Parte_2
Stato Civile del Comune di San Donato Val di Comino (N. 5, Parte II, Serie C, Anno 2024);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Val di Comino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 1.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3