Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. RG.8311/2019 (cui è riunita la causa RG 8314/2019) promossa da:
( ) nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. CAROSI KATIA ROSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brugherio, via G.Oberdan n.69;
RICORRENTE
contro
:
( ) nata a [...] il [...] con il Controparte_1 CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv. ARALDI MARIA GRAZIA, dell'avv FABBRI LORENZO e dell'avv.
SANTAGUIDA TEODORO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Spartaco
n.27,
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
pagina 1 di 25
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 16 gennaio 2025
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente
In via principale e nel merito
CONFERMARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Rossano (CS) il 7 Luglio 2012 come da sentenza provvisoria del 27 Maggio
2021 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile l'annotazione nell'atto di matrimonio
CONFERMARE l'affido condiviso disponendo il collocamento paritario presso ognuno dei genitori come disposto dall'attuale calendario dei Servizi Sociali di Vimodrone già instauratosi da Novembre
2023 alla luce dell'ottenimento da parte del sig. del “Time care” riconosciuto dall'azienda Pt_1 presso la quale lavora (ATM) lasciando inalterata la residenza delle minori presso l'abitazione familiare sita in Vimodrone strada Padana Superiore n.203
CONFERMARE i diritti di visita settimanali come da provvedimenti attuali e successive modifiche suggerite dal Servizio Sociale di Vimodrone
DISPORRE Se dovuto alla luce delle rispettive istanze economiche un contributo al mantenimento da parte del sig. non superiore ad € 150 a figlia ed il riconoscimento del 50% dell'assegno Pt_1
unico ad entrambi i genitori sempre alla luce del subentrato collocamento paritetico.
DISPORRE che le terapie vengano pagate interamente con il denaro dei libretti postali su cui vengono accreditate le indennità e che la gestione degli stessi sia congiunta, nel caso vi siano spese ulteriori le stesse se concordate divise al 50%
DISPORRE che le fatture delle terapie vengano intestate alle minori cosicchè entrambi i genitori possano beneficiare delle detrazioni fiscali
DISPORRE che i documenti ed i pass disabili seguano le bambine ad ogni spostamento e che venga disposta la possibilità di averne copia presso la polizia locale di Vimodrone
DISPORRE che la possibilità di ottenere agevolazioni della legge 104 siano ripartite equamente tra i genitori così come le giornate mensili di spettanza dell'uno e dell'altro sempre n riferimento alla stessa legge e che vengano ripartite ugualmente al fine di non avere segnalazioni all'INPS pagina 2 di 25 In via istruttoria
Se del caso ed occorrendone i presupposti disporre CTU medico-psichiatrica su tutto il nucleo nonché
CTU contabile sui proventi percepiti dalle minori nel tempo.
CONDANNARE parte avversa alla refusione delle spese del presente procedimento e di eventuali
CTU.
Conclusioni per parte resistente
CONFERMARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
sposati a Rossano (CS) il 7.07.2012, come dichiarata con sentenza non definitiva del 27.05.2021, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge;
RIGETTARE e comunque RESPINGERE la domanda di addebito alla moglie formulata dal signor siccome infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione, anche Parte_1
ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.;
AFFIDARE le figlie e ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento prevalente Per_1 Per_2
con la madre;
DISPORRE l'assegnazione della casa familiare sita in Vimodrone, Strada Padana Superiore 203, alla signora con tutto quanto l'arreda e correda;
Controparte_1
Regolamentazione tempi di permanenza delle figlie presso il padre tenuto conto: che la madre nel corso del giudizio ha reperito un'occupazione ed è quindi necessario regolamentare con esattezza i tempi di permanenza delle figlie dal padre per permettere anche alla madre di garantire al datore di lavoro continuità e puntualità della prestazione lavorativa;
dell'accresciuta età delle figlie e dell'acquisizione da parte del padre del diploma di Operatore ABA rispetto al tempo di emissione dei provvedimenti provvisori;
della modifica in meglio della situazione professionale e reddituale del ricorrente che ha cambiato lavoro rispetto a quando erano emessi i provvedimenti presidenziali e beneficia di un welfare aziendale attento alle esigenze familiari dei padri separati (cfr. doc.ti 27, 39, 40 e 41);
CONFERMARE l'attuale calendario proposto dai Servizi Sociali ai genitori ossia: pagina 3 di 25 - fine settimana alternati con la madre, dal sabato alle 8:30, quando il padre recupererà le figlie dalla madre, fino alla domenica alle 20:30 dopo cena, quando le accompagnerà a casa dalla madre;
- nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con le figlie le recupererà il mercoledì all'uscita dalla scuola e pernotterà con loro mercoledì, giovedì e venerdì riaccompagnandole a casa dalla madre sabato mattina alle 8:30;
- nella settimana in cui il padre trascorre il fine settimana con le figlie, il padre pernotterà con loro il mercoledì e il giovedì, occupandosi di recuperare le figlie all'uscita dalla scuola, fino all'indomani mattina quando le riaccompagnerà a scuola oppure al campus estivo o a casa della madre, alle ore 9:00, nei periodi di chiusura della scuola;
- il genitore quando avrà le figlie con sé si occuperà della loro gestione, di farle studiare e di curarle in caso di malattia, di chiusura della scuola, nel periodo estivo, di chiusura del campus e così via, dalle ore
7:30 della mattina;
- periodo natalizio due periodi in via alternata, l'uno dal 23 dicembre dalle ore 18.00 fino al 30 dicembre alle ore 18:00 e l'altro dal 30 dicembre alle ore 18:00 al 6 gennaio dalle ore 18:00, recuperando le figlie a casa della madre e ivi riaccompagnandole. Durante il prossimo Natale 2024 il primo periodo spetterà al padre.
- vacanze di Pasqua alternate di anno in anno tra i genitori dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00 del giorno precedente la ripresa dell'attività scolastica, così come i ponti scolastici dovranno seguire l'alternanza e le medesime modalità e orari, ossia il padre dovrà recuperare le figlie all'uscita dalla scuola nell'ultimo giorno, riaccompagnandole alle ore 18:00 del giorno prima la ripresa delle attività scolastiche presso la casa della madre. Per la Pasqua 2025 dal 17.04 al 22.04 le bambine staranno con il padre;
- durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 5 maggio di ciascun anno ed il padre si occuperà di recuperare ed accompagnare le figlie dalla madre. In ogni caso, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
- tenuto conto che il padre, come dichiarato anche in udienza e come e risulta dai documenti prodotti, non paga il mutuo dal giugno 2023 – circostanza che metterà a repentaglio la stabilità abitativa delle figlie che dovrà essere garantita dalla madre;
dell'impegno della madre dedicato alla cura delle figlie, delle rinunce e sacrifici professionali della madre nell'esclusivo interesse delle figlie e delle capacità reddituali/patrimoniali del ricorrente,
pagina 4 di 25 ORDINARE al padre di versare alla madre sul conto corrente della stessa, noto al ricorrente, l'importo di € 350,00.= mensili per ciascuna figlia a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e Per_1
esclusi i costi del trasporto scolastico di e , i costi della baby sitter, del Per_2 Per_1 Per_2
prescuola e del dopo scuola che i genitori dovranno sostenere al 50% - perché entrambi lavorano - entro e non oltre il 5 di ciascun mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
- spese straordinarie delle figlie: applicazione del Protocollo della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritto con la precisazione che esclusivamente per i costi delle terapie legate al disturbo dello spettro autistico di e la madre utilizzerà le indennità/pensioni Per_1 Per_2
percepite dalle stesse fino alla loro concorrenza. Gli eventuali importi per tali terapie eccedenti tali indennità dovranno essere suddivisi al 50% tra i genitori.
CONFERMARE il pagamento degli assegni familiari, dell'Assegno Unico dei figli e/o di qualsiasi altro istituto con le medesime finalità a favore della signora nella misura del 100%, tenuto CP_1
conto delle diverse condizioni economiche dei genitori e dell'impegno della madre nell'accudimento e cura delle minori.
DISPORRE, tenuto conto che entrambe le figlie sono disabili ed entrambi i genitori lavorano e possono usufruire delle prerogative della L. 104/92, che la madre inoltri la domanda al proprio datore di lavoro per e il padre per Per_1 Per_2
DISPORRE che la figlia prosegua il percorso psicologico i cui costi saranno sostenuti dai Per_2
genitori al 50%.
Spese processuali
Tenuto conto che il signor nel corso dell'intero procedimento ha sempre rifiutato le proposte Pt_1
conciliative della signora che prevedevano un ampliamento delle visite/pernottamenti del CP_1
padre con le figlie – proposte sostenute dal G.I. e verbalizzate nel corso delle udienze - costringendo la stessa a depositare un'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, e del contegno processuale del padre come meglio descritto in atti, CONDANNARE il ricorrente signor al Parte_1
pagamento di spese e compensi professionali del presente procedimento, incluse le eventuali C.T.U. anche contabili nonché le spese di C.T.P., oltre al 15% per rimborso delle spese generali, oltre a 22%
I.V.A. ed al 4% C.P.A.
Conclusioni per il curatore speciale delle minori pagina 5 di 25 CONCLUSIONI
In via principale nel merito:
a. Mantenere l'affidamento condiviso attuale delle minori e con Persona_3 Persona_4
collocazione prevalentemente presso la loro madre.
b. Mantenere tutti gli interventi di supporto attivati in favore del nucleo familiare dall'Ente incaricato
Contr ( , calendario frequentazioni con le minori, monitoraggio del corretto esercizio delle responsabilità genitoriali);
c. disporre l'invio urgente delle Parti al Co.Ge. (coordinamento genitoriale), indicativamente con un percorso di circa 6 mesi, individuando lo stesso Giudicante l'organismo a ciò deputato, e incaricando dell'avvio e del monitoraggio i Servizi Sociali competenti.
d. Disporre che le spese ordinarie e quelle straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale de quo siano eseguite esclusivamente dalla sig.ra Controparte_1
e. Ordinare alla sig.ra l'apertura di n. 2 conti correnti bancari, ciascuno intestato ad Controparte_1
una figlia minore, con servizio homebanking dispositvo e consultivo;
e conseguentemente richiedere l'incasso delle provvidenze erogate in favore delle figlie sul nuovo conto corrente bancario intestato alla relativa titolare;
con chiusura dei libretti postali n. 50526255 intestato ad e Persona_4
n. 48758374 intestato ad presso Poste Italiane, e giroconto delle liquidità ivi Persona_5
esistenti sul conto corrente bancario della relativa figlia;
f. Ordinare che il sig. versi mensilmente in favore di ciascuna figlia minore, a Parte_1
titolo di mantenimento, la maggior somma di € 200,00, da accreditarsi sul conto corrente bancario della loro madre;
g. Ordinare che i sigg.ri e entro cinque mesi dalla data della sentenza, si adoperino Pt_1 CP_1
per trascrivere, sull'immobile adibito a casa familiare in Vimodrone Via Padana 203, il vincolo di destinazione di cui alla legge cd. Dopo Di Noi in favore delle due figlie minori;
h. Adottare ogni provvedimento, nei confronti di ciascun genitore, ritenuto da Codesto Giudice necessario e idoneo per la tutela della sicurezza delle minori dal punto di vista patrimoniale.
Il PM ha concluso come da provvedimenti del 10 ottobre 2019 , 25 novembre 2020, 6 settembre 2021
25 ottobre 2021 nulla opponendo pagina 6 di 25 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Rossano, con rito concordatario, il 07/07/2012 e dalla loro unione il 28 gennaio 2015 sono nate le gemelle e . Persona_3 Persona_4
Entrambe le minori sono affette dal disturbo dello spettro autistico, in forma più Persona_3
grave, di livello 3 (diagnosi dell'Istituto Neurologico Carlo Besta del 02.11.2017) ed Per_4
di grado più lieve, di livello 2. Entrambe le minori frequentano la scuola pubblica, con un
[...]
insegnante di sostegno, e seguono il metodo-terapia ABA (Applied Behavior Analysis).
Le parti hanno ciascuna presentato ricorso per separazione indipendentemente, il ricorso presentato dalla signora in quanto successivo è stato riunito a quello presentato dal CP_1
sig. Pt_1
Il sig. aveva chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento Pt_1
abitativo prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale.
La signora aveva chiesto di pronunciare l'addebito della separazione al marito per CP_1
violazione dei doveri di cui all'art.143 III comma c.c e, pur non opponendosi all'affidamento condiviso delle figlie, ha chiesto di evitare il pernottamento presso il padre ritenendolo non in grado, da solo, a badare alle figlie, considerate le loro speciali necessità. Al momento della proposizione del ricorso, la madre aveva rappresentato l'assenza di interesse da parte del padre ad apprendere il metodo ABA ed una sottovalutazione da parte sua dell'importanza di un approccio educativo coerente ad esempio in tema di uso dello smartphone (assistito e limitato ad alcune
APP) di alimentazione (mirata a base di prodotti biologici senza glutine con regolare somministrazione di integratori) di modalità di contenimento nei momenti di difficoltà, quali le ricorrenti crisi di pianto notturne.
Il sig. nella memoria integrativa aveva chiesto il rigetto della domanda di addebito Pt_1
proposta nei propri confronti ed modificato le proprie difese chiedendo il collocamento delle bambine presso di sé e l'addebito della separazione alla moglie.
pagina 7 di 25 All'epoca dell'instaurazione del giudizio , affetta da autismo di grado severo, riceveva un Per_1
intervento giornaliero di almeno 6 ore effettuato da personale formato, fra cui la stessa madre che aveva seguito un corso di formazione per Tecnici ABA e che, d'accordo con il padre, ha rinunziato a perseguire una attività lavorativa che le consentisse di mettere a frutto la propria laurea in ingegneria e si era dedicata interamente all'accudimento delle bambine. Da maggio
2018 aveva assunto le vesti di “tecnico-terapista” della bambina, in affiancamento ad altre figure quali neuro-psicomotricista, analista del comportamento, psicologa, e logopedista. La bambina era anche seguita da Centri specializzati, prima “Il palloncino blu” e successivamente “La voce nel silenzio”.
Anche i nonni materni erano stati formati, dalla ricorrente, sui comportamenti da assumere ritenuta l'importanza di un approccio coerente e sistematico.
All'inizio di questo procedimento le minori erano ancora in tenera età e la loro gestione era estremamente complessa, data la loro condizione.
Il padre nel corso del giudizio il 6 febbraio 2021 ha ottenuto certificazione di operatore ABA (da
“La voce nel silenzio”, con attestato di frequenza e superamento della prova finale del corso
“L'Applied Behavior Analysis” teorico-pratico per operatori della durata complessiva di 68 ore con voto di 21/30).
Per un'idea della complessità della gestione, si trascrivono istruzioni al padre conferite il 8-6-
2020 relative ad che all'epoca aveva cinque anni e mezzo “Ottimo lavoro Per_2 Pt_2 nella gestione del CP di oggi! Quando le chiedi di vestirsi, se si allontana e dice “Non voglio”, guidala come abbiamo visto oggi insieme (fai riferimento anche al video). Prima di tutto blocca
l'accesso allo spazio circostanze per impedirle la fuga;
dopodiché ripeti l'istruzione una volta sola (ad esempio “siediti”) e dalle leggeri prompt per raggiungere la posizione, sempre senza esercitare forza. È fondamentale che sia a compiere il movimento. Ripeti l'istruzione se Per_2
necessario, 1 volta ogni 30 secondi. Quando deve vestirsi, se non lo fa in autonomia, guida le sue mani nel compiere i movimenti. Se durante il CP ti rivolge domande o fa commenti, non rispondere, non ridere, e non guardarla. Se con i piedi cerca di allontanarti, rimani fermo e non indietreggiare. Se quando finisce di vestirsi sta ancora piangendo, chiedile istruzioni semplici
(batti 5, come ti chiami?, tocca il naso, mandami un bacio, ecc) e falla uscire dalla stanza solo quando ha eseguito le istruzioni richieste senza piangere”.
pagina 8 di 25 E ancora ad ottobre 2021 • : è diventata bravissima! Scrive numeri comprensibili Per_2
rispettando gli spazi del quadretto! Non importa se ad esempio il numero 8 lo scrive facendo due cerchi e non con la linea continua: l'importante è che sia comprensibile. Attenzione alla scrittura del numero 7: se separa • : guidala sempre a compiere il movimento corretto, meglio se Per_1
continuo. Inizia a lavorare su 1 come mostrato insieme (prima sale, poi scende) e sul 3
(parallelamente agli esercizi di pregrafismo che ti ho mandato oggi, dovrebbe essere più facile poi per lei scriverlo). [Quando 1 e 3 saranno acquisiti, inserisci 6 e 4, poi 7, 8 e 9] Misurazione: per prodotti permanenti. Assegna “+” o “-" ad ogni numero che la bambina scrive sul quaderno.
Scrivi “+” se la bambina scrive in autonomia il numero in maniera comprensibile (se tu guardi solo quel numero devi saperlo leggere). Scrivi “-“ se il numero risulta non comprensibile. Se fate una prova insieme, non attribuire il punteggio a quel numero, ma scrivi “P” (di prompt). NB:
Puoi creare il quaderno di e quello di e tenere monitorato il comportamento di Per_1 Per_2 scrivere i numeri di entrambe le bambine, come descritto nella “misurazione” qui sopra.
Anche grazie agli interventi profusi, sta ottenendo dei risultati definiti “strabilianti”, è Per_1
inserita nella scuola pubblica, sia pure con un insegnante di sostegno, interagisce, scrive, disegna.
Nel corso del giudizio, le competenze del padre sono maturate, le figlie hanno acquisito maggiori autonomie e si sono realizzati i presupposti per ampi tempi di permanenza delle stesse con entrambi i genitori.
Sono stati conferiti incarichi ai Servizi sociali ed è stato nominato Curatore speciale delle minori.
SULLE DOMANDE DI ADDEBITO
Le domande reciproche di addebito non sono state riproposte e devono venire ritenute rinunziate.
Su di esse deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 9 di 25 SULL' AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del ESERCIZIO DI VISITA
Il padre ha affermato di essere molto impegnato nell'accudimento delle bambine e a supporto di questo ha prodotto dichiarazione da parte dell'Istituto di Ricovero e cura E.EA , presso il quale le gemelle sono state ricoverate dal 2 al 11 gennaio 2020 attestante che “per l'intero periodo del ricovero è stato presente il papà sig. ”. Parte_1
I servizi sociali del Comune di Vimodrone, a seguito di incarico conferito a fine 2023, hanno sentito entrambi i genitori a gennaio 2024 con colloqui individuali e congiunti ed hanno incontrato e in due distinte visite domiciliari, a casa del padre e della madre. Per_2 Per_1
Hanno dato atto della partecipazione di entrambi i genitori agli incontri e di un accordo di massima sull'assunzione di un ampliamento degli spazi con il padre, sia pure non si è giunti ad un calendario pienamente condiviso da entrambe i genitori.
La scuola frequentata dalle minori ha riferito ai Servizi che i genitori sono entrambi molto presenti, che le bambine appaiono molto seguite e curate, frequentano la scuola molto volentieri e risultano ben inserite nelle classi in cui si trovano.
Descrivono come una bambina ritirata ed impulsiva che in situazioni di criticità è solita Per_1
reagire con stereotipie e hanno riferito che i compagni si pongono in modo accudente ed affettivo nei suoi confronti.
Gli insegnanti descrivono come una bimba che racconta molto ciò che vive (anche, ad Per_2
esempio, di avere iniziato colloqui con una psicologa e di avere il dubbio di aver “qualcosa che non va”) e che fatica a sintonizzarsi sulle necessità degli altri.
Entrambe esprimono il forte legame affettivo esistente sia con la mamma che con il papà e si mostrano molto sensibili a quanto accade nella relazione tra i genitori, talvolta utilizzando il corpo come strumento di comunicazione di una condizione di fatica emotiva. Nell'ultimo periodo le insegnanti hanno osservato in frequenti mal di testa mentre ultimamente Per_2 Per_1
apparirebbe maggiormente incline ad estraniarsi.
Entrambi i genitori risultano molto presenti nella gestione di e Per_1 Per_2
pagina 10 di 25 La madre ha dimostrato una buona capacità di consentire l'accesso all'altro genitore, il buon rapporto affettivo che le bambine hanno con entrambi i genitori attesta quanto affermato dalla madre, di non averle coinvolte nella conflittualità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno avviato una relazione stabile con terzi.
La madre, dopo che il padre ha conseguito il diploma, ha acconsentito ai pernotti ed ha chiesto una maggiore assunzione di responsabilità da parte del padre.
La questione maggiormente controversa fra le parti è la gestione delle figlie quando la scuola è chiusa per le festività o durante le vacanze estive, oppure quando le bambine sono ammalate o devono essere accompagnate alle terapie: l'accudimento in tali casi ricade spesso sulla madre, anche in giorni di competenza del padre, in quanto il padre tende ad opporre difficoltà lavorative,
a richiedere che i suoi tempi di permanenza con le bambine, come previsto nell'ordinanza presidenziale del 5 giugno 2020, continuino a venire subordinati alla “compatibilità con i turni di lavoro” ed a ritenere che i propri tempi possano venire rideterminati di volta in volta.
Nell'ordinanza 5 giugno 2020 era previsto un aumento nella permanenza delle minori con il padre successivamente al conseguimento da parte del sig. del diploma per operatore ABA Pt_1
(quindi dal 6 febbraio 2021), nei seguenti termini: a fine settimana alternati, compatibilmente con
i propri turni di lavoro, il sabato dalle h.14,00, prelevandoli dalla casa della madre, sino alla domenica sera, dopo cena, con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20,30; nel fine settimana di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali (indicati nel martedì e giovedì) dalle ore 17.00 sino alle ore 20,30, cenando con loro e riaccompagnandole presso
l'abitazione materna;
nel fine settimana di spettanza materna, tre pomeriggi infrasettimanali
(lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 17.00 alle ore 20,30 cenando con loro e riaccompagnandole presso l'abitazione materna;
Il calendario è stato confermato nell'ordinanza 25 maggio 2022.
All'udienza del 23 marzo 2023 il padre ha chiesto la conferma del calendario di visite come già disposta, a fronte della richiesta invece da parte della madre di tempi maggiorati con il padre (dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena) e le parti non hanno conseguito un accordo sul punto.
pagina 11 di 25 Il Curatore speciale delle minori ha dato atto che la redazione del calendario di visite e pernotti, nonostante l'accurato intervento dei Servizi Sociali incaricati, si è confermato essere terreno di scontro fra i genitori a detrimento delle bambine ed ha concluso per un collocamento prevalente delle bambine presso la madre.
Il padre ha allegato che tuttora proprie asserite difficoltà correlate al lavoro su turni, tuttavia non ha mai prodotto dinieghi da parte del datore di lavoro, affermando una certa rigidità nei turni lavorativi anche dopo essere stato assunto dalla ATM, azienda la quale, come noto, ha attivato un progetto denominato “Time Care” per agevolare i dipendenti nel conciliare i tempi di lavoro e famiglia e che consente di beneficiare dei permessi ex Legge n.104/1992.
Il Curatore speciale ha conferito con la referente del Welfare dell'azienda ATM ed ha ricevuto la conferma che “ogni turno di lavoro sarà organizzato nel pieno rispetto del calendario turni del genitore” e che entrambi i genitori potranno utilizzare un permesso di cui alla L.104/1992.
Tuttavia anche da ultimo, all'udienza del 9 ottobre 2024, il sig. sentito personalmente, ha Pt_1
espresso riserve sulla sua fattibilità di aumentare i tempi di permanenza con le bambine dicendo :
“Io lavoro su turni e la mia azienda non ha garantito la possibilità di avere un turno fisso ma si è dichiarata disponibile a “sistemare” il singolo turno quando devo tenere le figlie. Senza un turno fisso non riuscirò a lavorare”.
Il sig. anche nella memoria di replica, ha contestato di poter godere di quanto promesso Pt_1 dall'azienda, senza tuttavia produrre evidenza di alcun caso in cui alla sua richiesta di turno o di permesso sia stata data risposta negativa .
Anche nei colloqui con i servizi il padre, pur esprimendo il desiderio di condividere momenti più ampi con le bambine e di venire più coinvolto nella gestione degli aspetti sanitari ed educativi, ha riconosciuto di faticare a conciliare tale aumento con i propri impegni lavorativi.
Tali riserve sono incompatibili con la domanda, proposta dal padre, di collocamento paritetico ed anche con la richiesta di ampliamento dei tempi di permanenza delle minori con il padre, proposte dalla convenuta.
Le minori, per la caratteristica propria del loro disturbo, hanno bisogno di prevedibilità.
Tanto più che attualmente i rimandi dalla Scuola e dai Servizi Sociali riguardo alle bambine, pur se positivi riguardo al loro inserimento nella classe ed ai loro progressi, hanno iniziato a segnalare uno stato di malessere delle minori (mal di testa, estraneazione), meritevole di pagina 12 di 25 monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, in rete con l'Istituto scolastico frequentato dalle minori, anche in quanto potenzialmente connesso alle tensioni fra genitori.
La madre in udienza e nei propri scritti ha manifestato l'esigenza di avere una certezza del tempo in cui poter contare sul padre per l'accudimento delle bambine, ormai ragazzine, in modo tale da poter organizzare la propria vita e rispettare i propri impegni di lavoro.
Ha ricordato di avere perso un lavoro, in passato, proprio per le continue assenze dovute alle necessità di accudimento delle minori.
E' quindi particolarmente indicato in questa famiglia disporre un calendario con precisi impegni sia mattina che pomeriggio e chiarire che eventuali fatti che comportino una più intensa attività di accudimento – quali la malattia di una delle figlie, la chiusura dell'istituto scolastico, la necessità di portare una delle figlie ad una visita - dovranno venire gestiti in autonomia dal genitore responsabile per le figlie in quella giornata che, se non potrà provvedervi personalmente
(eventualmente richiedendo permessi di cui alla L 104), dovrà premurarsi di trovare una soluzione con i propri familiari, amici o babysitter e provvedere al relativo pagamento. La possibilità per i genitori di accordarsi fra loro in senso diverso rimane, tuttavia, ove non venga conseguito un accordo, ciascun genitore rimane responsabile delle bambine nei tempi assegnati.
Si stabilisce pertanto il seguente calendario, analogo a quello elaborato dai Servizi, con tempo di permanenza prevalente presso la madre e con il chiarimento che il genitore cui le bambine sono affidate la mattina dei giorni feriali è responsabile di portarle a scuola o di provvedere al loro accudimento – direttamente o tramite persone di comune fiducia provvedendo anche a corrispondere eventuale retribuzione - ove una o entrambe le minori non possano, per qualunque motivo, andare a scuola. I genitori si condivideranno, con l'aiuto dei servizi, una lista di persone di comune fiducia che potranno provvedere all'accudimento delle bambine nel caso di indisponibilità del genitore nel giorno di spettanza.
Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza delle figlie con sé, si occuperà della loro gestione anche nei giorni di chiusura della scuola, nel periodo estivo, di chiusura del campus e le accompagnerà alle visite programmate. Ove non possa provvedervi direttamente, si avvarrà dell'ausilio di altra persona di comune fiducia, provvedendo alla sua retribuzione;
a fine settimana alternati il sabato dalle h.8:30, prelevandole dalla casa della madre, sino alla domenica sera, dopo cena, con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20,30;
pagina 13 di 25 nel fine settimana di spettanza paterna, dal mercoledì dopo scuola fino al giovedì pomeriggio riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20:30; nel fine settimana di spettanza materna, dal mercoledì dopo scuola fino al venerdì pomeriggio, cenando con loro e riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20:30;
LU MA ME GI VE SA DO
Mattina MA MA MA PA MA PA PA
Pomeriggio MA MA PA PA MA
[...]
MA MA MA PA PA MA MA CP_3
Pomeriggio MA MA PA PA PA MA MA
INCARICHI SOCIALI CP_4
Con ordinanza 9 dicembre 2023 erano stati conferiti ai Servizi Sociali i seguenti incarichi:
a. Prendano in carico le minori e si pongano come punto di riferimento in un lavoro di rete con
i genitori, le scuole, i professionisti che seguono le minori ed altre eventuali importanti figure di riferimento per e inclusi familiari di entrambe i rami;
Persona_3 Persona_4
b. Elaborino un piano genitoriale che risponda agli interessi delle minori che sia attento al benessere delle stesse ed al loro bisogno di prevedibilità, valorizzi l'apporto di cura da parte di ciascun genitore e nel contempo consenta ad entrambe i genitori di conciliare i tempi di accudimento con i loro impegni lavorativi. Nel piano genitoriale, oltre alle necessità più immediate, aiutino i genitori a considerare possibili soluzioni per il “dopo di noi” ed a iniziare
a predisporle;
c. Assistano i genitori nel predisporre il calendario di permanenza delle minori con ciascun genitore e con eventuali figure terze, durante l'anno scolastico e anche nelle festività e nei mesi estivi, tenendo conto delle indicazioni dei genitori e dei professionisti in ordine alle soluzioni
pagina 14 di 25 maggiormente rispondenti all'interesse delle minori, con facoltà anche di modulare i tempi di presenza delle bambine come ritenuto più opportuno nell'interesse delle stesse;
Cont
d. Offrano servizio di presso la residenza di entrambe i genitori;
e. Forniscano elementi utili ai fini delle determinazioni in ordine ad affidamento e collocamento ed in particolare, in ordine al corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambe, valutino
i. l'accesso all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità,
o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli;
ii. l'attenzione ai bisogni reali dei figli ed alle loro specifiche necessità;
iii. il supporto sociale e la capacità organizzativa: capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno;
iv. l'elemento di protezione: capacità di proteggere e di tutelare il bambino nell'ambiente familiare, scolastico e sociale;
v. il calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari.
Il Curatore speciale delle minori ha ritenuto l'opportunità di mantenere gli incarichi già conferiti all'Ente.
I Servizi hanno dato atto della persistente conflittualità fra le parti in ordine ai tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore e in ordine agli aspetti economici. Hanno concluso per il mantenimento di una piena responsabilità genitoriale in capo ai signori Pt_1
e ed hanno ritenuto che solo un monitoraggio di quanto accadrà potrà permettere di CP_1
confermare tale situazione di affido ovvero consentire di far emergere criticità che non consentano ai genitori di assumere decisioni nell'esclusivo interesse delle bambine. Cont Hanno segnalato l'esigenza, prima di una eventuale attivazione di servizio di di avere maggiore contezza degli obiettivi di lavoro. Hanno inoltre sottolineato che vi sono già numerosi interventi di cura attivati dai genitori.
pagina 15 di 25 Il Collegio, considerato il fatto che le bambine siano sottoposte già a numerosi interventi, ritene opportuno demandare ai servizi valutare quali siano gli interventi più opportuni, se domiciliari o in altra forma, anche in collaborazione con l'istituto scolastico e 7 o i Servizi territoriali.
Si ritiene opportuno mantenere gli incarichi di cui ai punti a) e b) e, in ordine al calendario, prevedere che i Servizi possano ridiscuterlo e modificarlo assieme ai genitori.
I servizi riferiranno al Giudice Tutelare con periodicità semestrale, anche in previsione dell'ipotizzabile apertura, al conseguimento della maggior età delle bambine, di una procedura di Amministrazione di sostegno.
SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Vimodrone, è di proprietà di entrambi i coniugi. Le rate di mutuo sono corrisposte da conto corrente cointestato ai coniugi, ed il sig. non ha corrisposto Pt_1
con regolarità la rata di mutuo, mettendo in pericolo la sicurezza abitativa delle minori.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Le parti non hanno conseguito un accordo sulle questioni economiche.
Il sig. non ha pagato con regolarità quanto spettante, tanto che la madre ha dovuto Pt_1
ricorrere a procedimenti giudiziari civili e penali.
Ha esposto gli elevati costi di mantenimento e cura delle bambine ed ha chiesto determinarsi il mantenimento in misura congrua (€350 per e €250 per . Per_1 Per_2
Il padre dal 3.12.2021 lavora presso l'ATM, con contratto a tempo indeterminato.
La documentazione reddituale prodotta è piuttosto carente, il CUD riferito all'anno 2022 non è leggibile, non sono prodotte dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2021 ma solamente dichiarazione sottoscritta dal sig. in cui ha rappresentato per l'anno 2022 un reddito di Pt_1
€22.462,71 + €5.855 e per l'anno 2023 un reddito di €29.292,94. Ha inoltre prodotto busta paga pagina 16 di 25 relativa a giugno 2022 (€1.762,55 retribuzione netta, €1.356,59 pagamento al netto delle trattenute ed erogazioni personali, tra cui la trattenuta per pignoramento per contributo al mantenimento), novembre 2022 (retribuzione netta €1.843,78, pagamenti al netto delle trattenute €1.418,76) novembre 2023 (retribuzione netta €1.765,16, pagamenti €1.326,75 al netto delle ritenute inclusa ritenuta per pignoramento) febbraio 2024 (retribuzione netta
€1.915,36, ridotta a €1.480,67 al netto delle ritenute e della trattenuta di €331,99 per pignoramento, con indicazione di un residuo pignoramento per €32.291,94) e di agosto 2024 (in cui non vi sono ore di straordinario, con retribuzione netta pari a €1.794,27 con un pagamento effettivo in busta di €1.361,29, al netto delle trattenute.
Non ha chiarito se il contratto preveda, oltre alle 13° mensilità , anche una 14° mensilità e con che frequenza effettui gli straordinari nel corso di tutto l'anno.
In quanto a spese, il sig. ha indicato €305 mensili per mutuo sulla casa familiare con Pt_1
scadenza nel 2036.
Nella dichiarazione sottoscritta non ha indicato proprie spese abitative, nelle difese (memoria
30 maggio 2023) ha indicato la spesa di € 750,00 per affitto. Ha prodotto bonifico per €640,00 del 31.10.2023 per affitto e spese condominiali novembre 2023, sub 8 ha prodotto contratto di locazione per l'abitazione situata in Vimodrone, via Carducci n 69, dove tuttora risiede, dal 2 luglio 2020 al 1luglio 2024 per €6.000 annuali in rate da €500,00 ciascuna, oltre a spese condominiali indicate in modo approssimativo in €1200 annuali.
Il padre in passato si è reso moroso nel pagamento del contributo sia ordinario che straordinario per le figlie ed ha prestato opposizione all'esecuzione, alla quale è risultato soccombente.
E'moroso anche nel pagamento delle rate di mutuo e nel versare il 50% delle spese straordinarie. Incassa il 50% dell'assegno unico.
La signora ha riferito che il marito alla cessazione del rapporto di lavoro quale autista CP_1
di autobus di linea alle dipendenze di avrebbe ottenuto alla a fine del 2021 la CP_5 corresponsione a titolo di TFR di oltre €14.000,00. A gennaio 2022 ha trasferito ai genitori la somma di €10.000. Il sig ha riferito si tratterebbe della restituzione di un debito, Pt_1
riguardo al quale non ha fornito ulteriori indicazioni.
pagina 17 di 25 A seguito di un contenzioso con Poste Italiane il sig. ha incamerato un importo di circa Pt_1
€50.000, all'esito dei primi gradi del giudizio. E' rimasto soccombente all'esito del giudizio per
Cassazione e in conseguenza ha subito il pignoramento del 1/5 dello stipendio e del TFR, come risulta dalla documentazione agli atti è applicata la trattenuta di €331,99 sullo stipendio.
Le somme inizialmente ricevute da Poste Italiane non sono tuttavia più presenti sul suo conto corrente, nonostante il sig. abbia dichiarato di aver investito la somma incamerata in Pt_1
primo grado “in buoni postali, al fine di vincolare tali somme sino al momento in cui il suddetto contenzioso, potrà ritenersi definitivamente concluso” (pag.8 memoria 7.1.2020).
Nuovamente, il sig. non ha fornito chiarimenti sul punto e nella disclosure ha riferito di Pt_1 disporre di minima liquidità sul conto (€707,83) .
Il sig. ha genericamente contestato di avere la disponibilità delle somme da restituire, Pt_1
senza tuttavia chiarire come sarebbero state destinate le somme inizialmente riscosse.
Le rate di mutuo per la casa coniugale ammontano ad €312 mensili, l'immobile è intestato a entrambi i coniugi al 50% ciascuno mentre il mutuo è intestato al solo sig. Pt_1
Il padre non ha sempre pagato spontaneamente il mantenimento, sia pur stabilito in misura minima e nonostante il riconoscimento del 50% dell'Assegno Unico, costringendo la madre a farne richiesta giudizialmente e ad affrontare giudizi di opposizione all'esecuzione da cui è uscita vittoriosa.
Il padre è stato rinviato a giudizio ex art.570 bis c.p. in quanto inadempiente per le spese straordinarie (in particolare per il proprio 50% per il progetto terapeutico per le figlie, per le spese di frequentazione del centro diurno, per le spese di corredo inizio anno e mensa scolastica e gli accertamenti medici).
E' inadempiente altresì nel pagamento delle spese di proprietà della casa e per le rate del mutuo,
a lui esclusivamente intestato, sospese dal giugno 2023, ponendo a repentaglio la sicurezza e continuità abitativa per le minori. Ha rifiutato proposte conciliative da parte della moglie, nel senso che lei si sarebbe sobbarcata le rate di mutuo a fronte del trasferimento della proprietà dell'immobile con vincolo di indisponibilità per le minori ex L. “Dopo di noi" (L. 112/2016).
Il curatore speciale ha caldeggiato l'apposizione sull'immobile di vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c., ai fini di realizzare l'intangibilità dell'ambiente familiare delle minori per pagina 18 di 25 la durata della loro vita. Sarebbe senz'altro una decisione nell'interesse delle minori, tuttavia esula dall'oggetto di questo giudizio.
La gestione del denaro da parte del padre è stata definita dal Curatore Speciale come
“negligente” e di potenziale “grave pregiudizio alle piccole e , tanto che, Per_1 Per_2 nell'interesse delle minori, ha proposto che la gestione esclusiva delle spese per le minori, sia ordinarie che straordinarie, venga demandata a cura della sola madre, che rappresenta ad oggi il genitore più consapevole delle esigenze delle minori e più capace nella gestione del denaro, anche nell'interesse delle figlie.
La madre ha capacità lavorativa, avendo una laurea in ingegneria informatica e un diploma
ABA e non è contestato che la scelta di rinunziare a mettere a frutto le proprie qualifiche professionali per dedicarsi alle figlie era stata condivisa con il marito.
La madre ha imputato il mancato rinnovo del lavoro part-time a tempo determinato reperito presso la Comber Process Technology S.r.l. (dal quale riceveva uno stipendio di €1.400 mensili), alla indisponibilità del padre di provvedere all'accudimento delle bambine sabato mattina e nel caso di malattia delle bambine e chiusura della scuola. Ha reperito altra occupazione quale docente precaria di informatica e sicurezza sul lavoro per 20 ore settimanali, attività tuttavia meno redditizia (€900 mensili per soli 9 mesi).
In quanto a sostegni pubblici, la ricorrente riceve il sostegno economico riguardo alla misura B1
(programma operativo regionale a favore delle persone con disabilità “gravissima”) pari a
€600 al 2019. Il curatore speciale ne ha indicato l'importo in €531,76, che copre le spese per le terapie, inizialmente svolte presso la struttura “La Voce nel Silenzio” e attualmente con il dott. (docc.12,14,28,32) . Per_6
è titolare di indennità di accompagnamento mensile pari a €517,87 Persona_3
I costi per le bambine sono elevati ed includono la struttura “La Voce nel Silenzio” (€535 mensili), Terapia ABA (€300 mensili) e materiale didattico ABA €200, palestra €230, mensa
€110.
Sono controverse fra le parti le modalità di gestione delle somme ricevute dalle minori a sostegno e vengono stabilite come in dispositivo.
pagina 19 di 25 Non si è conseguito un accordo sugli aspetti economici, né riguardo alla casa familiare ed al mutuo né riguardo al mantenimento ordinario e straordinario.
Appare equo stabilire a carico di parte ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario, la somma €500,00 mensili, pari ad €250,00 per ciascuna figlia, oltre a rivalutazione monetaria e oltre al 50% delle spese straordinarie, sul presupposto dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola e successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Pone, inoltre, a carico di parte resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle minori, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure pagina 20 di 25 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 21 di 25 Dispone che le provvidenze pubbliche erogate in favore delle figlie vengano accreditate su conti correnti bancari distinti, ciascuno intestato a una figlia, con servizio di home-banking consultivo intestato a entrambi i genitori e dispositivo intestato alla madre Salvi diversi Controparte_1
accordi fra i genitori, le spese per gli interventi di cura, sostegno e riabilitazione relativi alla condizione di autismo verranno sostenute in primis attingendo da tali fondi e per eventuale eccedenza secondo quanto previsto per le spese straordinarie.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
La domanda è stata rinunziata a seguito del reperimento di occupazione nel corso di causa.
DOMANDE ACCESSORIE
Le ulteriori domande svolte debbono infine essere dichiarate inammissibili attesa la loro estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi di cui alla presente statuizione;
SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno dichiarate compensate.
pagina 22 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 8311/2019, richiamata la sentenza parziale di separazione resa tra le parti in data 27 maggio - 3 giugno 2021 ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. le figlie e congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_3 Per_1 Per_2
disponendo il loro collocamento prevalente con la madre;
II. DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Vimodrone, Strada Padana
Superiore 203, alla signora con tutto quanto l'arreda e correda;
Controparte_1
III. STABILISCE il seguente calendario
- a fine settimana alternati il sabato dalle h.8:30, prelevandole dalla casa della madre, sino alla domenica sera, dopo cena, con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20,30;
- nel fine settimana di spettanza paterna, dal mercoledì dopo scuola fino al giovedì pomeriggio riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20:30;
- nel fine settimana di spettanza materna, dal mercoledì dopo scuola fino al venerdì pomeriggio, cenando con loro e riaccompagnandole presso l'abitazione materna entro le ore 20:30;
- Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza delle figlie con sé, si occuperà della loro gestione anche nei giorni di chiusura della scuola, nel periodo estivo, di chiusura del campus e le accompagnerà alle visite programmate. Ove non possa provvedervi direttamente, si avvarrà dell'ausilio di altra persona di comune fiducia, provvedendo alla sua retribuzione;
- periodo natalizio due periodi in via alternata, l'uno dal 23 dicembre dalle ore 18.00 fino al 30 dicembre alle ore 18:00 e l'altro dal 30 dicembre alle ore 18:00 al 6 gennaio dalle ore 18:00, recuperando le figlie a casa della madre e ivi riaccompagnandole. Durante il prossimo Natale 2024 il primo periodo spetterà al padre. pagina 23 di 25 - vacanze di Pasqua alternate di anno in anno tra i genitori dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00 del giorno precedente la ripresa dell'attività scolastica, così come i ponti scolastici dovranno seguire l'alternanza e le medesime modalità e orari, ossia il padre dovrà recuperare le figlie all'uscita dalla scuola nell'ultimo giorno, riaccompagnandole alle ore 18:00 del giorno prima la ripresa delle attività scolastiche presso la casa della madre. Per la Pasqua 2025 dal 17.04 al 22.04 le bambine staranno con il padre;
- durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 5 maggio di ciascun anno ed il padre si occuperà di recuperare ed accompagnare le figlie dalla madre. In ogni caso, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
IV. DEMANDA ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza delle minori, attualmente Comune di Vimodrone, i seguenti incarichi:
- a. Prendano in carico le minori e si pongano come punto di riferimento in un
lavoro di rete con i genitori, le scuole, i professionisti che seguono le minori ed altre eventuali importanti figure di riferimento per e Persona_3 Persona_4
inclusi familiari di entrambe i rami ponendo in essere gli interventi che riterranno opportuni a sostegno delle minori;
- b. Elaborino un piano genitoriale che risponda agli interessi delle minori che sia attento al benessere delle stesse ed al loro bisogno di prevedibilità, valorizzi
l'apporto di cura da parte di ciascun genitore e nel contempo consenta ad entrambe i genitori di conciliare i tempi di accudimento con i loro impegni lavorativi. Nel piano genitoriale, oltre alle necessità più immediate, aiutino i genitori a considerare possibili soluzioni per il “dopo di noi” ed a iniziare a predisporle;
- c. Verifichino in concreto e con il crescere dell'età delle bambine se il calendario come stabilito nella presente sentenza sia nel loro migliore interesse, con facoltà di apportarvi modifiche, sentiti i genitori;
- d. Relazionino ai Servizi Sociali con periodicità semestrale.
- e. Segnalino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali ragioni di grave pregiudizio per le minori.
pagina 24 di 25 V. PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre sul conto corrente della stessa l'importo di €500= mensili (pari ad €250,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , somma da rivalutarsi secondo indici Per_1 Per_2
ISTAT dal mese di marzo 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025.
VI. PONE a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come determinate da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, riportato in motivazione.
VII. DISPONE che le provvidenze pubbliche erogate in favore delle figlie vengano accreditate su conti correnti bancari distinti, ciascuno intestato a una figlia, con servizio di home-banking consultivo intestato a entrambi i genitori e dispositivo intestato alla sola madre Salvi diversi accordi fra i genitori, le Controparte_1
spese per gli interventi di cura sostegno e riabilitazione delle minori in relazione ai disturbi dello spettro autistico verranno sostenute in primis attingendo da tali fondi e, per eventuale eccedenza, secondo quanto previsto per le spese straordinarie.
VIII. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del Tribunale Ordinario di Monza il 16 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott. Laura Gaggiotti
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