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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2256/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Aniello Parte_1
Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano, via
Durelli n. 69;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è tuttora persona totalmente inabile nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
condannare l' Controparte_1
in persona del suo p.p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti del beneficio
[...] richiesto con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre gli interessi legali come per legge;
condannare altresì l' convenuto al pagamento di spese diritti ed onorari con attribuzione CP_1 all'avv. distrattario…
PER L'INPS: dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 04.04.2025, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , CP_1 all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati indicati, sia pur sinteticamente, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto e, in particolare, avrebbe sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole patologie obbiettivate sulla propria autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona della ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “ca. uroteliale vescicale di basso grado (pT1) trattato con resezione endoscopica (03/2024) ed instillazioni endo-vescicali di epirubicina, con controllo a tre mesi negativo per ripresa di malattia;
gonartrosi bilaterale in obesità di I° classe (BMI= 33,7); cirrosi epatica HCV-relata (viremia assente) classe A di Child-
Pugh (normalità degli indici bio-umorali di funzionalità); cardio-vasculopatia ipertensiva in terapia farmacologica;
broncopatia cronica in tabagista: diabete mellito tipo 2°; lieve deficit visivo”, precisando che “… nel caso di specie si è in presenza di soggetto ultra-sessantasettenne, già all'epoca della presentazione dell'istanza in sede amministrativa, in cui andrà rilevata solo la eventuale condizione di dis-autonomia personale, prevista dalla norma e determinata dal complesso morboso così come sopra delineato, si procederà, preliminarmente, ad un breve commento delle infermità/menomazioni riscontrate, soffermandosi sull'unica, rilevante, ai fini del presente accertamento medico-legale.
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 1) della diagnosi è costituita da una patologia oncologica a prognosi ottima, trattandosi di un carcinoma uroteliale della vescica di basso grado sec. WHO 2022 (stadiato pT1), sottoposto a terapia chirurgica endoscopica (03/2024); seguiva ciclo di chemioterapia locale con epirubicina endovescicale a cadenza settimanale per tre mesi;
il controllo cistoscopico di re-staging era negativo.
✓ Le altre infermità/menomazioni della diagnosi, per il loro stadio clinico-funzionale, hanno uno scarso rilievo ai fini della presente valutazione medicolegale.
Sulla scorta di tali considerazioni è possibile affermare che la signora di anni Parte_1
77 (già ultra-sessantasettenne all'epoca della presentazione dell'istanza in sede amministrativa), presenta difficoltà persistenti di grado grave (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si fosse già concretizzato, così come è stato descritto e valutato, fin dalla data della domanda amministrativa risalente al 23.03.2021.
Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto del complesso morboso, così come sopra delineato, sulle condizioni di autonomia personale della signora … [osserva che] la Pt_1 deambulazione è libera ed autonoma, né vi è necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, stante l'assenza di qualsivoglia terapia specifica, che comporti o abbia comportato, per qualità/intensità/durata un “elevato carico assistenziale” che possa/abbia potuto realizzare una condizione di “dis-autonomia” rilevante ai fini del presente accertamento medico- legale. Non sussiste pertanto la condizione di cui all'art. 1 della legge 18/80 e Dlgs 508/88”.
4. Venendo alle doglianze di parte ricorrente, la stessa lamenta laconicamente che “Si tratta di una donna di 77 anni affetta da una serie di patologie che, a carico di differenti organi e apparati, non possono che causare un grave e complessivo stato di infermità rendendo la ricorrente bisognevole di aiuto nello svolgimento delle quotidiane attività. Il carcinoma è regredito ma ciò perché la paziente si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico e tuttora assume un farmaco chemioterapico: in entrambi i casi non può che subire esiti importanti ed estremamente dannosi. La sintomatologia dolorosa della gonartrosi è certamente resa ben è più acuta dall'obesità e, associata all'affaticamento respiratorio, è evidente, implica una estrema limitazione delle attività quotidiane.”.
Trattasi, con tutta evidenza, di mere, genericissime e personali asserzioni di principio, frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
4.1. In altri termini, le censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2256/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Aniello Parte_1
Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano, via
Durelli n. 69;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è tuttora persona totalmente inabile nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
condannare l' Controparte_1
in persona del suo p.p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti del beneficio
[...] richiesto con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre gli interessi legali come per legge;
condannare altresì l' convenuto al pagamento di spese diritti ed onorari con attribuzione CP_1 all'avv. distrattario…
PER L'INPS: dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 04.04.2025, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , CP_1 all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati indicati, sia pur sinteticamente, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto e, in particolare, avrebbe sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole patologie obbiettivate sulla propria autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona della ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “ca. uroteliale vescicale di basso grado (pT1) trattato con resezione endoscopica (03/2024) ed instillazioni endo-vescicali di epirubicina, con controllo a tre mesi negativo per ripresa di malattia;
gonartrosi bilaterale in obesità di I° classe (BMI= 33,7); cirrosi epatica HCV-relata (viremia assente) classe A di Child-
Pugh (normalità degli indici bio-umorali di funzionalità); cardio-vasculopatia ipertensiva in terapia farmacologica;
broncopatia cronica in tabagista: diabete mellito tipo 2°; lieve deficit visivo”, precisando che “… nel caso di specie si è in presenza di soggetto ultra-sessantasettenne, già all'epoca della presentazione dell'istanza in sede amministrativa, in cui andrà rilevata solo la eventuale condizione di dis-autonomia personale, prevista dalla norma e determinata dal complesso morboso così come sopra delineato, si procederà, preliminarmente, ad un breve commento delle infermità/menomazioni riscontrate, soffermandosi sull'unica, rilevante, ai fini del presente accertamento medico-legale.
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 1) della diagnosi è costituita da una patologia oncologica a prognosi ottima, trattandosi di un carcinoma uroteliale della vescica di basso grado sec. WHO 2022 (stadiato pT1), sottoposto a terapia chirurgica endoscopica (03/2024); seguiva ciclo di chemioterapia locale con epirubicina endovescicale a cadenza settimanale per tre mesi;
il controllo cistoscopico di re-staging era negativo.
✓ Le altre infermità/menomazioni della diagnosi, per il loro stadio clinico-funzionale, hanno uno scarso rilievo ai fini della presente valutazione medicolegale.
Sulla scorta di tali considerazioni è possibile affermare che la signora di anni Parte_1
77 (già ultra-sessantasettenne all'epoca della presentazione dell'istanza in sede amministrativa), presenta difficoltà persistenti di grado grave (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si fosse già concretizzato, così come è stato descritto e valutato, fin dalla data della domanda amministrativa risalente al 23.03.2021.
Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto del complesso morboso, così come sopra delineato, sulle condizioni di autonomia personale della signora … [osserva che] la Pt_1 deambulazione è libera ed autonoma, né vi è necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, stante l'assenza di qualsivoglia terapia specifica, che comporti o abbia comportato, per qualità/intensità/durata un “elevato carico assistenziale” che possa/abbia potuto realizzare una condizione di “dis-autonomia” rilevante ai fini del presente accertamento medico- legale. Non sussiste pertanto la condizione di cui all'art. 1 della legge 18/80 e Dlgs 508/88”.
4. Venendo alle doglianze di parte ricorrente, la stessa lamenta laconicamente che “Si tratta di una donna di 77 anni affetta da una serie di patologie che, a carico di differenti organi e apparati, non possono che causare un grave e complessivo stato di infermità rendendo la ricorrente bisognevole di aiuto nello svolgimento delle quotidiane attività. Il carcinoma è regredito ma ciò perché la paziente si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico e tuttora assume un farmaco chemioterapico: in entrambi i casi non può che subire esiti importanti ed estremamente dannosi. La sintomatologia dolorosa della gonartrosi è certamente resa ben è più acuta dall'obesità e, associata all'affaticamento respiratorio, è evidente, implica una estrema limitazione delle attività quotidiane.”.
Trattasi, con tutta evidenza, di mere, genericissime e personali asserzioni di principio, frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
4.1. In altri termini, le censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno