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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 10.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.844/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Lauretta e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato in Via Vesuvio n.53 – Trecase
Appellante
E
, in pers. del legale rappresentane p.t. CP_1
Appellato/Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.02.2023 convenne in Parte_1
CP_ giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l esponendo in via preliminare che l , nel novembre 2016, aveva provveduto alla contestazione di una CP_2
somma indebitamente corrispostagli sulla pensione cat. INVCIV n. 07100440 e pertanto gli aveva chiesto la ripetizione della somma di euro 6.707,28, relativa al periodo dall'01.01.2015 al 30.11.2016, per presunta erronea erogazione dei ratei di natura assistenziale relativi all'anno 2014.
Dedusse l'irripetibilità della predetta somma non avendo superato i limiti di reddito previsti dalla legge.
1 CP_ Chiese, pertanto, l'accertamento negativo dell'indebito contestagli dall' e la condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti, con vittoria di spese del giudizio.
CP_ Non si costituì l , rimasto contumace.
Con sentenza n.1484/2023, pronunciata in data 21.03.2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto l'obbligo di dimostrare il mancato superamento dei limiti reddituali.
Avverso la predetta sentenza, la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato presso questa Corte il 17.04.2023, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, di voler dichiarare illegittima la ripetizione dell'indebito CP_ contestatagli dall' , con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto per il recupero dell'indebito.
Parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le argomentazioni che seguono. CP_ In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' il quale, benché regolarmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, con l'odierno gravame censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere il giudice di prime cure rigettato la sua domanda, richiamando erroneamente la sentenza della Suprema Corte n.2739 del 2016 e ritenendo, pertanto, che il ricorrente non avesse ottemperato al suo obbligo di provare il mancato superamento dei limiti reddituali.
Deduce che la formazione dell'indebito oggetto dell'odierno giudizio è da ascrivere ad un errore imputabile all'Ente erogatore della prestazione de qua e non certamente ad una sua condotta dolosa.
Tale censura appare fondata per le ragioni che seguono.
Si rammenta, in linea generale, che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei
2 pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” (Corte Cost.13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte
Cost. 14 dicembre 1993 n. 431).
Ed ancora “…in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass.n. 1446/2008, v. pure n. 11921/2015).
Peraltro, deve darsi atto anche del livello sovranazionale che influisce sul complessivo quadro normativo.
Come insegna la giurisprudenza della CEDU, infatti, il titolare di un interesse patrimoniale sufficientemente riconosciuto e importante da costituire un
«bene» ai sensi della norma espressa nella prima frase dell'articolo 1 del
Protocollo n. 1 è tutelato nel caso in cui la pretesa dell'Ente di recuperare l'indebito non sia esercitata rispettando l'affidamento legittimo (buona fede del beneficiario dell'erogazione indebita;
provenienza dell'erogazione da Ente pubblico a seguito di procedimento conforme a norma percepibile come tale;
erogazione effettuata in via ordinaria per un tempo sufficientemente lungo che conforti la percezione di stabilità e correttezza) (cfr.Casarin c. Italia - Prima
Sezione - sentenza 11 febbraio 2021 (ricorso n. 4893/13); Romeva c.
Macedonia del Nord, n. 32141/10, § 37, 12 dicembre 2019; c. Moldavia Per_1
[GC), n. 7/08, § 131, CEDU 2010; c. Croazia [GC], n. 59532/00, § 67, Per_2
CEDU 2006 III).
Ciò detto in termini generali, passando all'indebito oggetto dell'odierno giudizio giova evidenziare che esso è di tipo assistenziale, riguardando somme versate al ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile.
Ebbene, in merito all'indebito assistenziale la giurisprudenza di legittimità ha statuito in maniera specifica che: “trova applicazione in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,
3 quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass.n.
28771/2018;Cass.Cass.ord. n. 13223/2020; Cass.ord.24180/2022;
Cass.n.5606/2023).
Nel quadro dei citati principi, la Corte osserva che nella fattispecie in esame non possa predicarsi la presenza di dolo del ricorrente bensì, al contrario,
l'esistenza di un errore ascrivibile esclusivamente all'Ente previdenziale, che esclude la ripetibilità della sopra-menzionata somma.
CP_ Precisamente, nella specie, il provvedimento del 06.11.2016, con cui l ha comunicato al ricorrente la ripetizione dell'indebito per cui è causa, CP_2
contesta il periodo compreso da gennaio 2015 a novembre 2016.
Dalla lettura della prima pagina nonché di pag. 3 del predetto provvedimento si evince che le somme dell'assegno di invalidità civile furono azzerate per l'anno
2015 e sino al novembre 2016.
Pertanto, avendo l'appellante percepito redditi da lavoro, ai fini dell'assegno di invalidità civile aveva rilievo il reddito relativo all'anno 2014, in realtà CP_ diligentemente comunicato dal ricorrente all' .
Nella specie, dunque, non può certamente ravvisarsi il dolo del ricorrente non essendo rinvenibili fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'Ente erogatore.
Infatti, l medesimo con il provvedimento impugnato ha contestato CP_2
l'indebito “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2014”, confermando quindi che in ogni caso l'Ente era in possesso dei dati reddituali del ricorrente.
E' pacifico, dunque, che l'appellante non abbia omesso la comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2014 all' . Controparte_3
Inoltre, pur volendo identificare il dolo con il semplice silenzio o con la reticenza dell'accipiens, volti a non contrastare l'errata percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'Ente, cionondimeno non può attribuirsi al comportamento
4 omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta
Infatti, nel quadro dei citati principi giurisprudenziali (cfr. anche
Cass.13223/2020), l'equiparazione del dolo al silenzio o alla reticenza è ravvisabile in quei casi – certamente non sovrapponibili alla fattispecie che ci occupa - in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto.
Nella specie, l'indebito è scaturito da un errore dell che invece, facendo CP_2
uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, avrebbe potuto e dovuto procedere ad una corretta verifica della posizione reddituale del , comunicatagli per l'appunto da quest'ultimo. Pt_1
Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme rappresentato dalla non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta CP_ nonché da un comportamento dell' idoneo a generare l'affidamento del ricorrente.
Dunque, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra riportate, in assenza di
CP_ dolo dell'accipiens e trattandosi di dati reddituali conosciuti dall' , perché correttamente comunicatigli dal ricorrente, deve ritenersi irripetibile la somma CP_ pretesta dall' .
Infatti, la restituzione deve essere limitata ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, considerata la funzionalizzazione della prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno (Corte Cost.10.02.1993 n.39).
Conclusivamente la Corte accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che non è dovuta dal la Pt_1
CP_ restituzione della somma richiesta dall' . CP_ Condanna pertanto l alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto sui ratei mensili di assegno erogati, oltre interessi come per legge.
5 Considerata la natura della controversia le spese del doppio grado di giudizio si intendono compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che non è dovuta dal la restituzione della somma richiesta Pt_1 dall;
CP_1
• condanna pertanto l alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto CP_1 sui ratei mensili di assegno erogati, oltre interessi come per legge;
• compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli,10/2/2025 Il Presidente Est.
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