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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/12/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, in data 10.12.2025, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 18.5.2024 e distinta al n. 347/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, Parte_1 nello studio del difensore, avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro in persona del nonché Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente Generale, nonché ancora l' Controparte_3 CP_4
in persona del Dirigente pro tempore, domiciliati a
[...] Controparte_5
, presso la sede dell'Ufficio scolastico provinciale, rappresentati e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari dott. CP_6
dott.ssa , dott. dott. ssa Mirella Murgia e dott. Prof.
[...] CP_7 Controparte_8
Persona_1
e nei confronti di in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Controparte_9 do , presso gli Uffici territoriali dell'Ente, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Mario Nivola;
convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.5.2024, ha evocato in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il l' esponendo (in Controparte_10 CP_9 sintesi):
§ di essere una docente precaria, in servizio (alla data del ricorso) presso l'I.C. di Budoni in forza di un contratto a tempo determinato decorrente dal 8.9.2023 al 31.8.2024;
§ che l'art. 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto il c.d. “bonus mamme”, consistente in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale relativa alle lavoratrici madri, fino ad un limite massimo di euro 3.000,00;
§ che, in particolare, la disposizione in parola dispone che “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”;
§ che il successivo comma 181 precisa che “L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”;
§ che, inspiegabilmente, la Legge ha circoscritto il beneficio alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
§ che alla ricorrente non è stata concessa neppure la possibilità di presentare la domanda, l'apposita piattaforma ministeriale precludendo ai docenti a termine financo di accedere alla relativa funzione;
§ che l'intervento normativo di cui ivi si discorre è palesemente illegittimo, “per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate”, e che, pertanto, alla ricorrente è stato negato il beneficio <<… senza addurre alcuna giustificazione idonea a costituire la c.d. “ragione oggettiva” richiesta dalla direttiva 99/70/CE, cagionandole in tal modo un danno economico … >> (così, testuale, in ricorso);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea (richiama, la ricorrente, ordinanza della VI Sezione del 18.5.2022), ha evidenziato, seppure a altri fini, che la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999 è una disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il semplice fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ di aver evidentemente subito un pregiudizio economico. 1.1. , lavoratrice precaria e, nel periodo considerato, madre di 3 figli il più Parte_1 piccolo dei quali di età inferiore ai 18 anni, ha quindi concluso perché il Tribunale Voglia:
<<…
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, al riconoscimento del bonus introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, comma 180; E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE le amministrazioni convenute ad attribuire l'esonero contributivo pari al 9,19% della retribuzione annuale fino alla misura massima di € 3.000,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato qualora versato”
…>>
1.1. Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2.10.2024, Controparte_1 invocando la reiezione del ricorso e, in particolare, osservando ed eccependo:
§ di non essere passivamente legittimato alla causa, risultando il Governo, nel suo complesso, ed in specie il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'unico ipotetico interlocutore di una domanda tesa a far valere la violazione di una direttiva comunitaria e la conseguente invalidità di una disposizione di Legge (quale, nell'ipotesi, la Legge di Bilancio 2024);
§ che la giurisdizione appartiene non già al Giudice del Lavoro, bensì a quello Tributario, l'avversa domanda essendo stata proposta al fine di ottenere una misura di esonero contributivo;
§ che l'azione è comunque infondata nel merito, il beneficio oggetto di causa non potendo essere ricondotto alle c.d. “condizioni di impiego” di cui al richiamato Accordo Quadro, non vertendosi in tema di disparità di trattamento retributivo o di discriminazione interessante gli elementi strutturali del rapporto di lavoro (secondo la tesi del convenuto, il c.d. bonus mamme, con la sua natura di esonero previdenziale, concerne il rapporto tra datore e non quello dipendente-datore); CP_9
§ di potersi in ogni caso affermare che, nel caso di specie, sussistono quelle “ragioni oggettive” di differenziazione che la medesima clausola 4 dell'Accordo Quadro fa salve, giacché (così, testualmente, la memoria difensiva) “L'esonero contributivo in esame - limitato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato e quindi, per il comparto scuola, di ruolo - è giustificato in virtù dell'orizzonte temporale tanto della prestazione lavorativa (stabile e continuativa presso il medesimo datore di lavoro) quanto della contribuzione al sistema previdenziale. Ovviamente, tale arco cronologico di lungo periodo non può ontologicamente concernere il lavoratore a tempo determinato”, e in quanto “I trattamenti previdenziali di sicurezza sociale sono concessi in base a «considerazioni di ordine politico, sociale, etico o di bilancio, come nel caso di regimi pensionistici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7»; al fine di qualificare un regime professionale pubblico, invece, «l'elemento davvero determinante» è il rapporto di lavoro. Non è, pertanto, postulabile la qualificazione del bonus oggi controverso in termini di prestazione accessoria aderente al trattamento retributivo, giacché esso è del tutto slegato dalla prestazione lavorativa, ovvero quest'ultima ne costituisce, invero, la mera occasione. In merito, la Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. V, Sent., data ud. 09/11/2017, C- 98/15 ha affermato che il principio del “contributo al sistema previdenziale”, giustifica l'esistenza della disparità di trattamento in materia previdenziale”.
1.3. Anche l' costituito con memoria difensiva depositata in data 4.10.2024, ha concluso CP_9 nel senso del re ento della domanda, in particolare eccependo: § in via preliminare, che questa sarebbe financo improponibile, non avendo la ricorrente presentato, prima di agire in giudizio, la domanda amministrativa di cui all'art. 7 della Legge n. 533/1973, che in materia di benefici previdenziali è sempre un presupposto indefettibile dell'azione processuale, in difetto della quale, peraltro, l'Ente non era in grado neanche di conoscere gli elementi necessari all'attribuzione dell'esonero (ad esempio, i dati relativi ai figli della ricorrente);
§ sempre in via preliminare, che in ogni caso la lavoratrice non aveva e non ha legittimazione attiva nei confronti dell'Istituto previdenziale, noto essendo che “l'unico soggetto legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore. Egli potrà invece agire nei confronti del datore di lavoro che ha effettuato la trattenuta, azionando così un credito di natura retributiva”;
§ che in ogni caso l'azione è infondata, la ricorrente pretendendo il riconoscimento del beneficio previdenziale sull'assunto che i commi 180 e 181 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024 siano in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE, direttiva che, tuttavia, secondo l' non ha efficacia diretta CP_9
e, lasciando ampi margini di discrezionalità in capo al legislatore nazionale, non è incondizionata e non possiede le caratteristiche proprie delle direttive self executing.
1.4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata decisa in data odierna (10.12.2025) con pronuncia di sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata da è fondata e, quindi, va accolta, nei termini Parte_1 che seguono e per quanto di ragione.
2.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa sono pacifici e incontestati tra le parti (sia per quanto concerne il rapporto di lavoro dedotto, sia per quanto riguarda le condizioni personali della ricorrente e, in particolare, essere la stessa, al momento della maturazione del diritto, madre di 3 figli minori d'età), si dà atto che, ad oggi, l'orientamento giurisprudenziale affermatosi quale prevalente depone in senso favorevole alle lavoratrici precarie. Valga tra le altre richiamare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza del Tribunale di Prato, n. 5 del 9.1.2025, che, persuasivamente ricostruendo il quadro normativo di riferimento e statuendo in ordine ad una domanda del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento, ha osservato (caratteri in grassetto e sottolineato sono del Giudice che scrive):
<<… Il ricorso è fondato. Per comprendere le ragioni del decidere occorre richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame. Ci si riferisce, in primo luogo all'art. 1, co. 180-182 L. n. 213/2023 (“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”), che prevede:
“(omissis). Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. 181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Le disposizioni in questione, dunque, hanno introdotto un regime agevolativo, rappresentato dall'esonero totale della quota dei contributi IVS fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici che:
- siano madri di tre figli (e, in via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche di due, fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo);
- siano assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato (dunque, anche part- time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. In secondo luogo, rileva la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito nella Direttiva 99/70/CE (da interpretarsi nel diritto interno come ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le cui sentenze hanno valore di fonte del diritto), rubricata
“Principio di non discriminazione”, la quale prevede: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Nel caso di specie, prima di stabilire se la normativa interna si ponga in contrasto con quella comunitaria, è necessario chiedersi se l'esonero contributivo di cui si discute rientri o meno nelle
“condizioni di impiego”, locuzione che, secondo l'orientamento consolidato della CGUE, va interpretata utilizzando il criterio decisivo “dell'impiego, ossia del rapporto di lavoro sussistente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (cfr. sentenze del 12 dicembre 2013, Ca., C
- 361/12, EU:C:2013:830, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Se così è, allora non può negarsi che l'esonero contributivo introdotto con l'art. 1, co. 180
-182 cit., rientri in tale nozione, tenuto conto che, per un verso, presuppone il rapporto lavoro e in esso trova la sua ragione;
per altro verso, che i contributi previdenziali che qui vengono in rilievo incidono direttamente – diminuendola - sulla retribuzione lorda mensile (in quanto applicati mediante trattenuta). Di conseguenza, in forza dell'esclusione prevista dalla nuova disciplina, soltanto il compenso della lavoratrice a tempo determinato subisce una decurtazione, beneficiando, quella a tempo indeterminato, dell'esonero al cento per cento. Tali conclusioni, del resto, sono coerenti con l'interpretazione offerta da con la circolare 11 del 2024, CP_9 ove si legge che “l'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità” e, in termini ancor più espliciti, che esso costituisce “una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali”. Ciò chiarito, è indubbio che la misura in parola si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, introducendo una disparità di trattamento nelle condizioni di impiego che non ha altra giustificazione se non la tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato) che lega la lavoratrice alla p.a. Invero, nel caso concreto è possibile cogliere elementi di discrimine tra il lavoro prestato dalla ricorrente quale collaboratrice scolastica e quello svolto da una lavoratrice con identiche mansioni, ma assunta a tempo indeterminato.
E del resto, a fronte della puntuale allegazione dei compiti affidati a (pp. 13 e 15 del ricorso), nessuna Tes_1 valida contestazione è stata mossa dalle resistenti, impedendo così di cogliere quelle “ragioni oggettive” che sole potrebbero giustificare l'esclusione della lavoratrice ricorrente dal novero dei soggetti beneficiari. Invero, il si è limitato ad affermare che ha sempre svolto “supplenze brevi e saltuarie e prestato CP_1 Tes_1 servizio in favore del in epigrafe in modo discontinuo e frammentario” (pp.
7-8 memoria di costituzione). CP_1
Sennonché, deve ricordarsi che la giurisprudenza comunitaria è pacifica nel ritenere che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza del 20 giugno 2019, Us. Ar., C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, non è possibile, come vorrebbe il , giustificare il Controparte_1 diverso trattamento solo sulla base della differente durata del contratto concluso: così facendo, infatti, si finirebbe con il privare di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro “ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, cit. punto 41). E, in ogni caso, l'affermazione del resistente è sconfessata dalla stessa documentazione da questi CP_1 prodotta in giudizio (stato matricolare), dalla quale risulta che la ricorrente ha svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico - e, del resto, anche per l'anno in corso ella è titolare di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 9 settembre 2024 e cessazione al 31 agosto 2025 (cfr. documentazione depositata il 9 ottobre 2024) -, senza che ciò trovi giustificazione nella diversa attività prestata dal personale di ruolo. Pertanto, tenuto conto che la ricorrente risulta possedere i requisiti previsti per beneficiare dell'esonero Perso contributivo, essendo ella madre di tre figli ( nato a [...] il (omissis).02.2010, Ce. omissis) Per_2 ed ata a Firenze il 23.03.2016- doc. 2) e avendo altresì compilato una domanda cartacea (del tutto CP_11 an lla prevista dal sistema messo a punto dal MIM) entro l'8 aprile 2024 (doc. 6), la sua domanda non può che essere accolta. Di conseguenza, accertato il diritto di a usufruire dello sgravio contributivo previsto dall'art. Parte_2
1, co., 180-182, L. n. 213/2023, le resistenti, per quanto di competenza, devono essere condannate al pagamento della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, nella stessa misura legislativamente prevista per le lavoratrici a tempo indeterminato.
…>> Il Tribunale condivide pienamente gli approdi del Giudice pratese, esaustivi nella motivazione e, per quanto rileva, in linea con la Giurisprudenza comunitaria e nazionale. Fin dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 18.5.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente a oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4.1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che la ricorrente ha allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e i convenuti, sul punto, non hanno osservato alcunché); c) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali l'esonero è stato Controparte_1 accordato, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); d) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario …”. CP_1
Orientamento, questo, andato formandosi con riguardo a altro genere di beneficio economico (si tratta della ormai nota questione della “carta elettronica del docente”), ma del tutto assimilabile, per motivazioni e argomenti, a quello che costituisce base di questo processo: a prescindere, infatti, dalla peculiare natura del vantaggio attribuito alla lavoratrice (nel caso di specie consistente in un esonero dal pagamento di contributi previdenziali), è difficilmente contestabile che tale vantaggio si risolve, a conti fatti, in un risparmio economico (pari alla somma che il precario, a differenza del dipendente di ruolo a lui comparabile sotto il profilo della sussistenza degli altri presupposti personali e familiari, si vede trattenuta dalla busta paga), e quindi in una prerogativa economica direttamente incidente sulle condizioni di impiego. Valga del resto osservare, in chiusura, che la Corte Costituzionale, con recentissima sentenza n. 159 del 31.10.2025, pur dichiarando inammissibile le questioni prospettatele, ha avuto premura di evidenziare:
<<… non può tacersi che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023 presentano - in un contesto di risorse limitate e rispetto al quadro sistematico - diverse criticità. Non è oggettivamente chiara la loro ratio. Esse introducono un esonero totale dalla contribuzione che favorisce le categorie più abbienti, data l'assenza di un limite di reddito o di retribuzione e considerata la sola previsione del tetto massimo di 3.000 euro, ma escludono del tutto la categoria delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato;
queste ultime, tuttavia, non sono del tutto pretermesse, sul piano sistematico, in quanto comunque beneficiano, fino a una certa soglia di retribuzione, del generale, ma parziale, esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 15 della stessa legge, senza però che venga in considerazione la circostanza del loro essere madri. La sola categoria del tutto esclusa da ogni beneficio è quindi, in realtà, nell'ambito ora considerato, quella delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato la cui retribuzione imponibile mensile supera i 2.692 euro, dove, invece, quelle a tempo indeterminato che superano anch'esse tale importo, data l'alternatività tra l'esonero totale e quello parziale di cui di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023, non possono cumularli e usufruiscono solo del primo (pari al massimo a 250 euro mensili).
Tuttavia, in questo quadro complessivo sopra descritto, a questa Corte, nonostante le criticità rilevate, è impedito, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie. Viene peraltro in rilievo che il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. Dato normativo, questo, di sicura rilevanza, coerentemente con quanto statuito nei casi decisi da questa Corte con le sentenze n. 75 del 2025, n. 262 del 2020 e n. 187 del 2016.
…>>
2.2. Ciò detto con riferimento al merito, occorre prendere brevemente posizione, a questo punto, sulle eccezioni preliminari avanzate dai convenuti.
√ Per quanto i rilievi del in punto di legittimazione e giurisdizione, i medesimi CP_1 appaiono meritevoli di esser La domanda proposta in questa sede è volta, sostanzialmente, all'accertamento dell'illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga, derivante dal diniego opposto (tanto implicitamente quanto recisamente, stante la negazione del diritto della ricorrente financo di presentare domanda) al beneficio dell'esonero contributivo richiesto. Tale domanda è funzionalmente diretta a ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme corrispondenti al differenziale retributivo che sarebbe spettato alla lavoratrice in caso di riconoscimento del beneficio. Coma lucidamente argomentato dal Tribunale di Grosseto con sentenza n. 324 del 10.9.2025,
“Il bene della vita oggetto di tutela giurisdizionale è, pertanto, identificabile nel maggior trattamento economico spettante in applicazione dell'istituto previsto dall'art. 1, commi 180- 181, della legge n. 213/2023, che disciplina l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri” La Suprema Corte, più volte, ha affermato il principio secondo cui “il lavoratore ha diritto a ricevere l'intero importo retributivo che va decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta …l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta, dunque, l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco, come già affermato da questa Corte in relazione alle somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contribuzione previdenziale, per le quali sia successivamente accertata l'inesistenza del debito contributivo” (Cass. Sez. lav. 28 maggio 2019, n. 14502). Il ricorso, correttamente interpretato, non può essere qualificato come volto alla restituzione di contributi previdenziali indebitamente versati dal datore, bensì come finalizzato all'ottenimento del pagamento della quota retributiva che è stata indebitamente trattenuta in busta paga a titolo di contribuzione, in violazione del diritto all'esonero previsto dalla normativa vigente. Come chiarito dalla Circolare n. 27 del 31.1.2024, il beneficio dell'esonero contributivo CP_9 previsto dall'art. 1, commi 180-1 la legge n. 213/2023, si applica esclusivamente alla quota di contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre. È il datore di lavoro che riceve le istanze di esonero da parte delle lavoratrici interessate, provvede alle relative comunicazioni all ed è sempre il datore di lavoro CP_9 che procede alle trattenute in busta paga (sul punto, si veda pure Tribunale Lodi, 7 novembre 2024, n. 494; Tribunale Catania, 9 gennaio 2025, n. 54). Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi il . Controparte_12 Le osservazioni che precedono sgombrano il campo anche da qualunque (quanto meno ipotetica, perché non dedotta in modo specifico) questione connessa all'omessa domanda della lavoratrice, che non ha comunicato alla parte datoriale i dati necessari per beneficiare dell'esenzione richiesta solo perché il modulo e/o l'applicativo messo a disposizione era formato in termini tali da non consentire la compilazione a chi fosse assunto a tempo determinato. In queste condizioni, vendendo in rilievo direttamente il rapporto tra lavoratrice e datore di lavoro, non v'è alcun motivo per ritenere il Giudice del Lavoro privo della giurisdizione, né per indirizzare il giudizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
√ Con riguardo alle eccezioni avanzate dall' che da un lato deduce l'improponibilità CP_9 della domanda per difetto di previa istanza amministrativa, e dall'altro rileva non esser la lavoratrice legittimata a chiede all'Istituto il pagamento delle somme corrispondenti all'esonero non goduto, il Tribunale si limita a rilevare quanto appresso. Non erra, l' , quando eccepisce di non poter essere condannato al pagamento in favore CP_9 della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità avendo chiarito, da tempo, che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione di contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei soli confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”). Tale eccezione, tuttavia, all'evidenza, condurrà nel caso di specie a una condanna del solo datore di lavoro (cfr. in dispositivo), ma non potrà risolversi né in declaratoria di improponibilità della domanda (è invero lapalissiano che se il lavoratore non ha diritto di ripetere giudizialmente somme dall' a maggior ragione non ha l'onere di presentare istanze amministrative stragiudiziali), CP_9 né in un'estromissione dell'Ente previdenziale dal procedimento, la chiamata in causa di quest'ultimo risultando pienamente legittima, quanto meno con riferimento alla domanda di accertamento del diritto (cfr. conclusione n. 1), sì da poter far stato, la pronuncia, anche nei confronti dell' (è significativo, CP_9 in questo senso, che la ricorrente, nell'epigrafe dell'atto introduttivo, abbia graficamente indicato che il ricorso è “contro” il e “nei confronti” dell' lasciando intendere proprio quella CP_1 CP_9 diversità di posizioni e di la sentenza di cui si a detto).
2.3. In forza di quanto enunciato, e traendo le fila, la domanda va accolta nei seguenti termini:
§ deve essere accertato il diritto della ricorrente di fruire, per il periodo considerato in causa, dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 180, della Legge n. 213/2023;
§ per l'effetto, il deve essere condannato a corrispondere Controparte_12 in favore della stessa la quota a suo carico dei contributi previdenziali, come trattenuta in busta paga nel medesimo periodo, sino al tetto massimo di euro 3.000,00 riparametrato su base mensile. 3.
Considerato che
, quanto meno alla data di radicazione della causa, la questione prospettata era caratterizzata da novità (si osserva, da un lato, che questa è la prima pronuncia del Tribunale di Nuoro sul tema, e si rappresenta, dall'altro, che la giurisprudenza di merito richiamata in sentenza, ad oggi peraltro non ancora avallata da arresti di legittimità, è di recente formazione), sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accogliendo la domanda, dichiara che ha diritto, in relazione al periodo Parte_1 considerato in causa, di fruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 180, della Legge n. 213/2023;
2) per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere in favore della stessa la quota CP_1
a suo carico dei contributi previdenziali, come trattenuta nella busta paga nel medesimo periodo e sino al tetto massimo di euro 3.000,00 riparametrato su base mensile
3) dispone la compensazione delle spese di lite.
Nuoro, 10 dicembre 2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau