Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
Parere definitivo 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6518 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06518/2025REG.PROV.COLL.
N. 01474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2024, proposto da
Ditta AG s.s.a. di AN AL e AN LU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
InnovaPuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Coordinatore politico del Patto Territoriale Conca Barese, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 1343 del 20 novembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di InnovaPuglia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Vito Petrarota e Pieruigi Balducci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La AG s.a.s. di AN AL e AN LU (di seguito anche solo AG), azienda florovivaistica, con ricorso riassunto dinanzi al Tar per la Puglia, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al risarcimento per equivalente - conseguente alla illegittima esclusione, accertata con sentenza n. 5599/2002 del TAR Puglia, dal programma di investimenti relativi al Patto Territoriale Conca Barese - dei danni subiti ed a subirsi, anche da lucro cessante, nella misura di € 5.426.377,21 ovvero nella diversa maggiore o minore misura processualmente da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU, oltre gli interessi legali al danno da svalutazione dal maggio 1999 al soddisfo, con la conseguente condanna delle resistenti, in solido o, in subordine, per quanto di rispettiva ragione correlativamente alle responsabilità.
Il Tar per la Puglia, Sezione Seconda, con la sentenza n. 1343 del 20 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso e, comunque, lo ha respinto nel merito.
Di talché, la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
1. Illegittimità ed erroneità della gravata sentenza. Violazione dell’art. 2043 cc, violazione dell’art. 2727, violazione dell’art. 97 cost, violazione dell’art. 64 cpa – motivazione insufficiente e lacunosa violazione del giudicato di cui alla sentenza 5599 /2002 Tar Puglia Bari. Omessa valutazione di emergenza probatoria offerta dal ricorrente.
Le responsabilità facenti capo a ciascuna amministrazione resistente si evincerebbero dagli atti difensivi prodotti da ciascuna di esse, le quali, nel vano tentativo di dimostrare la rispettiva carenza di legittimazione, chiarirebbero il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’ambito del procedimento amministrativo che ha condotto al provvedimento di esclusione dichiarato illegittimo dal TAR Puglia Bari con sentenza n. 5599/2002.
La InnovaPuglia, in particolare, è il frutto della fusione delle società Tecnopolis e Finpuglia eseguita in virtù dell’art. 1 della L.R. n. 7/2008 e della L.R. n. 18/2008, le quali si sono rese aggiudicatarie dell’attività di assistenza amministrativa ed istruttoria nel procedimento inerente all’ammissione ai finanziamenti di cui ai Patti Territoriali ed in virtù di tale titolo avevano curato la istruttoria della domanda presentata dalla ricorrente concludendo per la non ammissibilità della stessa.
In tale contesto, una delle fasi più significative dell’attività svolta dall’ATI Finpuglia/Tecnopolis, oggi InnovaPuglia, ha riguardato l’individuazione delle iniziative imprenditoriali da annettere al Patto e sulle quali sarebbe intervenuta la successiva istruttoria a cura delle banche.
La InnovaPuglia, l’Amministrazione statale ed il Patto Territoriale della Conca Barese, quindi, sarebbero stati parte del procedimento amministrativo, conclusosi con il provvedimento di esclusione dell’appellante dichiarato illegittimo con sentenza n. 5599/2002, sicché dovrebbero ritenersi responsabili in solido dei danni derivanti dalla illegittima esclusione.
Si evincerebbe inequivocabilmente dalla sentenza n. 5599/2002 del Tar Puglia Bari che la ricorrente è stata esclusa dal finanziamento in questione in quanto non era in possesso dei requisiti, per cui non corrisponderebbe al vero quanto affermato dal giudice di prime cure secondo cui il TAR Puglia Bari, con la sentenza n. 5599/2002, si sarebbe soffermato sulla carenza documentale.
Il Giudice amministrativo, invece, avrebbe accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente dichiarando l’illegittimità della nota prot. 3468 del 26.02.1999 di esclusione, della AG, dal programma di investimenti in applicazione delle disposizioni di cui all’art 10 della l. 73 del 30 aprile 1998 e della deliberazione del CIPE 11.11.1998 n. 127 che hanno ammesso anche le imprese agricole agli interventi regolati dall’art. 2, comma 203, lettere d “patti territoriali, e) contratti di programma ed f) contratto area, della l. 23 dicembre 1996 n. 662.
La forza del giudicato, che caratterizza la sentenza del TAR Puglia n. 5599/2002, precluderebbe al Giudice di primo grado di ritornare, contraddicendole, sulle valutazioni positive già operate, in tema di ammissibilità del progetto AG.
Sarebbe evidente la responsabilità delle amministrazioni resistenti, le quali hanno impedito alla AG di accedere al programma di investimenti del Patto territoriale “Conca barese” nonostante l’appellante fosse in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, derivando il diritto della appellante al risarcimento del danno ingiustamente negato dal giudice di prime cure.
Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dal Tar, non potrebbe dirsi assente l'elemento psicologico, non essendo comprovata l'inescusabilità dell'errore in cui sarebbe incorsa l'amministrazione, né quest'ultima avrebbe allegato peculiari circostanze di fatto o diritto decisive in tal senso.
Al termine dell'iter giudiziario definito con la sentenza n. 5599/2002, il TAR Puglia Bari avrebbe acclarato l'illegittimità della esclusione, frapposta dalle amministrazioni resistenti, dal programma di investimenti relativi al Patto Territoriale “Conca Barese”, evidenziando come le amministrazioni avessero indebitamente fondato l’esclusione sulla assenza dei requisiti di partecipazione in quanto impresa agricola, invece espressamente ammessa dalla normativa all’epoca vigente.
La normativa ratione temporis vigente avrebbe previsto espressamente la possibilità per le imprese agricole, come la società appellante, di accedere alle agevolazioni previste dalla L. n. 662/1996, non potendo nutrirsi alcun dubbio sul fatto che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere alle predette agevolazioni.
Nel caso di specie, pertanto, sussisterebbero gli elementi che definiscono la struttura dell'obbligazione risarcitoria.
L’appellante avrebbe altresì offerto determinanti prove afferenti il quantum dei danni sofferti, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure.
La domanda inerente il Patto Territoriale oggetto del presente giudizio, avrebbe riguardato un progetto dell’importo di circa £ 5.000.000.000 di cui £ 3.000.000.000 a fondo perduto, quindi con un contributo a fondo perduto di circa il 60%. Ne conseguirebbe un pregiudizio certo pari al contributo a fondo perduto di £ 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70).
Il danno complessivo subito dall’azienda florovivaistica AG ammonterebbe ad € 5.426.377,21 oltre interessi e svalutazioni.
InnovaPuglia ha analiticamente controdedotto, formulando le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso in riassunzione, nei confronti di NP SP e Tecnopolis Srl in quanto estinte e non più esistenti e, per l’effetto, rigettare il presente appello;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per genericità della domanda proposta nei confronti di NP SP (oggi lnnovaPuglia SpA) e, per l’effetto, rigettare il presente appello;
3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni e, per l’effetto, rigettare il presente appello;
4) in via ulteriormente gradata, accertare il difetto di legittimazione passiva di NP SP (oggi lnnovaPuglia SP) e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente giudizio;
5) in via sempre gradata, dichiarare la nullità della notifica dell’appello per violazione dell’art. 3-bis L. 53/1994;
6) comunque, rigettare l’appello in quanto infondato;
7) in ogni caso, accertare e dichiarare che la società AG ha agito in giudizio con malafede e colpa grave e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di lnnovaPuglia SpA della somma complessiva di euro 150.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
8) condannare la società AG al pagamento di spese e onorario del doppio grado di giudizio.
Le parti costituite hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni,
All’udienza pubblica del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, occorre ritenere irrilevante, in quanto proposta con semplice memoria non notificata, la richiesta formulata da InnovaPuglia al n. 7) del precedente capo 1 della presente sentenza, di condanna dell’appellante al pagamento di somme, già formulata con domanda riconvenzionale presso il Tribunale Civile di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, e poi contenuta, in sede di riassunzione del ricorso presso il Tar Puglia, nel relativo intervento ad opponendum, anch’esso non notificato.
Infatti, in primo luogo, non si controverte su diritti soggettivi, per cui lo strumento processuale da utilizzare sarebbe stato il ricorso incidentale e, inoltre, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 42, comma 2, avrebbe dovuto essere notificato alle controparti.
3. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto e ciò esime il Collegio dall’esame delle plurime eccezioni in rito formulate da InnovaPuglia.
4. La domanda risarcitoria origina dalla illegittima esclusione, con provvedimento del 26 febbraio 1999, dell’azienda florovivaistica dal programma di investimenti relativi al Patto Territoriale Conca Barese, di cui all’avviso pubblico del 29 ottobre 1998, in esito alla domanda di ammissione a finanziamento presentata ai sensi dell’art. 2, comma 2023, della legge n. 662 del 1996.
La domanda dell’Azienda, che aveva progettato di produrre 800.000 piante in vaso all’anno, è stata respinta perché:
- le norme in vigore non contemplano anche tale iniziativa tra le attività ammissibili a finanziamento;
- sono insufficienti le modalità progettuali descritte nel business plan;
- non è stato redatto il business plan numerico.
5. Il Tar Puglia, Seconda Prima, con la sentenza n. 5599 del 2002, ha accolto il ricorso proposto da AG avverso il provvedimento di esclusione ritenendo infondate tutte e tre le ragioni del diniego.
In particolare, la sentenza in discorso ha così statuito:
“ Invero l’art. 10 della legge n. 173 del 30 aprile 1998 e la deliberazione del CIPE 11/11/1998, n. 127, hanno ammesso anche le imprese agricole agli interventi regolati dall’articolo 2, comma 203, lettere d) “Patti territoriali”, e) “Contratto di programma” ed f) “Contratto di area”, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Alla luce delle anzidette previsioni risulta illegittimo il rifiuto di accogliere la domanda della ricorrente, essendo questa un’impresa agricola ed avendo essa progettato un’iniziativa economica volta alla produzione ed allo scambio di prodotti della terra.
La ricorrente, inoltre, ha fatto presente che l’avviso pubblico in data 28.10.1998 aveva stabilito che, in caso di accertata carenza, la documentazione, allegata alla domanda di ammissione al finanziamento, si sarebbe potuto regolarizzarla su invito dell’Ente concedente che a tanto avrebbe dovuto senz’altro provvedere, assegnando un termine per ottemperare alla sua richiesta.
Alla stregua delle indicazioni dell’avviso pubblico risultano, pertanto, illegittime anche le circostanze di rigetto dell’istanza della società ricorrente, argomentate senz’altro dall’insufficienza degli atti prodotti a corredo della richiesta di finanziamento, senza che prima di respingere la richiesta di finanziamento, si fosse sollecitata la società interessata ad emendare, nelle parti mancanti, i suoi elaborati ”.
6. Il percorso argomentativo sulla cui base la appellata sentenza del T.a.r. Puglia n. 1343 del 2023, è giunta ad escludere la configurabilità della responsabilità aquiliana dell’Amministrazione è in buona parte condivisibile, mentre deve essere disatteso laddove statuisce che non è stato palesato in quale modo i soggetti evocati in giudizio avrebbero serbato una condotta colposa, tale da procurare con causalità adeguata i danni ingiusti lamentati.
Infatti - a prescindere dalla distinzione tra Patto territoriale “generalista” e Patto territoriale “specializzato”, che non può assumere rilievo in questa sede per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Puglia n. 5599 del 2002 - emerge per tabulas il negligente comportamento dell’Amministrazione che, senza un’esaustiva motivazione, pur a seguito della modifica normativa che ammetteva l’erogazione dei finanziamenti in favore delle imprese agricole (art. 10, comma 1, d.lgs. n. 173 del 2 peile1998, pubblicato nella G.U. n. 129 del 5 giugno 1998 e delibera CIPE n. 127 dell’11 novembre 1998, che ha conseguentemente esteso la disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma alle iniziative proposte dalle imprese agricole) , ha indicato, con il provvedimento del 26 febbraio 1999 che l’iniziativa della ricorrente rientra in un settore non ammissibile al finanziamento del Patto Territoriale Conca Barese in base alla normativa in vigore.
6.2. Tuttavia, i presupposti per il risarcimento del danno non sussistono per una ragione che esclude in radice l’astratta configurabilità di un’obbligazione risarcitoria, vale a dire per l’assenza di un danno ingiusto.
La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.
Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira.
È soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.
In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.
Viceversa, per gli interessi legittimi oppositivi, la lesione del bene della vita è in re ipsa quando il giudizio accerta la spettanza del bene illegittimamente sottratto che era già nella disponibilità giuridica e materiale dell’interessato.
L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente ( cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance (cfr. da ultimo, ex multis, Cons. Stato, VI, 21 febbraio 2025, n. 1468).
6.3. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 23 aprile 2021, ha ugualmente enunciato il principio di diritto secondo cui:
“ la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita ”.
La stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, nella parte motiva, ha tra l’altro evidenziato che:
“… l’accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l’evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente. A differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica. La valutazione causale ex art. 1223 cod. civ. assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (rectius: di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui. Non a caso in questo ambito è sorta la tematica della risarcibilità della chance, considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile -morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall’elemento causale dell’illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata …”.
6.4. Nella fattispecie in esame, i presupposti per il risarcimento del danno, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante, non sussistono perché non è compiutamente provata la sussistenza in capo alla AG di un danno patrimoniale e, comunque, per l’assenza di un danno ingiusto causalmente collegato alla illegittima esclusione dal finanziamento.
6.4.1. In primo luogo, occorre osservare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed InnovaPuglia non possono essere ritenute responsabili in quanto il diniego impugnato ed annullato è stato adottato dal Patto Territoriale Conca Barese, senza alcun riferimento ad atti o attività degli altri Enti, per cui eventualmente la responsabilità risarcitoria potrebbe sussistere solo con riferimento al Patto Territoriale, ma non con riferimento al MEF e ad InnovaPuglia.
6.4.2. In via preliminare, occorre ancora rilevare come non sia documentato alcun danno emergente causalmente collegato all’illegittima esclusione (tali non sono gli oneri eventualmente sostenuti per i mutui contratti, in assenza del danno ingiusto di cui si dirà infra), laddove AG, senza avere dimostrato la realizzazione del progetto, ha chiesto un risarcimento complessivo di circa 6 milioni di euro per effetto dell’annullamento del provvedimento di esclusione disposto con la descritta sentenza del Tar per la Puglia, Sezione Prima, n. 5599 del 2002.
6.4.3. Il danno ingiusto non sussiste, atteso che la sentenza del Tar Puglia n. 5599 del 2002 non ha accertato la fondatezza della pretesa, avendo riscontrato che le imprese florovivaistiche avrebbero potuto accedere al beneficio, ma avendo parimenti evidenziato che sussisteva la carenza documentale per la quale, prima del diniego, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere l’integrazione.
La condizione essenziale per il rinnovo dell’attività istruttoria sarebbe stata costituita dalla integrazione e dalla regolarizzazione della documentazione prodotta, il che non risulta sia avvenuto, con conseguente impossibilità di valutare l’iniziativa sia singolarmente considerata che in comparazione con altre eventuali iniziative concorrenti.
Pertanto, se è vero che è stata accertata la possibilità dell’impresa di essere ammessa al finanziamento e di concorrere con le altre richiedenti, non è stata parimenti accertata la spettanza del bene della vita.
In proposito, giova anche evidenziare che l’atto impugnato ed annullato non ha negato il finanziamento, ma il successivo inoltro al Banco di Napoli ai fini della valutazione.
6.4.4. In altri termini, il provvedimento di esclusione dall’ammissione al finanziamento ha leso il detto interesse legittimo pretensivo della AG, ma, ai fini della qualificazione del danno come ingiusto e, quindi, dell’astratta configurabilità dell’obbligazione risarcitoria in capo all’amministrazione, occorre valutare se, in base ad un giudizio prognostico, il bene della vita sarebbe spettato all’interessato ove l’amministrazione avesse legittimamente esercitato la funzione pubblica.
Il danno sofferto dall’interessato non è ingiusto in quanto, ove l’Amministrazione avesse agito diligentemente, è del tutto verosimile ritenere che non avrebbe soddisfatto l’interesse legittimo pretensivo dell’interessata, atteso che, in assenza della integrazione documentale, che non risulta essere avvenuta, l’ammissione al finanziamento, previa valutazione e comparazione, non sarebbe potuta avvenire.
Il giudizio prognostico, in altri termini, porta a rilevare che non sarebbe spettato il bene della vita, solo alla lesione del quale consegue l’ingiustizia del danno e la sua eventuale risarcibilità, e ciò non perché l’amministrazione avrebbe potuto ritenere l’iniziativa non ammissibile, ma perché, in assenza di un business plan idoneo a descrivere compiutamente il progetto ed in assenza del business plan numerico, la domanda di agevolazione non avrebbe potuto comunque essere selezionata per il successivo inoltro all’istituto di credito competente per la relativa valutazione secondo la procedura.
Di talché, se anche l’Amministrazione avesse agito correttamente, ritenendo che la normativa vigente non fosse di ostacolo all’ammissibilità dell’iniziativa ed invitando, in ragione dell’accertata carenza della documentazione, l’azienda alla regolarizzazione della documentazione chiedendo di emendare, nelle parti mancanti, i suoi elaborati, non avrebbe soddisfatto l’interesse legittimo pretensivo al conseguimento del beneficio che avrebbe, invece, potuto sorgere a seguito dell’integrazione documentale, che però non risulta dal fascicolo di causa, e della successiva attività amministrativa di valutazione.
6.4.5. La Società, quindi, a seguito della sentenza di cui ha contestato la violazione, avrebbe potuto e dovuto integrare la documentazione, ma non risulta che ciò sia avvenuto.
Ne consegue che anche il danno da chance non è riconoscibile, atteso che la documentazione, relativa al business plan, non è tata integrata e che non è stata offerta alcuna dimostrazione di quante probabilità di accesso al beneficio la Società avrebbe avuto, se ammessa (il che, nonostante la sentenza del tar Puglia, n. 5599 del 2002, resta un dato di fatto del tutto indimostrato), rispetto alle altre aziende richiedenti.
Insomma le lacune progettuali riscontrate nella nota annullata e non colmate dall’appellante non consentono di ritenere l’eventuale danno ingiusto e, quindi, risarcibile, non essendoci una effettiva lesione al bene della vita.
7. Per tutto quanto esposto, sia pure in base ad argomentazioni in parte differenti da quelle svolte dal primo giudice, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri di legge se dovuti, sono poste a carico dell’appellante AG ed a favore della InnovaPuglia; nulla per le spese nei confronti degli altri soggetti che, pur evocati, non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1474 del 2024).
Condanna la AG al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri di legge se dovuti, in favore della InnovaPuglia; nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Patto territoriale Conca Barese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO