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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2124/2016 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Milazzo, Via S. Maiorana n.32, presso lo studio dell'Avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(ME) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Della Concordia n. 60, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto - avente per OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2016, il sig. conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'On. Tribunale di Barcellona P.G., il sig. al fine di ottenere la Controparte_2 rimozione dell'unità esterna di un condizionatore installato dall'odierno convenuto sulla ringhiera del balcone del proprio immobile, nonché il risarcimento di tutti i danni derivati alla pavimentazione della veranda dell'attore Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. “Ritenere e dichiarare che l'unità esterna del condizionatore posizionata dal Sig. sulla CP_1
ringhiera del proprio balcone con modalità poco sicure, costituisce pericolo per l'incolumità dell'attore e dei propri familiari, nonché pregiudizio sotto il profilo estetico dell'immobile, così come anche riconosciuto dal
CTU nominato in seno al procedimento per TP;
- Per l'effetto ordinare la rimozione del compressore dall'attuale posizione indicandone una più opportuna collocazione;
- Ritenere e dichiarare che i danni arrecati alla pavimentazione della veranda dell'attore costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'installazione del condizionatore ad opera del Sig. ; - Per l'effetto condannare il Sig. al CP_1 CP_1
risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 2000,00 e/o in quell'altra maggiore o minore somma che l'On. Tribunale riterrà di giustizia;
- Condannare il Sig. alla ripetizione delle spese di CP_1
CTU quantificate in € 984,53 sostenute dall'attore;[...] Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché alla ripetizione delle spese del procedimento di TP ”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 01.02.2017 il sig. eccependo, in particolare, che l'impianto in questione – non interessando parti comuni CP_1
dell'edificio - non arrecasse alcun danno, né costituisse un pericolo poiché installato a regola d'arte. Chiedeva, quindi, “[...] il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o, comunque, assolutamente infondate e prive di adeguato supporto probatorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 2124/2016 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, all'udienza del 13.04.2017 concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
e, successivamente, con ordinanza del 21.09.2018 ritenuta conducente la richiesta di parte di acquisizione del fascicolo di Accertamento Tecnico Preventivo (TP) iscritto al N. 720/2015
R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., ne disponeva l'acquisizione rinviando la causa all'udienza del 7.05.2019.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 24.01.2020, entrambi i procuratori chiedevano un rinvio alla luce delle trattative di bonario componimento.
Non essendo stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, in via istruttoria il GI ammetteva con ordinanza del l'11.04.2024 gli interrogatori formali e la prova testimoniale richiesta da parte attrice, rinviando per l'espletamento all'udienza del 13.09.2024 poi rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 3.10.2024.
Nelle more del procedimento, il condizionatore oggetto del giudizio veniva rimosso ed in data
09.10.2024, il sig. Giudice formulava la seguente proposta conciliativa “parte attrice rinuncerà alla richiesta di condanna al risarcimento del danno;
parte convenuta pagherà per intero le spese legali del presente giudizio e quelle dell'TP”, rinviando all'udienza del 12.11.2024 per la prosecuzione e valutazione della proposta formulata.
Alla predetta udienza, il procuratore del sig. , ricevuta la quantificazione delle spese legali, CP_1
chiedeva un ulteriore rinvio per conferire col proprio assistito, e non essendo pervenuta alcuna risposta, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.12.2024, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta del 12.12.2024, il sig. manifestava piena disponibilità alla Pt_1
rinuncia alla domanda risarcitoria a condizione che il sig. corrispondesse le spese legali e CP_1
sopportasse il costo della CTU disposta in sede di giudizio per TP pari ad Euro 984,53.
Viste le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ed esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava la causa all'udienza del 14.03.205 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
******
Alla luce dei fatti di causa, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr.
Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso. (cfr. ex multis: Cass. Civile, sez.
III, 1 giugno 2004, n. 10478).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed, infatti, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. (cfr. ex multis: Cass. Civile, sez. III, 1 giugno 2004,
n. 10478; ).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere
è costituito dall'intervenuta rimozione dell'impianto di climatizzazione oggetto del presente giudizio, ovvero dall'accettazione da parte dell'attore - Sig. – della proposta conciliativa Pt_1
formulata dal GI, con la quale parte attrice conferma la piena disponibilità alla rinuncia alla domanda risarcitoria a condizione che il sig. corrisponda le spese legali e sopporti il costo CP_1 della CTU disposta in sede di giudizio per TP.
Avendo, dunque, parte attrice, soddisfatto le proprie pretese è venuto meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali deve precisarsi che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (Cass. Civ. sez. III 25/2/09 n. 4483; Cass. Civ. sez. III 8/6/2005 n.
11962; Cass. Civ. sez. III 2 agosto 2004 n. 14775; Cass. Civ. 10/4/1998 n. 3734).
In considerazione e accoglimento della richiesta di parte attrice e delle conclusioni formulate dal convenuto alla luce di quanto sopra esposto, le spese processuali vengono poste a carico di quest'ultimo. Queste, sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti e le motivazioni che hanno determinato la decisione nei termini esposti, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 2.984,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 2124/2016 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio;
- Condanna il convenuto alla ripetizione dei costi di CTU per Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo già sopportati dal sig. e pari ad € 984,53, nonchè al Pt_1
pagamento delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €.
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario Avv. Rosa Amaddeo.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2124/2016 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Milazzo, Via S. Maiorana n.32, presso lo studio dell'Avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(ME) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Della Concordia n. 60, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto - avente per OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2016, il sig. conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'On. Tribunale di Barcellona P.G., il sig. al fine di ottenere la Controparte_2 rimozione dell'unità esterna di un condizionatore installato dall'odierno convenuto sulla ringhiera del balcone del proprio immobile, nonché il risarcimento di tutti i danni derivati alla pavimentazione della veranda dell'attore Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. “Ritenere e dichiarare che l'unità esterna del condizionatore posizionata dal Sig. sulla CP_1
ringhiera del proprio balcone con modalità poco sicure, costituisce pericolo per l'incolumità dell'attore e dei propri familiari, nonché pregiudizio sotto il profilo estetico dell'immobile, così come anche riconosciuto dal
CTU nominato in seno al procedimento per TP;
- Per l'effetto ordinare la rimozione del compressore dall'attuale posizione indicandone una più opportuna collocazione;
- Ritenere e dichiarare che i danni arrecati alla pavimentazione della veranda dell'attore costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'installazione del condizionatore ad opera del Sig. ; - Per l'effetto condannare il Sig. al CP_1 CP_1
risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 2000,00 e/o in quell'altra maggiore o minore somma che l'On. Tribunale riterrà di giustizia;
- Condannare il Sig. alla ripetizione delle spese di CP_1
CTU quantificate in € 984,53 sostenute dall'attore;[...] Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché alla ripetizione delle spese del procedimento di TP ”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 01.02.2017 il sig. eccependo, in particolare, che l'impianto in questione – non interessando parti comuni CP_1
dell'edificio - non arrecasse alcun danno, né costituisse un pericolo poiché installato a regola d'arte. Chiedeva, quindi, “[...] il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o, comunque, assolutamente infondate e prive di adeguato supporto probatorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 2124/2016 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, all'udienza del 13.04.2017 concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
e, successivamente, con ordinanza del 21.09.2018 ritenuta conducente la richiesta di parte di acquisizione del fascicolo di Accertamento Tecnico Preventivo (TP) iscritto al N. 720/2015
R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., ne disponeva l'acquisizione rinviando la causa all'udienza del 7.05.2019.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 24.01.2020, entrambi i procuratori chiedevano un rinvio alla luce delle trattative di bonario componimento.
Non essendo stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, in via istruttoria il GI ammetteva con ordinanza del l'11.04.2024 gli interrogatori formali e la prova testimoniale richiesta da parte attrice, rinviando per l'espletamento all'udienza del 13.09.2024 poi rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 3.10.2024.
Nelle more del procedimento, il condizionatore oggetto del giudizio veniva rimosso ed in data
09.10.2024, il sig. Giudice formulava la seguente proposta conciliativa “parte attrice rinuncerà alla richiesta di condanna al risarcimento del danno;
parte convenuta pagherà per intero le spese legali del presente giudizio e quelle dell'TP”, rinviando all'udienza del 12.11.2024 per la prosecuzione e valutazione della proposta formulata.
Alla predetta udienza, il procuratore del sig. , ricevuta la quantificazione delle spese legali, CP_1
chiedeva un ulteriore rinvio per conferire col proprio assistito, e non essendo pervenuta alcuna risposta, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.12.2024, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta del 12.12.2024, il sig. manifestava piena disponibilità alla Pt_1
rinuncia alla domanda risarcitoria a condizione che il sig. corrispondesse le spese legali e CP_1
sopportasse il costo della CTU disposta in sede di giudizio per TP pari ad Euro 984,53.
Viste le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ed esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava la causa all'udienza del 14.03.205 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
******
Alla luce dei fatti di causa, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr.
Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso. (cfr. ex multis: Cass. Civile, sez.
III, 1 giugno 2004, n. 10478).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed, infatti, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. (cfr. ex multis: Cass. Civile, sez. III, 1 giugno 2004,
n. 10478; ).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere
è costituito dall'intervenuta rimozione dell'impianto di climatizzazione oggetto del presente giudizio, ovvero dall'accettazione da parte dell'attore - Sig. – della proposta conciliativa Pt_1
formulata dal GI, con la quale parte attrice conferma la piena disponibilità alla rinuncia alla domanda risarcitoria a condizione che il sig. corrisponda le spese legali e sopporti il costo CP_1 della CTU disposta in sede di giudizio per TP.
Avendo, dunque, parte attrice, soddisfatto le proprie pretese è venuto meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali deve precisarsi che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (Cass. Civ. sez. III 25/2/09 n. 4483; Cass. Civ. sez. III 8/6/2005 n.
11962; Cass. Civ. sez. III 2 agosto 2004 n. 14775; Cass. Civ. 10/4/1998 n. 3734).
In considerazione e accoglimento della richiesta di parte attrice e delle conclusioni formulate dal convenuto alla luce di quanto sopra esposto, le spese processuali vengono poste a carico di quest'ultimo. Queste, sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti e le motivazioni che hanno determinato la decisione nei termini esposti, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 2.984,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 2124/2016 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio;
- Condanna il convenuto alla ripetizione dei costi di CTU per Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo già sopportati dal sig. e pari ad € 984,53, nonchè al Pt_1
pagamento delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €.
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario Avv. Rosa Amaddeo.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola