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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6215/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73927 RU DOGANE DAZI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria rigettava il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.73927 dell'Agenzia delle Dogane. Con ricorso proposto la Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, impugnava l'avviso di accertamento e rettifica del 20/12/2021 con prot. N. 73927/RU con cui l' Agenzia delle Accise Dogane e
Monopoli accertava in rettifica gli interessi relativamente agli avvisi di accertamento n. 64538/RU del
29110/2021 e n. 65865/RU del 0811 112021 che per mero errore dell'ufficio non erano stati contestualmente indicati.
A sostegno del ricorso la contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell' atto impugnato in quanto privo dell'indicazione normativa a base del calcolo degli interessi nonché del prospetto di determinazione degli stessi.
La Corte di primo grado rilevava come l'atto impugnato, che costituisce il primo atto relativo alla richiesta degli interessi, indicasse specificamente la tipologia dei tributi (DAZI e IVA) e il periodo di riferimento degli interessi ai fini della loro quantificazione.
Conseguentemente ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione relativamente alla indicazione della base normativa relativa agli interessi reclamati che va desunta, implicitamente, dall'indicazione del tipo di tributo posto alla base della richiesta in questione.
Appella la sentenza Ricorrente_1 RL .
1) Ritiene che gli accertamenti relativi ai dazi doganali e sanzioni all'origine del calcolo degli interessi sono stati annullati in primo grado e pertanto debbano essere annullati anche gli accertamenti relativi agli interessi;
2) Per vizio di motivazione per non aver indicato il calcolo degli interessi e per non aver allegato la documentazione che ha portato alla determinazione dell'imposta.
Si è costituito l'Ufficio delle Dogane e ha rilevato che l'avviso 64538 è stato oggetto di una sentenza di primo grado non favorevole all'ufficio appellata in seguito ed iscritta con appello iscritto al RG
n.5165/2023 presso questa Corte di secondo grado. Mentre per l'avviso distinto con il n.65565 il ricorso è stato oggetto di una sentenza favorevole all'ufficio.
All'udienza del 25 giugno 2025 l'avvocato di parte appellante ha comunicato la rinuncia al mandato.
Alla riunione del 25 giugno 2025 la Corte assegnava all'appellante il termini di 30 giorni per la nomina del difensore .
Non è stato nominato un nuovo avvocato difensore.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritene l'appello infondato.
Per quanto concerne la prima motivazione la Corte di giustizia di primo grado ha giustamente tenuto separato il giudizio su gli interessi dei due procedimenti che in primo grado hanno avuto due sentenze difformi : una favorevole all'ufficio e l'altra al contribuente. La sentenza favorevole al contribuente è stata appellata dall'ufficio e quindi in attesa di giudizio. L'accertamento 65865 è stato confermato in primo grado. Pertanto la motivazione d'appello è infondata.
Per quanto riguarda la seconda motivazione di appello anche la stessa è infondata. In particolare, l'art. 86 del DPR 43/73 (TULD) stabilisce espressamente che “per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile”. L'art. 79 del TULD
a suo volta stabilisce che la corresponsione degli interessi avviene “al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi”. Il tasso d'interesse applicato dall'Ufficio sui maggiori diritti accertati risulta, quindi, pari al tasso stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle Finanze per il pagamento differito dei diritti doganali maggiorato di quattro punti. Non vi era, pertanto, alcun obbligo da parte dell'Ufficio di allegare ulteriore documentazione per la verifica del tasso d'interesse applicato la cui conformità alla legge poteva facilmente essere verificata dalla parte.
L'ufficio ha indicato i presupposti di fatto e di diritto posti alla base del presente avviso di cui la società ricorrente era ben consapevole avendo già ricevuto ed impugnato gli avvisi di accertamento e rettifica relativi alla medesima vicenda.
Pertanto la motivazione è ritenuta infondata.
L'appello della società contribuente va respinto e le spese compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello della contribuente. spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6215/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73927 RU DOGANE DAZI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria rigettava il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.73927 dell'Agenzia delle Dogane. Con ricorso proposto la Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, impugnava l'avviso di accertamento e rettifica del 20/12/2021 con prot. N. 73927/RU con cui l' Agenzia delle Accise Dogane e
Monopoli accertava in rettifica gli interessi relativamente agli avvisi di accertamento n. 64538/RU del
29110/2021 e n. 65865/RU del 0811 112021 che per mero errore dell'ufficio non erano stati contestualmente indicati.
A sostegno del ricorso la contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell' atto impugnato in quanto privo dell'indicazione normativa a base del calcolo degli interessi nonché del prospetto di determinazione degli stessi.
La Corte di primo grado rilevava come l'atto impugnato, che costituisce il primo atto relativo alla richiesta degli interessi, indicasse specificamente la tipologia dei tributi (DAZI e IVA) e il periodo di riferimento degli interessi ai fini della loro quantificazione.
Conseguentemente ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione relativamente alla indicazione della base normativa relativa agli interessi reclamati che va desunta, implicitamente, dall'indicazione del tipo di tributo posto alla base della richiesta in questione.
Appella la sentenza Ricorrente_1 RL .
1) Ritiene che gli accertamenti relativi ai dazi doganali e sanzioni all'origine del calcolo degli interessi sono stati annullati in primo grado e pertanto debbano essere annullati anche gli accertamenti relativi agli interessi;
2) Per vizio di motivazione per non aver indicato il calcolo degli interessi e per non aver allegato la documentazione che ha portato alla determinazione dell'imposta.
Si è costituito l'Ufficio delle Dogane e ha rilevato che l'avviso 64538 è stato oggetto di una sentenza di primo grado non favorevole all'ufficio appellata in seguito ed iscritta con appello iscritto al RG
n.5165/2023 presso questa Corte di secondo grado. Mentre per l'avviso distinto con il n.65565 il ricorso è stato oggetto di una sentenza favorevole all'ufficio.
All'udienza del 25 giugno 2025 l'avvocato di parte appellante ha comunicato la rinuncia al mandato.
Alla riunione del 25 giugno 2025 la Corte assegnava all'appellante il termini di 30 giorni per la nomina del difensore .
Non è stato nominato un nuovo avvocato difensore.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritene l'appello infondato.
Per quanto concerne la prima motivazione la Corte di giustizia di primo grado ha giustamente tenuto separato il giudizio su gli interessi dei due procedimenti che in primo grado hanno avuto due sentenze difformi : una favorevole all'ufficio e l'altra al contribuente. La sentenza favorevole al contribuente è stata appellata dall'ufficio e quindi in attesa di giudizio. L'accertamento 65865 è stato confermato in primo grado. Pertanto la motivazione d'appello è infondata.
Per quanto riguarda la seconda motivazione di appello anche la stessa è infondata. In particolare, l'art. 86 del DPR 43/73 (TULD) stabilisce espressamente che “per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile”. L'art. 79 del TULD
a suo volta stabilisce che la corresponsione degli interessi avviene “al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi”. Il tasso d'interesse applicato dall'Ufficio sui maggiori diritti accertati risulta, quindi, pari al tasso stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle Finanze per il pagamento differito dei diritti doganali maggiorato di quattro punti. Non vi era, pertanto, alcun obbligo da parte dell'Ufficio di allegare ulteriore documentazione per la verifica del tasso d'interesse applicato la cui conformità alla legge poteva facilmente essere verificata dalla parte.
L'ufficio ha indicato i presupposti di fatto e di diritto posti alla base del presente avviso di cui la società ricorrente era ben consapevole avendo già ricevuto ed impugnato gli avvisi di accertamento e rettifica relativi alla medesima vicenda.
Pertanto la motivazione è ritenuta infondata.
L'appello della società contribuente va respinto e le spese compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello della contribuente. spese compensate