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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De Pt_1
Leonardis; e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Paola CP_1
Lauriero;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione –instaurata in data 6.08.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 1129/2020 del 24.06.2020, avente ad oggetto l'intimazione del pagamento del complessivo importo di Euro 5.092,74, oltre accessori di legge e spese- è infondata e va rigettata, per quanto di seguito esposto. Occorre premettere che, nel presente giudizio, l' ha Pt_1 eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria perché non proposta nel termine di un anno dalla domanda amministrativa, presentata in data 6.07.2017. Ha dedotto altresì che la domanda del 16.05.2019- prodotta dalla parte opposta- afferisce al riesame tardivo avverso il rigetto della domanda amministrativa del 6.07.2017. Ebbene, dagli allegati prodotti dalla parte opposta nel giudizio monitorio, si evince che la domanda del 16.05.2019 afferisce non già al riesame ma è la domanda amministrativa, condizione di proponibilità della presente domanda giudiziale, corredata da tutta la documentazione necessaria per ottenere la prestazione di cui è causa (TFR ed ultime tre mensilità di retribuzione, ai sensi della Legge n.297/1982 e del D. Lgs. n.80/1992). L' , per contro, ha omesso di produrre in giudizio Pt_1 documentazione probatoria idonea a confortare l'assunto relativo alla natura di domanda di riesame dell'istanza del 16.05.2019.
1 L'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese processuali del presente giudizio –liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali Pt_1 del giudizio di opposizione in favore della parte opposta, che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari,5.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De Pt_1
Leonardis; e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Paola CP_1
Lauriero;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione –instaurata in data 6.08.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 1129/2020 del 24.06.2020, avente ad oggetto l'intimazione del pagamento del complessivo importo di Euro 5.092,74, oltre accessori di legge e spese- è infondata e va rigettata, per quanto di seguito esposto. Occorre premettere che, nel presente giudizio, l' ha Pt_1 eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria perché non proposta nel termine di un anno dalla domanda amministrativa, presentata in data 6.07.2017. Ha dedotto altresì che la domanda del 16.05.2019- prodotta dalla parte opposta- afferisce al riesame tardivo avverso il rigetto della domanda amministrativa del 6.07.2017. Ebbene, dagli allegati prodotti dalla parte opposta nel giudizio monitorio, si evince che la domanda del 16.05.2019 afferisce non già al riesame ma è la domanda amministrativa, condizione di proponibilità della presente domanda giudiziale, corredata da tutta la documentazione necessaria per ottenere la prestazione di cui è causa (TFR ed ultime tre mensilità di retribuzione, ai sensi della Legge n.297/1982 e del D. Lgs. n.80/1992). L' , per contro, ha omesso di produrre in giudizio Pt_1 documentazione probatoria idonea a confortare l'assunto relativo alla natura di domanda di riesame dell'istanza del 16.05.2019.
1 L'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese processuali del presente giudizio –liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali Pt_1 del giudizio di opposizione in favore della parte opposta, che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari,5.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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