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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(P.iva ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
Commissari giudiziali Dott. Avv. Antonio Casilli e Dott. CP_2 Controparte_3
con sede legale a Ivrea, via G. Di Vittorio n.23, rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo RISTUCCIA in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra CP_4 P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PELLICANÒ, in forza di procura speciale alle liti;
[...]
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione:
(a) rigettare le eccezioni, domande e conclusioni di CP_4
(b) revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, tutti i pagamenti elencati in atto di citazione, e ciò per le ragioni illustrate in atti;
(c) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, a restituire e/o pagare a CP_1 Controparte_1
, in persona dei Commissari giudiziali legali rappresentanti pro tempore, la complessiva
[...]
somma di Euro 240.768,77, ovvero e in ogni caso tutte le somme revocabili ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
(d) con vittoria di compensi, onorari e spese di lite.”;
Parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino adito, previa assunzione dei richiesti mezzi di prova, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata la domanda attorea e, quindi, rigettarla.
Con vittoria di spese e compensi di causa e con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1
conveniva in giudizio la per la revocatoria fallimentare della somma
[...] CP_4
complessiva di euro 240.768,77, ricevuta dalla convenuta quale subappaltatrice direttamente dalle committenti Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dello
Sviluppo Economico ed Istituto Superiore della Sanità.
La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e veniva trattenuta in decisione in data 14.01.2025, previa discussione orale.
2. Dai documenti in atti e per quanto non contestato risulta che:
pagina 2 di 8 - con contratto di subappalto del 15.11.2017 (doc. 6 attrice) e conseguente ordine (doc. 7 attrice),
affidava a per il periodo 2018/2019 l'esecuzione di servizi da espletare, in forza di CP_1 CP_4
Convenzione stipulata tra SI e , presso il Ministero degli Affari Esteri e della CP_1
Cooperazione internazionale (MAECI);
- con contratto di subappalto del 11.02.2019 (doc. 11 attrice), affidava a per il CP_1 CP_4
periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 l'esecuzione di servizi da espletare, in forza di Convenzione stipulata tra SI e , presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); CP_1
- con contratto di subappalto del 15.11.2017 (doc.17 attrice), affidava a per il CP_1 CP_4
periodo 01.01.2018 – 30.12.2018 l'esecuzione di servizi da espletare, in forza di Convenzione stipulata tra SI e , presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS); CP_1
- con sentenza n. 34/2020 del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di (cfr. doc.1 attrice) e con successivo decreto del 21-30.01.2021 ha dichiarato Controparte_1
aperta la procedura di amministrazione straordinaria (doc. 2 attrice).
Risulta inoltre in atti e non contestato che bbia ricevuto i seguenti pagamenti, per un totale di CP_4
€240.768,77, per crediti vantati nei confronti di in dipendenza dei suddetti subappalti: CP_1
- da parte del ISS €174.578,69 in data 27.03.2019 a saldo delle fatture n.
5-S del 9.08.2018; 7 del
13.03.2019; 10-S del 20.11.2018; 12 del 12.04.2018; 17 del 15.06.2018 (doc. 18 attrice).
- da parte del MAECI €17.165,18 in data 23.08.2019, a saldo della fattura n. 3 del 31.01.2019
(docc. 9 e 10 attrice);
- da parte del MISE €24.512,45 in data 18.10.2019 a saldo della fattura n. 21 del 14.06.2019
(doc. 13 attrice); €24.512,45 in data 8.11.2019 a saldo della fattura n. 25 del 31.07.2019 (poi sostituita da dalla fattura n.108137 del 31.08.2019 di €29.665,40) (docc. 15 - 16 CP_1
attrice);
3. La domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. dei pagamenti per complessivi
€240.768,77 dipende dall'interpretazione che si dà alla normativa degli Appalti Pubblici che prevede in taluni casi la possibilità del pagamento da parte della committente a favore dei subappaltatori.
Infatti, va sottolineato che nell'autorizzazione del subappalto da parte della SI viene affermato che
“Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non
pagina 3 di 8 trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione
Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. […] Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. ” (cfr. all. 5 convenuta).
Dunque, tale autorizzazione della SI fa espresso riferimento all'applicabilità dell'art. 118 del d.lgs
163/2006 vigente ratione temporis, che al comma 3 stabilisce che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per
l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.””.
Va dunque osservato che ove nel contratto originario di appalto stipulato tra e la CP_1
committente sia previsto il pagamento diretto da parte della committente ad eventuali subappaltatori il pagamento appare normale rispetto agli specifici accordi in essere tra le parti, conosciuti dal sub appaltatore.
Al contrario quando il pagamento avvenga “in condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario” ex art.118 ultimo comma, si tratta di pagamento che, pur previsto dalle norme pubblicistiche, non ha però alcuna caratteristica di normalità rispetto alla normativa fallimentare.
Va al riguardo osservato che la stessa relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 145/2013, citata dalla parte convenuta, precisa che “….le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte a consentire la
pagina 4 di 8 prosecuzione dei contratti d'appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della Stazione Appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà. In questo modo si evita che l'impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all'amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere dalla stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatore e Stazione Appaltante”.
Il fatto che in tali fattispecie la committente paghi il subappaltatore in luogo dell'appaltatore costituisce violazione della par condicio creditorum in quanto la committente si libera di un debito nei confronti dell'appaltatore incapiente e il subappaltatore ottiene il pieno soddisfacimento del suo credito proprio perché appare evidente la crisi finanziaria dell'impresa.
La mera circostanza che sia la normativa in tema di appalto pubblico a prevedere tale pagamento con delegazione di pagamento per proteggere gli interessi della parte pubblica all'ottenimento delle prestazioni dal subappaltatore e per non aggravare la situazione dell'appaltatore non lo rende un pagamento “normale” ai sensi della par condicio creditorum.
Dunque nel caso in cui il pagamento sia effettuato dal committente non per previsione contrattuale, ma in applicazione del rimedio previsto dall'art.118 comma 3 paragrafo 3, a fronte della circostanza che l'appaltatore non sia in grado, pur sollecitato, di pagare i sub appaltatori, si deve dunque ritenere che il pagamento sia anomalo dal punto di vista della legge fallimentare e dunque revocabile.
4. In particolare, in relazione alle fatture pagate a al MAECI, dalla documentazione versata in CP_4
atti si evince che, prima di procedere al suddetto pagamento diretto, il MAECI ha più volte invitato e a richiedere il pagamento diretto delle fatture come previsto dall'art. 118, CP_1 CP_4
comma 3, d.lgs. 163/2006, riferendo che, in mancanza della trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori da parte di , avrebbe provveduto in ogni caso al pagamento diretto delle CP_1
stesse (cfr. all. 7 – 10 convenuta).
È poi seguita comunicazione del 11.07.2019 (cfr. doc. 8 attrice), con cui ha richiesto al CP_1
MAECI una delegazione di pagamento a favore dei propri subappaltatori (tra cui ), indicando le CP_4
rispettive fatture da saldare. Tale missiva è stata poi riscontrata da MAECI in data 15.07.2019 con comunicazione di presa d'atto dell'avvenuta delegazione di pagamento (cfr. all. 12 convenuta).
pagina 5 di 8 La stessa convenuta in sede di costituzione ha allegato che i pagamenti di cui si chiede la revocatoria sono stati tutti effettuati dalla committente parte pubblica una volta preso atto della difficoltà della società appaltatrice di pagare i subappaltatori “stante la crisi di liquidità attraversata”.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo richiesto dalla norma in quanto la convenuta non ha fornito elementi per dimostrare l'assenza di consapevolezza come richiesto dalla norma di cui al primo comma dell'art.67 L.F., consapevolezza che invece emerge specificamente dalla circostanza che i pagamenti sono seguenti al reiterato riscontro dell'impossibilità da parte di di far fronte alle CP_1
obbligazioni con mezzi regolari.
5. Non possono invece ritenersi anomali i pagamenti effettuati a MISE. Parte_1
Va infatti osservato che era previsto nella proroga del contratto (doc. 4 convenuta) il pagamento diretto da parte del committente ad eventuali subappaltatori e dunque il pagamento appare avvenuto in modo normale rispetto agli specifici accordi in essere tra le parti e non a seguito del verificarsi della crisi di liquidità ex art. 118, comma 3 ultimo paragrafo, d.lgs. 163/2006.
Deve essere però accolta la domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., dei pagamenti effettuati dal MISE per complessivi €49.024,90.
La norma stabilisce che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Innanzitutto, parte attrice ha riferito fin dal proprio atto di citazione che i pagamenti de quo sono stati effettuati nelle date del 18.10.2019 e dell'8.11.2019, ossia nell'arco temporale dei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza avvenuta in data 4.02.2020 (cfr. doc.1 attrice), e la circostanza non è stata contestata da parte convenuta.
Non coglie invece nel segno l'ulteriore contestazione di parte convenuta circa la non revocabilità dei pagamenti in quanto effettuati nei termini d'uso ex. art. 67, comma 3, L.F., in quanto non può certo invocarsi il ricorso ai termini d'uso laddove nelle fatture per cui è causa è indicato chiaramente il termine di pagamento (cfr. docc. 9, 13, 15 e 16 attrice) e questo non è stato rispettato.
Ciò posto, l'attrice ha anche provato la scientia decoctionis in capo alla convenuta. Vi sono infatti circostanze che indicano chiaramente che la convenuta era al corrente dello stato d'insolvenza pagina 6 di 8 dell'attrice e che possono essere considerate alla stregua di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c.
Inoltre, per giurisprudenza costante, “in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (ex multis, Cass. sez. I,
26/07/2024, n.20875).
Nel caso di specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla parte convenuta può desumersi da diverse circostanze.
Le prima di esse è sicuramente il notevole ritardo generalizzato nei pagamenti da parte di , CP_1
a cui ha fatto seguito il pagamento diretto da parte dei committenti.
A ciò si aggiungono i rapporti complessivamente intercorsi tra e a stessa, infatti, CP_1 CP_4
non era soltanto una semplice subbappaltatrice di , ma intratteneva con la stessa anche CP_1 rapporti societari, in quanto era socia di “Manital S.C.P.A. – Manital Società Consortile per Servizi
Integrati per Azioni” di cui deteneva la partecipazione di maggioranza (cfr. doc. 23 CP_1
attrice). Tale circostanza, induce a ritenere che fosse nelle condizioni di avvedersi della CP_4
situazione di grave insolvenza in cui versava la , propria socia nel suddetto consorzio. CP_1
Si deve pertanto ritenere provata la scientia decoctionis in capo alla convenuta e pertanto deve essere disposta la revoca dei pagamenti effettuati dal MISE per €49.024,90 a favore di CP_4
6. Di conseguenza deve essere condannata a pagare a in CP_4 Controparte_1 amministrazione straordinaria la somma complessiva di €240.768,77oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria attesa la natura di debito di valuta della somma dovuta.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, nei parametri medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti effettuati dal Ministero dello Sviluppo
Economico per €49.024,90 a favore di CP_4
revoca, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2 L.F i pagamenti effettuati dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per €17.165,18 e da ISS per €174.578,69 a favore di
CP_4
condanna a pagare a in amministrazione straordinaria la somma di CP_4 Controparte_1 euro €240.768,77 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna a rimborsare a in amministrazione straordinaria le spese di CP_4 Controparte_1
lite, che si liquidano in € 11.268, oltre C.U., Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(P.iva ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
Commissari giudiziali Dott. Avv. Antonio Casilli e Dott. CP_2 Controparte_3
con sede legale a Ivrea, via G. Di Vittorio n.23, rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo RISTUCCIA in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra CP_4 P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PELLICANÒ, in forza di procura speciale alle liti;
[...]
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione:
(a) rigettare le eccezioni, domande e conclusioni di CP_4
(b) revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, tutti i pagamenti elencati in atto di citazione, e ciò per le ragioni illustrate in atti;
(c) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, a restituire e/o pagare a CP_1 Controparte_1
, in persona dei Commissari giudiziali legali rappresentanti pro tempore, la complessiva
[...]
somma di Euro 240.768,77, ovvero e in ogni caso tutte le somme revocabili ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
(d) con vittoria di compensi, onorari e spese di lite.”;
Parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino adito, previa assunzione dei richiesti mezzi di prova, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata la domanda attorea e, quindi, rigettarla.
Con vittoria di spese e compensi di causa e con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1
conveniva in giudizio la per la revocatoria fallimentare della somma
[...] CP_4
complessiva di euro 240.768,77, ricevuta dalla convenuta quale subappaltatrice direttamente dalle committenti Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dello
Sviluppo Economico ed Istituto Superiore della Sanità.
La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e veniva trattenuta in decisione in data 14.01.2025, previa discussione orale.
2. Dai documenti in atti e per quanto non contestato risulta che:
pagina 2 di 8 - con contratto di subappalto del 15.11.2017 (doc. 6 attrice) e conseguente ordine (doc. 7 attrice),
affidava a per il periodo 2018/2019 l'esecuzione di servizi da espletare, in forza di CP_1 CP_4
Convenzione stipulata tra SI e , presso il Ministero degli Affari Esteri e della CP_1
Cooperazione internazionale (MAECI);
- con contratto di subappalto del 11.02.2019 (doc. 11 attrice), affidava a per il CP_1 CP_4
periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 l'esecuzione di servizi da espletare, in forza di Convenzione stipulata tra SI e , presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); CP_1
- con contratto di subappalto del 15.11.2017 (doc.17 attrice), affidava a per il CP_1 CP_4
periodo 01.01.2018 – 30.12.2018 l'esecuzione di servizi da espletare, in forza di Convenzione stipulata tra SI e , presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS); CP_1
- con sentenza n. 34/2020 del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di (cfr. doc.1 attrice) e con successivo decreto del 21-30.01.2021 ha dichiarato Controparte_1
aperta la procedura di amministrazione straordinaria (doc. 2 attrice).
Risulta inoltre in atti e non contestato che bbia ricevuto i seguenti pagamenti, per un totale di CP_4
€240.768,77, per crediti vantati nei confronti di in dipendenza dei suddetti subappalti: CP_1
- da parte del ISS €174.578,69 in data 27.03.2019 a saldo delle fatture n.
5-S del 9.08.2018; 7 del
13.03.2019; 10-S del 20.11.2018; 12 del 12.04.2018; 17 del 15.06.2018 (doc. 18 attrice).
- da parte del MAECI €17.165,18 in data 23.08.2019, a saldo della fattura n. 3 del 31.01.2019
(docc. 9 e 10 attrice);
- da parte del MISE €24.512,45 in data 18.10.2019 a saldo della fattura n. 21 del 14.06.2019
(doc. 13 attrice); €24.512,45 in data 8.11.2019 a saldo della fattura n. 25 del 31.07.2019 (poi sostituita da dalla fattura n.108137 del 31.08.2019 di €29.665,40) (docc. 15 - 16 CP_1
attrice);
3. La domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. dei pagamenti per complessivi
€240.768,77 dipende dall'interpretazione che si dà alla normativa degli Appalti Pubblici che prevede in taluni casi la possibilità del pagamento da parte della committente a favore dei subappaltatori.
Infatti, va sottolineato che nell'autorizzazione del subappalto da parte della SI viene affermato che
“Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non
pagina 3 di 8 trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione
Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. […] Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. ” (cfr. all. 5 convenuta).
Dunque, tale autorizzazione della SI fa espresso riferimento all'applicabilità dell'art. 118 del d.lgs
163/2006 vigente ratione temporis, che al comma 3 stabilisce che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per
l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.””.
Va dunque osservato che ove nel contratto originario di appalto stipulato tra e la CP_1
committente sia previsto il pagamento diretto da parte della committente ad eventuali subappaltatori il pagamento appare normale rispetto agli specifici accordi in essere tra le parti, conosciuti dal sub appaltatore.
Al contrario quando il pagamento avvenga “in condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario” ex art.118 ultimo comma, si tratta di pagamento che, pur previsto dalle norme pubblicistiche, non ha però alcuna caratteristica di normalità rispetto alla normativa fallimentare.
Va al riguardo osservato che la stessa relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 145/2013, citata dalla parte convenuta, precisa che “….le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte a consentire la
pagina 4 di 8 prosecuzione dei contratti d'appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della Stazione Appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà. In questo modo si evita che l'impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all'amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere dalla stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatore e Stazione Appaltante”.
Il fatto che in tali fattispecie la committente paghi il subappaltatore in luogo dell'appaltatore costituisce violazione della par condicio creditorum in quanto la committente si libera di un debito nei confronti dell'appaltatore incapiente e il subappaltatore ottiene il pieno soddisfacimento del suo credito proprio perché appare evidente la crisi finanziaria dell'impresa.
La mera circostanza che sia la normativa in tema di appalto pubblico a prevedere tale pagamento con delegazione di pagamento per proteggere gli interessi della parte pubblica all'ottenimento delle prestazioni dal subappaltatore e per non aggravare la situazione dell'appaltatore non lo rende un pagamento “normale” ai sensi della par condicio creditorum.
Dunque nel caso in cui il pagamento sia effettuato dal committente non per previsione contrattuale, ma in applicazione del rimedio previsto dall'art.118 comma 3 paragrafo 3, a fronte della circostanza che l'appaltatore non sia in grado, pur sollecitato, di pagare i sub appaltatori, si deve dunque ritenere che il pagamento sia anomalo dal punto di vista della legge fallimentare e dunque revocabile.
4. In particolare, in relazione alle fatture pagate a al MAECI, dalla documentazione versata in CP_4
atti si evince che, prima di procedere al suddetto pagamento diretto, il MAECI ha più volte invitato e a richiedere il pagamento diretto delle fatture come previsto dall'art. 118, CP_1 CP_4
comma 3, d.lgs. 163/2006, riferendo che, in mancanza della trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori da parte di , avrebbe provveduto in ogni caso al pagamento diretto delle CP_1
stesse (cfr. all. 7 – 10 convenuta).
È poi seguita comunicazione del 11.07.2019 (cfr. doc. 8 attrice), con cui ha richiesto al CP_1
MAECI una delegazione di pagamento a favore dei propri subappaltatori (tra cui ), indicando le CP_4
rispettive fatture da saldare. Tale missiva è stata poi riscontrata da MAECI in data 15.07.2019 con comunicazione di presa d'atto dell'avvenuta delegazione di pagamento (cfr. all. 12 convenuta).
pagina 5 di 8 La stessa convenuta in sede di costituzione ha allegato che i pagamenti di cui si chiede la revocatoria sono stati tutti effettuati dalla committente parte pubblica una volta preso atto della difficoltà della società appaltatrice di pagare i subappaltatori “stante la crisi di liquidità attraversata”.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo richiesto dalla norma in quanto la convenuta non ha fornito elementi per dimostrare l'assenza di consapevolezza come richiesto dalla norma di cui al primo comma dell'art.67 L.F., consapevolezza che invece emerge specificamente dalla circostanza che i pagamenti sono seguenti al reiterato riscontro dell'impossibilità da parte di di far fronte alle CP_1
obbligazioni con mezzi regolari.
5. Non possono invece ritenersi anomali i pagamenti effettuati a MISE. Parte_1
Va infatti osservato che era previsto nella proroga del contratto (doc. 4 convenuta) il pagamento diretto da parte del committente ad eventuali subappaltatori e dunque il pagamento appare avvenuto in modo normale rispetto agli specifici accordi in essere tra le parti e non a seguito del verificarsi della crisi di liquidità ex art. 118, comma 3 ultimo paragrafo, d.lgs. 163/2006.
Deve essere però accolta la domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., dei pagamenti effettuati dal MISE per complessivi €49.024,90.
La norma stabilisce che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Innanzitutto, parte attrice ha riferito fin dal proprio atto di citazione che i pagamenti de quo sono stati effettuati nelle date del 18.10.2019 e dell'8.11.2019, ossia nell'arco temporale dei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza avvenuta in data 4.02.2020 (cfr. doc.1 attrice), e la circostanza non è stata contestata da parte convenuta.
Non coglie invece nel segno l'ulteriore contestazione di parte convenuta circa la non revocabilità dei pagamenti in quanto effettuati nei termini d'uso ex. art. 67, comma 3, L.F., in quanto non può certo invocarsi il ricorso ai termini d'uso laddove nelle fatture per cui è causa è indicato chiaramente il termine di pagamento (cfr. docc. 9, 13, 15 e 16 attrice) e questo non è stato rispettato.
Ciò posto, l'attrice ha anche provato la scientia decoctionis in capo alla convenuta. Vi sono infatti circostanze che indicano chiaramente che la convenuta era al corrente dello stato d'insolvenza pagina 6 di 8 dell'attrice e che possono essere considerate alla stregua di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c.
Inoltre, per giurisprudenza costante, “in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (ex multis, Cass. sez. I,
26/07/2024, n.20875).
Nel caso di specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla parte convenuta può desumersi da diverse circostanze.
Le prima di esse è sicuramente il notevole ritardo generalizzato nei pagamenti da parte di , CP_1
a cui ha fatto seguito il pagamento diretto da parte dei committenti.
A ciò si aggiungono i rapporti complessivamente intercorsi tra e a stessa, infatti, CP_1 CP_4
non era soltanto una semplice subbappaltatrice di , ma intratteneva con la stessa anche CP_1 rapporti societari, in quanto era socia di “Manital S.C.P.A. – Manital Società Consortile per Servizi
Integrati per Azioni” di cui deteneva la partecipazione di maggioranza (cfr. doc. 23 CP_1
attrice). Tale circostanza, induce a ritenere che fosse nelle condizioni di avvedersi della CP_4
situazione di grave insolvenza in cui versava la , propria socia nel suddetto consorzio. CP_1
Si deve pertanto ritenere provata la scientia decoctionis in capo alla convenuta e pertanto deve essere disposta la revoca dei pagamenti effettuati dal MISE per €49.024,90 a favore di CP_4
6. Di conseguenza deve essere condannata a pagare a in CP_4 Controparte_1 amministrazione straordinaria la somma complessiva di €240.768,77oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria attesa la natura di debito di valuta della somma dovuta.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, nei parametri medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti effettuati dal Ministero dello Sviluppo
Economico per €49.024,90 a favore di CP_4
revoca, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2 L.F i pagamenti effettuati dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per €17.165,18 e da ISS per €174.578,69 a favore di
CP_4
condanna a pagare a in amministrazione straordinaria la somma di CP_4 Controparte_1 euro €240.768,77 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna a rimborsare a in amministrazione straordinaria le spese di CP_4 Controparte_1
lite, che si liquidano in € 11.268, oltre C.U., Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
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