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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.4.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2893/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Roberto
Maisto
Appellante
E
MA IN, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Rizzo e
Nicoletta Rizzo
Appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro depositato in data
30.5.2022, EL IN esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'Associazione Centro Ester Ente Morale, con qualifica di impiegato posizione D1 e mansioni di terapista, dal 1.5.1985 fino al 16.3.2018, data in cui aveva comunicato le proprie dimissioni per giusta causa;
- di aver proposto ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, iscritto al n. R.G.
11885/2018, nei confronti dell'Associazione Centro Ester Ente Morale e dell'INPS rassegnando le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro della ricorrente da parte dell'Associazione dall'1.7.2014 al 16.3-20.3.2018; dichiararsi che il rapporto di lavoro si è risolto per effetto delle dimissioni rassegnate per giusta causa con lettera del 16.3.2018-20.3.2018; per l'effetto condannare l'Associazione convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €
121.383,11 oltre interessi e rivalutazione a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo dall'1.7.2014 al 31.3.2018, tfr ed indennità sostitutiva del preavviso con condanna dell'Associazione al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e delle spese di lite ed onorari di giudizio”;
- che con sentenza n. 8082 del 3.12.2019 il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro al 18.3.2018 e condannato l'Associazione convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed al pagamento in favore della ricorrente EL della complessiva somma di € 121.383,11 di cui € 50.045,18 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria, € 69.948,23 a titolo di retribuzioni non corrisposte e € 1.389,70 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, tenuto conto della giusta causa delle dimissioni;
- di aver notificato, in data 19.2.2021, precetto di pagamento all'Associazione in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Giulio Saraceni presso l'ultima sede in Napoli, per la somma di €
125.789,58 oltre interessi successivi al 31.1.2021, precetto che rimaneva insoluto;
- di aver proceduto, in data 3.4.2021, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Napoli, al pignoramento mobiliare presso la sede della società, con esito negativo;
- che l'Associazione Centro Ester Ente Morale non era iscritta al Registro delle Imprese e non era un soggetto fallibile, come statuito dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, con provvedimento del 4.12.2019 di rigetto dell'istanza di fallimento proposta da altri ex dipendenti, trattandosi di associazione che non svolgeva attività commerciale, in quanto Ente senza finalità di lucro;
- di aver presentato, in data 14.7.2021, domanda di intervento del Fondo di Garanzia del TFR ex art. 2 l.297/82 e in data 15.11.2021, ricorso al Comitato Provinciale INPS di Napoli avverso il silenzio rigetto;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR, vantando nei confronti dell'INPS un credito di €
50.045,18 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- di aver esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito presso la sede dell'Associazione e successivamente adito il Fondo di garanzia.
Ciò premesso, concludeva chiedendo: “l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018; condannare, per le ragioni di cui in premessa, l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica presso la sede legale dell'INPS in Roma alla Via
Ciro il Grande n. 21 al pagamento in favore della sig.ra IN EL della somma di €
50.045,18 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 4.169,1 a titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivoluzione monetaria come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Costituitosi l'INPS, che invocava il rigetto del ricorso, con sentenza n. 5835/2022, pubblicata in data 16.11.2022, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava l'istituto previdenziale al pagamento di € 50.045,18 a titolo di TFR e di € 4.169,00 a titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in favore di EL IN, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza, per il TFR, dalla maturazione del credito e, per i crediti diversi, dal
14 luglio 2021 all'effettivo soddisfo come per legge.
A sostegno della decisione, dopo aver ricostruito il quadro normativo, dava atto che, nel caso in esame, con note di trattazione scritta era stato depositato un estratto della sentenza n. 101 del
17.10.2022 con cui il Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare – aveva dichiarato il fallimento dell'Associazione Centro Ester, dando prova del diritto della ricorrente EL ad accedere al
Fondo di Garanzia presso l'INPS.
Quanto alle spese di lite, ne disponeva l'integrale compensazione, considerato che la ricorrente aveva presentato in data 14.7.2021 la domanda di intervento del Fondo di Garanzia del TFR ex art.2
l.297/82 e in data 15.11.2021 il ricorso al Comitato Provinciale INPS di Napoli in modalità online, mentre solo in data 17.10.2022, ovvero in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, il Tribunale di Napoli, Sez. Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento dell'Associazione Centro Ester.
Avverso la sentenza, proponeva appello, ricorso a questa Corte depositato in data 18.11.2022
l'INPS e ne invocava la riforma con rigetto delle domande della ricorrente e vittoria di spese.
Rilevato che EL IN aveva presentato, stando a quanto dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado, la domanda amministrativa di accesso alle prestazioni del fondo di garanzia di cui all'art 2 L 297/1982 e successivamente aveva agito in giudizio sul presupposto che l'ex datore di lavoro non fosse fallibile, l'appellante censurava la sentenza in quanto il Tribunale aveva omesso di considerare che, essendo l'ex datore di lavoro un'impresa dichiarata fallita con sentenza del
17.10.2022 e, dunque, fallibile, uno dei presupposti costitutivi del diritto di natura previdenziale alla prestazioni del Fondo di Garanzia era da considerarsi, secondo una corretta lettura dell'art. 2 L
297/1982 e dell' art. 2 d lvo 80/1992, l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti relativi al TFR ed alle ultime tre mensilità, indispensabile per consentire all'INPS di far valere successivamente nei confronti della procedura concorsuale medesima la surroga nei crediti e privilegi del lavoratore, per l'appunto ammessi al passivo.
Si costituiva l'appellata e contestava la fondatezza del gravame;
deduceva, in ogni caso, che nelle more del giudizio di appello era stata ammessa al passivo fallimentare come da istanza del
7.12.2022, accolta dal giudice delegato all'udienza del 2.9.2023, cui era seguita in data 24.10.2023 la declaratoria di esecutività dello stato passivo.
Disposti alcuni rinvii su richiesta di entrambe le parti, all'udienza del 2.4.2025 l'appellata chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, rimettendosi alla Corte per il governo delle spese e l'INPS si associava alla richiesta di controparte.
*****
2.- E' documentato e, comunque, pacifico tra le parti che in epoca successiva alla pronuncia di primo grado EL IN sia stata ammessa al passivo fallimentare come da istanza del 7.12.2022, accolta dal giudice delegato all'udienza del 2.9.2023, cui è seguita in data
24.10.2023 la declaratoria di esecutività dello stato passivo. Ha, quindi, presentato all'INPS una nuova domanda amministrativa, che è stata accolta, cui è seguito da parte dell'istituto il pagamento integralmente satisfattivo della pretesa.
Deve essere, pertanto, dichiarata, come da richiesta dell'appellata cui si è associato l'INPS, la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto accoglimento della domanda amministrativa riproposta dopo l'ammissione allo stato passivo e l'integrale pagamento degli importi spettati alla EL, intervenuti successivamente alla proposizione dell'appello determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto delle ragioni della decisione e della circostanza che solo in epoca successiva alla sentenza appellata è intervenuta l'ammissione del credito al passivo fallimentare, cui è seguita la presentazione di una nuova domanda amministrativa, accolta dall'INPS, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.4.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2893/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Roberto
Maisto
Appellante
E
MA IN, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Rizzo e
Nicoletta Rizzo
Appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro depositato in data
30.5.2022, EL IN esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'Associazione Centro Ester Ente Morale, con qualifica di impiegato posizione D1 e mansioni di terapista, dal 1.5.1985 fino al 16.3.2018, data in cui aveva comunicato le proprie dimissioni per giusta causa;
- di aver proposto ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, iscritto al n. R.G.
11885/2018, nei confronti dell'Associazione Centro Ester Ente Morale e dell'INPS rassegnando le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro della ricorrente da parte dell'Associazione dall'1.7.2014 al 16.3-20.3.2018; dichiararsi che il rapporto di lavoro si è risolto per effetto delle dimissioni rassegnate per giusta causa con lettera del 16.3.2018-20.3.2018; per l'effetto condannare l'Associazione convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €
121.383,11 oltre interessi e rivalutazione a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo dall'1.7.2014 al 31.3.2018, tfr ed indennità sostitutiva del preavviso con condanna dell'Associazione al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e delle spese di lite ed onorari di giudizio”;
- che con sentenza n. 8082 del 3.12.2019 il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro al 18.3.2018 e condannato l'Associazione convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed al pagamento in favore della ricorrente EL della complessiva somma di € 121.383,11 di cui € 50.045,18 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria, € 69.948,23 a titolo di retribuzioni non corrisposte e € 1.389,70 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, tenuto conto della giusta causa delle dimissioni;
- di aver notificato, in data 19.2.2021, precetto di pagamento all'Associazione in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Giulio Saraceni presso l'ultima sede in Napoli, per la somma di €
125.789,58 oltre interessi successivi al 31.1.2021, precetto che rimaneva insoluto;
- di aver proceduto, in data 3.4.2021, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Napoli, al pignoramento mobiliare presso la sede della società, con esito negativo;
- che l'Associazione Centro Ester Ente Morale non era iscritta al Registro delle Imprese e non era un soggetto fallibile, come statuito dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, con provvedimento del 4.12.2019 di rigetto dell'istanza di fallimento proposta da altri ex dipendenti, trattandosi di associazione che non svolgeva attività commerciale, in quanto Ente senza finalità di lucro;
- di aver presentato, in data 14.7.2021, domanda di intervento del Fondo di Garanzia del TFR ex art. 2 l.297/82 e in data 15.11.2021, ricorso al Comitato Provinciale INPS di Napoli avverso il silenzio rigetto;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR, vantando nei confronti dell'INPS un credito di €
50.045,18 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- di aver esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito presso la sede dell'Associazione e successivamente adito il Fondo di garanzia.
Ciò premesso, concludeva chiedendo: “l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018; condannare, per le ragioni di cui in premessa, l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica presso la sede legale dell'INPS in Roma alla Via
Ciro il Grande n. 21 al pagamento in favore della sig.ra IN EL della somma di €
50.045,18 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 4.169,1 a titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivoluzione monetaria come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Costituitosi l'INPS, che invocava il rigetto del ricorso, con sentenza n. 5835/2022, pubblicata in data 16.11.2022, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava l'istituto previdenziale al pagamento di € 50.045,18 a titolo di TFR e di € 4.169,00 a titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in favore di EL IN, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza, per il TFR, dalla maturazione del credito e, per i crediti diversi, dal
14 luglio 2021 all'effettivo soddisfo come per legge.
A sostegno della decisione, dopo aver ricostruito il quadro normativo, dava atto che, nel caso in esame, con note di trattazione scritta era stato depositato un estratto della sentenza n. 101 del
17.10.2022 con cui il Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare – aveva dichiarato il fallimento dell'Associazione Centro Ester, dando prova del diritto della ricorrente EL ad accedere al
Fondo di Garanzia presso l'INPS.
Quanto alle spese di lite, ne disponeva l'integrale compensazione, considerato che la ricorrente aveva presentato in data 14.7.2021 la domanda di intervento del Fondo di Garanzia del TFR ex art.2
l.297/82 e in data 15.11.2021 il ricorso al Comitato Provinciale INPS di Napoli in modalità online, mentre solo in data 17.10.2022, ovvero in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, il Tribunale di Napoli, Sez. Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento dell'Associazione Centro Ester.
Avverso la sentenza, proponeva appello, ricorso a questa Corte depositato in data 18.11.2022
l'INPS e ne invocava la riforma con rigetto delle domande della ricorrente e vittoria di spese.
Rilevato che EL IN aveva presentato, stando a quanto dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado, la domanda amministrativa di accesso alle prestazioni del fondo di garanzia di cui all'art 2 L 297/1982 e successivamente aveva agito in giudizio sul presupposto che l'ex datore di lavoro non fosse fallibile, l'appellante censurava la sentenza in quanto il Tribunale aveva omesso di considerare che, essendo l'ex datore di lavoro un'impresa dichiarata fallita con sentenza del
17.10.2022 e, dunque, fallibile, uno dei presupposti costitutivi del diritto di natura previdenziale alla prestazioni del Fondo di Garanzia era da considerarsi, secondo una corretta lettura dell'art. 2 L
297/1982 e dell' art. 2 d lvo 80/1992, l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti relativi al TFR ed alle ultime tre mensilità, indispensabile per consentire all'INPS di far valere successivamente nei confronti della procedura concorsuale medesima la surroga nei crediti e privilegi del lavoratore, per l'appunto ammessi al passivo.
Si costituiva l'appellata e contestava la fondatezza del gravame;
deduceva, in ogni caso, che nelle more del giudizio di appello era stata ammessa al passivo fallimentare come da istanza del
7.12.2022, accolta dal giudice delegato all'udienza del 2.9.2023, cui era seguita in data 24.10.2023 la declaratoria di esecutività dello stato passivo.
Disposti alcuni rinvii su richiesta di entrambe le parti, all'udienza del 2.4.2025 l'appellata chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, rimettendosi alla Corte per il governo delle spese e l'INPS si associava alla richiesta di controparte.
*****
2.- E' documentato e, comunque, pacifico tra le parti che in epoca successiva alla pronuncia di primo grado EL IN sia stata ammessa al passivo fallimentare come da istanza del 7.12.2022, accolta dal giudice delegato all'udienza del 2.9.2023, cui è seguita in data
24.10.2023 la declaratoria di esecutività dello stato passivo. Ha, quindi, presentato all'INPS una nuova domanda amministrativa, che è stata accolta, cui è seguito da parte dell'istituto il pagamento integralmente satisfattivo della pretesa.
Deve essere, pertanto, dichiarata, come da richiesta dell'appellata cui si è associato l'INPS, la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto accoglimento della domanda amministrativa riproposta dopo l'ammissione allo stato passivo e l'integrale pagamento degli importi spettati alla EL, intervenuti successivamente alla proposizione dell'appello determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto delle ragioni della decisione e della circostanza che solo in epoca successiva alla sentenza appellata è intervenuta l'ammissione del credito al passivo fallimentare, cui è seguita la presentazione di una nuova domanda amministrativa, accolta dall'INPS, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi