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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 155/2020 promossa da:
(CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella Senatore – opponente,
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 P.IVA_1
Frascino- opposta
(P. I.V.A./C.F. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino – interveniente ai sensi dell'art. 111 co. 3
c.p.c.
cui è riunito il procedimento n. R.G. n. 161/2020, introdotto da:
(CF.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata dall'Avvocato Filomena Vitale – opponente,
contro (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 P.IVA_1
Frascino- opposta
Conclusioni delle parti: come da note di partecipazione all'udienza scritta depositate in data 10/6/2024 dall'Avv. Luigi Coluccino per in data Controparte_2
11/6/2024 dall'Avv. Filomena Vitali per in data Parte_2
12/6/2024 dall'Avv. Antonella Senatore per Parte_1
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve sintesi delle posizioni difensive delle parti e sullo svolgimento del processo.
Con tempestivo atto di citazione in opposizione ritualmente notificato alla controparte,
l'attore ha chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1740/2019, emesso per € 31.354,45 oltre interessi e spese del monitorio, credito avente la sua fonte in un contratto di finanziamento concesso nel 2008 al a Agos Ducato Pt_1
s.p.a. e più volte ceduto mediante operazioni di cartolarizzazione – prima a CP_3
da questa ad e da questa ad
[...] CP_4 Controparte_1
Deduceva il a prescrizione decennale del credito, l'intervenuto pagamento di Pt_1
numerose rate del finanziamento a suo tempo concesso, l'oscurità del calcolo degli interessi richiesti, un difetto di trasparenza nell'indicazione dei tassi, la presenza di oneri non inclusi nel TAEG.
Analoga opposizione svolgeva contro lo stesso decreto ingiuntivo la coobbligata che veniva riunita alla presente. Parte_2
Si costituiva l'ingiungente, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Interveniva nel processo in data 20/1/2021, cessionaria di Controparte_2 CP_1
per il credito oggetto di causa.
[...]
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione instaurato da , assegnati i termini CP_2
ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa era istruita documentalmente e trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., ridotto a quaranta giorni quello per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Procedibilità della domanda.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardivo esperimento da parte di del tentativo di mediazione, formulata dagli opponenti. CP_2
L'interveniente ha introdotto il procedimento in ritardo rispetto al termine di quindici giorni assegnato dal Giudice con ordinanza del 16/12/2020, notificata il giorno successivo, ma il termine non è perentorio, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 9102/2023).
3. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Come chiarisce la Suprema Corte (cfr. Cass. Ordinanza n. 4232/2023) nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (al contempo, riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.); questo però, naturalmente, vale fintantoché il creditore non si avvalga della facoltà di intimare la decadenza dal beneficio del termine, perché in tal caso l'intero debito residuo dovrà considerarsi, da tale momento, scaduto.
Ora, risulta dall'estratto conto prodotto dalla creditrice che almeno fino alla data del
28/7/2012 essa non aveva inteso avvalersi della decadenza del beneficio del termine, per cui fino a tale data non poteva iniziare il decorso del termine di prescrizione, termine che sarebbe stato tempestivamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è dunque infondata.
4. Infondatezza delle ulteriori eccezioni.
Quanto alle ulteriori eccezioni, si osserva innanzitutto che l'estratto conto delle rate contiene una puntuale indicazione di quelle pagate e di quelle non pagate, e non sono dedotti da parte degli opponenti pagamenti non conteggiati, che essi avrebbero dovuto allegare e provare non essendo la creditrice onerata della dimostrazione del fatto negativo del mancato pagamento delle rate che allega essere rimaste insolute.
Dall'esame del contratto risulta poi che il TAEG è esattamente indicato, e gli ingiunti non allegano quali oneri siano stati conteggiati senza previa pattuizione scritta.
5. Interessi di mora.
Deve osservarsi che il rilievo officioso della omessa produzione della lettera di decadenza dal beneficio del termine, a motivo del quale non era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è rimasto insuperato, non avendo l'opposta, né
l'intervenuta, prodotto il documento mancante.
Da ciò deriva che il calcolo di cui al prospetto di parte attrice è certamente errato, perché il suo presupposto è una decadenza dal beneficio del termine intimata nel 2012, che comporta, a termini di contratto, l'applicazione degli interessi di mora sul capitale a scadere nella misura dell'1,5 mensile (cfr. art. 22 del contrato in atti).
Identico effetto il contratto attribuisce alla risoluzione (v. ancora art. 22), intimata nel caso di specie il 13/12/2016, con missiva ricevuta il 9/2/2017; tuttavia la data di risoluzione non rileva in punto di calcolo degli interessi, in quanto nel caso di specie è successiva a quella dell'8/3/2015, data di scadenza naturale del finanziamento;
pertanto alla data della risoluzione tutte le rate erano ormai scadute da circa due anni e già producevano interessi di mora nella misura dell'1,5% mensile (cfr. art. 21).
6. Conclusioni.
Da quanto sopra esposto deriva che il decreto ingiuntivo, emesso per un importo superiore (in misura modesta) al dovuto quanto ad interessi di mora, deve essere revocato,
e che deve emettersi condanna in solido degli opponenti per i seguenti importi:
- €. 25.248,42 per capitale,
- interessi di mora come pattuiti in contratto calcolati sulle singole rate scadute e non pagate, secondo le rispettive decorrenze, fino al saldo, entro il limite dato dal tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi del D. Lgs. 108/1996, come previsto in contratto.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli ingiunti, sostanzialmente integrale, e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. e della complessità della lite, che si ritiene sia stata bassa per tutte le sue fasi.
8. Infondatezza della domanda e art. 96 c.p.c.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'ingiungente, atteso che la condanna per l'abuso dello strumento processuale non solo non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali ma presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (cfr. Cass. Ordinanza n.
15232 del 30/05/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1740/2019 di questo Tribunale;
- condanna e a corrispondere alla Parte_1 Parte_2
convenuta opposta la somma di euro 25.248,42 per capitale, oltre interessi calcolati secondo i criteri indicati in parte motiva, oltre spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.809 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, il 3/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 155/2020 promossa da:
(CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella Senatore – opponente,
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 P.IVA_1
Frascino- opposta
(P. I.V.A./C.F. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino – interveniente ai sensi dell'art. 111 co. 3
c.p.c.
cui è riunito il procedimento n. R.G. n. 161/2020, introdotto da:
(CF.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata dall'Avvocato Filomena Vitale – opponente,
contro (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 P.IVA_1
Frascino- opposta
Conclusioni delle parti: come da note di partecipazione all'udienza scritta depositate in data 10/6/2024 dall'Avv. Luigi Coluccino per in data Controparte_2
11/6/2024 dall'Avv. Filomena Vitali per in data Parte_2
12/6/2024 dall'Avv. Antonella Senatore per Parte_1
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve sintesi delle posizioni difensive delle parti e sullo svolgimento del processo.
Con tempestivo atto di citazione in opposizione ritualmente notificato alla controparte,
l'attore ha chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1740/2019, emesso per € 31.354,45 oltre interessi e spese del monitorio, credito avente la sua fonte in un contratto di finanziamento concesso nel 2008 al a Agos Ducato Pt_1
s.p.a. e più volte ceduto mediante operazioni di cartolarizzazione – prima a CP_3
da questa ad e da questa ad
[...] CP_4 Controparte_1
Deduceva il a prescrizione decennale del credito, l'intervenuto pagamento di Pt_1
numerose rate del finanziamento a suo tempo concesso, l'oscurità del calcolo degli interessi richiesti, un difetto di trasparenza nell'indicazione dei tassi, la presenza di oneri non inclusi nel TAEG.
Analoga opposizione svolgeva contro lo stesso decreto ingiuntivo la coobbligata che veniva riunita alla presente. Parte_2
Si costituiva l'ingiungente, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Interveniva nel processo in data 20/1/2021, cessionaria di Controparte_2 CP_1
per il credito oggetto di causa.
[...]
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione instaurato da , assegnati i termini CP_2
ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa era istruita documentalmente e trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., ridotto a quaranta giorni quello per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Procedibilità della domanda.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardivo esperimento da parte di del tentativo di mediazione, formulata dagli opponenti. CP_2
L'interveniente ha introdotto il procedimento in ritardo rispetto al termine di quindici giorni assegnato dal Giudice con ordinanza del 16/12/2020, notificata il giorno successivo, ma il termine non è perentorio, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 9102/2023).
3. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Come chiarisce la Suprema Corte (cfr. Cass. Ordinanza n. 4232/2023) nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (al contempo, riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.); questo però, naturalmente, vale fintantoché il creditore non si avvalga della facoltà di intimare la decadenza dal beneficio del termine, perché in tal caso l'intero debito residuo dovrà considerarsi, da tale momento, scaduto.
Ora, risulta dall'estratto conto prodotto dalla creditrice che almeno fino alla data del
28/7/2012 essa non aveva inteso avvalersi della decadenza del beneficio del termine, per cui fino a tale data non poteva iniziare il decorso del termine di prescrizione, termine che sarebbe stato tempestivamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è dunque infondata.
4. Infondatezza delle ulteriori eccezioni.
Quanto alle ulteriori eccezioni, si osserva innanzitutto che l'estratto conto delle rate contiene una puntuale indicazione di quelle pagate e di quelle non pagate, e non sono dedotti da parte degli opponenti pagamenti non conteggiati, che essi avrebbero dovuto allegare e provare non essendo la creditrice onerata della dimostrazione del fatto negativo del mancato pagamento delle rate che allega essere rimaste insolute.
Dall'esame del contratto risulta poi che il TAEG è esattamente indicato, e gli ingiunti non allegano quali oneri siano stati conteggiati senza previa pattuizione scritta.
5. Interessi di mora.
Deve osservarsi che il rilievo officioso della omessa produzione della lettera di decadenza dal beneficio del termine, a motivo del quale non era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è rimasto insuperato, non avendo l'opposta, né
l'intervenuta, prodotto il documento mancante.
Da ciò deriva che il calcolo di cui al prospetto di parte attrice è certamente errato, perché il suo presupposto è una decadenza dal beneficio del termine intimata nel 2012, che comporta, a termini di contratto, l'applicazione degli interessi di mora sul capitale a scadere nella misura dell'1,5 mensile (cfr. art. 22 del contrato in atti).
Identico effetto il contratto attribuisce alla risoluzione (v. ancora art. 22), intimata nel caso di specie il 13/12/2016, con missiva ricevuta il 9/2/2017; tuttavia la data di risoluzione non rileva in punto di calcolo degli interessi, in quanto nel caso di specie è successiva a quella dell'8/3/2015, data di scadenza naturale del finanziamento;
pertanto alla data della risoluzione tutte le rate erano ormai scadute da circa due anni e già producevano interessi di mora nella misura dell'1,5% mensile (cfr. art. 21).
6. Conclusioni.
Da quanto sopra esposto deriva che il decreto ingiuntivo, emesso per un importo superiore (in misura modesta) al dovuto quanto ad interessi di mora, deve essere revocato,
e che deve emettersi condanna in solido degli opponenti per i seguenti importi:
- €. 25.248,42 per capitale,
- interessi di mora come pattuiti in contratto calcolati sulle singole rate scadute e non pagate, secondo le rispettive decorrenze, fino al saldo, entro il limite dato dal tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi del D. Lgs. 108/1996, come previsto in contratto.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli ingiunti, sostanzialmente integrale, e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. e della complessità della lite, che si ritiene sia stata bassa per tutte le sue fasi.
8. Infondatezza della domanda e art. 96 c.p.c.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'ingiungente, atteso che la condanna per l'abuso dello strumento processuale non solo non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali ma presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (cfr. Cass. Ordinanza n.
15232 del 30/05/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1740/2019 di questo Tribunale;
- condanna e a corrispondere alla Parte_1 Parte_2
convenuta opposta la somma di euro 25.248,42 per capitale, oltre interessi calcolati secondo i criteri indicati in parte motiva, oltre spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.809 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, il 3/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva