TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3792/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASOLANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLA DATI N.76
64100 TERAMO presso il difensore avv. CASOLANI ALESSANDRO
ATTORE
Contro
(C.F. contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 la parte costituita ha concluso a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.12.2024, la concludeva chiedendo Controparte_2
pagina 1 di 2 quanto segue:
“Voglia l'lll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo accertamento, per i motivi sopra esposti, dell'inadempimento posto in essere da controparte e del conseguente diritto della a procedere con la Parte_1 disalimentazione fisica del contatore - emettere e/o ordinare con provvedimento efficace erga omnes ritenuto necessario e idoneo a consentire l'accesso nell'immobile sito in
Pescara alla Piazza della Rinascita 20/15 a personale tecnico incaricato dalla ricorrente al fine di provvedere alla disalimentazione fisica del PDR 15730100001809 ivi collocato ed intestato a fissandone le modalità di esecuzione, ovvero autorizzare Controparte_1 la ricorrente, in caso di comportamenti ostativi, all'accesso forzoso con l'ausilio della Forza Pubblica - condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura come da nota spese allegata”.
La domanda scaturiva dall'asserito inadempimento del contratto di fornitura da parte del convenuto, , che va dichiarato contumace nel presente giudizio. Controparte_1
All'udienza del 10.4.2025, il difensore della ricorrente dichiarava che il convenuto aveva regolarizzato la propria posizione nei confronti della società distributrice del gas, concludendo contestualmente per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La materia va pertanto dichiarata cessata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Pescara, 11/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3792/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASOLANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLA DATI N.76
64100 TERAMO presso il difensore avv. CASOLANI ALESSANDRO
ATTORE
Contro
(C.F. contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 la parte costituita ha concluso a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.12.2024, la concludeva chiedendo Controparte_2
pagina 1 di 2 quanto segue:
“Voglia l'lll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo accertamento, per i motivi sopra esposti, dell'inadempimento posto in essere da controparte e del conseguente diritto della a procedere con la Parte_1 disalimentazione fisica del contatore - emettere e/o ordinare con provvedimento efficace erga omnes ritenuto necessario e idoneo a consentire l'accesso nell'immobile sito in
Pescara alla Piazza della Rinascita 20/15 a personale tecnico incaricato dalla ricorrente al fine di provvedere alla disalimentazione fisica del PDR 15730100001809 ivi collocato ed intestato a fissandone le modalità di esecuzione, ovvero autorizzare Controparte_1 la ricorrente, in caso di comportamenti ostativi, all'accesso forzoso con l'ausilio della Forza Pubblica - condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura come da nota spese allegata”.
La domanda scaturiva dall'asserito inadempimento del contratto di fornitura da parte del convenuto, , che va dichiarato contumace nel presente giudizio. Controparte_1
All'udienza del 10.4.2025, il difensore della ricorrente dichiarava che il convenuto aveva regolarizzato la propria posizione nei confronti della società distributrice del gas, concludendo contestualmente per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La materia va pertanto dichiarata cessata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Pescara, 11/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 2 di 2