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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 31/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1627/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1627/2024 r.g.
promossa da
(P. IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Bernini
CONVENUTA-OPPOSTA
nonché nei confronti di
“ Controparte_2 [...]
”, iscritto al n. 12/2015 R.C.P. Controparte_3
del Tribunale di Arezzo, in persona del liquidatore giudiziale avv. rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avvocato Barbara Rossi
AVV. LINA EL SO (C.F. ), in qualità di commissario giudiziale del C.F._2
concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare Controparte_1
dell'omonima Farmacia”, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Del Sole
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1627/2024 2
AVV. (C.F. ), in qualità di liquidatore giudiziale Controparte_4 C.F._3
del concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare Controparte_1
dell'omonima Farmacia”, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Frosini
CONVENUTI
OGGETTO
Opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Parte
(nel proseguo anche solo “ ) ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole da per l'importo complessivo di € Controparte_1
54.530,93 (di cui € 35.063,32 a titolo di capitale e € 18.583,92 per interessi moratori ex art. 1284, comma
4, c.c.), ritenuto dovuto in forza della sentenza n. 304/2024, emessa in data 14.3.2024 dal Tribunale di
Arezzo nella causa iscritta al n. 1522/2021 R.G., promossa dalla stessa (in proprio e quale CP_1
titolare della farmacia omonima) nonché da quale garante, contro la banca. Parte_3
Nell'atto di opposizione la banca ha eccepito di aver già adempiuto alla sentenza, avendo versato la somma di € 37.621,98 (comprensiva del capitale e degli interessi legali maturati), mediante bonifico del
4.6.2024, sul conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale
“Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia”. Il pagamento sarebbe Controparte_1
avvenuto su richiesta della procedura, come da pec del 18.5.2024, e il legale che aveva assistito la nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata, informato del pagamento, non avrebbe CP_1
sollevato obiezioni.
A sostegno delle proprie ragioni, la banca ha dedotto che tale pagamento avrebbe effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1189 c.c., con conseguente estinzione dell'obbligazione. In via subordinata, ha chiesto la condanna della procedura di concordato e/o dei suoi organi alla restituzione della somma ricevuta,
per indebito arricchimento ex art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento privo di causa. Ha infine contestato la legittimità della richiesta di interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., ritenendo dovuti solo quelli legali già corrisposti.
Parte ha individuato quali propri contraddittori processuali, oltre alla precettante, «l'Avv.
[...]
(C.F. ), in qualità di Liquidatrice Giudiziale della Procedura di Concordato CP_4 C.F._3
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1627/2024 3
preventivo n. 12/2015 dell individuale e l'Avv. Lina Del CP_2 Controparte_3
Sole (C.F. ), in qualità di Commissario Giudiziale della Procedura di Concordato C.F._2
preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale dott.ssa . CP_1 Controparte_1
L'opponente ha concluso chiedendo:
«voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: -1) in via principale, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da accertare e dichiarare (i) la non debenza delle somme precettate;
Parte_1
(ii) l'insussistenza del diritto di di agire in executivis a carico della stessa, Controparte_1 Pt_1
per le ragioni meglio precisate nell'atto di opposizione;
(iii) l'invalidità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto,
che va conseguentemente annullato;
-2) in via subordinata, laddove si ritenesse che il pagamento eseguito dalla
Banca in favore della Procedura di Concordato Preventivo dell'impresa individuale dott.ssa Controparte_1
non abbia liberato la Banca e/o estinto il debito accertato nella sentenza azionata con l'atto di precetto
[...]
opposto, condannare detta Procedura e/o i suoi Organi (Liquidatrice e Commissario) a rimborsare/pagare alla Pt_1
stessa quanto versato in suo/loro favore, pari ad euro 37.621,98, oltre interessi legali dal 4/6/2024 ed interessi legali
moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo;
3) in ogni caso, condannare la parte
opposta e la Procedura di Concordato Preventivo e/o i suoi Organi al pagamento in favore della opponente Pt_1
delle spese di giudizio».
Si è costituita in giudizio la procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia”, eccependo preliminarmente la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva del commissario giudiziale, avv. Lina del Sole. Nel merito, ha confermato la legittimità del pagamento ricevuto, evidenziando che la proposta concordataria prevedeva la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio dell'impresa in concordato, ivi compreso il potenziale credito che derivava dal rapporto di conto corrente e dall'esercizio di azienda ceduta ai creditori. Ha inoltre dedotto che, stante le attuali prospettive di soddisfo dei creditori del concordato, l'attribuzione in favore della procedura di tutte le somme derivanti dai rapporti intrattenuti dalla sarebbe non solo giuridicamente fondata, ma anche doverosa Controparte_3
sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi assunti dall'impresa individuale nei confronti dei creditori concordatari. Con riferimento alla richiesta di interessi moratori si è dichiarata remissiva alla decisione del giudice dell'opposizione, mentre si è opposta alla richiesta di pagamento degli interessi formulata dall'opponente nelle conclusioni, nella denegata ipotesi in cui il concordato fosse tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla banca.
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Ha quindi concluso nei seguenti termini:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva del Commissario
Giudiziale Avvocato Lina Del Sole per i motivi esposti in parte motiva. Accertare altresì che il liquidatore giudiziale,
Avvocato è convenuto nell'odierno procedimento in rappresentanza della procedura di Controparte_4
concordato preventivo, e che quindi ogni eventuale domanda deve essere svolta nei confronti della procedura e non
del singolo organo o di chi svolge il relativo ufficio. Nel merito, accertare la legittimità e correttezza del pagamento
eseguito da in favore del Concordato dell'impresa individuale “Dott.ssa Parte_1 CP_2
titolare dell'omonima Farmacia” in forza della sentenza n.304/2024 del Tribunale Controparte_1
di Arezzo per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e per l'effetto accogliere l'opposizione
promossa da nella parte in cui chiede accertarsi l'insussistenza del diritto di Parte_1 [...]
ad agire in executivis a carico della banca stessa. Per gli stessi motivi respingersi Controparte_1
l'opposizione laddove l'opponente, in via subordinata, chiede che la procedura, o i suoi organi, siano condannati a
rimborsare alla banca stessa quanto versato in favore del concordato, oltre interessi legali e/o moratori. Con vittoria
di spese ed onorari».
Si è costituito l'avv. Lina Del Sole, in qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia” Controparte_1
eccependo sia il proprio difetto di capacità di essere convenuta in giudizio in rappresentanza del concordato, sia il proprio difetto di legittimazione passiva personale, non avendo ricevuto personalmente il pagamento. Nel merito ha contestato la domanda di restituzione di quanto versato
Parte da al concordato, associandosi alle difese ed argomentazioni proposte da quest'ultimo,
sostenendo che la procedura avrebbe correttamente incassato somme costituenti attivo concordatario da recuperare, in quanto crediti rinvenienti da rapporti bancari dell'azienda conferita nel concordato,
a nulla rilevando lo specifico saldo provvisorio esposto dalla debitrice.
Ha concluso nei seguenti termini:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente e
disporre l'estromissione dell'Avv. Lina Del Sole dal presente giudizio, ponendo le spese di costituzione a carico di
Part Part
in subordine e nel merito respingere le domande tutte proposte da nei confronti dell'Avv. Lina Del Sole in
quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali».
Si è costituito l'avv. in qualità di liquidatore giudiziale del concordato preventivo Controparte_4
dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia”, Controparte_1
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eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva personale, in quanto la ripetizione di indebito oggettivo prevede come destinatario unicamente colui che ha ricevuto indebitamente un pagamento.
Nel merito ha contestato la qualificazione degli interessi come moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.
Ha quindi concluso chiedendo:
«Voglia l'lll.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare, accertare la carenza di
legittimazione passiva dell'Avv. e per l'effetto estromettere l'Avv. dal presente Controparte_4 CP_4 giudizio - in ogni caso, nel merito, respingere le domande tutte svolte da nei confronti dell'Avv. Pt_4 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio». CP_4
Il giudice, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 30.10.2024, ha dichiarato la contumacia del creditore precettante e ha rinviato l'udienza al giorno 8.1.2025. Controparte_1
Successivamente, si è costituita rinunciando espressamente alla Controparte_1
richiesta di interessi moratori formulata nell'atto di precetto. Ha tuttavia contestato che il pagamento
Parte effettuato da alla procedura possa avere effetto liberatorio, sostenendo che il credito derivante dalla sentenza non era incluso tra quelli ceduti ai creditori e che quindi la procedura di concordato non era legittimata a ricevere il pagamento. In via riconvenzionale ha chiesto la ripetizione delle somme riscosse dal concordato oltre interessi legali dal pagamento.
Parte creditrice opposta ha quindi concluso nei seguenti termini:
«Voglia il Tribunale, per le causali di cui in premessa, - dare atto della rinuncia di Controparte_1
alla pretesa degli interessi moratori sul capitale liquidato nella sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Arezzo;
-
respingere per il resto l'opposizione interposta da - in ipotesi, in via riconvenzionale, Parte_1
condannare la Procedura di Concordato Preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale CP_1 Controparte_1
in persona della Liquidatrice Giudiziale Avv. (c.f. ) e del
[...] Controparte_4 C.F._3
Commissario Giudiziale Avv. Lina Del Sole (C.F. ) a pagare la somma di Euro 37.621,98 in C.F._2
favore di oltre interessi legali dal 4.6.2024 ed oltre interessi moratori di cui all'art. Controparte_1
1284 quarto comma c.c. dal deposito della presente comparsa di costituzione nonché alla refusione delle spese legali
che possa essere condannata a corrispondere alla Banca opponente». Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.1.2025 il giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia di ha rigettato le prove orali richieste e, ritenuta la causa Controparte_1
matura per la decisione, ha rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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all'udienza del 10.7.2025. Le parti hanno concluso oralmente nel corso dell'udienza; si evidenzia che l'opposta ha rinunciato alla domanda proposta in ipotesi nei confronti del concordato, senza che tuttavia sia stata espressa un'accettazione da parte della procedura.
Udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
●●●●●●●
1. In via del tutto preliminare deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Lina
Del Sole, in qualità di commissario giudiziale, e all'avv. in qualità di liquidatore Controparte_4
giudiziale, della procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa CP_1 [...]
titolare dell'omonima Farmacia”. Si rammenta, al riguardo, che la legittimazione Controparte_1
della parte costituisce una condizione dell'azione che il tribunale è chiamato a verificare sulla base della pura e semplice prospettazione fattuale e giuridica della parte attrice. Diverso discorso vale,
invece, per la titolarità effettiva di un certo rapporto obbligatorio, sul lato attivo o passivo: tale aspetto concerne infatti il merito della controversia e non un aspetto processuale da risolvere in limine litis.
Parte Ebbene, la domanda di risulta volta a ottenere l'accertamento dell'effetto liberatorio del pagamento ex art. 1189 c.c. o, in subordine, la restituzione delle somme versate ex art. 2033 c.c..
Tuttavia, sia che si inquadri la domanda nell'ambito dell'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), sia che la si consideri sotto il profilo dell'art. 2033 c.c. (ripetizione di indebito oggettivo),
non emergono elementi idonei a fondare la legittimazione passiva personale degli organi della procedura. Questi ultimi, infatti, non risultano essere accipiens del pagamento contestato, né titolari del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Inoltre, secondo i principi generali della normativa concorsuale, gli organi della procedura non assumono legittimazione passiva personale per le obbligazioni della procedura, né possono essere convenuti in giudizio in tale veste, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso di specie.
Non persuasiva è la linea difensiva assunta dalla parte opponente a giudizio ormai incardinato. In
Parte particolare, ha sostenuto che gli avv.ti Del Sole e avrebbe ritenuto CP_4
«incomprensibilmente» di costituirsi in giudizio personalmente atteso che, a suo avviso, la vocatio in ius
sarebbe stata indirizzata solo verso il concordato preventivo e gli organi della procedura sarebbero stati evocati solo «nella loro qualità».
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Anzitutto, tale argomentazione potrebbe al più valere per la figura del liquidatore e non certo per quella del commissario: è ben noto, infatti, che quest'ultimo non può sostituirsi al debitore concordatario nemmeno sul lato attivo, e dunque a maggior ragione non può mai essere considerato un organo rappresentativo della massa dei creditori. La sua chiamata in giudizio nella qualità di
«organo» della procedura, pertanto, risulta a prescindere da ogni altra considerazione errata.
Quanto al liquidatore, tale figura pacificamente ha una legittimazione processuale quale organo della procedura, ancorché circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere (si veda, recentemente, Cass. n. 11601/2025), e infatti in questo giudizio si è costituita (anche)
per rappresentare la massa. Tuttavia, la costituzione personale da parte dell'avv. si CP_4
giustifica alla luce del fatto che l'atto di citazione, complessivamente considerato, lascia intendere in
Parte maniera piuttosto chiara che intendesse chiamare in causa i professionisti personalmente considerati. Invero, un qualche dubbio al liquidatore è stato anzitutto indotto dall'incomprensibile chiamata personale del commissario (che, come detto, sicuramente non può rappresentare la procedura), con utilizzo della stessa formulazione lessicale (avv. ___ in qualità di ___). Inoltre, in sede di iscrizione a ruolo l'attrice ha inserito tra i convenuti, oltre al concordato preventivo, anche e EL SO Lina come persone fisiche. Infine - e la considerazione è davvero Controparte_4
Parte decisiva - ha così concluso: «in via subordinata, laddove si ritenesse che il pagamento eseguito dalla
Banca in favore della Procedura di Concordato Preventivo dell'impresa individuale dott.ssa
[...]
non abbia liberato la Banca e/o estinto il debito accertato nella sentenza azionata con l'atto di Controparte_1
precetto opposto, condannare detta Procedura e/o i suoi Organi (Liquidatrice e Commissario) a
rimborsare/pagare alla stessa quanto versato in suo/loro favore, pari ad euro 37.621,98, oltre interessi Pt_1
legali dal 4/6/2024 ed interessi legali moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla notifica della citazione al
soddisfo» (enfasi aggiunta).
Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Lina Del Sole e all'avv. con tutto ciò che ne consegue in punto di spese di lite, le quali nel relativo Controparte_4
rapporto processuale saranno poste a carico della che ha erroneamente convenuto in giudizio Pt_1
soggetti privi di legittimazione.
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2. Passando al merito, in linea generale può osservarsi che l'opposizione a precetto consente al presunto debitore di far valere sia vizi inerenti alla validità del titolo esecutivo, sia fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito azionato. In particolare, il debitore può dimostrare che il credito precettato è già stato estinto, rendendo ingiustificata l'intimazione di pagamento.
Nel caso in esame è pacifico in atti che: - con ricorso depositato il 26.5.2015, la dott.ssa
[...]
titolare dell'omonima farmacia, presentava domanda di concordato con riserva ex Controparte_1
art 161, 6° comma, l.f.; - il tribunale di Arezzo, con decreto del 26.6.2016, dichiarava l'apertura della procedura assegnando termine alla ricorrente per gli adempimenti di legge (doc. 7 concordato); - la debitrice depositava piano e proposta di concordato in data 30.10.2015 (doc. 8 concordato); - il concordato veniva omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 27.4.2017 (doc. 9 concordato).
Risulta altresì pacifico che, successivamente all'omologa, in pendenza dunque della procedura,
interveniva la sentenza n. 304/2024 del tribunale di Arezzo, posta a fondamento del precetto opposto
(doc. 3 concordato). Oggetto della pronuncia giudiziale era il conto corrente n. 6370 intestato alla aperto il 25.11.1988, trasferito a l'8.10.1993 con l'assegnazione del n. Controparte_3 CP_5
255 e chiuso il 2.10.2015, nonché il conto collegato n. 280335, aperto l'8.9.2012 e chiuso il 26.5.2015. La
Parte sentenza accertava l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici da parte di ricalcolando in € 35.063,32 il saldo a credito della farmacia sul conto corrente n. 255 (ex n. 6370) sul quale erano state addebitate anche le competenze del finanziamento n. 280335 (doc. 3 concordato).
Ciò posto, è evidente che il nodo centrale della controversia attiene alla natura del credito azionato e alla sua assoggettabilità alla procedura concordataria, sebbene l'accertamento giudiziale sia intervenuto solo successivamente all'ammissione al concordato.
3. La risposta a tali questioni sarebbe stata agevole qualora il concordato preventivo depositato avesse avuto natura liquidatoria. Nel concordato liquidatorio, infatti, ogni componente attiva, anche in ipotesi sopravvenuta, è destinata al soddisfacimento dei creditori;
sul punto la giurisprudenza è
assolutamente chiara: «nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a
disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una
misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tal senso. Ne consegue che, il ricavato della
vendita dei beni va distribuito tra i creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello
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promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore» (Cass. n.
6022/2014). Tale principio, anche se riferito al maggior realizzo dalla vendita di un immobile, è
traslabile anche nella fattispecie oggetto di questa controversia, perché analoga è la ratio che lo anima:
se, infatti, nei concordati di diversa natura l'obbligazione del debitore è strettamente correlata alle percentuali di soddisfacimento promesse ai creditori, e il piano contiene una mera descrizione delle iniziative imprenditoriali (liquidatorie o no) funzionali al raggiungimento di quell'obiettivo, invece nel concordato liquidatorio le percentuali promesse costituiscono (salvo che l'imprenditore non abbia espressamente deciso di vincolarsi alle stesse ai fini dell'adempimento) una mera previsione di massima, sostanziandosi altrimenti l'obbligazione assunta dal debitore esclusivamente nella messa a disposizione dei propri creditori di tutti i suoi beni, presenti e futuri (come recita la norma generale di cui all'art. 2740 c.c., del resto).
Quello proposto dalla sig.ra tuttavia, si atteggiava alla stregua di un concordato in CP_1
continuità aziendale. Invero, a norma dell'art. 186-bis, comma 1, l.f. è qualificabile come concordato in continuità quello prevedente la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, cui eventualmente si coniughi la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nel caso di specie, secondo quanto può apprezzarsi dalla lettura sia del piano che dell'attestazione, l'imprenditore si riprometteva di proseguire l'attività aziendale (mettendo così a disposizione dei creditori i flussi di continuità per il periodo stimato 26.5.2015-30.9.2016) per traghettare l'azienda verso l'alienazione in favore di un offerente già affacciatosi.
Erra la difesa del concordato preventivo laddove afferma che, nella sostanza, quello oggetto di causa dovrebbe considerarsi un concordato liquidatorio. Ed infatti, la cessione aziendale (oltretutto nel caso di specie anticipata anche da un lasso temporale non brevissimo di continuità diretta) costituisce una delle modalità tipiche di esecuzione del concordato contemplato dall'art. 186-bis l.f.. La stessa giurisprudenza menzionata nella comparsa di costituzione della procedura, peraltro, è molto chiara al riguardo, escludendo che possa darsi dignità all'orientamento (pur affacciatosi antecedentemente presso i giudici di merito) che sosteneva la tesi del concordato “misto”, cui si associava la valutazione di prevalenza della componente liquidatoria sulla componente in continuità (cfr. Cass. n. 734/2020).
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L'inquadramento del concordato preventivo in termini non liquidatori, con conseguente applicazione dell'art. 186-bis l.f., non è privo di risvolti giuridici. Ed infatti, nei concordati di tal fatta è
l'imprenditore a decidere quali componenti dell'attivo mettere a servizio del ceto creditorio, ideando un piano funzionale a sorreggere una proposta in cui (diversamente, almeno di regola, dal concordato liquidatorio) le percentuali di soddisfacimento risultano cruciali ai fini del corretto adempimento dell'obbligazione assunta. Ne consegue che le sopravvenienze attive successive all'omologazione del concordato in tanto possono ritenersi “attivo concordatario” in quanto siano state previste e messe al servizio dei creditori nel piano.
4. Orbene, nel principale atto difensivo del concordato preventivo si legge quanto segue:
«La pretesa restitutoria che ha formato oggetto della domanda e la conseguente restituzione delle somme dovute non
può che rientrare nel complesso dei beni ceduti ai creditori, per effetto di quanto previsto nella proposta concordataria
poi omologata.
In particolare, in relazione al rapporto intrattenuto dalla impresa individuale con Controparte_3 [...]
, la proposta concordataria dava atto che verso l'istituto la farmacia intratteneva il Parte_1 CP_1 conto 2858/255 con saldo attivo di euro 3.644,01 e il rapporto 280335 portante un saldo a debito di euro 3.113,49 al
26 maggio 2015. (pag. 24 proposta concordataria- doc.8).
A seguito di incassi successivi e compensazioni contestate operate dalla banca la proponente dichiarava che il debito
Part verso la per i rapporti di cui sopra ammontava ad euro 469,48 ed in tale misura veniva inserito nel dettaglio dei
debiti chirografari verso banche con credito non contestato, (allegato 15 della proposta concordataria-doc.11 ) mentre
per il rapporto n.255 il saldo attivo veniva appostato come disponibilità del concordato (doc. 12-allegato 3 della proposta concordataria-situazione patrimoniale analitico estimativa)».
Parte In pratica, secondo la difesa del concordato il fatto che i rapporti bancari intrattenuti con siano stati contemplati nel piano, da un lato come debito e dall'altro come credito, giustificherebbe il fatto che di ogni ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti, ancorché avvenuto successivamente all'omologa, dovrebbe beneficiare la massa dei creditori. Tale lettura, tuttavia, non è condivisibile.
Invero, la disamina delle pagine 24 e 25 del piano concordatario (doc. 8) rende evidente come l'unica
Parte voce di attivo messa a servizio dei creditori sia la seguente: «crediti verso per Assinde». In buona
Parte sostanza, la sig.ra rappresentava che il debito preesistente nei conti era stato azzerato CP_1
Parte da incassi avvenuti sia ante che post concordato, e che inoltre indebitamente aveva incassato una
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piccola tranche di "recupero scaduti" da Assinde, pari a € 635,71. Sosteneva, quindi, che «anche questo
Parte incasso attiene al periodo concordatario e dovrà essere restituito da in favore del Concordato Preventivo».
Non corrisponde al vero, quindi, che il "rapporto di conto corrente" veniva messo a disposizione dei creditori;
piuttosto, ai creditori venivano promessi appena circa 600 euro di credito per un incasso
Parte indebito da parte di somma che, rapportata al restante attivo concordatario, pesava appena lo
0,05% dell'intero. Riprova del fatto che quei rapporti bancari risultavano estranei al concordato preventivo è il fatto che la proposta di concordato veniva depositata in data 29.10.2015, mentre, per quanto può leggersi nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo, i due rapporti bancari intrattenuti
Parte con erano stati chiusi in precedenza, precisamente alle date del 29.5.2015 del 2.10.2015.
È senz'altro vero che il credito restitutorio poi accertato da questo tribunale con sentenza n. 304/2024
già esisteva all'epoca della proposizione del concordato preventivo (essendosi i rapporti bancari chiusi prima del deposito di piano e proposta, è evidente che tutti gli addebiti illegittimi compiuti dall'istituto di credito erano già maturati a quella data), ma trattasi di un elemento del tutto irrilevante. Quel credito, ancorché a quella data soltanto potenziale, avrebbe dovuto essere inserito nel piano concordatario per poter essere promesso ai creditori, e (almeno in linea astratta) il suo mancato inserimento avrebbe dovuto essere rilevato dall'attestatore, prima, e dall'organo commissariale, poi,
per consentire ai creditori di valutare la convenienza dello scenario concordatario (che non contemplava il credito in questione) da quello liquidatorio (nel quale, invece, il curatore avrebbe potuto coltivare la pretesa restitutoria).
5. In definitiva, deve ritenersi che il credito accertato nella sentenza surrichiamata, titolo esecutivo
Parte posto alla base del precetto notificato a dalla sig.ra è nella titolarità di quest'ultima e CP_1
Parte non può ritenersi compreso nell'attivo concordatario. Indebito, quindi, è il pagamento che ha eseguito in favore del concordato, giustamente richiesto dalla CP_1
Sennonché, occorre confrontarsi a questo punto con la difesa svolta dall'istituto di credito, il quale evoca l'applicazione dell'art. 1189, comma 1, c.c. a mente del quale «il debitore che esegue il pagamento a
chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona
fede». Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condizione per l'applicabilità della citata disposizione codicistica è che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche
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concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà
apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimo fosse determinato da colpa (si veda tra le altre Cass. n. 24639/2010).
Parte Orbene, risulta dai documenti versati in atti che, con una pec datata 18.5.2024 (doc. 1 , quindi dopo circa 2 mesi dal deposito della sentenza di condanna, gli organi della procedura si rivolgevano
Parte all'avv. Lucio Ghia, legale di (che la rappresenta anche in questo giudizio) all'avv. Giuseppe
Bergamaschi (uno dei tre difensori della scrivendo quanto segue: CP_1
«Gentili Colleghi,
scriviamo in relazione all'oggetto e in particolare alla sentenza n. 304 del 2024 Tribunale di Arezzo, pubblicata il
14.03.2024, R.G.1522/2021, Rep. n. 405/2024 del 14.03.2024, promossa da in proprio e Parte_5
Part quale titolare della farmacia omonima, nei confronti di con la quale il Tribunale di Arezzo, aderendo alle
risultanze della ctu disposta in corso di causa, ha ricalcolato in euro 35.063,32 il saldo a credito del correntista del
conto corrente n. 255 (ex n. 6370) sul quale sono state addebitate anche tutte le competenze del finanziamento n.
280335.
Part In virtù di tale decisione si invita la Spett.le a provvedere al versamento della suddetta somma sul conto
corrente intestato alla Dott.ssa in concordato preventivo IBAN [...]. CP_1
Par La Procedura si riserva di chiedere inoltre la restituzione delle somme percepite per riparti parziali,da .
In pratica il liquidatore giudiziale, verosimilmente venuto a conoscenza della sentenza perché
Parte contattato dal legale di (la circostanza è dedotta nella comparsa di costituzione del concordato e appare del tutto credibile), esigeva il pagamento degli importi sul conto corrente della procedura. La
missiva veniva inoltrata anche a uno dei legali della il quale, per quanto è dato sapere, nulla CP_1
Parte eccepiva al riguardo. Non risulta comunque che si fosse rivolta direttamente ai legali della
Parte Parte
In data 4.6.2025, quindi dopo oltre due settimane, eseguiva il pagamento (doc. 2 . CP_1
Ritiene questo giudicante che, alla luce di quanto sopra, ricorra effettivamente l'ipotesi contemplata dall'art. 1189 c.c.
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Anzitutto, per quanto in questa sede si sia concluso nel senso che il credito oggetto della sentenza non possa ritenersi ricompreso nell'attivo concordatario, non può certo sostenersi che tale conclusione
Parte fosse ovvia e scontata, e che quindi non potesse esserci quantomeno un dubbio in capo a in
Parte ordine al fatto che le somme spettassero al concordato preventivo dell'impresa con la quale
Parte materialmente aveva intrattenuto i suoi rapporti. Dubbio che portava a confrontarsi con gli organi della procedura e alimentato – se non finanche da dichiarazioni rese dallo stesso legale della vi è prova, infatti, che questi, dichiaratosi antistatario, veniva pagato dalla banca CP_1
soccombente, ma non si è a conoscenza di ulteriori interlocuzioni intercorse – dal fatto che la pur disponendo di un titolo esecutivo dalla metà di marzo 2024, ancora alla metà di maggio CP_1
dello stesso anno non aveva intimato alcun pagamento. Giungeva a quel punto la richiesta di pagamento da parte degli organi della procedura, e a fronte del totale silenzio osservato dal legale della il quale per circa due settimane nulla eccepiva a fronte della pretesa del concordato, la CP_1
banca comprensibilmente riteneva corretto pagare la procedura concordataria, anche per evitare che maturassero gli interessi moratori.
Parte Sicura, insomma, è la buona fede che ha animato e la richiesta da parte del liquidatore giudiziale unita al disinteresse per la questione mostrato dalla parte (nessuna intimazione di pagamento per due mesi) e dall'avvocato della (che ignorava la pec del concordato) rappresentano le circostante CP_1
univoche che hanno indotto la banca a versare le somme nel conto corrente della procedura concorsuale.
Né può fondatamente sostenersi – come pure fatto dall'opposta in sede di discussione – che l'avv.
Bergamaschi non potesse esprimere (men che meno tacitamente) la volontà della CP_1
successivamente all'adozione della sentenza. Stando a quanto può apprezzarsi dall'esame della
Parte procura alle liti rilasciata dai sig.ri e in funzione dell'iniziativa giudiziale contro CP_1 Pt_3
Parte (che può rinvenirsi nella pec di notifica del precetto, in allegato all'atto di opposizione di , agli avvocati veniva attribuito un potere di rappresentanza «in ogni fase e grado», ivi compresa quindi la fase esecutiva. È comunque prassi piuttosto comune quella secondo la quale, per concordare se e in che modo vada eseguita una sentenza, i colloqui intercorrano tra i legali piuttosto che tra le parti direttamente. Ovvio è che, qualora tra le parti fosse intercorsa una vera e propria transazione, non sarebbe stata sufficiente la sola volontà (per giunta tacita) del legale, dovendosi acquisire per iscritto i
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consensi delle parti sostanziali coinvolte. Nel caso di specie, tuttavia, la banca stava soltanto cercando di capire chi fosse l'effettivo avente diritto del pagamento stante il fatto che il credito, pur accertato in favore della sig.ra riguardava rapporti di conto corrente sorti nell'ambito della gestione CP_1
dell'impresa caduta in concordato, e – come già detto – è ragionevole ritenere che, di fronte alla
Parte richiesta degli organi della procedura e all'inerzia palesata dalla si sia convinta che la CP_1
somma spettasse al concordato.
Oltretutto, non può nemmeno sostenersi che dopo la pronuncia della sentenza i rapporti tra la e l'avv. Bergamaschi si fossero interrotti. In disparte il fatto che, anche qualora così fosse CP_1
stato, tale circostanza avrebbe dovuto essere doverosamente segnalata dal legale in risposta alla pec della liquidatela, vi è prova che il rapporto tra l'opposta e quel legale siano proseguiti in quanto era proprio l'avv. Bergamaschi, dopo non aver eccepito alcunché a fronte della pec trasmessa dagli organi
Parte del concordato, a notificare il precetto a sulla base del medesimo titolo.
Parte 6. Per tali motivi, l'opposizione deve trovare accoglimento, avendo dimostrato di aver estinto il proprio debito. In forza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1189 c.c., la sig.ra CP_1
vanterebbe un diritto alla restituzione delle somme ricevute dal concordato;
sennonché, la domanda svolta (in via subordinata) dalla convenuta-opposta, oltre a risultare palesemente tardiva CP_1
infatti, si è costituita dopo le verifiche preliminari, tant'è che in un primo momento ne era stata dichiarata la contumacia), è stata espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
7. Può a questo punto passarsi alla regolamentazione delle spese di lite.
Deve prima di tutto ribadirsi quanto anticipato sub 1, e cioè che, in ragione della carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Lina Del Sole, in qualità di commissario giudiziale, e all'avv.
Parte
in qualità di liquidatore giudiziale, va condannata alla refusione delle spese Controparte_4
sostenute dalle stesse nel presente giudizio.
Parte Con riferimento alle altre parti, vanno compensate le spese di lite tra e il concordato preventivo.
Invero, la domanda subordinata svolta dall'opponente è rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale, per questo non vi è stata formalmente né vittoria, né soccombenza. È del tutto evidente, tuttavia, che tanto la chiamata in causa, quanto la domanda subordinata, fossero giustificate
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ponendosi dall'angolo visuale dell'istituto di credito che aveva corrisposto il pagamento in favore della procedura su richiesta degli organi di quest'ultima.
Parte Nel rapporto tra e invece, non può che ravvisarsi la soccombenza di quest'ultima. CP_1
Invero, stante il ricevimento della pec da parte degli organi della procedura concordataria, l'avv.
Bergamaschi, in rappresentanza della avrebbe dovuto quantomeno nutrire il sospetto che CP_1
Parte potesse aver pagato la procedura, assumere le informazioni del caso e muoversi di conseguenza
(eventualmente agendo in ripetizione nei confronti del concordato anziché chiedere alla banca un nuovo pagamento). E invece, appena due mesi dopo, a fine luglio 2024, notificava all'istituto di credito il precetto, così costringendo la banca a proporre opposizione. Inoltre, se l'avvocato dell'opposta non avesse totalmente ignorato la pec della procedura non si sarebbero venute a creare le condizioni per il
Parte pagamento estintivo ex art. 1189 c.c.. Insomma, certamente non ha alcuna colpa nell'accaduto,
avendo pagato a chi era apparso legittimato a ricevere il pagamento, di talché non avrebbe potuto far altro che opporre il precetto, e sarebbe ingiusto che le spese legali sostenute per tale legittima iniziativa processuale rimanessero infine a suo carico.
Infine, nel rapporto processuale tra e il concordato, risulta corretto addivenire alla CP_1
compensazione; illegittima, infatti, è la pretesa del concordato a trattenere le somme spettanti all'opposta, ma da parte sua quest'ultima ha formulato una domanda riconvenzionale di ripetizione del tutto tardiva (non a caso rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni).
In ordine ai criteri di quantificazione delle spese, relativamente alla posizione degli organi della procedura (avv. e avv. Del Sole), deve aversi riguardo al valore della domanda svolta nei CP_4
Parte loro confronti da (euro 37.000 circa) e, dal momento che la difesa è stata imperniata esclusivamente sul profilo della legittimazione processuale, risulta congruo applicare i minimi tabellari. Nel rapporto processuale tra le parti principali, invece, non può che aversi riguardo al credito precettato (superiore a euro 52.000) e non v'è ragione per discostarsi dai medi tabellari se non per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria, è giusto applicare i minimi tabellari) e per la fase decisionale (che non ha previsto la scambio di scritti conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
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▪ dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all'AVV. LINA EL SO, in qualità di commissario giudiziale, e all'AVV. in qualità di liquidatore Controparte_4
giudiziale della procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa
[...]
titolare dell'omonima Farmacia”; Controparte_1
▪ accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto;
▪ condanna a rifondere le spese di lite in favore Parte_1
dell'avv. LINA EL SO, in qualità di commissario giudiziale, e dell'avv.
[...]
in qualità di liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo CP_4
dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Controparte_1
Farmacia” liquidate in misura pari a € 3.809,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge;
▪ condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in misura pari a € 9.142,00 per ciascuna Parte_1
parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Arezzo, 31 luglio 2025
Il giudice
Federico Pani
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R.G. 1627/2024
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SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1627/2024 r.g.
promossa da
(P. IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Bernini
CONVENUTA-OPPOSTA
nonché nei confronti di
“ Controparte_2 [...]
”, iscritto al n. 12/2015 R.C.P. Controparte_3
del Tribunale di Arezzo, in persona del liquidatore giudiziale avv. rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avvocato Barbara Rossi
AVV. LINA EL SO (C.F. ), in qualità di commissario giudiziale del C.F._2
concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare Controparte_1
dell'omonima Farmacia”, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Del Sole
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AVV. (C.F. ), in qualità di liquidatore giudiziale Controparte_4 C.F._3
del concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare Controparte_1
dell'omonima Farmacia”, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Frosini
CONVENUTI
OGGETTO
Opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Parte
(nel proseguo anche solo “ ) ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole da per l'importo complessivo di € Controparte_1
54.530,93 (di cui € 35.063,32 a titolo di capitale e € 18.583,92 per interessi moratori ex art. 1284, comma
4, c.c.), ritenuto dovuto in forza della sentenza n. 304/2024, emessa in data 14.3.2024 dal Tribunale di
Arezzo nella causa iscritta al n. 1522/2021 R.G., promossa dalla stessa (in proprio e quale CP_1
titolare della farmacia omonima) nonché da quale garante, contro la banca. Parte_3
Nell'atto di opposizione la banca ha eccepito di aver già adempiuto alla sentenza, avendo versato la somma di € 37.621,98 (comprensiva del capitale e degli interessi legali maturati), mediante bonifico del
4.6.2024, sul conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale
“Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia”. Il pagamento sarebbe Controparte_1
avvenuto su richiesta della procedura, come da pec del 18.5.2024, e il legale che aveva assistito la nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata, informato del pagamento, non avrebbe CP_1
sollevato obiezioni.
A sostegno delle proprie ragioni, la banca ha dedotto che tale pagamento avrebbe effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1189 c.c., con conseguente estinzione dell'obbligazione. In via subordinata, ha chiesto la condanna della procedura di concordato e/o dei suoi organi alla restituzione della somma ricevuta,
per indebito arricchimento ex art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento privo di causa. Ha infine contestato la legittimità della richiesta di interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., ritenendo dovuti solo quelli legali già corrisposti.
Parte ha individuato quali propri contraddittori processuali, oltre alla precettante, «l'Avv.
[...]
(C.F. ), in qualità di Liquidatrice Giudiziale della Procedura di Concordato CP_4 C.F._3
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preventivo n. 12/2015 dell individuale e l'Avv. Lina Del CP_2 Controparte_3
Sole (C.F. ), in qualità di Commissario Giudiziale della Procedura di Concordato C.F._2
preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale dott.ssa . CP_1 Controparte_1
L'opponente ha concluso chiedendo:
«voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: -1) in via principale, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da accertare e dichiarare (i) la non debenza delle somme precettate;
Parte_1
(ii) l'insussistenza del diritto di di agire in executivis a carico della stessa, Controparte_1 Pt_1
per le ragioni meglio precisate nell'atto di opposizione;
(iii) l'invalidità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto,
che va conseguentemente annullato;
-2) in via subordinata, laddove si ritenesse che il pagamento eseguito dalla
Banca in favore della Procedura di Concordato Preventivo dell'impresa individuale dott.ssa Controparte_1
non abbia liberato la Banca e/o estinto il debito accertato nella sentenza azionata con l'atto di precetto
[...]
opposto, condannare detta Procedura e/o i suoi Organi (Liquidatrice e Commissario) a rimborsare/pagare alla Pt_1
stessa quanto versato in suo/loro favore, pari ad euro 37.621,98, oltre interessi legali dal 4/6/2024 ed interessi legali
moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo;
3) in ogni caso, condannare la parte
opposta e la Procedura di Concordato Preventivo e/o i suoi Organi al pagamento in favore della opponente Pt_1
delle spese di giudizio».
Si è costituita in giudizio la procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia”, eccependo preliminarmente la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva del commissario giudiziale, avv. Lina del Sole. Nel merito, ha confermato la legittimità del pagamento ricevuto, evidenziando che la proposta concordataria prevedeva la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio dell'impresa in concordato, ivi compreso il potenziale credito che derivava dal rapporto di conto corrente e dall'esercizio di azienda ceduta ai creditori. Ha inoltre dedotto che, stante le attuali prospettive di soddisfo dei creditori del concordato, l'attribuzione in favore della procedura di tutte le somme derivanti dai rapporti intrattenuti dalla sarebbe non solo giuridicamente fondata, ma anche doverosa Controparte_3
sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi assunti dall'impresa individuale nei confronti dei creditori concordatari. Con riferimento alla richiesta di interessi moratori si è dichiarata remissiva alla decisione del giudice dell'opposizione, mentre si è opposta alla richiesta di pagamento degli interessi formulata dall'opponente nelle conclusioni, nella denegata ipotesi in cui il concordato fosse tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla banca.
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Ha quindi concluso nei seguenti termini:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva del Commissario
Giudiziale Avvocato Lina Del Sole per i motivi esposti in parte motiva. Accertare altresì che il liquidatore giudiziale,
Avvocato è convenuto nell'odierno procedimento in rappresentanza della procedura di Controparte_4
concordato preventivo, e che quindi ogni eventuale domanda deve essere svolta nei confronti della procedura e non
del singolo organo o di chi svolge il relativo ufficio. Nel merito, accertare la legittimità e correttezza del pagamento
eseguito da in favore del Concordato dell'impresa individuale “Dott.ssa Parte_1 CP_2
titolare dell'omonima Farmacia” in forza della sentenza n.304/2024 del Tribunale Controparte_1
di Arezzo per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e per l'effetto accogliere l'opposizione
promossa da nella parte in cui chiede accertarsi l'insussistenza del diritto di Parte_1 [...]
ad agire in executivis a carico della banca stessa. Per gli stessi motivi respingersi Controparte_1
l'opposizione laddove l'opponente, in via subordinata, chiede che la procedura, o i suoi organi, siano condannati a
rimborsare alla banca stessa quanto versato in favore del concordato, oltre interessi legali e/o moratori. Con vittoria
di spese ed onorari».
Si è costituito l'avv. Lina Del Sole, in qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia” Controparte_1
eccependo sia il proprio difetto di capacità di essere convenuta in giudizio in rappresentanza del concordato, sia il proprio difetto di legittimazione passiva personale, non avendo ricevuto personalmente il pagamento. Nel merito ha contestato la domanda di restituzione di quanto versato
Parte da al concordato, associandosi alle difese ed argomentazioni proposte da quest'ultimo,
sostenendo che la procedura avrebbe correttamente incassato somme costituenti attivo concordatario da recuperare, in quanto crediti rinvenienti da rapporti bancari dell'azienda conferita nel concordato,
a nulla rilevando lo specifico saldo provvisorio esposto dalla debitrice.
Ha concluso nei seguenti termini:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente e
disporre l'estromissione dell'Avv. Lina Del Sole dal presente giudizio, ponendo le spese di costituzione a carico di
Part Part
in subordine e nel merito respingere le domande tutte proposte da nei confronti dell'Avv. Lina Del Sole in
quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese legali».
Si è costituito l'avv. in qualità di liquidatore giudiziale del concordato preventivo Controparte_4
dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia”, Controparte_1
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eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva personale, in quanto la ripetizione di indebito oggettivo prevede come destinatario unicamente colui che ha ricevuto indebitamente un pagamento.
Nel merito ha contestato la qualificazione degli interessi come moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.
Ha quindi concluso chiedendo:
«Voglia l'lll.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare, accertare la carenza di
legittimazione passiva dell'Avv. e per l'effetto estromettere l'Avv. dal presente Controparte_4 CP_4 giudizio - in ogni caso, nel merito, respingere le domande tutte svolte da nei confronti dell'Avv. Pt_4 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio». CP_4
Il giudice, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 30.10.2024, ha dichiarato la contumacia del creditore precettante e ha rinviato l'udienza al giorno 8.1.2025. Controparte_1
Successivamente, si è costituita rinunciando espressamente alla Controparte_1
richiesta di interessi moratori formulata nell'atto di precetto. Ha tuttavia contestato che il pagamento
Parte effettuato da alla procedura possa avere effetto liberatorio, sostenendo che il credito derivante dalla sentenza non era incluso tra quelli ceduti ai creditori e che quindi la procedura di concordato non era legittimata a ricevere il pagamento. In via riconvenzionale ha chiesto la ripetizione delle somme riscosse dal concordato oltre interessi legali dal pagamento.
Parte creditrice opposta ha quindi concluso nei seguenti termini:
«Voglia il Tribunale, per le causali di cui in premessa, - dare atto della rinuncia di Controparte_1
alla pretesa degli interessi moratori sul capitale liquidato nella sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Arezzo;
-
respingere per il resto l'opposizione interposta da - in ipotesi, in via riconvenzionale, Parte_1
condannare la Procedura di Concordato Preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale CP_1 Controparte_1
in persona della Liquidatrice Giudiziale Avv. (c.f. ) e del
[...] Controparte_4 C.F._3
Commissario Giudiziale Avv. Lina Del Sole (C.F. ) a pagare la somma di Euro 37.621,98 in C.F._2
favore di oltre interessi legali dal 4.6.2024 ed oltre interessi moratori di cui all'art. Controparte_1
1284 quarto comma c.c. dal deposito della presente comparsa di costituzione nonché alla refusione delle spese legali
che possa essere condannata a corrispondere alla Banca opponente». Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.1.2025 il giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia di ha rigettato le prove orali richieste e, ritenuta la causa Controparte_1
matura per la decisione, ha rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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all'udienza del 10.7.2025. Le parti hanno concluso oralmente nel corso dell'udienza; si evidenzia che l'opposta ha rinunciato alla domanda proposta in ipotesi nei confronti del concordato, senza che tuttavia sia stata espressa un'accettazione da parte della procedura.
Udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
●●●●●●●
1. In via del tutto preliminare deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Lina
Del Sole, in qualità di commissario giudiziale, e all'avv. in qualità di liquidatore Controparte_4
giudiziale, della procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa CP_1 [...]
titolare dell'omonima Farmacia”. Si rammenta, al riguardo, che la legittimazione Controparte_1
della parte costituisce una condizione dell'azione che il tribunale è chiamato a verificare sulla base della pura e semplice prospettazione fattuale e giuridica della parte attrice. Diverso discorso vale,
invece, per la titolarità effettiva di un certo rapporto obbligatorio, sul lato attivo o passivo: tale aspetto concerne infatti il merito della controversia e non un aspetto processuale da risolvere in limine litis.
Parte Ebbene, la domanda di risulta volta a ottenere l'accertamento dell'effetto liberatorio del pagamento ex art. 1189 c.c. o, in subordine, la restituzione delle somme versate ex art. 2033 c.c..
Tuttavia, sia che si inquadri la domanda nell'ambito dell'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), sia che la si consideri sotto il profilo dell'art. 2033 c.c. (ripetizione di indebito oggettivo),
non emergono elementi idonei a fondare la legittimazione passiva personale degli organi della procedura. Questi ultimi, infatti, non risultano essere accipiens del pagamento contestato, né titolari del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Inoltre, secondo i principi generali della normativa concorsuale, gli organi della procedura non assumono legittimazione passiva personale per le obbligazioni della procedura, né possono essere convenuti in giudizio in tale veste, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso di specie.
Non persuasiva è la linea difensiva assunta dalla parte opponente a giudizio ormai incardinato. In
Parte particolare, ha sostenuto che gli avv.ti Del Sole e avrebbe ritenuto CP_4
«incomprensibilmente» di costituirsi in giudizio personalmente atteso che, a suo avviso, la vocatio in ius
sarebbe stata indirizzata solo verso il concordato preventivo e gli organi della procedura sarebbero stati evocati solo «nella loro qualità».
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Anzitutto, tale argomentazione potrebbe al più valere per la figura del liquidatore e non certo per quella del commissario: è ben noto, infatti, che quest'ultimo non può sostituirsi al debitore concordatario nemmeno sul lato attivo, e dunque a maggior ragione non può mai essere considerato un organo rappresentativo della massa dei creditori. La sua chiamata in giudizio nella qualità di
«organo» della procedura, pertanto, risulta a prescindere da ogni altra considerazione errata.
Quanto al liquidatore, tale figura pacificamente ha una legittimazione processuale quale organo della procedura, ancorché circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere (si veda, recentemente, Cass. n. 11601/2025), e infatti in questo giudizio si è costituita (anche)
per rappresentare la massa. Tuttavia, la costituzione personale da parte dell'avv. si CP_4
giustifica alla luce del fatto che l'atto di citazione, complessivamente considerato, lascia intendere in
Parte maniera piuttosto chiara che intendesse chiamare in causa i professionisti personalmente considerati. Invero, un qualche dubbio al liquidatore è stato anzitutto indotto dall'incomprensibile chiamata personale del commissario (che, come detto, sicuramente non può rappresentare la procedura), con utilizzo della stessa formulazione lessicale (avv. ___ in qualità di ___). Inoltre, in sede di iscrizione a ruolo l'attrice ha inserito tra i convenuti, oltre al concordato preventivo, anche e EL SO Lina come persone fisiche. Infine - e la considerazione è davvero Controparte_4
Parte decisiva - ha così concluso: «in via subordinata, laddove si ritenesse che il pagamento eseguito dalla
Banca in favore della Procedura di Concordato Preventivo dell'impresa individuale dott.ssa
[...]
non abbia liberato la Banca e/o estinto il debito accertato nella sentenza azionata con l'atto di Controparte_1
precetto opposto, condannare detta Procedura e/o i suoi Organi (Liquidatrice e Commissario) a
rimborsare/pagare alla stessa quanto versato in suo/loro favore, pari ad euro 37.621,98, oltre interessi Pt_1
legali dal 4/6/2024 ed interessi legali moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla notifica della citazione al
soddisfo» (enfasi aggiunta).
Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Lina Del Sole e all'avv. con tutto ciò che ne consegue in punto di spese di lite, le quali nel relativo Controparte_4
rapporto processuale saranno poste a carico della che ha erroneamente convenuto in giudizio Pt_1
soggetti privi di legittimazione.
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2. Passando al merito, in linea generale può osservarsi che l'opposizione a precetto consente al presunto debitore di far valere sia vizi inerenti alla validità del titolo esecutivo, sia fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito azionato. In particolare, il debitore può dimostrare che il credito precettato è già stato estinto, rendendo ingiustificata l'intimazione di pagamento.
Nel caso in esame è pacifico in atti che: - con ricorso depositato il 26.5.2015, la dott.ssa
[...]
titolare dell'omonima farmacia, presentava domanda di concordato con riserva ex Controparte_1
art 161, 6° comma, l.f.; - il tribunale di Arezzo, con decreto del 26.6.2016, dichiarava l'apertura della procedura assegnando termine alla ricorrente per gli adempimenti di legge (doc. 7 concordato); - la debitrice depositava piano e proposta di concordato in data 30.10.2015 (doc. 8 concordato); - il concordato veniva omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 27.4.2017 (doc. 9 concordato).
Risulta altresì pacifico che, successivamente all'omologa, in pendenza dunque della procedura,
interveniva la sentenza n. 304/2024 del tribunale di Arezzo, posta a fondamento del precetto opposto
(doc. 3 concordato). Oggetto della pronuncia giudiziale era il conto corrente n. 6370 intestato alla aperto il 25.11.1988, trasferito a l'8.10.1993 con l'assegnazione del n. Controparte_3 CP_5
255 e chiuso il 2.10.2015, nonché il conto collegato n. 280335, aperto l'8.9.2012 e chiuso il 26.5.2015. La
Parte sentenza accertava l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici da parte di ricalcolando in € 35.063,32 il saldo a credito della farmacia sul conto corrente n. 255 (ex n. 6370) sul quale erano state addebitate anche le competenze del finanziamento n. 280335 (doc. 3 concordato).
Ciò posto, è evidente che il nodo centrale della controversia attiene alla natura del credito azionato e alla sua assoggettabilità alla procedura concordataria, sebbene l'accertamento giudiziale sia intervenuto solo successivamente all'ammissione al concordato.
3. La risposta a tali questioni sarebbe stata agevole qualora il concordato preventivo depositato avesse avuto natura liquidatoria. Nel concordato liquidatorio, infatti, ogni componente attiva, anche in ipotesi sopravvenuta, è destinata al soddisfacimento dei creditori;
sul punto la giurisprudenza è
assolutamente chiara: «nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a
disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una
misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tal senso. Ne consegue che, il ricavato della
vendita dei beni va distribuito tra i creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello
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promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore» (Cass. n.
6022/2014). Tale principio, anche se riferito al maggior realizzo dalla vendita di un immobile, è
traslabile anche nella fattispecie oggetto di questa controversia, perché analoga è la ratio che lo anima:
se, infatti, nei concordati di diversa natura l'obbligazione del debitore è strettamente correlata alle percentuali di soddisfacimento promesse ai creditori, e il piano contiene una mera descrizione delle iniziative imprenditoriali (liquidatorie o no) funzionali al raggiungimento di quell'obiettivo, invece nel concordato liquidatorio le percentuali promesse costituiscono (salvo che l'imprenditore non abbia espressamente deciso di vincolarsi alle stesse ai fini dell'adempimento) una mera previsione di massima, sostanziandosi altrimenti l'obbligazione assunta dal debitore esclusivamente nella messa a disposizione dei propri creditori di tutti i suoi beni, presenti e futuri (come recita la norma generale di cui all'art. 2740 c.c., del resto).
Quello proposto dalla sig.ra tuttavia, si atteggiava alla stregua di un concordato in CP_1
continuità aziendale. Invero, a norma dell'art. 186-bis, comma 1, l.f. è qualificabile come concordato in continuità quello prevedente la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, cui eventualmente si coniughi la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nel caso di specie, secondo quanto può apprezzarsi dalla lettura sia del piano che dell'attestazione, l'imprenditore si riprometteva di proseguire l'attività aziendale (mettendo così a disposizione dei creditori i flussi di continuità per il periodo stimato 26.5.2015-30.9.2016) per traghettare l'azienda verso l'alienazione in favore di un offerente già affacciatosi.
Erra la difesa del concordato preventivo laddove afferma che, nella sostanza, quello oggetto di causa dovrebbe considerarsi un concordato liquidatorio. Ed infatti, la cessione aziendale (oltretutto nel caso di specie anticipata anche da un lasso temporale non brevissimo di continuità diretta) costituisce una delle modalità tipiche di esecuzione del concordato contemplato dall'art. 186-bis l.f.. La stessa giurisprudenza menzionata nella comparsa di costituzione della procedura, peraltro, è molto chiara al riguardo, escludendo che possa darsi dignità all'orientamento (pur affacciatosi antecedentemente presso i giudici di merito) che sosteneva la tesi del concordato “misto”, cui si associava la valutazione di prevalenza della componente liquidatoria sulla componente in continuità (cfr. Cass. n. 734/2020).
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L'inquadramento del concordato preventivo in termini non liquidatori, con conseguente applicazione dell'art. 186-bis l.f., non è privo di risvolti giuridici. Ed infatti, nei concordati di tal fatta è
l'imprenditore a decidere quali componenti dell'attivo mettere a servizio del ceto creditorio, ideando un piano funzionale a sorreggere una proposta in cui (diversamente, almeno di regola, dal concordato liquidatorio) le percentuali di soddisfacimento risultano cruciali ai fini del corretto adempimento dell'obbligazione assunta. Ne consegue che le sopravvenienze attive successive all'omologazione del concordato in tanto possono ritenersi “attivo concordatario” in quanto siano state previste e messe al servizio dei creditori nel piano.
4. Orbene, nel principale atto difensivo del concordato preventivo si legge quanto segue:
«La pretesa restitutoria che ha formato oggetto della domanda e la conseguente restituzione delle somme dovute non
può che rientrare nel complesso dei beni ceduti ai creditori, per effetto di quanto previsto nella proposta concordataria
poi omologata.
In particolare, in relazione al rapporto intrattenuto dalla impresa individuale con Controparte_3 [...]
, la proposta concordataria dava atto che verso l'istituto la farmacia intratteneva il Parte_1 CP_1 conto 2858/255 con saldo attivo di euro 3.644,01 e il rapporto 280335 portante un saldo a debito di euro 3.113,49 al
26 maggio 2015. (pag. 24 proposta concordataria- doc.8).
A seguito di incassi successivi e compensazioni contestate operate dalla banca la proponente dichiarava che il debito
Part verso la per i rapporti di cui sopra ammontava ad euro 469,48 ed in tale misura veniva inserito nel dettaglio dei
debiti chirografari verso banche con credito non contestato, (allegato 15 della proposta concordataria-doc.11 ) mentre
per il rapporto n.255 il saldo attivo veniva appostato come disponibilità del concordato (doc. 12-allegato 3 della proposta concordataria-situazione patrimoniale analitico estimativa)».
Parte In pratica, secondo la difesa del concordato il fatto che i rapporti bancari intrattenuti con siano stati contemplati nel piano, da un lato come debito e dall'altro come credito, giustificherebbe il fatto che di ogni ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti, ancorché avvenuto successivamente all'omologa, dovrebbe beneficiare la massa dei creditori. Tale lettura, tuttavia, non è condivisibile.
Invero, la disamina delle pagine 24 e 25 del piano concordatario (doc. 8) rende evidente come l'unica
Parte voce di attivo messa a servizio dei creditori sia la seguente: «crediti verso per Assinde». In buona
Parte sostanza, la sig.ra rappresentava che il debito preesistente nei conti era stato azzerato CP_1
Parte da incassi avvenuti sia ante che post concordato, e che inoltre indebitamente aveva incassato una
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piccola tranche di "recupero scaduti" da Assinde, pari a € 635,71. Sosteneva, quindi, che «anche questo
Parte incasso attiene al periodo concordatario e dovrà essere restituito da in favore del Concordato Preventivo».
Non corrisponde al vero, quindi, che il "rapporto di conto corrente" veniva messo a disposizione dei creditori;
piuttosto, ai creditori venivano promessi appena circa 600 euro di credito per un incasso
Parte indebito da parte di somma che, rapportata al restante attivo concordatario, pesava appena lo
0,05% dell'intero. Riprova del fatto che quei rapporti bancari risultavano estranei al concordato preventivo è il fatto che la proposta di concordato veniva depositata in data 29.10.2015, mentre, per quanto può leggersi nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo, i due rapporti bancari intrattenuti
Parte con erano stati chiusi in precedenza, precisamente alle date del 29.5.2015 del 2.10.2015.
È senz'altro vero che il credito restitutorio poi accertato da questo tribunale con sentenza n. 304/2024
già esisteva all'epoca della proposizione del concordato preventivo (essendosi i rapporti bancari chiusi prima del deposito di piano e proposta, è evidente che tutti gli addebiti illegittimi compiuti dall'istituto di credito erano già maturati a quella data), ma trattasi di un elemento del tutto irrilevante. Quel credito, ancorché a quella data soltanto potenziale, avrebbe dovuto essere inserito nel piano concordatario per poter essere promesso ai creditori, e (almeno in linea astratta) il suo mancato inserimento avrebbe dovuto essere rilevato dall'attestatore, prima, e dall'organo commissariale, poi,
per consentire ai creditori di valutare la convenienza dello scenario concordatario (che non contemplava il credito in questione) da quello liquidatorio (nel quale, invece, il curatore avrebbe potuto coltivare la pretesa restitutoria).
5. In definitiva, deve ritenersi che il credito accertato nella sentenza surrichiamata, titolo esecutivo
Parte posto alla base del precetto notificato a dalla sig.ra è nella titolarità di quest'ultima e CP_1
Parte non può ritenersi compreso nell'attivo concordatario. Indebito, quindi, è il pagamento che ha eseguito in favore del concordato, giustamente richiesto dalla CP_1
Sennonché, occorre confrontarsi a questo punto con la difesa svolta dall'istituto di credito, il quale evoca l'applicazione dell'art. 1189, comma 1, c.c. a mente del quale «il debitore che esegue il pagamento a
chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona
fede». Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condizione per l'applicabilità della citata disposizione codicistica è che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche
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concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà
apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimo fosse determinato da colpa (si veda tra le altre Cass. n. 24639/2010).
Parte Orbene, risulta dai documenti versati in atti che, con una pec datata 18.5.2024 (doc. 1 , quindi dopo circa 2 mesi dal deposito della sentenza di condanna, gli organi della procedura si rivolgevano
Parte all'avv. Lucio Ghia, legale di (che la rappresenta anche in questo giudizio) all'avv. Giuseppe
Bergamaschi (uno dei tre difensori della scrivendo quanto segue: CP_1
«Gentili Colleghi,
scriviamo in relazione all'oggetto e in particolare alla sentenza n. 304 del 2024 Tribunale di Arezzo, pubblicata il
14.03.2024, R.G.1522/2021, Rep. n. 405/2024 del 14.03.2024, promossa da in proprio e Parte_5
Part quale titolare della farmacia omonima, nei confronti di con la quale il Tribunale di Arezzo, aderendo alle
risultanze della ctu disposta in corso di causa, ha ricalcolato in euro 35.063,32 il saldo a credito del correntista del
conto corrente n. 255 (ex n. 6370) sul quale sono state addebitate anche tutte le competenze del finanziamento n.
280335.
Part In virtù di tale decisione si invita la Spett.le a provvedere al versamento della suddetta somma sul conto
corrente intestato alla Dott.ssa in concordato preventivo IBAN [...]. CP_1
Par La Procedura si riserva di chiedere inoltre la restituzione delle somme percepite per riparti parziali,da .
In pratica il liquidatore giudiziale, verosimilmente venuto a conoscenza della sentenza perché
Parte contattato dal legale di (la circostanza è dedotta nella comparsa di costituzione del concordato e appare del tutto credibile), esigeva il pagamento degli importi sul conto corrente della procedura. La
missiva veniva inoltrata anche a uno dei legali della il quale, per quanto è dato sapere, nulla CP_1
Parte eccepiva al riguardo. Non risulta comunque che si fosse rivolta direttamente ai legali della
Parte Parte
In data 4.6.2025, quindi dopo oltre due settimane, eseguiva il pagamento (doc. 2 . CP_1
Ritiene questo giudicante che, alla luce di quanto sopra, ricorra effettivamente l'ipotesi contemplata dall'art. 1189 c.c.
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Anzitutto, per quanto in questa sede si sia concluso nel senso che il credito oggetto della sentenza non possa ritenersi ricompreso nell'attivo concordatario, non può certo sostenersi che tale conclusione
Parte fosse ovvia e scontata, e che quindi non potesse esserci quantomeno un dubbio in capo a in
Parte ordine al fatto che le somme spettassero al concordato preventivo dell'impresa con la quale
Parte materialmente aveva intrattenuto i suoi rapporti. Dubbio che portava a confrontarsi con gli organi della procedura e alimentato – se non finanche da dichiarazioni rese dallo stesso legale della vi è prova, infatti, che questi, dichiaratosi antistatario, veniva pagato dalla banca CP_1
soccombente, ma non si è a conoscenza di ulteriori interlocuzioni intercorse – dal fatto che la pur disponendo di un titolo esecutivo dalla metà di marzo 2024, ancora alla metà di maggio CP_1
dello stesso anno non aveva intimato alcun pagamento. Giungeva a quel punto la richiesta di pagamento da parte degli organi della procedura, e a fronte del totale silenzio osservato dal legale della il quale per circa due settimane nulla eccepiva a fronte della pretesa del concordato, la CP_1
banca comprensibilmente riteneva corretto pagare la procedura concordataria, anche per evitare che maturassero gli interessi moratori.
Parte Sicura, insomma, è la buona fede che ha animato e la richiesta da parte del liquidatore giudiziale unita al disinteresse per la questione mostrato dalla parte (nessuna intimazione di pagamento per due mesi) e dall'avvocato della (che ignorava la pec del concordato) rappresentano le circostante CP_1
univoche che hanno indotto la banca a versare le somme nel conto corrente della procedura concorsuale.
Né può fondatamente sostenersi – come pure fatto dall'opposta in sede di discussione – che l'avv.
Bergamaschi non potesse esprimere (men che meno tacitamente) la volontà della CP_1
successivamente all'adozione della sentenza. Stando a quanto può apprezzarsi dall'esame della
Parte procura alle liti rilasciata dai sig.ri e in funzione dell'iniziativa giudiziale contro CP_1 Pt_3
Parte (che può rinvenirsi nella pec di notifica del precetto, in allegato all'atto di opposizione di , agli avvocati veniva attribuito un potere di rappresentanza «in ogni fase e grado», ivi compresa quindi la fase esecutiva. È comunque prassi piuttosto comune quella secondo la quale, per concordare se e in che modo vada eseguita una sentenza, i colloqui intercorrano tra i legali piuttosto che tra le parti direttamente. Ovvio è che, qualora tra le parti fosse intercorsa una vera e propria transazione, non sarebbe stata sufficiente la sola volontà (per giunta tacita) del legale, dovendosi acquisire per iscritto i
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consensi delle parti sostanziali coinvolte. Nel caso di specie, tuttavia, la banca stava soltanto cercando di capire chi fosse l'effettivo avente diritto del pagamento stante il fatto che il credito, pur accertato in favore della sig.ra riguardava rapporti di conto corrente sorti nell'ambito della gestione CP_1
dell'impresa caduta in concordato, e – come già detto – è ragionevole ritenere che, di fronte alla
Parte richiesta degli organi della procedura e all'inerzia palesata dalla si sia convinta che la CP_1
somma spettasse al concordato.
Oltretutto, non può nemmeno sostenersi che dopo la pronuncia della sentenza i rapporti tra la e l'avv. Bergamaschi si fossero interrotti. In disparte il fatto che, anche qualora così fosse CP_1
stato, tale circostanza avrebbe dovuto essere doverosamente segnalata dal legale in risposta alla pec della liquidatela, vi è prova che il rapporto tra l'opposta e quel legale siano proseguiti in quanto era proprio l'avv. Bergamaschi, dopo non aver eccepito alcunché a fronte della pec trasmessa dagli organi
Parte del concordato, a notificare il precetto a sulla base del medesimo titolo.
Parte 6. Per tali motivi, l'opposizione deve trovare accoglimento, avendo dimostrato di aver estinto il proprio debito. In forza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1189 c.c., la sig.ra CP_1
vanterebbe un diritto alla restituzione delle somme ricevute dal concordato;
sennonché, la domanda svolta (in via subordinata) dalla convenuta-opposta, oltre a risultare palesemente tardiva CP_1
infatti, si è costituita dopo le verifiche preliminari, tant'è che in un primo momento ne era stata dichiarata la contumacia), è stata espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
7. Può a questo punto passarsi alla regolamentazione delle spese di lite.
Deve prima di tutto ribadirsi quanto anticipato sub 1, e cioè che, in ragione della carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Lina Del Sole, in qualità di commissario giudiziale, e all'avv.
Parte
in qualità di liquidatore giudiziale, va condannata alla refusione delle spese Controparte_4
sostenute dalle stesse nel presente giudizio.
Parte Con riferimento alle altre parti, vanno compensate le spese di lite tra e il concordato preventivo.
Invero, la domanda subordinata svolta dall'opponente è rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale, per questo non vi è stata formalmente né vittoria, né soccombenza. È del tutto evidente, tuttavia, che tanto la chiamata in causa, quanto la domanda subordinata, fossero giustificate
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ponendosi dall'angolo visuale dell'istituto di credito che aveva corrisposto il pagamento in favore della procedura su richiesta degli organi di quest'ultima.
Parte Nel rapporto tra e invece, non può che ravvisarsi la soccombenza di quest'ultima. CP_1
Invero, stante il ricevimento della pec da parte degli organi della procedura concordataria, l'avv.
Bergamaschi, in rappresentanza della avrebbe dovuto quantomeno nutrire il sospetto che CP_1
Parte potesse aver pagato la procedura, assumere le informazioni del caso e muoversi di conseguenza
(eventualmente agendo in ripetizione nei confronti del concordato anziché chiedere alla banca un nuovo pagamento). E invece, appena due mesi dopo, a fine luglio 2024, notificava all'istituto di credito il precetto, così costringendo la banca a proporre opposizione. Inoltre, se l'avvocato dell'opposta non avesse totalmente ignorato la pec della procedura non si sarebbero venute a creare le condizioni per il
Parte pagamento estintivo ex art. 1189 c.c.. Insomma, certamente non ha alcuna colpa nell'accaduto,
avendo pagato a chi era apparso legittimato a ricevere il pagamento, di talché non avrebbe potuto far altro che opporre il precetto, e sarebbe ingiusto che le spese legali sostenute per tale legittima iniziativa processuale rimanessero infine a suo carico.
Infine, nel rapporto processuale tra e il concordato, risulta corretto addivenire alla CP_1
compensazione; illegittima, infatti, è la pretesa del concordato a trattenere le somme spettanti all'opposta, ma da parte sua quest'ultima ha formulato una domanda riconvenzionale di ripetizione del tutto tardiva (non a caso rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni).
In ordine ai criteri di quantificazione delle spese, relativamente alla posizione degli organi della procedura (avv. e avv. Del Sole), deve aversi riguardo al valore della domanda svolta nei CP_4
Parte loro confronti da (euro 37.000 circa) e, dal momento che la difesa è stata imperniata esclusivamente sul profilo della legittimazione processuale, risulta congruo applicare i minimi tabellari. Nel rapporto processuale tra le parti principali, invece, non può che aversi riguardo al credito precettato (superiore a euro 52.000) e non v'è ragione per discostarsi dai medi tabellari se non per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria, è giusto applicare i minimi tabellari) e per la fase decisionale (che non ha previsto la scambio di scritti conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
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▪ dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all'AVV. LINA EL SO, in qualità di commissario giudiziale, e all'AVV. in qualità di liquidatore Controparte_4
giudiziale della procedura di concordato preventivo dell'impresa individuale “Dott.ssa
[...]
titolare dell'omonima Farmacia”; Controparte_1
▪ accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto;
▪ condanna a rifondere le spese di lite in favore Parte_1
dell'avv. LINA EL SO, in qualità di commissario giudiziale, e dell'avv.
[...]
in qualità di liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo CP_4
dell'impresa individuale “Dott.ssa titolare dell'omonima Controparte_1
Farmacia” liquidate in misura pari a € 3.809,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge;
▪ condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in misura pari a € 9.142,00 per ciascuna Parte_1
parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Arezzo, 31 luglio 2025
Il giudice
Federico Pani
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