TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2791/2020 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, ed ivi res.te nella via Dell'Acate n. 22, elettivamente C.F._1
domiciliata in Vittoria, nella via Garibaldi n.202, presso lo studio dell'Avv.
Ferdinando Corbino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...], rap- CodiceFiscale_2 presentato e difeso dall'Avv. Francesco Vinciguerra, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, CP_1
, con cui aveva contratto matrimonio concordatario in data
[...]
19.09.1989, in Vittoria, e dall'unione con il quale erano nate le figlie Per_1
(il 16.11.1993) e (il 07.06.1996), entrambe maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti. In particolare, la ricorrente riferiva che l'unione coniugale era cessata a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal marito, in particolare, più recentemente, a causa dell'intrapresa relazione extraconiugale posta in essere dal resistente, in spregio ad ogni sacrificio posto in essere dalla medesima, nell'interesse morale e materiale della famiglia;
chiedeva, pertanto, riconoscersi la responsabilità della disgregazione dell'unione coniugale in capo al . CP_1
Si costituiva in giudizio , il quale, mentre non si CP_2 opponeva alla pronuncia di separazione tra i coniugi, essendo ormai irreversibilmente venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra le parti, contestava la ricostruzione in fatto argomentata dalla ricorrente circa le ragioni che avrebbero condotto alla disgregazione della 4
compagine familiare, direttamente imputabili alla ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del giorno 27.05.2021, a fronte dell'assenza del resistente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, e il giudizio proseguiva nel merito.
Nelle more del giudizio de quo, con sentenza parziale n. 1458/2021 del 30.11.2021 veniva pronunciata la separazione personale tra le parti, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la decisione sulle sole reciproche domande di addebito insistite dalle parti.
Da ultimo, rilevato che con note di udienza del 03.02.2025, a firma congiunta, entrambe le parti rinunciavano alle rispettive domande di addebito avanzate nel presente giudizio, la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, senza la concessione di termini.
Ciò premesso, preso atto dell'intervenuta rinuncia di entrambe le parti alle reciproche domande di addebito, uniche e residuali questioni ancora oggetto del presente giudizio, ed essendo già stata emessa la pronuncia sullo status di separazione tra i coniugi, nel corso del giudizio, come sopra indicato, ragion per cui questo Collegio non deve pronunciarsi su alcuna altra domanda, si ritengono sussistenti i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, atteso il sopravvenuto difetto di interesse in capo alle parti medesime ad insistere nelle proprie pretese. 5
Si reputa congruo compensare tra le stesse le spese di lite, stante il tenore della presente decisione, e l'intervenuta reciproca rinuncia alle rispettive domande di addebito avanzate da ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe udito il P.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 29.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti