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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8010/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8010/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VENTURINI Parte_1 C.F._1
THOMAS, attore, contro
(c.f. ), con l'avv. CERUTTI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_1
convenuto,
In punto: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice: come da note di trattazione scritta depositate in data 31.7.2025
Conclusioni del convenuto: come da note di trattazione scritta depositate in data 28.8.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
dalla stessa patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 6.4.2022, verso le ore 10.00 pagina 1 di 17 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Giotto in Maerne di
Martellago (VE), inciampava in un buco presente nella pavimentazione, cadendo a terra e provocandosi lesioni.
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda attorea sia Controparte_1
sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con espletamento della prova orale sulla dinamica del sinistro e
C.T.U. medico-legale effettuata dalla dott.ssa sulla persona dell'attrice per Persona_1
accertare le lesioni dalla stessa subite.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice ha fissato per remissione della causa in decisione l'udienza del 30.10.2025, disponendo ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. la trattazione scritta della causa e concedendo alle parti termine sino alla medesima data per il deposito di note di trattazione scritta e ha concesso alle parti i seguenti termini perentori: giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle repliche.
Con Decreto del 30.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Venezia contrariis reiectis: NEL MERITO: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o, quanto meno, ai sensi dell'art. 2043
c.c. del nella produzione del sinistro occorso alla sig.ra in Controparte_2 Parte_1
data 6 aprile 2022 in località Maerne di Martellago (VE) per le causali tutte di cui in narrativa, condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire tutti i danni, Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla sig.ra , quantificati in € 77.542,15.=, Parte_1
ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che comunque risulterà di
pagina 2 di 17 giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta:
“A) Nel merito Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la prevalente
e/o concorrente responsabilità dell'attrice nell'occorso, condannarsi il al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti dalla Sig.ra nella misura rigorosamente provata in corso di causa e Parte_1
previa deduzione della quota parte corrispondente alla prevalente o, quanto meno, equivalente responsabilità riconosciuta in capo all'attrice. Spese, diritti ed onorari di causa compensati”.
******
1. Accertamento del fatto e della responsabilità.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra a seguito della caduta Pt_1
avvenuta in data 6.4.2022, verso le ore 10.00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Giotto in Maerne di Martellago (VE); secondo la prospettazione attorea, la signora sarebbe, infatti, caduta a causa di un buco presente nella pavimentazione del marciapiede che non era visibile, presentando detta sconnessione le stesse caratteristiche cromatiche della pavimentazione così confondendosi con essa e, inoltre, il posizionamento a ridosso del marciapiede dei camion che partecipavano al mercato, creava un effetto di ombreggiamento che rendeva ancor meno visibile l'insidia.
Ciò posto, in punto di diritto è da rilevare che l'art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 3 di 17 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto, essendo il custode obbligato al risarcimento per il solo fatto di trovarsi in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno, la quale comporti l'esercizio di un effettivo e non occasionale potere di fatto sulla stessa, senza che rilevi in alcun modo il grado di diligenza della custodia.
Pertanto, sul danneggiato incombe il solo onere di provare il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso da essa arrecato, a prescindere dalla sua pericolosità
o dalle sue caratteristiche intrinseche;
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale, di un terzo o dello stesso danneggiato, purché ovviamente tali fatti abbiano avuto una rilevanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno.
Tuttavia, la condotta del terzo interrompe il nesso di causalità solo se imprevedibile e non prevenibile rispetto all'evento pregiudizievole;
diversamente, la condotta del danneggiato interrompe o diminuisce la responsabilità del custode anche se meramente incauta, ossia caratterizzata da colpa, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (così Cass.
Sez. 6, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, confermata da Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n.
20943).
La valutazione della condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa deve infatti tener conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
pagina 4 di 17 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Alla luce delle suesposte premesse in diritto, occorre quindi verificare se, nel caso di specie, il fatto storico come descritto da parte attrice nei suoi atti abbia trovato conferma all'esito dell'espletata istruttoria, se sia stato provato il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso da essa arrecato e se, infine, possa considerarsi integrato il caso fortuito per escludere o diminuire la responsabilità del custode.
Ebbene, il fatto in sé della caduta della sig.ra nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1
indicate in citazione ha trovato conferma processuale dalla deposizione del teste
[...]
escusso all'udienza del 24.9.2024, che al riguardo ha reso dichiarazioni precise ed Tes_1
attendibili e la circostanza che egli sia il coniuge dell'attrice, non fa venir meno tale valutazione, dato che di per sé tale qualificazione soggettiva non è idonea a mettere in discussione l'attendibilità del teste se non correlata ad altri elementi intrinseci o estrinseci che facciano dubitare della veridicità della deposizione, cosa che nella specie non è emersa.
Infatti, il teste, presente al momento del sinistro, ha confermato le circostanze in punto di fatto sopra descritte, ha individuato in modo preciso il punto nel quale l'attrice è caduta e ha precisato: “Sì, è vero. Io ero un po' più indietro di lei. Avevo messo la macchina su un parcheggio vicino. Ho visto che lei cadeva. Quando sono arrivato io era già per terra e piangeva e le ho dato una mano
a tirarla sù. Ho visto che è caduta. Al momento non ho pensato perché era caduta. Le ho detto che andavo
a prendere la macchina e la portavo all'Ospedale. C'era una bella buca ed era vicina alla signora. Lei non mi ha detto niente, solo sono caduta su quel buco”.
pagina 5 di 17 La suddetta deposizione permette di ritenere sufficientemente provato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il sinistro accorso alla sig.ra , circostanza confermata anche Pt_1
dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi depositata da parte attrice, nonché dalla perizia medico – legale effettuata dalla dott.ssa . Per_1
Invero, innanzitutto le riproduzioni fotografiche prodotte da parte attorea mostrano chiaramente la presenza del buco sulla pavimentazione del marciapiede, circostanza tra l'altro sostanzialmente confermata dallo stesso convenuto in comparsa di CP_1
costituzione e risposta, che in proposito ha riconosciuto la sussistenza di: “una semplice predisposizione per la posa di un palo della pubblica illuminazione evidenziato dalla presenza di un elemento di ferro”.
Inoltre, lo stesso C.T.U. ha riscontrato che: “Esiste compatibilità tra la data della caduta
(06.04.22) e la data di insorgenza della sintomatologia che ha reso necessaria la valutazione da parte dei sanitari nella medesima giornata – criterio cronologico. Vi è inoltre corrispondenza tra la sede in cui ha agito il trauma contusivo-fratturativo (gomito destro) e la sede in cui si sono verificate le lesioni (frattura scomposta pluriframmentaria di epifisi e diafisi prossimale dell'ulna e dell'epifisi prossimale del radio)– criterio topografico. Non vi è stata soluzione di continuo tra la sintomatologia riferita ai sanitari che
l'hanno assistita a seguito della caduta ed il quadro clinico rilevato nei successivi accertamenti ed alla visita medico-legale (discreti esiti algo-disfunzionali) – criterio di continuità fenomenica. Nel caso in esame il trauma violento che ha subito la sig.ra risulta idoneo a determinare le lesioni ed i conseguenti esiti Pt_1
funzionali rilevati in sede di visita medico-legale – criterio di idoneità lesiva. Va infine sottolineato come non sono emerse, all'anamnesi e all'analisi della documentazione sanitaria, altre cause responsabili del quadro clinico sviluppato dalla paziente – criterio di esclusione di altre cause” (p. 15 – 16, relazione).
Ebbene, lo stato effettivo dei luoghi al momento del sinistro, la coincidenza topografica tra il buco presente nella pavimentazione del marciapiede ed il luogo di caduta dell'attrice, nonché la perizia medico – legale della dott.ssa , rappresentano tutti elementi Per_1
pagina 6 di 17 indiziari dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza e che, pertanto, permettono di ritenere sufficientemente provato il nesso di causalità materiale tra la res in custodia ed il sinistro accorso alla sig.ra . Pt_1
Peraltro, per la configurazione di una presunzione ex art. 2729 c.c. giuridicamente valida, che permetta al giudice di desumere l'esistenza di un fatto ignoto (nel caso di specie: il nesso di causa), muovendo da fatti noti (nel caso di specie: la caduta dell'attrice e il luogo di tale caduta), non occorre che l'esistenza del fatto ignorato rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit; è sufficiente, cioè, anche per la presente vicenda storica, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (ex pluribus, Cass. n. 2632/2014;
Cass. n. 22898/2013).
Da ultimo, non si ritiene raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la dimostrazione di un fattore interruttivo del nesso di causa rappresentato dal fatto del danneggiato.
Nel caso specifico, la caduta della signora sul tratto del marciapiede situato nel tratto Pt_1
di via Giotto in Maerne di non può essere considerata imprevedibile (rientrando CP_1
nel notorio che la presenza di un'anomalia nella pavimentazione possa determinare la caduta del passante), né imprevenibile (sussistendo la possibilità di rimuovere il dissesto, come è affettivamente è avvenuto successivamente al sinistro), né la condotta dell'attrice incauta (essendo emerso dalle risultanze istruttorie che il buco era difficilmente percepibile, in quanto di colore sostanzialmente omogeneo rispetto alla restante pavimentazione, così
pagina 7 di 17 da confondendosi con essa e la presenza dell'ombra proiettata da un camion in sosta rendeva ancor meno visibile l'insidia).
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna concorsualità dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c. nella causazione dell'evento di danno, in quanto l'irregolarità del predetto marciapiede non era comunque percepibile ed evitabile tramite l'utilizzo di una condotta ragionevolmente cauta.
2. NO risarcibile
2.1. NO non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n.
3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991,
Corte Cost. n. 184/1986).
pagina 8 di 17 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione medico – legale della dott.ssa
, risulta che l'attrice ha subito, a seguito del sinistro, una frattura scomposta Persona_1
pluriframmentaria di epifisi e diafisi prossimale dell'ulna e dell'epifisi prossimale del radio, con “discreti esiti algo-disfunzionali e cicatriziali a carico del gomito destro” (p. 13, relazione).
Sotto il profilo del danno permanente, la C.T.U. ha valutato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica che si sostanzia in una limitazione funzionale del gomito destro, valutata nella misura del 15%, con livello di sofferenza di grado medio sia durante la malattia, sia nella fase cronica, ossia a postumi stabilizzati.
Sotto il profilo del danno temporaneo, la C.T.U. ha quantificato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 16, di giorni 60 in forma parziale al 75%, di giorni 60 in forma parziale al 50% e di giorni 60 in forma parziale al 25%.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al maggio 2024, va considerato come valore base quello €130,00 per tutto il periodo d'inabilità, dato che la C.T.U. ha valutato un livello di sofferenza di entità medio durante la malattia.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €13.780,00 già comprensiva di personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall' invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti che va individuato nel 15%, considerata l'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 196 giorni dal sinistro, anni 70), va stabilita la somma di €41.335,00 a valori attuali.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice è liquidabile nella complessiva somma di
€55.115,00.
Tale somma è comprensiva della liquidazione del cd. danno morale subiettivo, dato che è stato considerato il valore del cd. “punto” aumentato della percentuale ponderata anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
pagina 9 di 17 Va considerato che la Corte di Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica” della sofferenza soggettiva dal danno biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; Cass.
n. 379/2009, Cass. Civ., SS.UU., n. 557/2009, e Cass. n. 11059/2009), quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza” (Cass. n. 5770/2010).
Nella specie, le sofferenze subite dall'attrice appaiono accertate anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo, dato il patimento morale che consegue normalmente al subire lesioni fisiche come la frattura ossea che ha interessato l'attrice a seguito del sinistro e dato che la CTU ha valutato la sofferenza soggettiva patita di grado medio durante la malattia e nel cronico.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008, n.
26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una pagina 10 di 17 modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare
(Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite
24/3/2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile pagina 11 di 17 di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004 n. 3868; Cass. 20.4.2007 n. 9514, e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972 già cit.).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali, ma piuttosto che il danno alla salute
è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Cass.
7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
pagina 12 di 17 Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.
Nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifico aspetto relazionale, per cui a tale titolo non può essere riconosciuta alcuna ulteriore personalizzazione.
2.2. NO patrimoniale.
Le spese mediche documentate, di cui la C.T.U. ha accertato la congruità e pertinenza da un punto di vista clinico ammontano a complessivi €5.561,90, somma comprensiva dell'importo pari ad €1.830,00 per la consulenza medico legale stragiudiziale.
L'attrice ha allegato che, all'epoca del sinistro, svolgeva attività lavorativa di casalinga occupandosi di tutte le incombenze domestiche relative alla cura della casa e della famiglia senza ricorrere all'ausilio di collaboratrici esterne.
Secondo la Corte di Cassazione il danno da riduzione della capacità di lavoro domestico costituisce danno patrimoniale futuro, posto che l'attività espletata dalla casalinga apporta utilità suscettibili di valutazione economica (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2010 n. 16896).
pagina 13 di 17 La perduta possibilità di svolgere lavoro domestico costituisce un danno patrimoniale, pari al costo ideale di un collaboratore cui affidare le incombenze che la vittima non ha potuto sbrigare da sé. Questo danno può essere totale, se la vittima è costretta a rinunciare allo svolgimento di qualsiasi attività domestica;
ovvero parziale, se in conseguenza dell'illecito viene ridotto, ma non soppresso, il tempo che il danneggiato dedicava alle incombenze domestiche. Il fondamento di tale diritto, che compete a chi svolge lavori domestici nell'ambito di un nucleo familiare, riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 Cost., che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice (Cass. n. 20324/2005).
Ciò premesso, l'attrice ha dimostrato la sua qualità soggettiva di casalinga, ossia di dedicarsi in via prevalente allo svolgimento del lavoro domestico a favore del suo nucleo familiare, dato che ciò è emerso dalla testimonianza di . Testimone_2
La C.T.U. ha quantificato un'inabilità lavorativa temporanea totale dell'attrice di 60 giorni e parziale al 50% di ulteriori 90 giorni.
Quanto alla quantificazione di detta posta di danno, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il criterio del triplo della pensione sociale, che per l'anno 2022 era pari ad
€468,11 mensili, per cui, considerata l'inabilità lavorativa sopra indicata, l'importo dovuto a detto titolo è pari ad €4.915,15.
Riguardo le spese legali stragiudiziali, si ritiene che nulla debba essere corrisposto a parte attrice a titolo di danno patrimoniale.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto di pronunciarsi sul tema, precisando quanto segue: “l'attività stragiudiziale, pur essendo assimilabile all'attività giudiziale, va liquidata come danno emergente laddove: abbia carattere di autonoma rilevanza rispetto alla attività giudiziale [ciò accade quando l'esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase stragiudiziale attraverso tutti gli
pagina 14 di 17 elementi probatori ivi raccolti (cd valutazione “ex ante”)];sia allegata e provata, secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2019, n. 17685).
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale documentata dalla difesa di parte attrice consiste nello svolgimento del procedimento per la negoziazione assistita, che costituisce peraltro condizione ineludibile di procedibilità del presente giudizio: si tratta quindi di attività priva di autonoma rilevanza, tutta finalizzata alla pretesa risarcitoria azionata in questa sede, che può essere inclusa nella liquidazione delle spese legali relativa alla fase di studio della controversia.
La somma complessivamente dovuta a parte attrice a titolo di danno patrimoniale è pari ad
€10.477,05.
2.3 NO risarcibile, interessi e rivalutazione.
Il danno complessivamente risarcibile all'attrice è di €65.592,05.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
pagina 15 di 17 In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori di aprile 2022 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
3. Regolazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum), e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U. 11.9.2007
n. 19014), e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta – soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 8010/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_1
respinta:
1) Accerta la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1
oggetto di causa e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma complessiva di
€65.592,05, oltre interessi come sopra specificato.
pagina 16 di 17 2) Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare Controparte_1
all'attrice le spese di lite che liquida nella somma di €14.103,00 per compenso (di cui €2.552,00 per la fase di studio;
€1.628,00 per la fase introduttiva;
€5.670,00 per la fase di trattazione;
€4.253,00 per la fase decisoria), €806,40 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice a carico di parte convenuta.
Venezia, 02/12/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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