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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6173/2022 RG (cui è riunito il ricorso 5165/2023 rg) fissata all'udienza del 11/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DELL'ATTI GIOVANNI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, con due ricorsi successivamente riuniti, chiedendo – con il ricorso 6173/2022 – di:
A) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha svolto attività di tipo agricolo (O.T.D.) Parte_1 per conto terzi e precisamente alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra con sede in Persona_1
Copertino (LE) per un totale sempre di n. 52 giornate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021;
1 B) Dichiarare, altresì, il diritto della sig.ra ad essere reiscritta negli elenchi Parte_1 anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino sempre con n. 52 giornate negli anni 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
C) Per lo effetto, condannare l' in persona del suo Presidente pro-tempore, a reiscrivere la sig.ra CP_2
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino sempre con Parte_1
n. 52 giornate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; […]
Con il riunito ricorso si è invece chiesto di:
A) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire dall in persona Parte_1 CP_2 del suo Presidente pro - tempore, l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 in virtù della domanda n. 2022917902517, presentata in data 17.02.2022, per le causali tutte di cui in narrativa;
B) Condannare, per lo effetto, l' in persona del suo Presidente p.t. al pagamento in favore CP_2 della sig.ra delle somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per l'anno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. […]
Parte ricorrente rappresenta di avere effettivamente svolto la propria attività di bracciante negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 presso l'azienda e, in Persona_1 particolare, ha fatto presente che:
- Anno 2016: ha lavorato nei mesi di aprile, maggio e giugno, per complessive n. 52 giornate, come bracciante agricola (O.T.D.) sui terreni siti in agro di Copertino alle contrade 'MO', 'Sant'Angelo' e
'Casole' ed è stata addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari, alla pulitura del terreno, ecc.;
- Anno 2017: ha lavorato nei mesi di febbraio, marzo e aprile, per complessive n. 52 giornate, come bracciante agricola (O.T.D.) sui terreni siti in agro di Copertino alle contrade 'MO', 'Sant'Angelo' e
'Casole' ed è stata addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari, alla pulitura del terreno, ecc.;
- Anno 2018: ha lavorato nei mesi di marzo, aprile e maggio, per complessive n. 52 giornate, come bracciante agricola (O.T.D.) sui terreni siti in agro di Copertino alle contrade 'MO', 'Sant'Angelo' e
'Casole' ed è stata addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari, alla pulitura del terreno, ecc.;
- Anno 2019: ha lavorato nei mesi di marzo, aprile e maggio, per complessive n. 52 giornate, come bracciante agricola (O.T.D.) sui terreni siti in agro di Copertino alle contrade 'MO', 'Sant'Angelo' e
'Casole' ed è stata addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari, alla pulitura del terreno, ecc.;
- Anno 2020: ha lavorato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per complessive n. 52 giornate, come bracciante agricola (O.T.D.) sui terreni siti in agro di Copertino alle contrade 'MO', 'Sant'Angelo'
2 e 'Casole' ed è stata addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari, alla pulitura del terreno, ecc.;
- Anno 2021: ha lavorato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per complessive n. 52 giornate, come bracciante agricola (O.T.D.) sui terreni siti in agro di Copertino alle contrade 'MO', 'Sant'Angelo'
e 'Casole' ed è stata addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari, alla pulitura del terreno, ecc.; […]
Ha quindi descritto gli elementi integranti il rapporto di lavoro subordinato (orario e paga)
e contestato la legittimità della cancellazione da parte di CP_2
nel costituirsi in entrambi i giudizi, ha rappresentato la correttezza del proprio CP_2 operato ed eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 22 dl 7/1970. Ha richiamato le risultanze del verbale ispettivo che ha portato al disconoscimento delle giornate agricole.
In corso di istruttoria è stato acquisito il verbale di prova relativo alle dichiarazioni rese in altro giudizio dall'ispettore (le stesse sono ammissibili e valutabili come prove c.d. Tes_1 atipiche).
***
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_2 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto
3 dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
2. Infondata è l'eccezione di tardività sollevata da In tal senso - infatti - va rilevato CP_2 come – nelle note di trattazione prodotte – parte ricorrente abbia dato pienamente atto della tempestività dell'atto di impugnazione (sia sufficiente confrontare la data del ricorso amministrativo con quella del deposito del ricorso giurisdizionale).
4 3. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la non ha materialmente speso - la avrebbe personalmente anticipato Per_1 Per_1 almeno circa 4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla . Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti Per_1 lavoratori extracomunitari “in nero”.
Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
E' ben vero che questo giudizio riguarda la posizione della bracciante ma va anche Pt_1 sottolineato come il presupposto del disconoscimento sia la sussistenza di un macroscopico ingigantimento dei fabbisogni.
4. Rispetto alla prova testi esperita, la teste ha fatto presente che: Tes_2
CP_ ADR: sono stata disconosciuta. Sono in causa con
ADR: la non mi sembra sia mia teste. Pt_1
ADR: la conosco per lavoro.
ADR: abbiamo lavorato per . Persona_1
ADR: abbiamo lavorato dal 2016 al 2019. Io nel 2019 ho finito e non ho lavorato più. Non so se lei ha continuato.
ADR: incominciavamo più o meno uguale, marzo o aprile. Lei finiva prima perché faceva meno giornate. Lei ne faceva 52.
ADR: io 102, un anno 104 ma non ricordo in quale anno.
ADR: MO, via Carmiano, sulla strada di Carmiano. S. Angelo vicino al Cimitero di
Copertino. Poi via Casole verso Nardò.
5 ADR: sono tutti fondi internati.
ADR: sempre di ortaggi. Facevamo trapianto delle piantine e poi nella stagione estiva la raccolta.
ADR: l'orario 6/6.30 a marzo aprile. Stagione estiva 5/5.30 l'inizio. 6 ore al giorno ADR: sempre
. Era lei che ci dava le istruzioni. Quando lei era impegnata il padre o il fratello ma Persona_1 la maggior parte delle volte lei.
ADR: 50 euro al giorno. A volte anche meno.
ADR: acconto e poi saldo ma col saldo non era puntuale. In contanti.
ADR: due squadre da 15 operaie ciascuna. A volte lavoravano tutte e due a volte una sola.
ADR: le istruzioni. Anche i pagamenti erano fatti da . Persona_1 Persona_1
ADR: andavo sempre sola con la macchina.
ADR: . . . Testimone_3 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Le sorelle forse. Per_2 Controparte_6
ADR: di altri non mi sto ricordando.
ADR: in campo aperto. C'era qualche straniero. non so di preciso. Testimone_4
Con La teste ha fatto presente:
ADR: conosco la ricorrente. perché sono andata a lavorare assieme a lei per 5 o 6 anni.
ADR: abbiamo lavorato assieme per , in campagna aperta. Persona_1
ADR: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
ADR: sono stata cancellata.
ADR: sono in causa.
ADR: non so dire se la RIsconi è teste nel mio giudizio. Io la indicai al mio avvocato.
ADR: via S. Angelo, un po' più avanti del cimitero. Da quella parte del depuratore, MO e a Casole.
ADR: io abito in una traversa di via S. Angelo.
ADR: raccolta. Dipende dal periodo. Io lavoravo in genere in primavera, qualche mese prima e qualche mese dopo.
ADR: nei mesi più freddi raccolta di verdura. , rape. CP_7 CP_8
ADR: in primavera inotlrata il trapianto degli ortaggi, peperone, melanzane pomodori.
ADR: io 52 gg qualche volta 80 gg.
ADR: penso 52 gg lei. La maggior parte dei mesi coincidevano le giornate. Però magari lei iniziava prima o io continuavo.
ADR: per tutto gli anni indicati nei quali ha lavorato con me
6 ADR: quando era estate dalle 5/5.30 e lavoravamo tra 5 e 7 ore al giorno.
ADR: quando faceva più freddo si iniziava alle 6.30/7 più o meno sempre quelle ore.
ADR: se mancavano ore si recuperavano.
ADR: meno di 50 euro al giorno, 47 circa
ADR: ci pagava. Gli ultimi due anni a me con bonifico. Gli anni precedenti Persona_1 contanti.
ADR: un acconto a metà mese. Poi il saldo con la busta paga a fine mese.
ADR: era lei che dava le istruzioni.
ADR: era lei che ci distribuiva sui fondi. Ci diceva cosa fare dove andare.
ADR: sui tre fondi le stesse colture. Erano campi aperti.
ADR: di colore no. qualche signora straniera c'era. Qualcuna.
ADR: andavo da sola sui terreni.
ADR: un paio di squadre. 14/15 persone a squadra.
ADR: iniziavamo le due squadre poi dipendeva dal tipo di lavoro, di raccolta che si doveva fare.
La teste ha fatto presente che: Tes_5
ADR:Conosco la signora Pt_1
ADR: abbiamo lavorato in campagna da aprile a maggio 2018. Ci siamo trovate quei due mesi là.
ADR: . Persona_1
ADR: sono stata cancellata e sono in causa con CP_2
ADR: nel 2018 ho lavorato da aprile a giugno. Non ricordo i miei giorni precisi.
ADR: la ricordo aveva iniziato un mese prima di me. Pt_1
ADR: verso Carmiano, MO. Verso il cimitero, S. Angelo e verso Casole.
ADR: le direttive le dava o o il padre o il fratello. Persona_1
ADR: ci vedevamo direttamente al fondo dove dovevamo lavorare.
ADR: ad aprile si iniziava per le 6.30. 5 o 6 ore al giorno.
ADR: 48/50 euro al giorno. Non era precisa precisa.
ADR: pagava Persona_1
ADR: loro ci distribuivano sui fondi.
ADR: venivano anche sui fondi a controllare.
ADR: una quindicina eravamo.
7 ADR: io alla raccolta. A volte pulivamo il fondo dei Parte_2 prodotti già raccolti, delle colture invernali.
ADR: io con la macchina mia. La risconi non so come andava. Veniva con la macchina penso.
ADR: dove stavamo noi non c'erano serre.
ADR: alla quindicina ci dava l'acconto e poi alla busta paga dava il resto, a volte.
ADR: pagava in contanti.
ADR: c'era la . Poi c'era . e poi la Controparte_9 Per_3 Controparte_6
. CP_10
ADR:non so dire se la è mio teste. Pt_1
La teste ha affermato: CP_9
ADR: conosco la Abbiamo lavorato assieme. Pt_1
ADR: dal 2016 al 2021 io ho lavorato. Tutti gli anni tranne uno abbiamo lavorato assieme. Se non sbaglio solo nel 2019 mi sa che non c'era.
ADR: lavoravamo anche negli stessi mesi più o meno.
ADR: a volte iniziavamo a gennaio, a volte a marzo. Sempre i primi mesi dell'anno erano.
ADR: io 52 gg facevo e anche lei.
ADR: 6.30/7 quando era invero. D'estate dalle 5/5.30. lavoravamo 5 o6 ore al giorno.
ADR: anche io sono stata cancellata e sono in causa.
ADR: 48/45/50 euro a giornata. Per_ Per_ ADR: la ci pagava o il papà o i fratelli. I fratelli di sono e GI ma più Per_4
GI. Per_ ADR: la dava le direttive o il papà.
ADR: verso la strada di Carmiano c'è MO. S. Angelo verso il cimitero e Casole verso Nardò.
ADR: a squadre, una quindicina di persone ogni squadra. eravamo una o due squadre.
ADR: in campagna non ci sono serre.
ADR: abbiamo piantato melanzane peperoni fagioli. Pulito i terreni dalle plastiche e le erbette.
ADR: io viaggiavo da sola. Non so come andava lei.
ADR: credo che la sia mia teste. Pt_1
ADR: ogni 15 del mese dava un acconto. Poi a fine mese o anche dopo ci dava gli ultimi soldi.
ADR: dava anche la busta paga.
8 La teste ha affermato che: Tes_6
ADR: mi chiamo nata in [...] il [...] Testimone_7
ADR: conosco la Lavorando assieme in campagna. Per la ditta . Pt_1 Persona_1
ADR: con me nel 2021.
ADR: lei ha lavorato con me 30 giorni. lei ha finito a marzo e io ad aprile. Nei primi tre mesi dell'anno.
Più o meno 30 giorni.
ADR: insieme facevamo il trapianto degli ortaggi e poi successivamente arrivava la raccolta della verdura.
ADR: e poi le pulizie dei terreni se c'era bisogno.
ADR: sempre aperto.
ADR: anche nel 2021 in campo aperto.
ADR: uno era MO e l'altro per andare al cimitero a S. Angelo. C'era il depuratore dell'acqua.
ADR: dava le direttive. Persona_1
ADR: i soldi sempre . In contanti, con poi a fine mese la busta paga. Persona_1
Pagava in ritardo.
ADR: dava acconti ma non con precisione.
ADR: dava acconti da 50 euro. E poi il resto se era possibile con la busta paga.
ADR: alla fine anche se con ritardo ho avuto tutto pagato.
ADR: andavamo ogni giorno quando c'era la possibilità di andare pure il sabato andavamo.
Dipendeva quello che c'era da fare.
ADR: 6.30/7. Facevamo 5/6 ore al giorno.
ADR: lei ci diceva la sera prima magari e formava i gruppi. Oppure andavamo direttamente al ritrovo a Casole. C'era l'ufficio a Casole.
ADR: viaggiavo da sola.
ADR: squadre da 10/15 persone più o meno.
ADR: bene o male eravamo sempre quasi le stesse. C'era chi non veniva però eravamo costanti.
ADR: io sono stata cancellata, sono in causa con CP_2
ADR: ricordo e l'altra era ma non ricordo il cognome, CP_6 CP_9
CP_1 ADR: successivamente ho lavorato con la signora Prima con la ditta . Controparte_12
ADR: 2 anni ho lavorato con . Persona_1
ADR: presumo che la sia mia teste. Pt_1
5. Quale prova dedotta da sono state acquisite le dichiarazioni dell'ispettore CP_2 Tes_1
9 sono state acquisite a verbale le dichiarazioni rese in altro giudizio dall'ispettore … Tes_1
A.D.R. confermo che gli accertamenti iniziarono il 31.07.2020 a seguito dell'istanza di emersione di n.
21 cittadini extracomunitari presentata dalla titolare dell'azienda ; quello stesso giorno ci Persona_1 recammo sui terreni accompagnati da e dalla dipendente;
fu la stessa Persona_1 Testimone_8 Per_1
ad accompagnarci sui terreni precedendoci con la macchina, noi la seguimmo;
i terreni erano in agro
[...] di Copertino, c'erano tre appezzamenti in particolare, in uno avevano già finito di raccogliere, c'erano solo peperoni, in quello più grosso c'era anche il vigneto ed alcuni ortaggi e c'era infine un terreno proprio dove c'era l'abitazione di , lì c'erano serre che in quel momento erano incolte perché faceva troppo Persona_1 caldo;
andammo di mattina verso mezzogiorno circa, in quella giornata non trovammo nessuno a lavorare,
ci disse che i braccianti erano già andati via. Persona_1
A.D.R. un secondo sopralluogo fu fatto il 23 settembre 2020 e nell'occasione trovammo 12 lavoratori sul terreno dove c'era il vigneto;
andammo sempre di mattina, di nostra iniziativa e senza;
Persona_1
c'erano due italiani che furono identificati in e , una cittadina rumena di Persona_5 Persona_6 nome e 7 extracomunitari, alcuni in nero e alcuni registrati;
nell'occasione andammo solo sul Persona_7 terreno più grande coltivato a vigneto;
non ricordo se tornammo anche sugli altri due terreni, in azienda non andammo quel giorno;
non abbiamo scoperto l'esistenza di altri terreni oltre a quelli che ci furono indicati da in occasione del primo accesso;
in denuncia aziendale erano indicati anche dei terreni in agro Persona_1 di Galatina e in agro di Nardò, dove però non ci ha mai portati e noi non abbiamo mai Persona_1 effettuato sopralluoghi.
A.D.R. altro sopralluogo fu effettuato il 30 settembre 2020 su tutti i terreni in agro di Copertino che ci aveva indicato e nell'occasione non trovammo nessuno, mentre sul libro unico per tale data Persona_1 risultavano in forza, quindi presenti, 79 lavoratori;
faccio presente che, mentre gli accessi durante i quali furono trovati lavoratori erano noti all'azienda, quelli durante i quali non fu trovato nessuno non erano noti all'azienda; ciò ha comportato notevoli differenze, in quanto sul libro unico per il 23 settembre risultavano presenti solo quei lavoratori che furono trovati presenti e che ho prima indicato, mentre invece il
22 settembre, giorno precedente, risultavano presenti 97 lavoratori. Il 30 settembre andammo alle 11:48 e come ho detto non trovammo nessuno, non c'erano machine parcheggiate, anzi non ne abbiamo mai trovate,
l'azienda aveva a disposizione un pulmino con 7-9 posti;
con riferimento allo stato dei terreni il 23 settembre i lavoratori extracomunitari stavano spiantando le zucchine ed erano rimaste solo un poco di cocumelle o cocumarazzi o altre piante improduttive, mentre il vigneto stava ancora lì, ma preciso che ci ha Persona_1 riferito che la raccolta non la fanno loro, la fanno i terzi compratori con le macchine;
se non sbaglio c'erano fatture di vendita di uva, non ricordo di preciso.
10 A.D.R. abbiamo fatto altri sopralluoghi il 29 gennaio 2021 alle 10:00 su tutti e tre i terreni e anche in tale occasione non c'era nessuno presente, i terreni erano incolti, ma sui registri risultavano presenti al lavoro
24 lavoratori;
poi il 18 febbraio ore 10:40, nell'occasione erano presenti Persona_8 Persona_7
e , i quali erano intenti a potare il vigneto con forbici elettroniche;
dal libro unico per quel Persona_6 giorno erano presenti solo 4 lavoratori, mentre il giorno presente e quello successivo erano presenti 44 lavoratori;
il 10.03.2021 alle ore 10:15, all'interno delle serre trovammo , Persona_7 CP_13
e , mentre all'esterno c'erano alcuni extracomunitari;
anche in questo caso Persona_5 Persona_6 sul libro unico per il giorno dell'accesso erano presenti 8 lavoratori, mentre nel giorno precedente 57 e in quello successivo 34; il 17.03.2021 ore 11:00 non abbiamo trovato nessuno e sul libro unico risultavano presenti 92 lavoratori;
il 25.03.2021 ore 10:00 trovammo , Persona_7 Persona_6 [...]
, , e due extracomunitari;
poi il 26.03.2021 ore 09:43 Per_5 Persona_9 CP_13 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 55 lavoratori;
il 31.03.2021 ore 09:03 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
08.04.2021, ore 10:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
14.04.2021, ore 09:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 92 lavoratori;
il 28.04.2021 trovammo e un extracomunitario, Persona_8 oltre ad alcuni lavoratori che stavano su una parte del terreno che era stata data al fratello di Persona_1
e furono identificati in , , e Persona_7 Persona_5 Persona_6 CP_13 Per_9
, oltre a 6 cittadina extracomunitari;
l'ultimo accesso il 03.06.2021 ore 09:30 ed era presente
[...] solo nell'azienda dove ci sono le serre. Persona_7
A.D.R. Al termine, abbiamo ritenuto validi i rapporti di lavoro delle persone trovate sui terreni e di quelli per i quali abbiamo trovato dei riscontri, tipo pagamenti tracciabili a mezzo bonifico o assegno.
A.D.R. i lavoratori risultanti sul libro unico non sono stati singolarmente ascoltati.
6. Analizzando tutti i documenti in atti appare che nel giorno 26.3.21 quando vi è stato accesso ispettivo, pur risultando presente secondo la busta paga, la ricorrente non è stata effettivamente rinvenuta a lavoro.
La teste , il 10.3. e il 26.3 2021 risulta presente secondo le buste paga ma non viene Tes_6 trovata presente dagli ispettori. Inoltre, sempre secondo le buste paga, le sarebbero state compresenti per 2 giorni a gennaio, 10 giorni a febbraio, di marzo si è già illustrata l'anomalia riscontrata. Inoltre, anche l'8.4.2021 la teste risulta presente in busta paga ma non è stata rinvenuta dagli ispettori. Da queste indicazioni non risulta assolutamente attendibile e idonea a fondare la domanda la testimonianza della . Tes_6
11 La teste nel 2021 ha iniziato a lavorare a marzo;
la teste, tuttavia, ha riferito nelle Tes_5 sue dichiarazioni dell'anno 2018. Tuttavia, il 17 e il 31 marzo 2021 pur risultando presente dalle buste paga non risulta rinvenuta dagli ispettori. Trattasi di elementi idonei a minare la attendibilità della teste.
Inoltre, con riferimento al 2018 la stessa ha riferito, tra l'altro, nel 2018 ho lavorato da aprile a giugno. Non ricordo i miei giorni precisi. Sia il periodo di sovrapposizione ridotto sia tale affermazione elidono la possibilità di ritenere utile tale dichiarazione.
Con La teste pur risultando presente nelle buste paga il 17 e il 26 marzo 2021 non è stata Con rinvenuta dagli ispettori. Lo stesso vale per l'8 e il 14 aprile 2021. La stessa teste per i primi tre mesi dell'anno ha comunque avuto una frequenza con la ricorrente di certo inferiore ai 51 gg (come si evince dalle date indicate nelle buste paga). Quindi per tale anno non vale certamente la prova dedotta. Questa conclusione non è inficiata dalla presenza di un bonifico relativo al marzo 2021 e diretto alla in quanto in ogni caso Controparte_6 non potrebbe la stessa mai dare la prova di 51 gg di lavoro della ricorrente (essendo di per sé la teorica compresenza inferiore).
La teste pur risultando presente nelle buste paga il 17 e il 26 marzo 2021 non è CP_9 stata rinvenuta dagli ispettori. Questo inficia l'attendibilità della teste anche per gli anni pregressi.
La teste nel 2017 ha iniziato ad aprile mentre la ha lavorato da Testimone_9 Pt_1 febbraio ad aprile. Quindi vi sono stati al massimo 20 giorni di “coabitazione lavorativa” insufficienti a provare il requisito legale. Nel 2018 parimenti la “coabitazione”2 è stata inferiore ai termini di legge (51 gg). Nel 2019 pure la teorica coabitazione massima è stata inferiore ai 40 gg. Le affermazioni della sono quindi generiche ed inidonee a fondare Tes_2 la prova richiesta per l'accoglimento della domanda. Tale genericità incide parimenti sulle dichiarazioni per il 2016.
7. Da ciò si ricava la sostanziale infondatezza del ricorso “principale”; conseguentemente è da rigettarsi anche il ricorso riunito in quanto afferente alle medesime situazioni di fatto
12 vagliate. Le spese sono compensate stante la natura seriale del contenzioso e la sua complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6173/2022 (cui è riunito il ricorso 5165/2023 rg), così provvede: rigetta i ricorsi riuniti;
spese compensate.
Lecce, 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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