TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 3242/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott. Claudio Maggioni Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di interdizione, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in foglio separato, dall'Avv. Giovanni
Distefano Marino (C.F. ), presso il cui studio ha eletto C.F._2
domicilio in Comiso, Via Gen. Girlando n. 5/b (fax: - PEC: P.IVA_1
, espone quanto segu Email_1
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
residente in [...], C.F._3 presso la Residenza per anziani “Il melograno”
INTERDICENDO 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi Parte_1
l'interdizione del padre, , il quale, oltre ad avere gravi Controparte_1 problemi di deambulazione, si trovava in condizione di abituale infermità di mente, che lo rendeva assolutamente incapace di intendere e di volere, e, conseguentemente, di provvedere ai propri interessi. In particolare,
l era affetto da “encefalopatia multinfartuale, con sindrome CP_1
pseudobulbare”, con “esiti di ictus ischemico occipitale dx con emianopsia”, nonchè da “demenza senile mista con episodi confuso amnestici”. La
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell' nella visita CP_2 del 24/10/2023, diagnosticava un “declino cognitivo da encefalopatia multinfartuale…ateromasia carotidea”. Il padre, purtroppo, spesso non riconosceva le persone che gli stavano intorno, pur trattandosi di parenti, né aveva coscienza della realtà, il che esprimeva la sua assoluta incapacità di intendere e di volere. L'interdicendo versava mensilmente la somma di €
1.250,00 alla Residenza per anziani “Il melograno” di Ragusa, dove lo stesso era ricoverato insieme alla moglie.
Con ordinanza del 15.01.2025 veniva disposto l'esame dell'interdicendo, in quanto avente gravi problemi di deambulazione, presso la residenza per anziani “Il Melograno” di Ragusa. 4
Alla successiva udienza del 07 aprile 2025 si procedeva all'audizione del ricorrente, figlio dell'interdicendo, . Parte_1
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18171 del 26.07.2013, C.E.D.Cass.n. 627498).
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della maggiore idoneità dell'interdizione, piuttosto che di altre misure a tutela dell'incapace, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22332 del 26.10.2011, C.E.D.Cass.n. 619848). 5
Nella specie l'interdicendo, , è risultato affetto da una Controparte_1
grave malattia da alcuni anni, che lo rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi e di svolgere in maniera autonoma ogni atto della vita quotidiana, necessitando dell'assistenza continua di terze persone.
Lo stesso é risultato altresì dissociato nel tempo e nello spazio, e incapace di rendersi conto di dove si trovi o di riconoscere i suoi familiari, tranne la moglie, che lo assiste continuamente.
In sede di suo esame, il giorno 19 febbraio 2025, presso la residenza per anziani “Il Melograno”, è apparso seduto su una sedia a rotelle, con limitate capacità di movimento, avendo dei gravi problemi di deambulazione, ed è riuscito soltanto a rispondere alla domanda sul suo nome, e a riconoscere la moglie, nonché a ricordare di avere dei figli, mentre per il resto non è stato in grado di ricordare nulla, non riconoscendo il figlio presente, e non sapendo neppure rispondere alla domanda su che giorno fosse.
Il figlio dell'interdicendo, , sentito all'udienza del 07 Parte_1 aprile 2025, ha riferito che il padre a breve avrebbe compiuto 91 anni, e che da circa tre anni si trovava in questa condizione, essendo impossibilitato a deambulare, ed essendo costretto su una sedia a rotelle;
il padre non si rende conto di dove si trovi, e non riesce a compiere gli atti della vita quotidiana, necessitando anche di essere imboccato, e riconosce solo la moglie. E' proprietario di una casa a Savona, e percepisce una pensione di euro 1.700,00 circa mensili, oltre all'indennità di accompagnamento per circa euro 540,00 mensili.
“Alle domande risponde a monosillabi, se viene stimolato interagisce di più, ma non riesce a condurre un discorso, e neppure a comunicare i suoi bisogni, dobbiamo essere noi a comprendere cosa vuole. Prende diversi farmaci, tra cui un farmaco anticoagulante, ha anche problemi di 6
fibrillazione atriale per la quale prende un'altra medicina. In media deve prendere almeno cinque/sei pillole al giorno, anche alla prostata e per la pressione;
ha anche due ernie del disco”.
In sede di verbale della Commissione medica del Distretto di Ragusa per l'accertamento delle invalidità civili del 24.10.2023 è stato appurato il grave stato di infermità dell' risultato affetto da “declino cognitivo CP_1
da encefalopatia multinfartuale … ateromasia carotidea - Discopatie lombari multiple con restringimento dell'intersoma L4-L5 - diabete mellito tipo 2, disipidemia”.
Alla luce delle considerazioni suespresse, la gravità dell'infermità psichica, di natura irreversibile, da cui è affetto l'interdicendo, soggetto novantenne, che lo rende assolutamente incapace di gestire in modo autonomo e consapevole i suoi interessi, personali e patrimoniali, unitamente all'età del predetto, fà apparire del tutto inutile l'applicazione della misura alternativa dell'amministrazione di sostegno, la cui ratio è quella di assicurare un strumento maggiormente flessibile, che consenta di comprimere nella minor misura possibile la sfera personale di autodeterminazione del soggetto.
L è risultato altresì bisognevole di cure farmacologiche CP_1
continue e pesanti, essendo costretto ad assumere vari farmaci, con frequenza prestabilita, più volte nell'arco della giornata.
Misura più confacente e adeguata alla cura e alla protezione degli interessi sia personali che patrimoniali dell' affetto da una grave CP_1 infermità irreversibile e da un'invalidità totale, e quindi bisognevole di cure farmacologiche continue, si reputa, ad avviso di questo Collegio, quella dell'interdizione, come richiesto dalla parte ricorrente, stante la particolare complessità dell'incarico da svolgere, rendendosi necessaria una figura che 7
assista e rappresenti il soggetto da tutelare nella gestione di ogni suo interesse, di natura sia personale che patrimoniale, e che assuma ogni decisione, anche di una certa rilevanza, in luogo del medesimo.
Va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto.
Nulla va statuito sulle spese di lite, stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
data comunicazione degli atti al P.M. in sede
Dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ; C.F._3
dispone trasmettersi gli atti al Giudice Tutelare per la nomina del tutore del predetto.
Nulla sulle spese di lite. 8
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 09.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti