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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18056 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
, con l'Avv. DRAGO VINCENZO Parte_1 Controparte_1
ATTORE
E
e per essa la con l'Avv. SORRENTINO GIANCARLO Controparte_2 CP_3
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 16.07.2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 [...]
convenivano, innanzi a questo Tribunale, per l'accertamento CP_1 Controparte_2
dell'applicazione di condizioni economiche illegittime al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 14.06.2011 (rep. N. 53.455; racc. n.1.004) per la somma di € 139.750,00 con la CP_4
e per sentirla condannare alla restituzione di quanto dovuto. In particolare, gli attori
[...]
deducono l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, la corresponsione di
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interessi in misura superiore rispetto a quella legalmente prevista, nonché l'applicazione di interessi ultralegale.
Si costituiva in giudizio e per essa la che, prospettando Controparte_2 CP_3
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per eventuali pretese risarcitorie, resisteva nel merito alla domanda attoree chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di CTU, la causa, all'udienza del 16.07.2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della In particolare, la convenuta sostiene che, con l'operazione di Controparte_2
cartolarizzazione, sia subentrata a titolo particolare solo nel lato attivo del rapporto, e non anche nel lato passivo, e che pertanto difetti la legittimazione passiva inerentemente alle eccezioni proposte sulle condizioni del contratto di finanziamento stipulato con la CP_4
e la conseguente domanda di restituzione di quanto non dovuto per l'asserita
[...]
applicazione di interessi oltre soglia e le ulteriori eccezioni formulate.
L'eccezione è fondata.
A tal riguardo, si rileva che la nell'ambito di un'operazione unitaria di Controparte_2
cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, relativa a crediti ceduti da in Controparte_4
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999, concluso in data 14.10.2019 e con effetto dall'1.10.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
15.10.2019 n. 121, ha acquistato pro-soluto da , tutti i crediti della cedente Controparte_4
derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 ed i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
"Crediti"), tra cui anche il credito relativo alla presente posizione.
A tal proposito, si rileva che secondo la Suprema Corte i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società veicolo, il quale è destinato a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi. Pertanto, il debitore ceduto non può
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proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate sui crediti vantati verso il cedente (la banca) nascenti dal rapporto intercorso con quest'ultimo
(v. Cass. 21843/2019).
Inoltre, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13735 del 2.5.2022, superando un contrastante diverso precedente orientamento, ha ritenuto che tal diverso orientamento finisca per applicare alla cartolarizzazione dei crediti la disciplina della cessione del contratto anziché quella della cessione del credito. Ed invero la cessione del contratto (art. 1406 c.c.) comporta il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi e postula il consenso dell'altro contraente. La cessione del credito (art. 1260 c.c.) ha un effetto più circoscritto, poiché riguarda unicamente il diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. In relazione a tale diritto si produce uno sdoppiamento fra la titolarità del diritto di credito, che resta all'originario creditore-cedente e l'esercizio del diritto di credito, che è trasferito al cessionario. Il cessionario acquista solo i diritti relativi alla realizzazione del credito ceduto (non tutti i diritti derivanti dal contratto) come le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni riguardanti la titolarità del negozio che appartengono al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass. 17727/2018). Il predetto orientamento, cui si ritiene di dover aderire, ritiene che non sia consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente.
Gli attori hanno poi eccepito nel presente giudizio l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, nonché degli interessi moratori pattuiti.
Entrambe le domande sono infondate.
A riguardo si rileva che gli attori nell'atto di citazione abbiamo eccepito genericamente l'applicazione di interessi usurari, in quanto si sono limitati a riportare orientamenti giurisprudenziali che rilevano ai fini delle modalità di accertamento dell'usura originaria, ma non
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hanno specificato quale sia il tasso soglia pattuito nel contratto di finanziamento in oggetto né in merito agli interessi corrispettivi, né tantomeno in riferimento agli interessi moratori.
Considerando che la doglianza riguarda l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez.
IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza,
20/10/2006).
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In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in atre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno
2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di
Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
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Inoltre, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (così Cassazione civile, sez. I, 06/08/2015, n. 16552
e Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario, concludendo in modo meramente apodittico in ordine alla quantificazione delle somme che le sarebbero dovute a titolo di indebito per usura oggettiva, per interessi anatocistici, senza indicazione alcuna dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, né del periodo di asserito superamento del tasso soglia, omettendo anche l'indicazione degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito e persino, ma rinviando semplicemente alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte la quale non può essere considerata dal Tribunale attesa la palese inattendibilità della stessa la quale applica criteri matematici difformi di quelli indicati dalla Banca d'Italia, che questo giudice ritiene di dovere applicare.
Ne consegue che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta oltre ad apprezzarsi per la totale genericità, non hanno trovato alcun riscontro documentale e vanno quindi completamente disattese.
Con riguardo all'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, si rileva che il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici.
In detta metodologia di ammortamento, infatti, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico, la quale è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo.
Così come osservato dalla Suprema Corte “Il piano di ammortamento c.d. “alla francese”
(sia a tasso fisso, che variabile) non comporta capitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello di ammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo,
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escludendo così che possa prodursi un fenomeno di “interessi su interessi” (v. Cass. sez. I, n.8322 del 29.03.2025).
Ciò considerato, la domanda degli attori relativa all'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese è anch'essa da rigettare.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 Controparte_1
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio sostenute dalla e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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