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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliata presso l'avv. SALUSSOGLIA GIORGIO che la rappresenta e Parte_1 P.IVA_1
difende in forza di procura allegata al ricorso
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
: “- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra a risarcire alla Cara S.S., per tutte le Pt_1 CP_1
causali di cui in premessa, i danni causati all'immobile di proprietà, sito in Torino, c.so Traiano 23,
Scala B, nella misura complessiva di € 3.923,84, già al netto del deposito cauzionale inizialmente versato, ovvero nella veriore somma accertanda, anche a seguito di CTU, con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., sino al saldo effettivo, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso: - col favore delle spese ed onorari del procedimento di mediazione avanti all'Organismo comprensivi delle spese di attivazione della procedura stessa Controparte_2
pagina 1 di 6 (doc. 23-24), e delle spese ed onorari del presente procedimento, con rimborso forfettario 15%, C.P.A.
4% ed IVA 22%, oltre al rimborso degli oneri della eventuale C.T.U. e del C.T.P. della ove Parte_1
nominato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
allega: Parte_1
a) di aver concesso in locazione a e a , con contratto Parte_2 CP_1
dell'1.3.2020, l'immobile sito in Torino, corso Traiano 23, scala B, piano 6°;
b) di aver intimato sfratto per morosità alla sig.ra (rimasta unica conduttrice dopo il decesso CP_1
del sig. , convalidato il 12.9.2023 ed eseguito dall'ufficiale giudiziario in data Parte_2
11.1.2024, con l'ausilio di un fabbro per accedere all'immobile;
c) che la società locatrice, una volta riacquisito l'immobile, ha constatato l'esistenza di una serie di danni, che hanno resi necessari interventi di ripristino, in modo tale da poter consentire la rilocazione a terzi dell'immobile stesso;
d) che per gli interventi di ripristino la società locatrice ha sborsato la complessiva somma di €
4.433, oltre a € 550 per l'intervento del fabbro in sede di esecuzione.
Chiede pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 4.983, somma da cui va detratto il deposito cauzionale di € 1.059,16 già a mani della società locatrice.
non si è costituita. CP_1
La causa è stata istruita mediante prove orali.
*
1. La domanda proposta dalla società locatrice si fonda sulla previsione dell'art. 1590 c.c., secondo cui il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto. sostiene di aver accertato, dopo il rilascio, Parte_1
“una serie di danni” e di aver eseguito le conseguenti opere di ripristino. La società attrice ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e dunque, in primo luogo, il contratto di locazione concluso con i sig.ri e e regolarmente registrato (doc. 2); e, in secondo luogo, l'esistenza e CP_1 Parte_2
l'entità dei danni lamentati. pagina 2 di 6 2. Il contratto di locazione non contiene una descrizione dello stato dell'immobile, ma solo la dichiarazione del conduttore di averlo trovato “adatto all'uso convenuto”. Si presume pertanto che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato, ai sensi dell'art. 1590 comma 2.
Il locatore afferma di aver dovuto eseguire, a causa dei danni accertati nell'alloggio, i seguenti interventi:
a) smontaggio box doccia lesionato e pulizia di tutto il materiale silicone su piastrelle e piatto doccia e trasporto alle discariche autorizzate, con fornitura e montaggio nuovo box doccia e sigillatura perimetrale, per l'importo di € 1.100,00 + Iva;
b) smontaggio sedile wc e fornitura e montaggio nuovo sedile wc compreso lo smaltimento, per
€ 90,00 + Iva;
c) apertura della cantina con sostituzione cilindro serratura con sgombero di tutto gli inerti e gomme auto e trasporto degli inerti alle discariche autorizzate, per € 400,00 + Iva;
d) raschiatura, stuccatura, verniciatura e finitura opaca pavimento parquet camera e smaltimento dei materiali di risulta, per € 1.200,00 + Iva;
e) ripristino e stuccatura del soffitto cucinino dovuto a vecchia infiltrazione, per € 110,00 + Iva;
f) smontaggio di tutta la rubinetteria del bagno, compreso asta doccia e fornitura e montaggio di tutta la rubinetteria e asta doccia, per € 700,00 + Iva;
g) intervento di smontaggio e riparazione vaschetta incasso geberit del wc, per € 150,00 + Iva;
h) smontaggio della parabola sul balcone lato facciata, compreso la linea antenna interna ed esterna, con pulizie di siliconature su piastrelle balconi con smaltimento del tutto, per €
100,00 + Iva;
i) smontaggio di ricevitore di segnale internet installato su parte balcone lato cortile e relativo cavo interno ed esterno con smaltimento del tutto, per € 100,00 + Iva (doc.n.18);
j) intervento per apertura buca lettere con smontaggio cilindro di chiusura e fornitura e montaggio cilindro di chiusura, per € 80,00 + Iva.
A supporto della domanda la società : Pt_1
• produce preventivo della ditta Fa.DE.BA. (doc. 9);
• produce fotografie dell'alloggio (doc.12-19);
• produce fattura e contabile pagamento del fabbro intervenuto in sede di esecuzione (doc. 7,
8);
pagina 3 di 6 • richiama le risultanze della prova orale assunta (deposizioni e Testimone_1 [...]
e mancata comparizione della convenuta a rendere l'interpello deferitole). Tes_2
3. La domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La documentazione versata in atti dall'attore e le deposizioni testimoniali provano l'esecuzione degli interventi dettagliati nel preventivo della ditta Fa.De.Ba. Tuttavia, mentre alcuni di tali “interventi” possono, effettivamente, considerarsi necessari per il ripristino di “danni” all'immobile, altri appaiono piuttosto riconducibili a una manutenzione straordinaria che compete al locatore. Rispetto a tali interventi, né i documenti prodotti dall'attore, né le fotografie, né le deposizioni rese dai testimoni consentono di ritenere provata la presenza di danni causati dal conduttore. In particolare, con riferimento alle voci del preventivo riportate al paragrafo 2:
a) si riconosce il danno, nella misura richiesta di € 1.100 oltre IVA;
il preventivo, confermato dal teste, fa riferimento a “box doccia lesionato”, che risulta anche dalle fotografie prodotte;
b) non si riconosce il danno, poiché la sostituzione del sedile wc non pare conseguente al danneggiamento di quella precedente (non emerge il danno dalle foto, né è stato riferito dai testimoni);
c) si riconosce il danno, nella misura richiesta di € 400 oltre IVA: le foto prodotte raffigurano la cantina ingombra di mobili e suppellettili che il conduttore aveva l'obbligo contrattuale di rimuovere;
d) non si riconosce il danno per stuccatura, raschiatura, lucidatura del parquet, che è un intervento di straordinaria manutenzione di competenza del locatore, in difetto di danni specifici arrecati dal conduttore;
tali danni, nel caso di specie, non sono provati, né si rilevano dalle fotografie (doc. 14) che lasciano emergere, piuttosto, un pavimento vetusto con i normali segni del tempo (e dell'umidità);
e) si riconosce il danno per ripristino del soffitto del cucinino nella chiesta misura di € 110 oltre IVA;
trattasi di intervento rientrante nella ordinaria piccola manutenzione, a carico del conduttore e da lui non eseguito;
f) non si riconosce il danno per smontaggio e sostituzione di tutta la rubinetteria del bagno, in difetto di prova di danni a tali manufatti (danno su cui nulla hanno detto i testimoni);
g) si riconosce il danno per riparazione della vaschetta geberit, nella misura richiesta di € 150 oltre
IVA, trattandosi di un danno ascrivibile a chi ha fatto uso di tale manufatto;
pagina 4 di 6 h), i) si riconoscono i danni per lo smontaggio della parabola e del ricevitore segnale internet (€ 100 oltre IVA per ciascun intervento), poiché, in base al contratto e alle previsioni di legge, era onere del conduttore rimuovere questi manufatti al momento del rilascio;
j) si riconosce, nella chiesta misura di € 80 oltre IVA, l'intervento per apertura della buca delle lettere e sostituzione della serratura, dovuto al fatto che il conduttore non ha riconsegnato la relativa chiave.
I danni che si riconoscono ammontano alla complessiva somma di € 2.040 oltre IVA (10%, come richiesta dall'attore), per un totale di € 2.244.
Va riconosciuto, come autonoma voce di danno, il costo sostenuto dall'attore per il fabbro che, in difetto di consegna delle chiavi, è intervenuto per aprire la porta blindata e sostituire poi la serratura e il nottolino;
con un documentato costo complessivo di € 550.
I danni vanno quindi liquidati nella complessiva somma di € 2.590.
Da questo importo va dedotto il deposito cauzionale già a mani del locatore (€ 1.059,16).
La convenuta va condannata al pagamento della differenza, pari a € 1.530,84. CP_1
4. Considerato il riconoscimento solo parziale dei danni lamentati (liquidati in misura pari a circa la metà di quanto richiesto), sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio nella misura di un terzo (1/3).
La restante parte di dette spese (2/3) va posta a carico della convenuta. Le spese sono liquidate, per il loro intero ammontare, come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 425
• fase introduttiva € 425
• fase istruttoria € 500
• fase decisoria € 500
E dunque in totale € 1.850, oltre € 130 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge;
oltre alle spese di mediazione che si liquidano in € 284, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: condanna al pagamento in favore di di € 1.530,84, oltre interessi legali CP_1 Parte_1
dalla domanda al saldo;
compensa le spese del giudizio in misura di un terzo e condanna al rimborso della restante parte (2/3) di dette spese in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole, per il loro intero ammontare, in € 1.850, oltre € 130 per spese vive;
oltre alle spese di mediazione che si liquidano in € 284; spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliata presso l'avv. SALUSSOGLIA GIORGIO che la rappresenta e Parte_1 P.IVA_1
difende in forza di procura allegata al ricorso
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
: “- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra a risarcire alla Cara S.S., per tutte le Pt_1 CP_1
causali di cui in premessa, i danni causati all'immobile di proprietà, sito in Torino, c.so Traiano 23,
Scala B, nella misura complessiva di € 3.923,84, già al netto del deposito cauzionale inizialmente versato, ovvero nella veriore somma accertanda, anche a seguito di CTU, con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., sino al saldo effettivo, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso: - col favore delle spese ed onorari del procedimento di mediazione avanti all'Organismo comprensivi delle spese di attivazione della procedura stessa Controparte_2
pagina 1 di 6 (doc. 23-24), e delle spese ed onorari del presente procedimento, con rimborso forfettario 15%, C.P.A.
4% ed IVA 22%, oltre al rimborso degli oneri della eventuale C.T.U. e del C.T.P. della ove Parte_1
nominato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
allega: Parte_1
a) di aver concesso in locazione a e a , con contratto Parte_2 CP_1
dell'1.3.2020, l'immobile sito in Torino, corso Traiano 23, scala B, piano 6°;
b) di aver intimato sfratto per morosità alla sig.ra (rimasta unica conduttrice dopo il decesso CP_1
del sig. , convalidato il 12.9.2023 ed eseguito dall'ufficiale giudiziario in data Parte_2
11.1.2024, con l'ausilio di un fabbro per accedere all'immobile;
c) che la società locatrice, una volta riacquisito l'immobile, ha constatato l'esistenza di una serie di danni, che hanno resi necessari interventi di ripristino, in modo tale da poter consentire la rilocazione a terzi dell'immobile stesso;
d) che per gli interventi di ripristino la società locatrice ha sborsato la complessiva somma di €
4.433, oltre a € 550 per l'intervento del fabbro in sede di esecuzione.
Chiede pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 4.983, somma da cui va detratto il deposito cauzionale di € 1.059,16 già a mani della società locatrice.
non si è costituita. CP_1
La causa è stata istruita mediante prove orali.
*
1. La domanda proposta dalla società locatrice si fonda sulla previsione dell'art. 1590 c.c., secondo cui il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto. sostiene di aver accertato, dopo il rilascio, Parte_1
“una serie di danni” e di aver eseguito le conseguenti opere di ripristino. La società attrice ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e dunque, in primo luogo, il contratto di locazione concluso con i sig.ri e e regolarmente registrato (doc. 2); e, in secondo luogo, l'esistenza e CP_1 Parte_2
l'entità dei danni lamentati. pagina 2 di 6 2. Il contratto di locazione non contiene una descrizione dello stato dell'immobile, ma solo la dichiarazione del conduttore di averlo trovato “adatto all'uso convenuto”. Si presume pertanto che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato, ai sensi dell'art. 1590 comma 2.
Il locatore afferma di aver dovuto eseguire, a causa dei danni accertati nell'alloggio, i seguenti interventi:
a) smontaggio box doccia lesionato e pulizia di tutto il materiale silicone su piastrelle e piatto doccia e trasporto alle discariche autorizzate, con fornitura e montaggio nuovo box doccia e sigillatura perimetrale, per l'importo di € 1.100,00 + Iva;
b) smontaggio sedile wc e fornitura e montaggio nuovo sedile wc compreso lo smaltimento, per
€ 90,00 + Iva;
c) apertura della cantina con sostituzione cilindro serratura con sgombero di tutto gli inerti e gomme auto e trasporto degli inerti alle discariche autorizzate, per € 400,00 + Iva;
d) raschiatura, stuccatura, verniciatura e finitura opaca pavimento parquet camera e smaltimento dei materiali di risulta, per € 1.200,00 + Iva;
e) ripristino e stuccatura del soffitto cucinino dovuto a vecchia infiltrazione, per € 110,00 + Iva;
f) smontaggio di tutta la rubinetteria del bagno, compreso asta doccia e fornitura e montaggio di tutta la rubinetteria e asta doccia, per € 700,00 + Iva;
g) intervento di smontaggio e riparazione vaschetta incasso geberit del wc, per € 150,00 + Iva;
h) smontaggio della parabola sul balcone lato facciata, compreso la linea antenna interna ed esterna, con pulizie di siliconature su piastrelle balconi con smaltimento del tutto, per €
100,00 + Iva;
i) smontaggio di ricevitore di segnale internet installato su parte balcone lato cortile e relativo cavo interno ed esterno con smaltimento del tutto, per € 100,00 + Iva (doc.n.18);
j) intervento per apertura buca lettere con smontaggio cilindro di chiusura e fornitura e montaggio cilindro di chiusura, per € 80,00 + Iva.
A supporto della domanda la società : Pt_1
• produce preventivo della ditta Fa.DE.BA. (doc. 9);
• produce fotografie dell'alloggio (doc.12-19);
• produce fattura e contabile pagamento del fabbro intervenuto in sede di esecuzione (doc. 7,
8);
pagina 3 di 6 • richiama le risultanze della prova orale assunta (deposizioni e Testimone_1 [...]
e mancata comparizione della convenuta a rendere l'interpello deferitole). Tes_2
3. La domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La documentazione versata in atti dall'attore e le deposizioni testimoniali provano l'esecuzione degli interventi dettagliati nel preventivo della ditta Fa.De.Ba. Tuttavia, mentre alcuni di tali “interventi” possono, effettivamente, considerarsi necessari per il ripristino di “danni” all'immobile, altri appaiono piuttosto riconducibili a una manutenzione straordinaria che compete al locatore. Rispetto a tali interventi, né i documenti prodotti dall'attore, né le fotografie, né le deposizioni rese dai testimoni consentono di ritenere provata la presenza di danni causati dal conduttore. In particolare, con riferimento alle voci del preventivo riportate al paragrafo 2:
a) si riconosce il danno, nella misura richiesta di € 1.100 oltre IVA;
il preventivo, confermato dal teste, fa riferimento a “box doccia lesionato”, che risulta anche dalle fotografie prodotte;
b) non si riconosce il danno, poiché la sostituzione del sedile wc non pare conseguente al danneggiamento di quella precedente (non emerge il danno dalle foto, né è stato riferito dai testimoni);
c) si riconosce il danno, nella misura richiesta di € 400 oltre IVA: le foto prodotte raffigurano la cantina ingombra di mobili e suppellettili che il conduttore aveva l'obbligo contrattuale di rimuovere;
d) non si riconosce il danno per stuccatura, raschiatura, lucidatura del parquet, che è un intervento di straordinaria manutenzione di competenza del locatore, in difetto di danni specifici arrecati dal conduttore;
tali danni, nel caso di specie, non sono provati, né si rilevano dalle fotografie (doc. 14) che lasciano emergere, piuttosto, un pavimento vetusto con i normali segni del tempo (e dell'umidità);
e) si riconosce il danno per ripristino del soffitto del cucinino nella chiesta misura di € 110 oltre IVA;
trattasi di intervento rientrante nella ordinaria piccola manutenzione, a carico del conduttore e da lui non eseguito;
f) non si riconosce il danno per smontaggio e sostituzione di tutta la rubinetteria del bagno, in difetto di prova di danni a tali manufatti (danno su cui nulla hanno detto i testimoni);
g) si riconosce il danno per riparazione della vaschetta geberit, nella misura richiesta di € 150 oltre
IVA, trattandosi di un danno ascrivibile a chi ha fatto uso di tale manufatto;
pagina 4 di 6 h), i) si riconoscono i danni per lo smontaggio della parabola e del ricevitore segnale internet (€ 100 oltre IVA per ciascun intervento), poiché, in base al contratto e alle previsioni di legge, era onere del conduttore rimuovere questi manufatti al momento del rilascio;
j) si riconosce, nella chiesta misura di € 80 oltre IVA, l'intervento per apertura della buca delle lettere e sostituzione della serratura, dovuto al fatto che il conduttore non ha riconsegnato la relativa chiave.
I danni che si riconoscono ammontano alla complessiva somma di € 2.040 oltre IVA (10%, come richiesta dall'attore), per un totale di € 2.244.
Va riconosciuto, come autonoma voce di danno, il costo sostenuto dall'attore per il fabbro che, in difetto di consegna delle chiavi, è intervenuto per aprire la porta blindata e sostituire poi la serratura e il nottolino;
con un documentato costo complessivo di € 550.
I danni vanno quindi liquidati nella complessiva somma di € 2.590.
Da questo importo va dedotto il deposito cauzionale già a mani del locatore (€ 1.059,16).
La convenuta va condannata al pagamento della differenza, pari a € 1.530,84. CP_1
4. Considerato il riconoscimento solo parziale dei danni lamentati (liquidati in misura pari a circa la metà di quanto richiesto), sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio nella misura di un terzo (1/3).
La restante parte di dette spese (2/3) va posta a carico della convenuta. Le spese sono liquidate, per il loro intero ammontare, come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 425
• fase introduttiva € 425
• fase istruttoria € 500
• fase decisoria € 500
E dunque in totale € 1.850, oltre € 130 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge;
oltre alle spese di mediazione che si liquidano in € 284, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: condanna al pagamento in favore di di € 1.530,84, oltre interessi legali CP_1 Parte_1
dalla domanda al saldo;
compensa le spese del giudizio in misura di un terzo e condanna al rimborso della restante parte (2/3) di dette spese in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole, per il loro intero ammontare, in € 1.850, oltre € 130 per spese vive;
oltre alle spese di mediazione che si liquidano in € 284; spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6