Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 678 del 2025, proposto da:
NA IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Bonito e Umberto Stellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
IN UO, EA RI, ER AN NN, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
a) del Decreto prot. n. 0077483 del 02.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale, tenuto conto delle rettifiche apportate in autotutela dalla Commissione giudicatrice a seguito dei reclami per rettifica di punteggio pervenuti dopo la pubblicazione della graduatoria di merito per la Regione Campania avvenuta con Decreto prot. n. 72337 del 14.11.2024, è stata modificata e sostituita quest’ultima, approvandosi la nuova graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di approvazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include più la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale, a causa della decurtazione del punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito ovvero abbiano superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, al quale essa ricorrente aveva diritto essendo risultata idonea non vincitrice del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune, come ritualmente dichiarato nella domanda di partecipazione, che, riconosciutole invece all’esito della pubblicazione della prima graduatoria di merito in data 14.11.2024, aveva consentito alla stessa di essere collocata nella detta graduatoria tra i vincitori della proceduta concorsuale de qua alla posizione n. 9, su n. 21 posti messi a bando, con l’attribuzione del punteggio totale di 237.25, di cui punti 96.00 per la prova scritta, punti 100.00 per la prova orale e punti 41.25 per i titoli, con riconoscimento alla riserva del 30% quale docente con almeno tre anni di servizio;
b) del Decreto prot. n. 0080917 del 12.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, a seguito di rinunce all’immissione in ruolo pervenute, è stata integrata fino alla posizione n. 22 e ripubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di riapprovazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua, permanendo la decurtazione in suo danno del punteggio ulteriore di 12.5, come specificato nel precedente capo a), e dunque conseguendo un punteggio totale non sufficiente a consentirle di superare il concorso;
c) del Decreto prot. n. 0082367 del 18.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, a seguito di altre rinunce all’immissione in ruolo pervenute, è stata integrata fino alla posizione n. 23 e ripubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di riapprovazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua, permanendo la decurtazione in suo danno del punteggio ulteriore di 12.5, come specificato nel precedente capo a), e dunque conseguendo un punteggio totale non sufficiente a consentirle di superare il concorso;
d) del Decreto prot. n. 0083667 del 24.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, a seguito di ulteriori rinunce all’immissione in ruolo pervenute, è stata integrata fino alla posizione n. 25 e ripubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di riapprovazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua, permanendo la decurtazione in suo danno del punteggio ulteriore di 12.5, come specificato nel precedente capo a), e dunque conseguendo un punteggio totale non sufficiente a consentirle di superare il concorso;
e) del provvedimento prot. n. 0011899 del 30.07.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, ad oggetto “Richiesta ulteriori informazioni per valutazione titolo B.4.1 – commissione A022 – riscontro”, con il quale, in riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta all’Ufficio in merito all’oggetto, si è rappresentato che il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella B punto B.4.1 (inserimento nella GM ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario) è da riferirsi alla specifica classe di concorso (nel caso di specie A022), e comunque di qualsiasi altro analogo provvedimento, allo stato non conosciuto, di contenuto analogo che si dovesse riferire alla classe di concorso AB24;
f) del provvedimento formato in data 28.11.2024 e del relativo verbale, quest’ultimo di contenuto ignoto e mai comunicato alla ricorrente, con i quali la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingua e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, all’esito della rivalutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente non ha riconosciuto alla stessa il punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito ovvero abbiano superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, non avendo ritenuto idoneo allo scopo il superamento da parte della ricorrente del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune, rettificando così il precedente provvedimento di essa Commissione giudicatrice in data 12.07.2024, che, all’esito di una prima valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente, aveva invece riconosciuto il menzionato punteggio aggiuntivo, in virtù del quale la stessa era stata inserita nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua nella prima graduatoria di merito pubblicata in data 14.11.2024, essendo stata ivi collocata alla posizione n. 9 su n. 21 posti messi a bando;
g) per quanto di ragione, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, relativi alla valutazione e all'attribuzione del punteggio dei titoli dichiarati da chi ricorre e per l’approvazione della graduatoria di merito, inclusi quelli dal contenuto ignoto e mai comunicati alla ricorrente, laddove confliggenti con lo specifico interesse della stessa, nonché, sempre per quanto possa occorrere, della graduatoria di merito del concorso in commento approvata e pubblicata nella sua prima stesura in data 14.11.2024 con Decreto prot. n. 72337 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, se non satisfattiva dei diritti e degli interessi della ricorrente in ordine al punteggio attribuitole;
h) per quanto possa occorrere, della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e, in particolare, del punto B.4.1., qualora interpretato in senso difforme e confliggente con lo specifico interesse della ricorrente;
i) per quanto possa occorrere, del Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., nelle parti in cui risulta lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
j) del procedimento di formazione e determinazione dei provvedimenti di cui ai precedenti capi a), b) c), d), e), f) e g);
k) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale,
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dell’interesse in capo alla ricorrente di veder rettificato il proprio punteggio e la conseguente posizione nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, riapprovata in via definitiva e ripubblicata in data 02.12.2024 con Decreto prot. n. 0077483 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di cui costituisce parte integrante, e successivi scorrimenti della stessa, mercé il riconoscimento del punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito ovvero abbiano superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, avendo la stessa superato le prove del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune, con conseguente assegnazione del punteggio totale di 238.50, di cui punti 96.00 per la prova scritta, punti 100.00 per la prova orale e punti 42.5 per i titoli - come da punteggio totale riconosciuto dal sistema all’esito della valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente e di cui al provvedimento in data 28.11.2024 - in luogo del punteggio di 30 erroneamente attribuitole dalla Commissione giudicatrice per effetto dell’illegittima decurtazione del richiamato punteggio di 12.5, oltre al riconoscimento della riserva del 30% quale docente con pregressa esperienza triennale, e conseguente collocazione della stessa nel novero dei vincitori della procedura concorsuale partecipata, nella posizione che le compete nelle graduatorie di merito impugnate nell’epigrafe del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingua e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune.
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, la ricorrente indicava di aver superato le prove del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune.
Superate le prove concorsuali e approvata la graduatoria generale di merito nella sua prima formulazione, che veniva pubblicata in data 14.11.2024 sul sito istituzionale web della resistente Amministrazione scolastica, la ricorrente si vedeva collocata alla posizione n. 9 della stessa con l’attribuzione del punteggio totale di 237.25, di cui punti 96.00 per la prova scritta, punti 100.00 per la prova orale e punti 41.25 per i titoli, con riconoscimento alla riserva del 30% quale docente con almeno tre anni di servizio, risultando dunque tra i vincitori dei n. 21 posti messi a concorso, essendole stato attribuito anche il punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della predetta tabella dei titoli valutabili, come da provvedimento di valutazione titoli adottato dalla
Commissione giudicatrice in data 12.07.2024 (cfr. pagg. 3 e 4 all. 10, in evidenziazione
colore giallo).
Successivamente, però, il richiamato punteggio di 12.5 le veniva revocato dalla medesima Commissione con provvedimento in data 28.11.2024, sulla scorta del provvedimento prot. n. 0011899 del 30.07.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, ad oggetto “Richiesta ulteriori informazioni per valutazione titolo B.4.1 – commissione A022 – riscontro”, con il quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta all’Ufficio in merito all’oggetto, si era rappresentato che il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella B punto B.4.1 (inserimento nella GM ovvero superamento di tutte le prove di un precedente
concorso ordinario) era da riferirsi alla specifica classe di concorso ; ragion per cui, anche se non dichiarato in maniera esplicita dalla Commissione esaminatrice, dal tenore del richiamato provvedimento – che, seppur riferito ad altra classe di concorso, conteneva determinazioni di ordine generale circa il riconoscimento di uno specifico titolo, estensibili quindi anche a tutte le altre classi di concorso oggetto della procedura concorsuale bandita – risultava che non era stato ritenuto idoneo allo scopo il superamento, da parte della ricorrente, del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla differente classe di concorso AB25.
L’Amministrazione resistente, con decreto in data 2.12.2024, infine, ripubblicava e riapprovava la graduatoria di merito del concorso ed escludeva la ricorrente dal novero dei vincitori. Siffatta esclusione permaneva anche a seguito dei successivi scorrimenti della graduatoria concorsuale de qua, per effetto di rinunce all’immissione in ruolo di alcuni dei vincitori, avvenuti con decreti in data 12.12.2024, 18.12.2024 e 24.12.2024, anch’essi gravati.
La ricorrente ha impugnato la graduatoria concorsuale e gli atti della procedura, nella parte in cui non le avevano riconosciuto gli ulteriori 12.5 punti di cui al punto B.4.1 della Tabella allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, inizialmente attribuiti e poi decurtati. L’azione amministrativa era illegittima e contraddittoria, posto l’improprio “revirement” circa l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 12.5 per il titolo vantato dalla ricorrente, dapprima riconosciuto e successivamente decurtato; l’azione amministrativa era altresì immotivata e intempestiva.
Inoltre, la ricorrente non era stata informata dell'avvio del procedimento di revoca, essendole così stata preclusa la possibilità di partecipare al procedimento.
Nel merito, ancora, il punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili prevedeva l'attribuzione di 12,5 punti per "l'inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)", laddove il significato dell’espressione "specifico posto" doveva essere messo in relazione, ai fini della sua corretta interpretazione, alla distinzione tra "posto comune" e "posto su sostegno" contenuta nella legge di gara, oltre che in relazione alla tabella titoli che, quando si riferiva alla specifica classe di concorso, adottava la dicitura “per la specifica classe di concorso” e non “per lo specifico posto”. Ad ulteriore sostegno di quanto invocato, evidenziava, ancora, che al punto C.1 della menzionata Tabella di valutazione dei titoli, le diciture “per lo specifico posto” e “per la specifica classe di concorso” erano separate dalla congiunzione disgiuntiva “o”, evidenziandosi così la loro non equivalenza.
Ad ogni modo, col superamento del concorso ordinario abilitante relativamente alla Classe di Concorso AB25 la ricorrente si era altresì abilitata anche per la Classe di Concorso AB24, stante l’intervenuto accorpamento tra le due classi di concorso.
Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Istruzione, depositando documentazione.
La ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, con memoria del 30.10.2025 ed integrava il contraddittorio, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale del 19.02.2025.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
Vengono all’esame del Collegio gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui, nell’ambito del concorso, per la Regione Campania, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio ulteriore (12.5) di cui al punto B.4.1 della tabella, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023.
In questi termini circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Il punto B.4.1 della Tabella, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, più volte in narrativa citata, contempla il punteggio aggiuntivo di 12,50 per l’“Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)”. Orbene, per come anticipato in sede cautelare (ordinanza n. 2534 del 5 dicembre 2024), la locuzione “specifico posto” non può che essere messa in relazione alla distinzione “posto comune” e “posto su sostegno”, come pare doversi desumere: i) dalla lettura dei punti A.1.1, A.3.1, B.1.1 e B.3.1 del menzionato all. B, laddove, quando ci si riferisce alla specifica classe di concorso, si adotta la dicitura “per la specifica classe di concorso” e non “per lo specifico posto”; ii) dalla lettura del punto C.1 della menzionata Tabella di valutazione dei titoli, ove le diciture “per lo specifico posto” e “per la specifica classe di concorso” sono separate dalla congiunzione disgiuntiva “o”, così “evidenziandosi la loro non equivalenza”. Ne consegue che avendo la ricorrente partecipato al concorso di cui si discute, per la Classe di Concorso A024, sulla tipologia di “posto comune”, ella aveva senz’altro diritto al punteggio aggiuntivo di cui al punto B.4.1 (per come, peraltro, inizialmente attribuito), avendo la stessa superato il precedente concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 partecipando sempre su “posto comune” ed avendo ciò dichiarato in domanda. Né si ravvisano persuasive argomentazioni di segno contrario, dalla nota n. 0011899 del 30.07.2024, che si limita a rappresentare che “il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella B punto B.4.1 (inserimento nella GM ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario) è da riferirsi alla specifica classe di concorso (nel caso di specie A022)”, senza fornire alcun tipo di motivazione a sostegno, peraltro illegittimamente limitando – se considerata la sua portata precettiva – il testo normativo. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso, assorbiti gli ulteriori profili di censura (dal cui esame la ricorrente non potrebbe trarre alcune ulteriore utilità) è fondato e va accolto, con annullamento degli atti impugnati, ove non riconoscono alla ricorrente il punteggio (12.5) di cui al punto B.4.1 della Tabella, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, nei rapporti tra la ricorrente e l’Amministrazione scolastica; le stesse vanno compensate rispetto alle controinteressate, del resto non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate, quanto alle controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
TA UC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | PA VE |
IL SEGRETARIO