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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Bortone, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 7.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di essere in possesso del “requisito minimo dei cinque anni da operaia” e di essersi trovata in una condizione di inabilità che non le ha permesso, né le permette di svolgere utilmente attività lavorativa e con ciò di versare ulteriore contribuzione, facendo leva sui principi espressi da Cass. n. 26667/2018, ha chiesto al giudice del lavoro di “accertato per la ricorrente il grado di invalidità di legge, dichiarare il convenuto tenuto a liquidare CP_1
e pagare la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80 % ex D.L. n. 503/92”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 503/92 sui “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia”, “
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”. Nella vicenda in esame risulta pacificamente che la non possa far valere il Pt_1 requisito contributivo che viene in rilievo, laddove dalla stessa prospettazione attorea, come detto, emerge che la medesima sia soltanto in “possesso del requisito Pt_1 contributivo minimo dei cinque anni da operaia”. A fronte di ciò, la parte ricorrente caldeggia un'interpretazione estensiva di Cass. n. 26667/2018, ritenendo che il principio (“… generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili”) da essa richiamato (e alla cui stregua si è specificatamente ritenuto che “in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico”) possa valere per affermare “la persistenza del requisito amm.vo stabilito, nella attestata impossibilità lavorativa del soggetto richiedente”. Tale opzione ermeneutica non può, tuttavia, essere condivisa. Sotto tale profilo non può, infatti, in primo luogo non evidenziarsi come l'arresto giurisprudenziale dappresso citato non abbia in alcun modo eliso o ridotto il “possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati)”, indispensabile per accedere all'assegno ordinario di invalidità, quanto piuttosto ritenuto non necessario il (solo) requisito contributivo c.d. mobile (riferito all'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa) allorché quest'ultimo non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato e ciò anche laddove detta causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro;
atteso che, secondo la tesi di Cass. n. 26667/2018, le obiettive situazioni impeditive – tutte, invece, presupponenti un rapporto di lavoro in corso - espressamente previste dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, in relazione allo specifico fine che qui rileva, in realtà rispondono ad un principio più generale, che, appunto, mira a non penalizzare incolpevolmente il diritto alla prestazione previdenziale fondato su una contribuzione minima già conseguita. Peraltro, ove si accedesse alla tesi propugnata dalla parte ricorrente, inevitabilmente ci si porrebbe in illegittimo contrasto con l'univoco riferimento normativo valevole per il caso di specie, che, come detto, espressamente subordina il diritto alla pensione di vecchiaia al conseguimento di una anzianità assicurativa e contributiva ventennale. A ciò occorre, poi, aggiungere come il legislatore abbia espressamente considerato l'incidenza della condizione di invalidità (pari o superiore all'80%) dell'assicurato sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'AGO, escludendo, in relazione ad essa l'elevazione dei limiti di età introdotta dal D. Lgs. n. 503/92, senza al contempo prevedere alcun tipo di ulteriore deroga in rapporto al requisito contributivo minimo. Derivando da quanto dappresso evidenziato la mancata sussistenza di un imprescindibile elemento costitutivo della fattispecie dedotta in lite (ovvero il possesso di almeno 20 anni di contribuzione), sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco. Le spese sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 7.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigett la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
spese irripetibili. Lecce, 6 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Bortone, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 7.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di essere in possesso del “requisito minimo dei cinque anni da operaia” e di essersi trovata in una condizione di inabilità che non le ha permesso, né le permette di svolgere utilmente attività lavorativa e con ciò di versare ulteriore contribuzione, facendo leva sui principi espressi da Cass. n. 26667/2018, ha chiesto al giudice del lavoro di “accertato per la ricorrente il grado di invalidità di legge, dichiarare il convenuto tenuto a liquidare CP_1
e pagare la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80 % ex D.L. n. 503/92”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 503/92 sui “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia”, “
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”. Nella vicenda in esame risulta pacificamente che la non possa far valere il Pt_1 requisito contributivo che viene in rilievo, laddove dalla stessa prospettazione attorea, come detto, emerge che la medesima sia soltanto in “possesso del requisito Pt_1 contributivo minimo dei cinque anni da operaia”. A fronte di ciò, la parte ricorrente caldeggia un'interpretazione estensiva di Cass. n. 26667/2018, ritenendo che il principio (“… generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili”) da essa richiamato (e alla cui stregua si è specificatamente ritenuto che “in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico”) possa valere per affermare “la persistenza del requisito amm.vo stabilito, nella attestata impossibilità lavorativa del soggetto richiedente”. Tale opzione ermeneutica non può, tuttavia, essere condivisa. Sotto tale profilo non può, infatti, in primo luogo non evidenziarsi come l'arresto giurisprudenziale dappresso citato non abbia in alcun modo eliso o ridotto il “possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati)”, indispensabile per accedere all'assegno ordinario di invalidità, quanto piuttosto ritenuto non necessario il (solo) requisito contributivo c.d. mobile (riferito all'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa) allorché quest'ultimo non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato e ciò anche laddove detta causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro;
atteso che, secondo la tesi di Cass. n. 26667/2018, le obiettive situazioni impeditive – tutte, invece, presupponenti un rapporto di lavoro in corso - espressamente previste dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, in relazione allo specifico fine che qui rileva, in realtà rispondono ad un principio più generale, che, appunto, mira a non penalizzare incolpevolmente il diritto alla prestazione previdenziale fondato su una contribuzione minima già conseguita. Peraltro, ove si accedesse alla tesi propugnata dalla parte ricorrente, inevitabilmente ci si porrebbe in illegittimo contrasto con l'univoco riferimento normativo valevole per il caso di specie, che, come detto, espressamente subordina il diritto alla pensione di vecchiaia al conseguimento di una anzianità assicurativa e contributiva ventennale. A ciò occorre, poi, aggiungere come il legislatore abbia espressamente considerato l'incidenza della condizione di invalidità (pari o superiore all'80%) dell'assicurato sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'AGO, escludendo, in relazione ad essa l'elevazione dei limiti di età introdotta dal D. Lgs. n. 503/92, senza al contempo prevedere alcun tipo di ulteriore deroga in rapporto al requisito contributivo minimo. Derivando da quanto dappresso evidenziato la mancata sussistenza di un imprescindibile elemento costitutivo della fattispecie dedotta in lite (ovvero il possesso di almeno 20 anni di contribuzione), sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco. Le spese sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 7.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigett la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
spese irripetibili. Lecce, 6 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma