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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Mariano Maraglino Parte_1
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.08.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe - esposto che aveva prestato la propria attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo per 177 giorni nel 2023; che CP_ aveva presentato domanda di disoccupazione agricola ed in data 15/06/2022 l' di Taranto aveva riconosciuto e posto alla base del calcolo per l'erogazione della prestazione soli 144 giorni - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di:
“a. Accertare e dichiarare che l'istante, ha espletato attività lavorativa, quale bracciante agricolo
a tempo determinato, con qualifica di operaio comune, per complessive 177 giornate.
b. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante i contributi maturati per le suindicate giornate di lavoro.
c. Condannare lo stesso al pagamento del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno CP_1
2021 in relazione al numero di giornate ed alla qualifica contrattuale rivestita da quantificarsi - in caso di contestazione - a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il solo limite posto dalla L. 412/91.
1
d. Condannare l' alla rifusione delle spese processuali , da attribuirsi in distrazione a favore CP_1
del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*
Deve essere dichiarata la nullità del ricorso giudiziale.
E' noto, invero, che nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, allorquando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Nella specie parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto affermando di aver prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura, ma ha omesso del tutto di indicare le diverse aziende agricole datrici di lavoro, le concrete mansioni espletate (avendo affermato di “aver svolto la propria attività in qualità di bracciante agricolo o operaio polifunzionale” ma senza specificare in cosa sia consistita detta attività e senza precisare in quali periodi dell'anno le diverse attività siano state svolte), essendosi di fatto limitata a richiamare genericamente gli indici della subordinazione (potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro), senza ulteriori specificazioni e senza precisare il concreto soggetto che impartiva le direttive.
A fronte di siffatta genericità, ritiene il giudicante che difettino gli elementi di fatto su cui fondare le rivendicazioni attoree.
Pertanto, prima di ogni valutazione di merito, deve essere dichiarata la nullità del ricorso, anche in presenza della costituzione del convenuto senza che, nella valutazione in ordine alla completezza del ricorso, possa attribuirsi rilievo alla natura ed organizzazione della parte convenuta in giudizio
(nella specie, l'ente previdenziale), posto che ciascun convenuto, allo stesso modo, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe allo stesso convenuto,
2
ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. sez. lav. n. 14817/2002).
Il tenore della motivazione assorbe ogni diversa eccezione.
Stante la natura preliminare della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Dichiara la nullità del ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Taranto, 9.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Mariano Maraglino Parte_1
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.08.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe - esposto che aveva prestato la propria attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo per 177 giorni nel 2023; che CP_ aveva presentato domanda di disoccupazione agricola ed in data 15/06/2022 l' di Taranto aveva riconosciuto e posto alla base del calcolo per l'erogazione della prestazione soli 144 giorni - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di:
“a. Accertare e dichiarare che l'istante, ha espletato attività lavorativa, quale bracciante agricolo
a tempo determinato, con qualifica di operaio comune, per complessive 177 giornate.
b. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante i contributi maturati per le suindicate giornate di lavoro.
c. Condannare lo stesso al pagamento del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno CP_1
2021 in relazione al numero di giornate ed alla qualifica contrattuale rivestita da quantificarsi - in caso di contestazione - a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il solo limite posto dalla L. 412/91.
1
d. Condannare l' alla rifusione delle spese processuali , da attribuirsi in distrazione a favore CP_1
del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*
Deve essere dichiarata la nullità del ricorso giudiziale.
E' noto, invero, che nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, allorquando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Nella specie parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto affermando di aver prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura, ma ha omesso del tutto di indicare le diverse aziende agricole datrici di lavoro, le concrete mansioni espletate (avendo affermato di “aver svolto la propria attività in qualità di bracciante agricolo o operaio polifunzionale” ma senza specificare in cosa sia consistita detta attività e senza precisare in quali periodi dell'anno le diverse attività siano state svolte), essendosi di fatto limitata a richiamare genericamente gli indici della subordinazione (potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro), senza ulteriori specificazioni e senza precisare il concreto soggetto che impartiva le direttive.
A fronte di siffatta genericità, ritiene il giudicante che difettino gli elementi di fatto su cui fondare le rivendicazioni attoree.
Pertanto, prima di ogni valutazione di merito, deve essere dichiarata la nullità del ricorso, anche in presenza della costituzione del convenuto senza che, nella valutazione in ordine alla completezza del ricorso, possa attribuirsi rilievo alla natura ed organizzazione della parte convenuta in giudizio
(nella specie, l'ente previdenziale), posto che ciascun convenuto, allo stesso modo, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe allo stesso convenuto,
2
ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. sez. lav. n. 14817/2002).
Il tenore della motivazione assorbe ogni diversa eccezione.
Stante la natura preliminare della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Dichiara la nullità del ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Taranto, 9.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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