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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 5892/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Effiong L.NTUK, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro
PM in sede
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Conclusioni come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.
Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in data 3.4.2024, , avendo allegato disforia di genere e Parte_1 documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché concedere Pt_1 CP_1
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30.9.2024, veniva sentita la ricorrente e all'udienza del 4.11.2024 l'avvocato precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la causa veniva trattenuta a decisione.
La causa veniva rimessa in istruttoria in data 24.1.2025 per l'acquisizione agli atti del certificato di nascita del Comune di Torino;
la parte produceva la documentazione mancante e precisate le conclusioni nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione in data 11.2.2025.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso e di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4,
d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
2 comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo presentarsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria, laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice nell'ottobre del 2023 si è sottoposta all'intervento di mastectomia bilaterale e mascolinizzazione del torace a Barcellona “Barclinic Barcelona”;
- parte attrice è seguita dal Controparte_2
( dell' C.F._1 Controparte_3
dal 2021;
[...]
- la relazione clinica conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. dell'8.3.2024 in atti, conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come si Parte_2 senta sin dall'età infantile appartenente al genere maschile ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la documentazione medica endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso da parte attrice confermando che la stessa ha vissuto e vive come soggetto maschile nelle sue realtà sociali con comportamento ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo e ritenendo l'intervento chirurgico di affermazione di genere utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha espresso il desiderio di sottoporsi all'intervento medico chirurgico domandando al Tribunale anche l'autorizzazione ad effettuare tale intervento per l'affermazione del proprio genere maschile, anche in relazione ai propri caratteri fisici e sessuali, ed i sanitari che l'hanno in cura ritengono non vi siano controindicazioni di natura medica agli interventi chirurgici di affermazione di genere.
3 Si ritiene pertanto che, nel caso ora in esame, il percorso seguito dal ricorrente non si possa dire ancora concluso, e pertanto lo stesso vada autorizzato al trattamento medico chirurgico di riassegnazione chirurgica del sesso, come richiesto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_2 rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82
(“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da ” in , risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_2 CP_1 parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt.
473bis ss. c.p.c.;
rettifica l'attribuzione di sesso relativa ad , nata a [...] il Parte_1
21.2.2004, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad (atto n. 4 parte II serie B del registro Parte_1 degli atti di nascita dell'anno 2004 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ e non CP_1 altrimenti;
, nata a Torino il [...], a [...] al trattamento medico- Parte_3 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
4
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 5892/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Effiong L.NTUK, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro
PM in sede
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Conclusioni come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.
Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in data 3.4.2024, , avendo allegato disforia di genere e Parte_1 documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché concedere Pt_1 CP_1
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30.9.2024, veniva sentita la ricorrente e all'udienza del 4.11.2024 l'avvocato precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la causa veniva trattenuta a decisione.
La causa veniva rimessa in istruttoria in data 24.1.2025 per l'acquisizione agli atti del certificato di nascita del Comune di Torino;
la parte produceva la documentazione mancante e precisate le conclusioni nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione in data 11.2.2025.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso e di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4,
d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
2 comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo presentarsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria, laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice nell'ottobre del 2023 si è sottoposta all'intervento di mastectomia bilaterale e mascolinizzazione del torace a Barcellona “Barclinic Barcelona”;
- parte attrice è seguita dal Controparte_2
( dell' C.F._1 Controparte_3
dal 2021;
[...]
- la relazione clinica conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. dell'8.3.2024 in atti, conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come si Parte_2 senta sin dall'età infantile appartenente al genere maschile ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la documentazione medica endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso da parte attrice confermando che la stessa ha vissuto e vive come soggetto maschile nelle sue realtà sociali con comportamento ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo e ritenendo l'intervento chirurgico di affermazione di genere utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha espresso il desiderio di sottoporsi all'intervento medico chirurgico domandando al Tribunale anche l'autorizzazione ad effettuare tale intervento per l'affermazione del proprio genere maschile, anche in relazione ai propri caratteri fisici e sessuali, ed i sanitari che l'hanno in cura ritengono non vi siano controindicazioni di natura medica agli interventi chirurgici di affermazione di genere.
3 Si ritiene pertanto che, nel caso ora in esame, il percorso seguito dal ricorrente non si possa dire ancora concluso, e pertanto lo stesso vada autorizzato al trattamento medico chirurgico di riassegnazione chirurgica del sesso, come richiesto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_2 rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82
(“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da ” in , risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_2 CP_1 parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt.
473bis ss. c.p.c.;
rettifica l'attribuzione di sesso relativa ad , nata a [...] il Parte_1
21.2.2004, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad (atto n. 4 parte II serie B del registro Parte_1 degli atti di nascita dell'anno 2004 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ e non CP_1 altrimenti;
, nata a Torino il [...], a [...] al trattamento medico- Parte_3 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
4
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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