Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 30/12/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2025, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessandro Ansaldi in Catania, viale XX Settembre, n. 66, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Lentini, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana –Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del SUAP del Comune di Lentini prot. 66272 del 29 agosto 2025;
ove occorrer possa, del Regolamento Comunale del Comune di Lentini, approvato con Deliberazione n. 13/2004 del Commissario Straordinario;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 9 giugno 2025, relativa all’installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) da realizzarsi su un edificio sito nel medesimo Comune, in Via De Geronimo, 20 (N.C.E.U. Foglio n. 91, Mappale n. 6417) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione presentata in data 9 giugno 2025 per la realizzazione di una SRB, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, su un edificio sito nel medesimo Comune, in Via De Geronimo, 20 (N.C.E.U. Foglio n. 91, Mappale n. 6417) adottato sulla base di un rilevato contrasto dell’opera con il “ Regolamento Comunale per assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel quale sono state individuate due aree d’intervento (c/da Ciricò e c/da S. Antonio – Campo Pozzi). Nelle suddette aree sono state autorizzate e già realizzate le infrastrutture per le telecomunicazioni in cui i gestori telefonici si allacciano, assicurando così la copertura della rete in tutto il territorio comunale”
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) sulla tardività del provvedimento di diniego del comune: violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e ss. d.lgs. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
Con tale motivo parte ricorrente prospetta l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata.
2) sull’illegittimità del divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile al di fuori dei soli siti pre-definiti dal comune: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Incompetenza.
3) in subordine: sulla mancata comunicazione di un preavviso di diniego: violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata – evocata espressamente in giudizio dalla ricorrente solo ai fini di litis denuntiatio – che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe – previo avviso ex art. 60 c.p.a. – il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la notifica del ricorso introduttivo all’amministrazione regionale assume la valenza di mera litis denuntiatio , poiché volto solo a renderla edotta della pendenza del giudizio e non già per costituire con quest’ultimo un rapporto processuale (Cass. civ., sez. lav., 19985/2024).
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il primo motivo di ricorso è fondato, poiché sull’istanza depositata in data 9 giugno 2025 – in ragione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 (nella formulazione ratione temporis vigente) e alla luce del parere positivo dell’ARPA reso il 27 giugno 2025 – si è formato il silenzio-assenso essendo trascorso il termine di sessanta giorni (spirato l’8 agosto 2025), senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego: ne consegue che il provvedimento successivamente emesso dal Comune in data 29 agosto 2025 è illegittimo poiché adottato in violazione del predetto termine (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, n. 954/2025).
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché le previsioni regolamentari recanti divieti generalizzati di localizzazione di impianti di telefonia mobile in talune aree del territorio sono illegittime, potendosi ammettere eventuali limitazioni solo per specifiche zone e per particolari esigente di interesse pubblico e di protezione di siti sensibili e senza pregiudicare lo sviluppo e la funzionalità della rete (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2024 n. 9159), dovendosi altresì ricordare che l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2024, n. 5215), essendo così infondata la ragione ostativa indicata nel provvedimento.
In conclusione, assorbito il terzo motivo articolato in via subordinata, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Lentini al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC MA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NC MA VA |
IL SEGRETARIO