Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 29 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Federica Bargiacchi in sostituzione dell'avv. Fabio De Matteo per parte attrice e in sostituzione dell'avv. Alessio Pica per il terzo chiamato in causa, nonché l'avv. Carmine Di Zenzo e Luisa Di Zenzo per parte convenuta.
L'Avv. Bargiacchi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Carmine Di Zenzo e l'avv. Luisa Di Zenzo, per la parte convenuta, precisano le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Bargiacchi, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 io De iumicino in Piazza Villacidro n. 21, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 iliato p C.F._2 ivitavecchia Viale Baccelli n. 9, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine di Zenzo e dall'avv. Luisa Di Zenzo, che li rappresentano e li difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
( ), elettivamente domiciliato presso CP_3 C.F._3 icino Loc. Passoscuro via Oliena n. 123, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 con contratto stipula Controparte_1 Controparte_2 avevano appaltato a e Parte_1 comprendenti la ristrutturazione (solo opere al rustico)” dell'immobile di proprietà demaniale sito in Fiumicino, località Passoscuro, via Ghilarza n. 165/167, di cui erano divenute concessionarie (due piccole costruzioni fronte mare dalla struttura fatiscente in cartone pressato e legno); -che per l'esecuzione dei lavori, descritti analiticamente in preventivo accettato dalle committenti ed allegato al contratto di appalto, veniva convenuto un corrispettivo di euro 71.380,00 al netto dell'I.V.A., da versare per euro 5.000,00 alla sottoscrizione del contratto e, per la parte restante, a stati d'avanzamento dei lavori;
-che con successiva scrittura del 25.3.2008 l'oggetto dell'appalto veniva ampliato con l'affidamento di ulteriori opere per un corrispettivo, accettato dalle committenti, di euro 20.750,00 al netto dell'IVA;
-che iniziati i lavori, nell'aprile del 2008 il cantiere veniva sottoposto a sequestro a seguito di sopralluogo di agenti della Polizia Locale del Comune di Fiumicino, essendo stata riscontrata una parziale difformità, imputabile a precise direttive delle committenti (come da verbali redatti in data 28/2/2008, 5/5/2008 e 10/3/2008), fra le opere realizzate e quelle autorizzate con il permesso a costruire;
-che era, infatti, accaduto che, per poter disporre di maggiori superfici interne utili ed unificare i due manufatti, le committenti, avvalsesi di un direttore dei lavori nella persona del geom.
, avevano preteso il posizionamento della nuova muratura CP_3
l filo esterno della muratura preesistente, l'innalzamento della quota della soletta delle fondazioni, un ampliamento del solaio del soppalco, la tamponatura del corridoio di divisione tra le due unità immobiliari e modificazioni delle aperture finestrate;
-che, ottenuta dal Comune di Fiumicino la sanatoria degli abusi realizzati, i lavori erano ripresi in data 6.12.2010; -che realizzate ulteriori opere (anche extracapitolato) e completata la struttura portante in legno della copertura, l'appaltatore aveva chiesto alle committenti un ulteriore acconto proporzionato alle lavorazioni eseguite, il cui valore aveva superato ampiamente quello degli acconti versati, pari complessivamente ad euro 29.166,67 al netto dell'IVA; -che, dopo una serie di infruttuosi incontri tra le parti per la quantificazione del compenso maturato per i lavori eseguiti, le committenti, con lettera del 3.2.2011 inviata al D.L., geom. , avevano contestato all'appaltatore, tramite legale, di aver CP_3 sospeso ingiustificatamente i lavori e lo avevano invitato a proseguirli;
-che con lettera del loro legale datata 17.02.2011 le committenti avevano contestato al D.L. ed all'appaltatore il ritardo nella consegna dell'opera, errori progettuali ed il mancato rispetto delle norme di sicurezza del cantiere, invitando la sospensione dei lavori onde consentire le opportune verifiche;
- che l'appaltatrice aveva replicato respingendo ogni addebito e sollecitando il versamento dell'ulteriore acconto;
-che le committenti avevano comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della impresa e del direttore dei lavori. Deduceva ancora che con ricorso ex art. 669 cpc nel giudizio di ATP presso il Tribunale di Civitavecchia il ctu nominato Ing. “pur Persona_1 segnalando problematiche connesse al mancato getto strutturale ed al mancato rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni introdotte dal D.M. Infrastrutture del 14.1.2008, evidenziava che l'appaltatore aveva proceduto alla completa demolizione dei manufatti esistenti ed alla loro ricostruzione, eseguendo uno scavo di fondazione, realizzando “una platea di calcestruzzo armato dello spessore di cm 10”, “la muratura perimetrale d'ambito con blocchi di laterizio dello spessore di cm 12, successivamente ricoperta all'interno e all'esterno con una sbruffatura di malta cementizia”, “le condotte fognarie all'interno dell'edificio” e la struttura della copertura, mediante posa in opera di “una trave di legno di sezione rettangolare 16 X 32 cm e lunghezza di circa 6,10 m al colmo della copertura e due travi di legno di sezione quadrata 15 X 15, rispettivamente di lunghezza di circa 4,40 e 3,00 metri, oltre a palombelle in legno ammorsate nella muratura”; -che il valore delle opere eseguite, ritenute sostanzialmente conformi a quanto concordato fra le parti “e corrispondenti a quanto indicato nei preventivi e scritture depositate agli atti di causa”, veniva quantificato in euro 45.100,00 al netto dell'IVA; -che, pertanto, erano stati i committenti a rendersi inadempimenti nel versamento del prezzo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le conclusioni nel seguente modo: “- accertare e dichiarare l'inadempimento delle committenti
e alle obbligazioni contrattualmente assunte e Controparte_1 Controparte_2 lla - dichiarare risolto o comunque risolvere il contratto del 25.2.2008, come successivamente integrato dalle parti, per grave inadempimento delle committenti;
- quantificare in € 45.100,00 il costo delle opere eseguite dall'appaltatrice e, detratti gli acconti ricevuti, condannare conseguentemente le committenti al pagamento, a saldo del corrispettivo dell'appalto, dell'ulteriore somma di € 15.933,33 oltre I.V.A. ed oltre i costi per la realizzazione del marciapiede esterno;
- condannare le committenti al pagamento della domma di € 11.857,67, oltre I.V.A., per l'acquisto del legname necessario per la copertura dell'immobile, maggiorata dei costi di trasporto e deposito, o, in subordine dichiarare le stesse tenute a manlevare l'appaltatore da ogni esborso che quest'ultimo dovesse essere chiamato a sostenere per le causali di cui sopra;
- condannare le committenti, in conseguenza del loro comportamento inadempiente ed illecito, al risarcimento dei danni provocati all'appaltatore, da quantificarsi in € 15.519,90 o nella diversa misura ritenuta più equa sulla base degli atti del procedimento”.
2.Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 deducendo che nel corso del gi me concorrente della società appaltatrice e del direttore dei lavori per le opere malamente eseguite in contrasto con la normativa e senza il rispetto di alcun criterio di sicurezza e di buona tecnica costruttiva, tanto da dover essere demolito e ricostruito, con conseguente risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile esclusivamente all'impresa in concorso con il direttore dei lavori. Sulla scorta di tali considerazione, rassegnavano le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, concedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del OM.
nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._3
Via Oliena n. 123, loc. Passoscuro, 00050 Fiumicino (RM) con conseguente differimento della prima udienza per consentire la relativa notifica nei termini di legge;
- in via principale rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
- sempre in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e/o on conseguente CP_3 risoluzione del contratto per fatti agli stessi - per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ed il OM. in solido tra loro, al risarcimento di tutti i CP_3 danni cagionati alle con condanna al pagamento in loro CP_1 CP_2 favore di € 95.104,22, in in favore di ciascuna delle due convenute, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare il OM a manlevare le convenute e/o CP_3 comunque a rimborsare alle convenute le e che fossero condannate a pagare alla società attrice riconducibili al suo operato;
30 - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, compensare, anche parzialmente, quanto riconosciuto in favore della società attrice con quanto riconosciuto in favore delle convenute a titolo di risarcimento del danno, con condanna al pagamento del supero;
- con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori di legge”.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che ogni profilo di CP_3 contestazione del suo oper dei lavori era infondato, poiché tutto ciò che veniva contestato dalle committenti e nel giudizio di atp era stato concordato “tra la committenza e la ditta appaltatrice come documentato nei relativi stati di avanzamento e nei preventivi approvati dalle parti”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria e disposta una nuova ctu a mezzo dell'Ing. la causa veniva Persona_2 rinviata per la precisazione delle conclusio sione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Dai documenti versati nel fascicolo e dalle due ctu svolte nel corso del giudizio di atp e dell'istruttoria del processo si trae che alle convenute CP_2
e il Comune di Fiumicino ha rilasciato in data 12.12.2007 il Per CP_1 Costruire per la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo, la sostituzione della copertura, degli infissi, pavimenti ecc. di due manufatti edilizi in Via Ghilarza 165 e 167 in località Passoscuro. Con il contratto di appalto del 25.02.2008 le convenute hanno affidato i lavori Par di ristrutturazione alla Costruzione Edili per l'importo di euro 71.380,00, come da preventivo del 21.02.2008. Il OM. ha svolto l'incarico CP_3 di progettista e direttore dei lavori. Il 2.04.2008 la Polizia Municipale di Fiumicino, con accertamento prot. 7132/2008, ha sequestrato le opere in corso di esecuzione relative al manufatto in muratura di mq. 150 circa, con conseguente ordine di sospensione dei lavori da parte del iumicino (prot. 034059); CP_4
In data 7.02.2009, pagata dalle co anzione pecuniaria, il
[...]
ha rilasciato un ulteriore Permesso di Costruire, in v CP_5 etto al primo. Il nuovo progetto approvato, come il primo a firma del OM ha CP_3 previsto la demolizione e ricostruzione delle pareti port on spostamento di finestre, di tramezzature ed altro. In data 4.11.2010 è stato disposto il dissequestro del cantiere e quindi le committenti hanno comunicato al Comune il nuovo inizio dei lavori, nominando progettista e direttore dei lavori il OM. CP_3
Ciò premesso, occorre evidenziare che il provvedi estro del manufatto occorso nell'aprile 2008 è scaturito -come confermato dalla formulazione dei capi di imputazione del relativo procedimento penale instauratosi per abuso edilizio- per “tamponatura del corridoio di divisione delle due unità immobiliari, alterazione della sagoma del fabbricato sviluppando un aumento di superficie”, nonché per “aumento della quota all'estremità del timpano di m 1,20 rispetto a quanto autorizzato” e infine “modifica delle aperture finestrate”. Viceversa, esaminando lo stato dei luoghi successivo al nuovo permesso di costruire e al successivo il dissequestro con riavvio dei lavori, entrambi i ctu (dell'atp e del presente giudizio) hanno rilevato che era stata realizzata una soletta di fondazione dello spessore di 10 cm (circa la metà dello spessore normalmente adottato) e che erano state realizzate le murature perimetrali portanti, con blocchi di laterizio semipieno dello spessore di cm 12 (anche questo la metà dello spessore minimo generalmente adottato per una costruzione ad un piano), quindi “quanto costruito non rispetta alcun criterio di sicurezza e di buona tecnica costruttiva e pertanto va demolito e ricostruito” sia perché in contrasto con il DM 14.02.2008 ma anche perché in contrasto con la precedente normativa contenuta nel DM 20.11.1987.
6.A questo punto, va anche richiamato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che l'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle modalità convenute con il committente, può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile, ove ometta di segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Soltanto in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista e del committente (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 30/01/2025) 04/02/2025, n. 2774). Dalla lettura di tutti i verbali redatti nel marzo 2008 dai committenti e dalla società appaltatrice, con la presenza del direttore dei lavori, seppure si legge che la realizzazione dello spessore in 12 cm delle mura perimetrali e di 10 cm delle fondazioni è stata concordata dalle parti, non si evince alcuna forma di manifestazione di dissenso e di indicazione -da parte della appaltatrice e del direttore dei lavori- circa l'inadeguatezza di tali prescrizioni in termini di tenuta dei fabbricati. Sotto tale profilo la prova testimoniale è apparsa non specifica e insufficiente a superare il tenore del dato documentale, peraltro fornita a mezzo di testi legati da rapporto amicale o di parentela con le rispettive parti e, quindi, scarsamente attendibili. Specifica assunzione di rischio e di responsabilità per le difformità rispetto al progetto che, invece, ha riguardato altri profili, ossia quelli della congiunzione dei due manufatti, dell'innalzamento del tetto, dello spostamento delle mura perimetrali sul filo esterno a quelle esistenti. Nulla è stato espresso dai committenti circa lo spessore delle murature e delle fondamenta in termini di assunzione del rischio in materia di sicurezza e di cattiva tecnica costruttiva.
7.Pertanto, se il sequestro dell'immobile (connesso come detto alla illecita e non assentita congiunzione dei due manufatti) è senz'altro ascrivibile ai soli committenti, in ragione della specifica e consapevole assunzione di responsabilità, lo stesso non può dirsi per l'inidoneo e inadatto spessore delle fondamenta e delle mura perimetrali, che ha portato alla inutilità delle opere eseguite dalla appaltatrice, in quanto destinate alla totale demolizione e ricostruzione. Tale profilo costituisce grave inadempimento della appaltatrice e del direttore dei lavori, tale da giustificare la risoluzione dell'appalto invocata dai committenti ex art. 1453 c.c. A fronte della risoluzione per fatto imputabile all'appaltatrice nulla può spettare per ulteriori compensi per opere eseguite ma inutilmente e senza beneficio per le committenti. Il contratto di appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che essendo le opere eseguite inutili per le committenti, l'appaltatrice va condannata alla restituzione del prezzo corrisposto senza giustificazione dalle committenti (in assenza di opere utilmente ricevute), pari ad euro 35.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Quanto alla posizione del direttore dei lavori pur se CP_3 inadempiente al proprio obbligo di vigilanza (deriva ontratto d'opera intellettuale) sulla corretta esecuzione dei lavori e sul rispetto del progetto assentito, ricorrendo per la somma di cui sopra un credito restitutorio e non risarcitorio, non è tenuto come obbligato in via solido insieme alla società appaltatrice che ha incassato gli acconti. E' dovuto anche il rimborso della metà della somma di euro 2.829,85, pari ad euro 1.414,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, pacificamente versate interamente dalle committenti, quali obbligati in solido, per il procedimento arbitrale, avviato con e poi rinunciato. Parte_1
Viceversa, va respinta la domanda il pagamento della sanzione pecuniaria e per il danno da mancato utilizzo, in quanto, lo si è detto, la sospensione dei lavori durante l'assoggettamento al sequestro è da ricondurre ad abusi accettati, voluti e di cui le committenti hanno assunto pieno e consapevole rischio. Avvenuto il dissequestro, dopo poco tempo, le committenti hanno risolto il contratto, sicché né durante il sequestro, né successivamente alla risoluzione, il mancato utilizzo dell'immobile è da imputare alla appaltatrice e al direttore dei lavori. Non sono dovuti neppure i costi per la demolizione essendovi altrimenti un indebito vantaggio per le committenti: infatti il compimento di opere di demolizione dell'originario fabbricato sarebbe stato comunque necessario e i costi già sostenuti per via della prima demolizione sono recuperati con la disposta restituzione di euro 35.000,00.
8.In conclusione, rigetta la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di e di va dichiarata Controparte_1 Controparte_2 la risoluzione del contratto rav della società appaltatrice con condanna di quest'ultima alla restituzione degli acconti ricevuti pari ad euro 35.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna , per le causali di cui sopra, al pagamento della Parte_1 somma di teressi legali dalla domanda al saldo. Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento svolta da e Controparte_1 di nei confronti di Controparte_2 CP_3
9.Secondo l'orientamento della Suprema Corte "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21085). Va pertanto condannata parte soccombente al pagamento Parte_1 della somma di euro 673,20 quale costo rte dell'arch. nonché della somma di euro 3.056,00 oltre accessori di legge Per_3 per le spese legali del giudizio di atp e infine della somma di euro 2.381,37 quale costo per il compenso versato al ctu nel giudizio di atp.
10.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di tenuto conto del DM vigente, del Parte_1 valore della somma r ità svolta. Le spese di lite tra e ricorrendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 giusti ed eccezionali motivi, vanno compensate in ragione del comunque sussistente inadempimento del professionista. Le spese di ctu del presente giudizio vanno poste a carico di Parte_1
e di
[...] CP_3
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di e di va dichiarata la Controparte_1 Controparte_2 risoluzione del co per to della società appaltatrice con condanna di alla restituzione della Parte_1 somma di euro 35.000,00 a domanda al saldo;
CONDDANNA, altresì, , per le causali di cui sopra, al Parte_1 pagamento della som interessi legali dalla domanda al saldo;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_1 per il resto;
[...]
-RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento svolta da CP_1
e da nei confronti di
[...] Controparte_2 CP_3
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e di spese di lite del presente
[...] Controparte_2 si n 0 di euro 786,00 per spese vive ed euro 7.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-delle spese di lite del giudizio di atp da liquidarsi nella somma di euro 3.056,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-delle spese di ctp pari euro 673,20; -delle spese di ctu del giudizio di atp pari ad euro 2.381,37;
-PONE le spese di ctu del presente giudizio definitivamente a carico di e di in solido, nei rapporti interni in Parte_1 CP_3
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani