Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42757/2024
R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Giusi Pezzella ed Alessandro Aureli, presso il cui Parte_1 studio domicilia, in Roma, via Tiburtina, n. 203
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante – contumace.
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 22.1.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi ritualmente notificato, con il quale ha esposto: che questo Tribunale gli ha riconosciuto, con decreto di omologa del 17.5.2024, il requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 18/1980; che ha notificato il predetto decreto e la documentazione necessaria per la liquidazione, rispettivamente in data 20.5.2024 e 29.5.2024; che l ha pagato a decorrere dal mese CP_1 di luglio 2024, senza corrispondere gli arretrati dovuti;
che è decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege, per il pagamento.
Pertanto il ricorrente ha domandato quanto segue:
“DICHIARARE il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1, l. 18/80 a decorrere dal mese di novembre 2022 fino al mese di giugno 2024…CONDANNARE L' IN VIA PRINCIPALE: al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli accessori di legge dalla data di accertamento del diritto sino al soddisfo, per la somma di seguito specificata…Totale Sorte 2022 + 2023 + 2024: Euro 10.566,82 Interessi Legali dall' 1/03/2023: Euro 676,71 Totale sorte e interessi: Euro 11.243,53
IN VIA SUBORDINATA: al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati sul diritto riconosciuto oltre gli accessori di legge dalla data di accertamento del diritto sino al soddisfo.”. Nel corso dell'odierna udienza, preso atto della contumacia dell' , acquisita la CP_1 documentazione, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa del 17.5.2024 di questo Tribunale (in atti) ha dunque riconosciuto, nella persona di , il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. n. 18/1980 a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa.
Tale decreto ed il mod. AP70 (con i dati necessari per procedere alla liquidazione, ivi compresa la dichiarazione di “non ricovero”), sono stati notificati all' rispettivamente CP_1 in data 20.5.2024 e 28.5.2024, ma nonostante sia decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., l'Ente convenuto non ha provveduto al pagamento dei ratei arretrati dovuti fino al mese di giugno 2024. In ordine al requisito del “non ricovero”, la Suprema Corte ha precisato:
5059 del 5.3.2018 ). In ogni caso il ricorrente ha dichiarato il “non ricovero” nel mod. AP70 inviato all' , ma CP_1 lo stesso convenuto, nel dare corso alla richiesta di pagamento solo a far tempo dal luglio 2024, non ha esplicitato le ragioni del mancato pagamento dei ratei precedenti (ciò che arreca ulteriore suffrago alla sussistenza del predetto requisito). All'esito delle precedenti considerazioni l va condannato a pagare CP_1 Parte_1 la somma di cui al conteggio presente nel ricorso (correttamente elaborato), oltre agli interessi legali come richiesti e quantificati nel ricorso stesso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il diritto di a conseguire l'indennità di accompagnamento a Parte_1 decorrere dal 1.11.2022 fino al 30 giugno 2024 e condanna l a pagare al medesimo CP_1 la somma di € 10.566,82, oltre alla somma di € 676.71 a titolo di interessi legali;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia