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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2935 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. CICCIU' Parte_1
ROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in VIA 94 RI OR 87062 CARIATI
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. FERRATO UMBERTO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 16.07.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 20.10.2022 presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 e successive integrazioni;
- in data 07.12.2022 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido medio-grave al 67-99 % senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- in data 13.06.2023 avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 2110/2023 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU in data 22.05.2024 depositava relazione peritale escludendo il beneficio dell'assistenza continua.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei ratei di indennità di CP_1
accompagnamento maturati e maturandi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c. La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di uno stato di invalidità pari al 67-99%
senza la necessità di assistenza continua.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, lì 24/10/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo