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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. ed all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 251/2022, a cui è riunita quella iscritta al R. G. n.
299/2022, rispettivamente introdotte
DA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di socie di Petit CI s.n.c. C.F._2 [...]
rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Federica CP_1
Natale Avolio, presso cui sono elettivamente domiciliate;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ed annullare gli avvisi di addebito n. 31220210000857316000 e n.
36820210003519780000, condannando a cancellare l'iscrizione; spese vinte;
CP_2
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibili ovvero rigettare i ricorsi;
in subordine, condannare le ricorrenti al pagamento dei contributi dovuti;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.1.2022, la sig.ra esponeva di aver Parte_1
1 ricevuto, in data 18.12.2021, notificazione dell'avviso di addebito n. CP_2
31220210000857316000, dell'importo complessivo di € 27.889,79, a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per le annualità dal 2014 al 2019.
Dichiarava che, in data 15.2.2013, la società di cui era socia (Petit CI) aveva comunicato al di di aver cessato, con decorrenza 27.1.2013, la sua CP_3 CP_4 attività di commercio al dettaglio per chiusura definitiva dell'esercizio condotto in alla Piazza De Marsico n. 14, altresì procedendo alla defiscalizzazione della CP_4 cassa ed alla cessazione dei prodotti e dei beni strumentali.
Aggiungeva che, nel marzo 2013, l' aveva informato che “l'Ufficio del Registro CP_2 delle imprese delle Camere di Commercio ha trasmesso all' la Comunicazione CP_2 unica di impresa (prot.n.AV/RI/PRA/2013/000005505/0200) presentata il
14.03.13. Tenendo conto delle informazioni dichiarate nella sezione AC del modulo
“ComUnica”, la richiesta è stata ACCOLTA. e sono Parte_1 Parte_2 state CANCELLATE dalla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali
a partire DAL 27.01.13”.
Riferiva che la società era inattiva e che, nel periodo d'interesse, non erano stati erogati compensi alle socie, come emergeva dalle dichiarazioni fiscali delle socie nei quadri RH
e RN1 colonna 4, reddito “società di comodo/società non operativa”, per gli anni 2014
(€ 1.809,00), 2015 (€ 1809,00), 2016 (€ 1.809,00), nonché, di seguito, a causa della
“plusvalenza” derivante dalla vendita di immobile societario addì 2.5.2017, nei quadri
RH1 e RN, per gli anni 2017 (€ 11.005,00), 2018 (€ 10.530,00), 2019 (€ 11.564,00), oltre che da quelle della società, nei quadri RG, rigo 02, per gli anni 2014, 2015 e 2016
(€ 0,00), e RG 06 per gli anni 2017 (€ 22.010,00), 2018 (€ 21.060,00) e 2019 (€
23.128,00), sempre per effetto della plusvalenza generata dalla cessione dell'immobile a titolo oneroso, pari ad € 130.000,00, a fini fiscali da dichiarare suddivisa nel quinquennio successivo.
Eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento opposto, nonché l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti ex art. 1 co. 2013 L. 662/1996, ed in specie degli elementi dell'esercizio dell'attività e dell'abitualità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_5 contestando l'avversa prospettazione.
2 Preliminarmente, chiedeva verificarsi la tempestività dell'impugnazione proposta.
Eccepiva la decadenza dall'impugnativa per vizi formali per decorso del termine ex art. 617 c.p.c., fermo restando il doveroso accertamento del credito, sul piano sostanziale, anche in presenza di annullamento del titolo per vizi di forma.
Riferiva d'aver proceduto all'iscrizione d'ufficio nella competente gestione previdenziale, con efficacia retroattiva, avendo accertato l'esistenza di una partita
I.V.A. attiva e le dichiarazioni dei redditi d'impresa (modelli UNICO PF e SP).
Concludeva ut supra.
Con ricorso depositato in data 27.1.2022 (R. G. n. 299/2022), la sig.ra Parte_2 esponeva di aver ricevuto, in data 24.12.2021, notificazione dell'avviso di addebito n. 36820210003519780000, dell'importo complessivo di € 27.889,79, a titolo CP_2 di contributi previdenziali gestione commercianti per le annualità dal 2014 al 2019.
Impugnava l'avviso dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo dati di fatto e profili di illegittimità del tutto sovrapponibili a quelli sopra riportati, nonché formulando analoghe conclusioni.
Radicato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si costituiva in giudizio CP_5 parimenti proponendo analoghe difese ed istanze conclusive, aggiungendo che l'attività svolta dalla ricorrente in seno all'azienda aveva costituito, nei periodi in questione, la sua “occupazione prevalente”.
Con ordinanza del 21.11.2024, i due giudizi venivano riuniti ex art. 274 c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale, il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni ivi stabilito, avendo riguardo alla data di notificazione degli avvisi, allegata dalle parti ricorrenti (18.12.2021 e
24.12.2021), ed alla data di deposito dei ricorsi (24.1.2022 e 27.1.2022).
Nel merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalle ricorrenti, che s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in CP_2 senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo stesso schema processuale
3 dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_5 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
D'altra parte, sempre ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul preteso debitore dimostrare, in via d'eccezione, il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'obbligazione contributiva indicata nell'opposto avviso.
In ricorso, tali fatti sono stati individuati nel decorso di un tempo superiore a quello stabilito per la prescrizione estintiva del credito, nonché nella stessa insussistenza dell'obbligo contributivo, riconnessa alla cessazione dell'attività commerciale, che, in precedenza, ne aveva rappresentato la fonte ed il presupposto costitutivo.
Peraltro, è finanche noto che, nel contesto dell'opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il contribuente possa sollevare qualsiasi motivo, anche di merito, onde contestare la pretesa di pagamento.
2. Ebbene, la ragione più liquida ai fini del decidere è costituita dall'assenza di prova dei presupposti per l'iscrizione delle due socie alla gestione commercianti, non
4 potendo all'uopo valorizzarsi i dati reddituali, fiscali e cartolari indicati dall' CP_2
La qualifica di socio ed amministratore unico non determina ex se l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi, piuttosto, far discendere l'operatività di tale obbligo dall'effettivo espletamento di attività lavorativa all'interno dell'impresa.
In materia, infatti, trova applicazione la norma ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Tale disposizione trova la sua ratio nel principio di universalizzazione della posizione contributiva, secondo cui ogni attività di lavoro, di qualunque natura, che generi reddito deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale ex art. 38 Cost., ad eccezione del reddito da capitale (Cassazione civile, sez. lav., n. 21540, 20/08/2019
(Rv. 655009 - 01): “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)”).
Dunque, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione speciale commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso di licenze e qualifiche professionali, ove prescritto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività.
3. La circostanza che le due ricorrenti fosse socie di Petit CI di
[...]
(con in posizione di amministratore;
cfr. visura camerale in Controparte_6 Pt_2 atti) non è, quindi, idonea a determinare di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione
5 degli esercenti attività commerciali, in assenza di prova della partecipazione al CP_2 lavoro aziendale, vieppiù con il carattere dell'abitualità e della prevalenza.
In sostanza, l' avrebbe dovuto dimostrare che le opponenti, anche solo per vie CP_2 di fatto, partecipassero effettivamente alla gestione dell'impresa negli anni 2014 e seguenti, con ciò intendendosi non già l'espletamento di attività esecutiva o amministrativa, ma vera e propria direzione dell'attività imprenditoriale, inclusa la prestazione personale di lavoro.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, non essendo stati forniti dall' elementi CP_5 in tal senso.
Le ricorrenti hanno provato la condizione di inoperatività della società, sin dal 2013, tale da determinare la cancellazione dalla gestione commercianti (cfr. comunicazione prot. n. 0800.22/03/2013.0054240), attestata anche dalla dicitura “inattiva”, CP_2 riportata nella visura camerale agli atti.
Esse hanno inoltre chiarito che i dati reddituali dichiarati a fini fiscali, come sopra già riportati, non corrispondono ad un reddito derivante dall'esercizio commerciale, bensì da riparti di ricavati ottenuti dalla cessione dei beni del patrimonio aziendale, incluso un immobile, nonché, per gli anni precedenti alla vendita, da reddito per società di comodo, con ciò intendendosi un reddito meramente virtuale e figurativo, dichiarato al solo scopo di evitare lo strepitus di un accertamento fiscale focalizzato sulla permanenza della titolarità dell'immobile fino alla cessione, la quale avrebbe potuto determinare il rischio d'accertamento induttivo in connessione ai costi presunti legati alla proprietà immobiliare.
Dunque, a monte di ogni altro requisito, difetta il presupposto della partecipazione all'attività dell'impresa societaria con il lavoro dei soci, non potendo ritenersi che i redditi sopra esaminati rivelino l'espletamento di attività lavorativa personale da parte delle due ricorrenti in seno alla società.
D'altra parte, l' non ha dimostrato che le ricorrenti non solo abbiano continuato CP_5
a lavorare nella società predetta anche dal 2014 in poi, ma altresì che lo abbiano fatto con le caratteristiche oggettive richieste dalla legge.
A tal fine, è necessario dimostrare non solo un'effettiva partecipazione al lavoro aziendale, ma anche la concreta sussistenza degli elementi della abitualità e della prevalenza della prestazione lavorativa, con onere probatorio a carico dell' e CP_2 ciò anche nel contesto delle società di persone come le s.n.c. (Cassazione civile, sez. lav., n. 4885 del 27/02/2017 (Rv. 643419 - 01): “In tema di inquadramento, ai fini
6 contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 2139 del 31/01/2014).
Tale criterio deve trovare applicazione anche alle imprese inattive, come quella gestita dalla società di cui sopra, giacché restano immutati i presupposti legali predetti.
4. Invero, nonostante le specifiche contestazioni sollevate nei ricorsi e gli elementi di prova contraria forniti, deve ritenersi che l' non abbia soddisfatto l'onere di CP_2 provare i presupposti dell'obbligo contributivo, con specifico riferimento all'esercizio dell'attività con il lavoro personale, prevalente ed abitale delle due socie.
Tale prova non può risalire alla posizione di amministratore facente capo a
[...]
che non postula la partecipazione abituale all'attività dell'impresa sociale Pt_2
(Cassazione civile, n. 20254/2021: “Non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza…l'attività di impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale mentre
l'attività di amministratore alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8945:
“Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”).
Né essa non può derivare dalle sole dichiarazioni fiscali del socio (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6944: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di
7 società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995…”).
In particolare, l'assoggettamento a contribuzione previdenziale, previsto dalla succitata normativa di legge, sussiste solo allorquando l'attività prestata dal socio nell'impresa costituisca vera e propria attività di lavoro, produttiva di un reddito analogo a quello che la stessa attività produrrebbe se esercitata in forma d'impresa individuale o in forma libero-professionale.
La disposizione di cui al succitato art. 1 co. 203, in sintesi, non fa altro che
“neutralizzare” la forma organizzativa adottata dall'impresa, imponendo la contribuzione di previdenza in tutti i casi in cui un soggetto produca un reddito da attività lavorativa, anche se tale attività sia svolta (in via non residuale o marginale) in seno ad una società da lui stesso costituita.
Come anticipato, le due ricorrenti hanno, poi, chiarito che le somme dichiarate a fini fiscali nei modelli in atti non costituiscono reddito d'impresa, ma mero reddito figurativo negli anni 2014, 2015 e 2016, nei termini suindicati, nonché, per gli anni successivi, riparto derivante dalla cessione onerosa dei beni aziendali, deduzioni rimaste sfornite di contestazione e di prova contraria da parte dell' . CP_5
Non si tratta, perciò, di reddito da lavoro, bensì di reddito virtuale e da capitale, quest'ultimo ottenuto da plusvalenza, analogo a quello che ciascun cittadino può produrre alienando a titolo oneroso i propri beni ovvero cedendoli in locazione, reddito che, come noto, non è soggetto a versamenti contributivi.
Diversa è l'ipotesi in cui l'alienazione, la cessione o la locazione di beni mobili o immobili costituiscano esse stesse l'attività commerciale, nel senso che rappresentino l'oggetto dell'impresa, il cui esercizio, in tal caso, genererà un reddito soggetto a contribuzione previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., n. 1681/2021: “Nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la … snc, di cui la … è socia e legale rappresentante, era affittata
e che l'unica attività svolta era rappresentata dalla percezione del relativo canone. Tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 3145 dell'1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016)”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 3828/2020).
Tale ipotesi, come detto, non ricorre nella fattispecie in controversia, in cui si assiste
8 non già alla produzione di un reddito da attività di lavoro all'interno della società, bensì di un reddito derivante dalla mera gestione dei beni in titolarità, oggetto di alienazione.
In conclusione, deve ritenersi che non sussista prova dei presupposti per l'iscrizione delle ricorrenti nella gestione previdenziale dei commercianti nel periodo dal 2014 al
2019 e che, pertanto, sia insussistente il credito preteso negli avvisi di addebito opposti,
i quali vanno perciò annullati.
5. Di contro, sono inammissibili le domande di condanna all' alla CP_2 cancellazione dell'iscrizione officiosa.
Trattasi di obbligo di fare infungibile, che non può essere oggetto di pronuncia di condanna a carico dell' , come avviene, in generale, per gli obblighi di iscrizione CP_5 dei contribuenti nelle liste di previdenza tenute dall'odierno resistente, tanto da essere notoriamente esclusa, per essi, l'esecuzione specifica ex art. 612 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, n. 1211 del 18/01/2018 (Rv. 647352 - 01): “La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi quale bracciante agricolo, ha natura CP_2 dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né è in ogni caso idonea
a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell' integrante obbligo di CP_2 carattere infungibile”).
Come sopra anticipato, le domande proposte dalle ricorrenti costituiscono anzitutto azioni di accertamento negativo del credito, che, rilevatane la fondatezza, non possono che sfociare in una pronuncia dichiarativa dell'insussistenza del credito e dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Le istanze dirette alla cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, peraltro, risultano estranee all'oggetto dell'azione (tipica) di impugnazione dell'iscrizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, azione che ha ad oggetto il solo accertamento della legittimità, anche di merito, della pretesa contributiva.
In ogni caso, non va dimenticato che persegue scopi pubblicistici, di interesse CP_2 generale, ed è ente pubblico soggetto alla previsione ex art. 97 Cost., che ad esso impone di adeguare la propria azione amministrativa ad ogni statuizione giurisdizionale, anche dichiarativa e pur in assenza di pronuncia di condanna.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
9 n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, tale da rendere necessario il processo, soprattutto in punto di accertamento dell'effettiva natura dei redditi societari dichiarati dalle ricorrenti, non immediatamente percepibile dall' costituiscono CP_2 gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura dei quattro quinti.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con gli aumenti e le riduzioni di cui all'art. 4 co. 2 e 4 D. M. 55 cit. e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. alla procuratrice delle ricorrenti per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistenti i presupposti degli obblighi contributivi ed i crediti pretesi in pagamento da e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. CP_2
31220210000857316000 e n. 36820210003519780000;
2) dichiara, per il resto, inammissibili i ricorsi riuniti;
3) compensa le spese di lite in misura dei quattro quinti e condanna in CP_2 persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 660,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per €
161,50, con attribuzione alla procuratrice delle ricorrenti dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Avellino, 10.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. ed all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 251/2022, a cui è riunita quella iscritta al R. G. n.
299/2022, rispettivamente introdotte
DA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di socie di Petit CI s.n.c. C.F._2 [...]
rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Federica CP_1
Natale Avolio, presso cui sono elettivamente domiciliate;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ed annullare gli avvisi di addebito n. 31220210000857316000 e n.
36820210003519780000, condannando a cancellare l'iscrizione; spese vinte;
CP_2
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibili ovvero rigettare i ricorsi;
in subordine, condannare le ricorrenti al pagamento dei contributi dovuti;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.1.2022, la sig.ra esponeva di aver Parte_1
1 ricevuto, in data 18.12.2021, notificazione dell'avviso di addebito n. CP_2
31220210000857316000, dell'importo complessivo di € 27.889,79, a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per le annualità dal 2014 al 2019.
Dichiarava che, in data 15.2.2013, la società di cui era socia (Petit CI) aveva comunicato al di di aver cessato, con decorrenza 27.1.2013, la sua CP_3 CP_4 attività di commercio al dettaglio per chiusura definitiva dell'esercizio condotto in alla Piazza De Marsico n. 14, altresì procedendo alla defiscalizzazione della CP_4 cassa ed alla cessazione dei prodotti e dei beni strumentali.
Aggiungeva che, nel marzo 2013, l' aveva informato che “l'Ufficio del Registro CP_2 delle imprese delle Camere di Commercio ha trasmesso all' la Comunicazione CP_2 unica di impresa (prot.n.AV/RI/PRA/2013/000005505/0200) presentata il
14.03.13. Tenendo conto delle informazioni dichiarate nella sezione AC del modulo
“ComUnica”, la richiesta è stata ACCOLTA. e sono Parte_1 Parte_2 state CANCELLATE dalla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali
a partire DAL 27.01.13”.
Riferiva che la società era inattiva e che, nel periodo d'interesse, non erano stati erogati compensi alle socie, come emergeva dalle dichiarazioni fiscali delle socie nei quadri RH
e RN1 colonna 4, reddito “società di comodo/società non operativa”, per gli anni 2014
(€ 1.809,00), 2015 (€ 1809,00), 2016 (€ 1.809,00), nonché, di seguito, a causa della
“plusvalenza” derivante dalla vendita di immobile societario addì 2.5.2017, nei quadri
RH1 e RN, per gli anni 2017 (€ 11.005,00), 2018 (€ 10.530,00), 2019 (€ 11.564,00), oltre che da quelle della società, nei quadri RG, rigo 02, per gli anni 2014, 2015 e 2016
(€ 0,00), e RG 06 per gli anni 2017 (€ 22.010,00), 2018 (€ 21.060,00) e 2019 (€
23.128,00), sempre per effetto della plusvalenza generata dalla cessione dell'immobile a titolo oneroso, pari ad € 130.000,00, a fini fiscali da dichiarare suddivisa nel quinquennio successivo.
Eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento opposto, nonché l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti ex art. 1 co. 2013 L. 662/1996, ed in specie degli elementi dell'esercizio dell'attività e dell'abitualità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_5 contestando l'avversa prospettazione.
2 Preliminarmente, chiedeva verificarsi la tempestività dell'impugnazione proposta.
Eccepiva la decadenza dall'impugnativa per vizi formali per decorso del termine ex art. 617 c.p.c., fermo restando il doveroso accertamento del credito, sul piano sostanziale, anche in presenza di annullamento del titolo per vizi di forma.
Riferiva d'aver proceduto all'iscrizione d'ufficio nella competente gestione previdenziale, con efficacia retroattiva, avendo accertato l'esistenza di una partita
I.V.A. attiva e le dichiarazioni dei redditi d'impresa (modelli UNICO PF e SP).
Concludeva ut supra.
Con ricorso depositato in data 27.1.2022 (R. G. n. 299/2022), la sig.ra Parte_2 esponeva di aver ricevuto, in data 24.12.2021, notificazione dell'avviso di addebito n. 36820210003519780000, dell'importo complessivo di € 27.889,79, a titolo CP_2 di contributi previdenziali gestione commercianti per le annualità dal 2014 al 2019.
Impugnava l'avviso dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo dati di fatto e profili di illegittimità del tutto sovrapponibili a quelli sopra riportati, nonché formulando analoghe conclusioni.
Radicato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si costituiva in giudizio CP_5 parimenti proponendo analoghe difese ed istanze conclusive, aggiungendo che l'attività svolta dalla ricorrente in seno all'azienda aveva costituito, nei periodi in questione, la sua “occupazione prevalente”.
Con ordinanza del 21.11.2024, i due giudizi venivano riuniti ex art. 274 c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale, il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni ivi stabilito, avendo riguardo alla data di notificazione degli avvisi, allegata dalle parti ricorrenti (18.12.2021 e
24.12.2021), ed alla data di deposito dei ricorsi (24.1.2022 e 27.1.2022).
Nel merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalle ricorrenti, che s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in CP_2 senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo stesso schema processuale
3 dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_5 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
D'altra parte, sempre ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul preteso debitore dimostrare, in via d'eccezione, il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'obbligazione contributiva indicata nell'opposto avviso.
In ricorso, tali fatti sono stati individuati nel decorso di un tempo superiore a quello stabilito per la prescrizione estintiva del credito, nonché nella stessa insussistenza dell'obbligo contributivo, riconnessa alla cessazione dell'attività commerciale, che, in precedenza, ne aveva rappresentato la fonte ed il presupposto costitutivo.
Peraltro, è finanche noto che, nel contesto dell'opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il contribuente possa sollevare qualsiasi motivo, anche di merito, onde contestare la pretesa di pagamento.
2. Ebbene, la ragione più liquida ai fini del decidere è costituita dall'assenza di prova dei presupposti per l'iscrizione delle due socie alla gestione commercianti, non
4 potendo all'uopo valorizzarsi i dati reddituali, fiscali e cartolari indicati dall' CP_2
La qualifica di socio ed amministratore unico non determina ex se l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi, piuttosto, far discendere l'operatività di tale obbligo dall'effettivo espletamento di attività lavorativa all'interno dell'impresa.
In materia, infatti, trova applicazione la norma ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Tale disposizione trova la sua ratio nel principio di universalizzazione della posizione contributiva, secondo cui ogni attività di lavoro, di qualunque natura, che generi reddito deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale ex art. 38 Cost., ad eccezione del reddito da capitale (Cassazione civile, sez. lav., n. 21540, 20/08/2019
(Rv. 655009 - 01): “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)”).
Dunque, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione speciale commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso di licenze e qualifiche professionali, ove prescritto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività.
3. La circostanza che le due ricorrenti fosse socie di Petit CI di
[...]
(con in posizione di amministratore;
cfr. visura camerale in Controparte_6 Pt_2 atti) non è, quindi, idonea a determinare di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione
5 degli esercenti attività commerciali, in assenza di prova della partecipazione al CP_2 lavoro aziendale, vieppiù con il carattere dell'abitualità e della prevalenza.
In sostanza, l' avrebbe dovuto dimostrare che le opponenti, anche solo per vie CP_2 di fatto, partecipassero effettivamente alla gestione dell'impresa negli anni 2014 e seguenti, con ciò intendendosi non già l'espletamento di attività esecutiva o amministrativa, ma vera e propria direzione dell'attività imprenditoriale, inclusa la prestazione personale di lavoro.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, non essendo stati forniti dall' elementi CP_5 in tal senso.
Le ricorrenti hanno provato la condizione di inoperatività della società, sin dal 2013, tale da determinare la cancellazione dalla gestione commercianti (cfr. comunicazione prot. n. 0800.22/03/2013.0054240), attestata anche dalla dicitura “inattiva”, CP_2 riportata nella visura camerale agli atti.
Esse hanno inoltre chiarito che i dati reddituali dichiarati a fini fiscali, come sopra già riportati, non corrispondono ad un reddito derivante dall'esercizio commerciale, bensì da riparti di ricavati ottenuti dalla cessione dei beni del patrimonio aziendale, incluso un immobile, nonché, per gli anni precedenti alla vendita, da reddito per società di comodo, con ciò intendendosi un reddito meramente virtuale e figurativo, dichiarato al solo scopo di evitare lo strepitus di un accertamento fiscale focalizzato sulla permanenza della titolarità dell'immobile fino alla cessione, la quale avrebbe potuto determinare il rischio d'accertamento induttivo in connessione ai costi presunti legati alla proprietà immobiliare.
Dunque, a monte di ogni altro requisito, difetta il presupposto della partecipazione all'attività dell'impresa societaria con il lavoro dei soci, non potendo ritenersi che i redditi sopra esaminati rivelino l'espletamento di attività lavorativa personale da parte delle due ricorrenti in seno alla società.
D'altra parte, l' non ha dimostrato che le ricorrenti non solo abbiano continuato CP_5
a lavorare nella società predetta anche dal 2014 in poi, ma altresì che lo abbiano fatto con le caratteristiche oggettive richieste dalla legge.
A tal fine, è necessario dimostrare non solo un'effettiva partecipazione al lavoro aziendale, ma anche la concreta sussistenza degli elementi della abitualità e della prevalenza della prestazione lavorativa, con onere probatorio a carico dell' e CP_2 ciò anche nel contesto delle società di persone come le s.n.c. (Cassazione civile, sez. lav., n. 4885 del 27/02/2017 (Rv. 643419 - 01): “In tema di inquadramento, ai fini
6 contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 2139 del 31/01/2014).
Tale criterio deve trovare applicazione anche alle imprese inattive, come quella gestita dalla società di cui sopra, giacché restano immutati i presupposti legali predetti.
4. Invero, nonostante le specifiche contestazioni sollevate nei ricorsi e gli elementi di prova contraria forniti, deve ritenersi che l' non abbia soddisfatto l'onere di CP_2 provare i presupposti dell'obbligo contributivo, con specifico riferimento all'esercizio dell'attività con il lavoro personale, prevalente ed abitale delle due socie.
Tale prova non può risalire alla posizione di amministratore facente capo a
[...]
che non postula la partecipazione abituale all'attività dell'impresa sociale Pt_2
(Cassazione civile, n. 20254/2021: “Non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza…l'attività di impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale mentre
l'attività di amministratore alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8945:
“Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”).
Né essa non può derivare dalle sole dichiarazioni fiscali del socio (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6944: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di
7 società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995…”).
In particolare, l'assoggettamento a contribuzione previdenziale, previsto dalla succitata normativa di legge, sussiste solo allorquando l'attività prestata dal socio nell'impresa costituisca vera e propria attività di lavoro, produttiva di un reddito analogo a quello che la stessa attività produrrebbe se esercitata in forma d'impresa individuale o in forma libero-professionale.
La disposizione di cui al succitato art. 1 co. 203, in sintesi, non fa altro che
“neutralizzare” la forma organizzativa adottata dall'impresa, imponendo la contribuzione di previdenza in tutti i casi in cui un soggetto produca un reddito da attività lavorativa, anche se tale attività sia svolta (in via non residuale o marginale) in seno ad una società da lui stesso costituita.
Come anticipato, le due ricorrenti hanno, poi, chiarito che le somme dichiarate a fini fiscali nei modelli in atti non costituiscono reddito d'impresa, ma mero reddito figurativo negli anni 2014, 2015 e 2016, nei termini suindicati, nonché, per gli anni successivi, riparto derivante dalla cessione onerosa dei beni aziendali, deduzioni rimaste sfornite di contestazione e di prova contraria da parte dell' . CP_5
Non si tratta, perciò, di reddito da lavoro, bensì di reddito virtuale e da capitale, quest'ultimo ottenuto da plusvalenza, analogo a quello che ciascun cittadino può produrre alienando a titolo oneroso i propri beni ovvero cedendoli in locazione, reddito che, come noto, non è soggetto a versamenti contributivi.
Diversa è l'ipotesi in cui l'alienazione, la cessione o la locazione di beni mobili o immobili costituiscano esse stesse l'attività commerciale, nel senso che rappresentino l'oggetto dell'impresa, il cui esercizio, in tal caso, genererà un reddito soggetto a contribuzione previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., n. 1681/2021: “Nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la … snc, di cui la … è socia e legale rappresentante, era affittata
e che l'unica attività svolta era rappresentata dalla percezione del relativo canone. Tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 3145 dell'1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016)”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 3828/2020).
Tale ipotesi, come detto, non ricorre nella fattispecie in controversia, in cui si assiste
8 non già alla produzione di un reddito da attività di lavoro all'interno della società, bensì di un reddito derivante dalla mera gestione dei beni in titolarità, oggetto di alienazione.
In conclusione, deve ritenersi che non sussista prova dei presupposti per l'iscrizione delle ricorrenti nella gestione previdenziale dei commercianti nel periodo dal 2014 al
2019 e che, pertanto, sia insussistente il credito preteso negli avvisi di addebito opposti,
i quali vanno perciò annullati.
5. Di contro, sono inammissibili le domande di condanna all' alla CP_2 cancellazione dell'iscrizione officiosa.
Trattasi di obbligo di fare infungibile, che non può essere oggetto di pronuncia di condanna a carico dell' , come avviene, in generale, per gli obblighi di iscrizione CP_5 dei contribuenti nelle liste di previdenza tenute dall'odierno resistente, tanto da essere notoriamente esclusa, per essi, l'esecuzione specifica ex art. 612 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, n. 1211 del 18/01/2018 (Rv. 647352 - 01): “La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi quale bracciante agricolo, ha natura CP_2 dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né è in ogni caso idonea
a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell' integrante obbligo di CP_2 carattere infungibile”).
Come sopra anticipato, le domande proposte dalle ricorrenti costituiscono anzitutto azioni di accertamento negativo del credito, che, rilevatane la fondatezza, non possono che sfociare in una pronuncia dichiarativa dell'insussistenza del credito e dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Le istanze dirette alla cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, peraltro, risultano estranee all'oggetto dell'azione (tipica) di impugnazione dell'iscrizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, azione che ha ad oggetto il solo accertamento della legittimità, anche di merito, della pretesa contributiva.
In ogni caso, non va dimenticato che persegue scopi pubblicistici, di interesse CP_2 generale, ed è ente pubblico soggetto alla previsione ex art. 97 Cost., che ad esso impone di adeguare la propria azione amministrativa ad ogni statuizione giurisdizionale, anche dichiarativa e pur in assenza di pronuncia di condanna.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
9 n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, tale da rendere necessario il processo, soprattutto in punto di accertamento dell'effettiva natura dei redditi societari dichiarati dalle ricorrenti, non immediatamente percepibile dall' costituiscono CP_2 gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura dei quattro quinti.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con gli aumenti e le riduzioni di cui all'art. 4 co. 2 e 4 D. M. 55 cit. e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. alla procuratrice delle ricorrenti per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistenti i presupposti degli obblighi contributivi ed i crediti pretesi in pagamento da e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. CP_2
31220210000857316000 e n. 36820210003519780000;
2) dichiara, per il resto, inammissibili i ricorsi riuniti;
3) compensa le spese di lite in misura dei quattro quinti e condanna in CP_2 persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 660,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per €
161,50, con attribuzione alla procuratrice delle ricorrenti dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Avellino, 10.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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