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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2441 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto l'accertamento di un contratto di società di fatto e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giuseppe Lanzo e Andrea Ferrara
Appellante principale
e
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avvocato Girolamo Milioto
Appellato – appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per l'appellante in via principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
1 annullare la Sentenza n. 936/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento R.G. n. 100289/2019, ed in integrale riforma della stessa accogliere le conclusioni come rassegnate dal sig. per le ragioni Parte_1
ivi spiegate e pertanto rigettare ogni domanda di parte appellata come da questi formulata in ogni grado di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competente di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. per il presente grado a favore dei sottoscritti avvocati.
In estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale del presente appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio ovvero rideterminarle comunque, secondo i parametri corretti.”
Per l'appellato e appellante incidentale: “1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del Sig.
[...]
, in proprio ed in qualità, per tutti i motivi rappresentati in Parte_1
narrativa;
2) Di conseguenza rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado, oggetto di gravame, nella parte in cui statuisce:
3.1 la riduzione della somma richiesta con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, accertando e dichiarando il diritto della parte appellata a ricevere la somma per come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure avente R.G.A.C. n. (100) 289/2010 e conseguentemente condannare parte appellante al versamento della somma di Euro 9.200,00 ed Euro 539,00 oltre interessi;
3.2 la compensazione parziale delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari dei due
2 gradi di giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ne fa formale istanza.
In subordine
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del Sig. in proprio ed in qualità, per tutti i Parte_1
motivi rappresentati in narrativa;
5) di conseguenza rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
6) confermare la pronuncia impugnata;
7) condannare parte appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ne fa formale istanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_2 CP_2
in persona del rappresentante chiedendo di
[...] Parte_1
accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di società di fatto, nel cui ambito ha consegnato a nella predetta CP_1 Parte_1
qualità, una somma di denaro per come indicato in narrativa per l'acquisto di una imbarcazione e di una centralina utile alla stessa – beni finalizzati alla attività lucrativa;
accertare e dichiarare la mancata restituzione delle somme versate;
in subordine accertare e dichiarare il debito da parte di Parte_1
nei confronti di;
condannare parte convenuta, in
[...] CP_1
persona del titolare pt alla restituzione della somma di € 9.200,00 e di €
3 539,00 quest'ultima quale somma versata per l'acquisto della centralina necessaria all'imbarcazione.
Si è costituita la , la quale in via preliminare ha CP_2
eccepito la carenza di legittimazione passiva della convenuta. CP_3
Ha rilevato che esisteva tra e un rapporto di CP_1 Parte_1
comunione su una imbarcazione come previsto nel contratto del 12.5.2007.
Ha riconosciuto, infatti, che ha versato la somma di € 5.000,00 per CP_1
Con l'acquisto – in compartecipazione con e Giudice Parte_1
– della imbarcazione BL EY (la circostanza è stata confermata CP_5
in sede di interrogatorio formale di udienza 11.6.13). Parte_1
Ai fini istruttori è stata sentita la teste , la Testimone_1
quale ha affermato di avere redatto la copia della scrittura privata del
12.5.2007. Ha ricordato, altresì, di avere redatto una precedente scrittura di associazione in partecipazione che prevedeva l'apporto di capitale da parte di e nei confronti della Almost BL DC impresa che CP_1 CP_6
faceva capo a . Tuttavia non è stata in grado di ricordare Parte_1
l'ammontare delle singole quote né se vi fosse qualche riferimento all'imbarcazione.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 936 del 22.5.2019, resa a definizione del giudizio n. 100289/2010 R.G.A.C., aveva accertato l'esistenza del debito del convenuto nella misura pari ad € 5.000,00, con condanna al pagamento di tale somma, rigettando nel resto la domanda dell'attore.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto la sussistenza della comunione sull'imbarcazione e la circostanza che le somme fossero state destinate all'acquisto
4 dell'imbarcazione stessa, ha comunque concluso per un obbligo restitutorio in suo danno.
L'appellante ha censurato la sentenza anche in relazione alle spese di lite, compensate nella misura di 1/3 dal giudice di primo grado.
Costituitosi in giudizio, ha argomentato per CP_1
l'infondatezza del gravame e ha proposto appello in via incidentale, lamentando il mancato riconoscimento del debito per l'intero importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché l'errata compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a fronte della sua parziale soccombenza.
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di impugnazione, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della . CP_2
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati per le considerazioni che seguono.
Incontestato, nonché confermato dall'appellante principale in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado, è che l'appellato abbia versato la somma di € 5.000,00 per l'acquisto, in compartecipazione con lo stesso appellante e , dell'imbarcazione “BL EY”. Controparte_7
Nella scrittura privata del 12.5.2017, prodotta nel giudizio di primo grado, , e hanno Parte_1 CP_1 Controparte_7
premesso che l'appellato aveva già versato, in due rate, sul conto corrente personale dell'appellante e sul conto cointestato di quest'ultimo e di
5 , la cifra complessiva di € 5.000,00, comprensiva della Controparte_7
quota di caparra per l'acquisto di un'imbarcazione.
Incontestato, nonché documentalmente provato è, dunque, il rapporto di associazione in partecipazione nell'impresa “ ”, di cui CP_2
l'appellante principale è l'imprenditore e l'appellato, nonché CP_7
sono gli associati;
si veda in merito la scrittura privata del 12.5.2017
[...]
allegata al fascicolo di parte di , confermata dal teste Parte_1
all'udienza dell'11.6.2013, la quale ha precisato di Testimone_1
aver redatto di suo pugno tale scrittura privata sulla base delle dichiarazioni delle parti in causa, che l'hanno sottoscritta.
L'appellante principale lamenta l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nell'aver riconosciuto un debito di € 5.000,00, a suo carico e in favore dell'appellato, fondato su un rapporto tra le parti relativo a un bene in comproprietà e a un'associazione in partecipazione.
In particolare l'appellante sostiene che, in quanto comproprietario dell'imbarcazione, l'appellato è soggetto alle regole della comunione, le quali prevedono che la somma versata per l'acquisto della quota non possa essere oggetto di restituzione, poiché tale quota rappresenterebbe un diritto reale sul bene e non un credito verso l'altro comproprietario.
Secondo la parte appellante, dunque, per recuperare la somma versata l'appellato avrebbe dovuto alienare la propria quota a un terzo o a un altro comunista, senza avanzare richieste di restituzione direttamente nei suoi confronti.
Sotto un altro profilo, l'appellante evidenzia come, anche qualora i
5.000 euro fossero da considerare come il conferimento effettuato dall'appellato per la partecipazione all'associazione, non possa configurarsi
6 un obbligo giuridico di restituzione dei conferimenti in capo all'associante in caso di recesso unilaterale dell'associato.
L'appellante, dunque, fonda la sua difesa sulla mancanza di un titolo giuridico idoneo a legittimare il riconoscimento del debito in favore dell'appellato, sia in base alle regole della comunione, che non prevedono la restituzione delle somme versate per l'acquisto di quote del bene, sia in base alla disciplina delle associazioni, che esclude obblighi restitutori per i conferimenti associativi.
Tali argomentazioni, addotte dall'appellante principale a sostegno della presunta erroneità della decisione del giudice di primo grado, sono infondate.
In caso di acquisto in compartecipazione, infatti, la possibilità di recesso di uno dei compartecipanti e il diritto alla restituzione della somma versata dipendono dalla natura del rapporto tra le parti e dalle modalità con cui è stata costituita la compartecipazione.
Nell'ipotesi in cui la compartecipazione si configuri nell'ambito di una comunione ordinaria ai sensi degli artt. artt. 1100 e ss. c.c., ciascun comproprietario è titolare di un diritto reale sulla quota del bene comune;
pertanto, come affermato dalla parte appellante, il recesso non è ammesso e il comproprietario può alienare la propria quota, ma non può obbligare gli altri comproprietari a riacquistarla, né ottenere la restituzione della somma versata per l'acquisto.
L'art. 1111 c.c., inoltre, prevede che la comunione possa essere sciolta su richiesta anche di uno solo dei comunisti, ma lo scioglimento comporta la vendita o la divisione del bene e non la restituzione della somma inizialmente versata.
7 La stessa parte appellante, però, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, afferma che risulta accertata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione nell'impresa “ ”, nella quale CP_2
era l'imprenditore associante e e Lo Giudice gli Parte_1 CP_1
associati (vedasi scrittura privata del 12.5.2007).
Nell'ipotesi in cui la compartecipazione è legata a un rapporto obbligatorio tra le parti, come un'associazione in partecipazione, infatti, il compartecipante può recedere, salvo che il recesso sia escluso da accordi tra le parti, e, in caso di recesso, il compartecipante ha diritto alla liquidazione della propria quota, che può avvenire mediante restituzione del capitale iniziale o mediante una valutazione del valore attuale della quota.
La restituzione, dunque, dipende dall'accordo tra le parti;
accordo che, nel caso di specie, è stato provato in giudizio.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge il consenso dei compartecipanti al recesso dell'appellato dall'accordo sottoscritto a maggio dello stesso anno e finalizzato all'acquisto di un'imbarcazione e alla partecipazione agli utili della ” (la scrittura privata CP_2
summenzionata), nonché l'accordo delle parti in relazione al rimborso delle somme corrisposte dall'appellato (vedasi missiva del 24.9.2009, prodotta da entrambe le parti nel giudizio di primo grado).
Anche l'appello incidentale è infondato.
In relazione all'entità del rimborso, infatti, dalla missiva succitata emerge l'accordo delle parti sul rimborso delle somme corrisposte dall'appellato in rate per un residuo ammontare di € 9.200,00; importo che è espressamente definito dal legale dell'appellante come “di gran lunga superiore al valore della quota al momento del recesso del sig. ”. CP_1
8 La corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in relazione alla missiva del 24.9.2009, la quale, seppur idonea a dimostrare - unitamente alla documentazione prodotta dalle parti e alla circostanze dedotte e non contestate - l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione tra le parti che legittima la possibilità di recesso dell'associato in quanto non espressamente escluso dalle parti nella scrittura privata del
12.5.2007, non è idonea di per sé a provare l'entità della restituzione della quota nell'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Documentalmente provati, nonché incontestati, sono il rapporto di associazione in partecipazione nell'impresa “ ” e il CP_2
versamento della somma di € 5.000,00, comprensiva della quota parte di caparra per l'acquisto dell'imbarcazione “BL Eyes”, che l'appellato ha versato sul conto corrente personale dell'appellante e sul conto cointestato di quest'ultimo e (vedasi la scrittura privata Controparte_7
summenzionata).
La circostanza relativa al versamento di tale somma, per le finalità già dette, è stata peraltro confermata dallo stesso appellante in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado (vedasi verbale d'udienza dell'11.6.2013).
Infondati l'appello principale e quello incidentale anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
L'art. 92 c.p.c., infatti, consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite quando in caso di parziale soccombenza.
La valutazione equitativa effettuata dal tribunale è condivisibile.
Avendo la parte attrice ottenuto solo in parte il riconoscimento delle proprie pretese, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/3 risulta coerente rispetto alla parziale soccombenza della
9 parte attrice, alla quale il tribunale ha riconosciuto solo in parte le richieste avanzate in giudizio.
In relazione alle spese di lite del giudizio d'appello, attesa la reciproca soccombenza, se ne dispone la compensazione tra le parti e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, per l'impugnazione principale e per quella incidentale, per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti, per l'appello principale e per l'appello incidentale, per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2441 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto l'accertamento di un contratto di società di fatto e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giuseppe Lanzo e Andrea Ferrara
Appellante principale
e
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avvocato Girolamo Milioto
Appellato – appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per l'appellante in via principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
1 annullare la Sentenza n. 936/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento R.G. n. 100289/2019, ed in integrale riforma della stessa accogliere le conclusioni come rassegnate dal sig. per le ragioni Parte_1
ivi spiegate e pertanto rigettare ogni domanda di parte appellata come da questi formulata in ogni grado di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competente di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. per il presente grado a favore dei sottoscritti avvocati.
In estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale del presente appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio ovvero rideterminarle comunque, secondo i parametri corretti.”
Per l'appellato e appellante incidentale: “1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del Sig.
[...]
, in proprio ed in qualità, per tutti i motivi rappresentati in Parte_1
narrativa;
2) Di conseguenza rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado, oggetto di gravame, nella parte in cui statuisce:
3.1 la riduzione della somma richiesta con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, accertando e dichiarando il diritto della parte appellata a ricevere la somma per come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure avente R.G.A.C. n. (100) 289/2010 e conseguentemente condannare parte appellante al versamento della somma di Euro 9.200,00 ed Euro 539,00 oltre interessi;
3.2 la compensazione parziale delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari dei due
2 gradi di giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ne fa formale istanza.
In subordine
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del Sig. in proprio ed in qualità, per tutti i Parte_1
motivi rappresentati in narrativa;
5) di conseguenza rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
6) confermare la pronuncia impugnata;
7) condannare parte appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ne fa formale istanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_2 CP_2
in persona del rappresentante chiedendo di
[...] Parte_1
accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di società di fatto, nel cui ambito ha consegnato a nella predetta CP_1 Parte_1
qualità, una somma di denaro per come indicato in narrativa per l'acquisto di una imbarcazione e di una centralina utile alla stessa – beni finalizzati alla attività lucrativa;
accertare e dichiarare la mancata restituzione delle somme versate;
in subordine accertare e dichiarare il debito da parte di Parte_1
nei confronti di;
condannare parte convenuta, in
[...] CP_1
persona del titolare pt alla restituzione della somma di € 9.200,00 e di €
3 539,00 quest'ultima quale somma versata per l'acquisto della centralina necessaria all'imbarcazione.
Si è costituita la , la quale in via preliminare ha CP_2
eccepito la carenza di legittimazione passiva della convenuta. CP_3
Ha rilevato che esisteva tra e un rapporto di CP_1 Parte_1
comunione su una imbarcazione come previsto nel contratto del 12.5.2007.
Ha riconosciuto, infatti, che ha versato la somma di € 5.000,00 per CP_1
Con l'acquisto – in compartecipazione con e Giudice Parte_1
– della imbarcazione BL EY (la circostanza è stata confermata CP_5
in sede di interrogatorio formale di udienza 11.6.13). Parte_1
Ai fini istruttori è stata sentita la teste , la Testimone_1
quale ha affermato di avere redatto la copia della scrittura privata del
12.5.2007. Ha ricordato, altresì, di avere redatto una precedente scrittura di associazione in partecipazione che prevedeva l'apporto di capitale da parte di e nei confronti della Almost BL DC impresa che CP_1 CP_6
faceva capo a . Tuttavia non è stata in grado di ricordare Parte_1
l'ammontare delle singole quote né se vi fosse qualche riferimento all'imbarcazione.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 936 del 22.5.2019, resa a definizione del giudizio n. 100289/2010 R.G.A.C., aveva accertato l'esistenza del debito del convenuto nella misura pari ad € 5.000,00, con condanna al pagamento di tale somma, rigettando nel resto la domanda dell'attore.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto la sussistenza della comunione sull'imbarcazione e la circostanza che le somme fossero state destinate all'acquisto
4 dell'imbarcazione stessa, ha comunque concluso per un obbligo restitutorio in suo danno.
L'appellante ha censurato la sentenza anche in relazione alle spese di lite, compensate nella misura di 1/3 dal giudice di primo grado.
Costituitosi in giudizio, ha argomentato per CP_1
l'infondatezza del gravame e ha proposto appello in via incidentale, lamentando il mancato riconoscimento del debito per l'intero importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché l'errata compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a fronte della sua parziale soccombenza.
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di impugnazione, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della . CP_2
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati per le considerazioni che seguono.
Incontestato, nonché confermato dall'appellante principale in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado, è che l'appellato abbia versato la somma di € 5.000,00 per l'acquisto, in compartecipazione con lo stesso appellante e , dell'imbarcazione “BL EY”. Controparte_7
Nella scrittura privata del 12.5.2017, prodotta nel giudizio di primo grado, , e hanno Parte_1 CP_1 Controparte_7
premesso che l'appellato aveva già versato, in due rate, sul conto corrente personale dell'appellante e sul conto cointestato di quest'ultimo e di
5 , la cifra complessiva di € 5.000,00, comprensiva della Controparte_7
quota di caparra per l'acquisto di un'imbarcazione.
Incontestato, nonché documentalmente provato è, dunque, il rapporto di associazione in partecipazione nell'impresa “ ”, di cui CP_2
l'appellante principale è l'imprenditore e l'appellato, nonché CP_7
sono gli associati;
si veda in merito la scrittura privata del 12.5.2017
[...]
allegata al fascicolo di parte di , confermata dal teste Parte_1
all'udienza dell'11.6.2013, la quale ha precisato di Testimone_1
aver redatto di suo pugno tale scrittura privata sulla base delle dichiarazioni delle parti in causa, che l'hanno sottoscritta.
L'appellante principale lamenta l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nell'aver riconosciuto un debito di € 5.000,00, a suo carico e in favore dell'appellato, fondato su un rapporto tra le parti relativo a un bene in comproprietà e a un'associazione in partecipazione.
In particolare l'appellante sostiene che, in quanto comproprietario dell'imbarcazione, l'appellato è soggetto alle regole della comunione, le quali prevedono che la somma versata per l'acquisto della quota non possa essere oggetto di restituzione, poiché tale quota rappresenterebbe un diritto reale sul bene e non un credito verso l'altro comproprietario.
Secondo la parte appellante, dunque, per recuperare la somma versata l'appellato avrebbe dovuto alienare la propria quota a un terzo o a un altro comunista, senza avanzare richieste di restituzione direttamente nei suoi confronti.
Sotto un altro profilo, l'appellante evidenzia come, anche qualora i
5.000 euro fossero da considerare come il conferimento effettuato dall'appellato per la partecipazione all'associazione, non possa configurarsi
6 un obbligo giuridico di restituzione dei conferimenti in capo all'associante in caso di recesso unilaterale dell'associato.
L'appellante, dunque, fonda la sua difesa sulla mancanza di un titolo giuridico idoneo a legittimare il riconoscimento del debito in favore dell'appellato, sia in base alle regole della comunione, che non prevedono la restituzione delle somme versate per l'acquisto di quote del bene, sia in base alla disciplina delle associazioni, che esclude obblighi restitutori per i conferimenti associativi.
Tali argomentazioni, addotte dall'appellante principale a sostegno della presunta erroneità della decisione del giudice di primo grado, sono infondate.
In caso di acquisto in compartecipazione, infatti, la possibilità di recesso di uno dei compartecipanti e il diritto alla restituzione della somma versata dipendono dalla natura del rapporto tra le parti e dalle modalità con cui è stata costituita la compartecipazione.
Nell'ipotesi in cui la compartecipazione si configuri nell'ambito di una comunione ordinaria ai sensi degli artt. artt. 1100 e ss. c.c., ciascun comproprietario è titolare di un diritto reale sulla quota del bene comune;
pertanto, come affermato dalla parte appellante, il recesso non è ammesso e il comproprietario può alienare la propria quota, ma non può obbligare gli altri comproprietari a riacquistarla, né ottenere la restituzione della somma versata per l'acquisto.
L'art. 1111 c.c., inoltre, prevede che la comunione possa essere sciolta su richiesta anche di uno solo dei comunisti, ma lo scioglimento comporta la vendita o la divisione del bene e non la restituzione della somma inizialmente versata.
7 La stessa parte appellante, però, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, afferma che risulta accertata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione nell'impresa “ ”, nella quale CP_2
era l'imprenditore associante e e Lo Giudice gli Parte_1 CP_1
associati (vedasi scrittura privata del 12.5.2007).
Nell'ipotesi in cui la compartecipazione è legata a un rapporto obbligatorio tra le parti, come un'associazione in partecipazione, infatti, il compartecipante può recedere, salvo che il recesso sia escluso da accordi tra le parti, e, in caso di recesso, il compartecipante ha diritto alla liquidazione della propria quota, che può avvenire mediante restituzione del capitale iniziale o mediante una valutazione del valore attuale della quota.
La restituzione, dunque, dipende dall'accordo tra le parti;
accordo che, nel caso di specie, è stato provato in giudizio.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge il consenso dei compartecipanti al recesso dell'appellato dall'accordo sottoscritto a maggio dello stesso anno e finalizzato all'acquisto di un'imbarcazione e alla partecipazione agli utili della ” (la scrittura privata CP_2
summenzionata), nonché l'accordo delle parti in relazione al rimborso delle somme corrisposte dall'appellato (vedasi missiva del 24.9.2009, prodotta da entrambe le parti nel giudizio di primo grado).
Anche l'appello incidentale è infondato.
In relazione all'entità del rimborso, infatti, dalla missiva succitata emerge l'accordo delle parti sul rimborso delle somme corrisposte dall'appellato in rate per un residuo ammontare di € 9.200,00; importo che è espressamente definito dal legale dell'appellante come “di gran lunga superiore al valore della quota al momento del recesso del sig. ”. CP_1
8 La corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in relazione alla missiva del 24.9.2009, la quale, seppur idonea a dimostrare - unitamente alla documentazione prodotta dalle parti e alla circostanze dedotte e non contestate - l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione tra le parti che legittima la possibilità di recesso dell'associato in quanto non espressamente escluso dalle parti nella scrittura privata del
12.5.2007, non è idonea di per sé a provare l'entità della restituzione della quota nell'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Documentalmente provati, nonché incontestati, sono il rapporto di associazione in partecipazione nell'impresa “ ” e il CP_2
versamento della somma di € 5.000,00, comprensiva della quota parte di caparra per l'acquisto dell'imbarcazione “BL Eyes”, che l'appellato ha versato sul conto corrente personale dell'appellante e sul conto cointestato di quest'ultimo e (vedasi la scrittura privata Controparte_7
summenzionata).
La circostanza relativa al versamento di tale somma, per le finalità già dette, è stata peraltro confermata dallo stesso appellante in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado (vedasi verbale d'udienza dell'11.6.2013).
Infondati l'appello principale e quello incidentale anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
L'art. 92 c.p.c., infatti, consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite quando in caso di parziale soccombenza.
La valutazione equitativa effettuata dal tribunale è condivisibile.
Avendo la parte attrice ottenuto solo in parte il riconoscimento delle proprie pretese, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/3 risulta coerente rispetto alla parziale soccombenza della
9 parte attrice, alla quale il tribunale ha riconosciuto solo in parte le richieste avanzate in giudizio.
In relazione alle spese di lite del giudizio d'appello, attesa la reciproca soccombenza, se ne dispone la compensazione tra le parti e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, per l'impugnazione principale e per quella incidentale, per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti, per l'appello principale e per l'appello incidentale, per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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