Sentenza breve 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Marabini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Forli' - Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento 12/11/2024 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Forlì-Cesena di revoca del nulla osta concesso al Sig. -OMISSIS- in data 20/05/2024 su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS- prodotta in data 18/03/2024, nonché della presupposta comunicazione 28/10/2024 di avvio del procedimento di revoca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Forli' - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SS ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Forlì-Cesena ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciato su istanza del richiedente -OMISSIS-.
Il provvedimento di revoca è fondato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) secondo il quale “ dalla consultazione banca dati dell’Agenzia delle Entrate risulta che l’azienda non possiede un congruo reddito imponibile e/o fatturato –al netto degli acquisti – tale da garantire i costi degli obblighi retributivi e contributivi derivanti dall’assunzione dei lavoratori dipendenti richiesti (art. 30 bis, comma 8, D.P.R. n. 394/99 e ss.mm. ”
Il ricorrente, nelle premesse in fatto e per quanto qui interessa, ha esposto quanto segue:
-di aver appreso da un conoscente, in Tunisia, della possibilità di fruire del decreto flussi 2024 per ottenere il nulla osta e il visto per l’ingresso in Italia per lavoro subordinato, versando la somma di euro 5.000;
-di aver versato metà della somma richiesta e di aver appreso che l’istanza era stata presentata in data 18.3.2024 dalla ditta “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS-;
-che in data 20.5.2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Forlì-Cesena rilasciava a detta impresa il nulla osta ad assumere il ricorrente con contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del quale il medesimo otteneva il visto di ingresso in data 7.8.2024;
-che dopo aver versato la restante parte della somma richiesta, entrava in Italia il 9.11.2024 ma non riusciva a contattare il datore di lavoro -OMISSIS- il quale non provvedeva all’assunzione né alla stipula del contratto di soggiorno;
-che tale circostanza –a lui non imputabile - impediva al ricorrente di stipulare il contratto di soggiorno previsto dall’art. 22, comma 6, del TUI, al fine di perfezionare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
-di aver sporto formale denuncia-querela contro il suddetto -OMISSIS-;
-che vi era uno scambio di comunicazioni tra il legale del ricorrente e gli Uffici Immigrazione per il rilascio di un permesso per attesa occupazione che non andava a buon fine;
-di aver avviato un procedimento ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Bologna, concluso con il rigetto del ricorso, nell’ambito del quale apprendeva dell’esistenza dell’atto di avvio del procedimento di revoca e del provvedimento di revoca del nulla osta (datato 12.11.2024), atti al medesimo mai notificati.
Tanto premesso, il ricorrente, rilevata la tempestività del ricorso, ha dedotto i seguenti vizi: “ I. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990; II. violazione e falsa applicazione dell’art. 22 D. Lgs. 286/1998, anche alla luce della circolare del ministero dell’interno 20/08/2007 n. 3836 ”; in estrema sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto l’Amministrazione non avrebbe instaurato un confronto con il destinatario del provvedimento finale; con il secondo motivo si è denunciata la violazione dell’art. 22 del D.Lgs n. 286/1998 atteso che il ricorrente sarebbe soggetto incolpevole, vittima di una probabile truffa, quindi dovrebbe essere tutelato e avrebbe diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione.
Si è costituto in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto ai vizi di ordine formale, inerenti la asserita mancata partecipazione procedimentale, si rileva che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, è stata notifica tramite sistema informatico, al soggetto richiedente e anche al lavoratore al recapito indicato in sede di presentazione della domanda (cfr. sub doc. nn. 1 e 3 fascicolo Amministrazione resistente). In ogni caso, stante le motivazioni poste a base del provvedimento di revoca, il ricorrente non avrebbe potuto fornire alcun contributo utile per poter indurre l’Amministrazione a non assumere il provvedimento di revoca in questione.
Anche le censure di merito, di cui al secondo motivo, non possono essere accolte.
Giova ricordare -come evidenziato anche dall’Amministrazione resistente – che in base alla disciplina di cui agli artt. 22 e 24 e ss.mm. del D.Lgs n. 286/1998, il nulla osta è rilasciato anche se, nel termine stabilito, non sono state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi ivi indicati; in ogni caso, il comma 5 quater dell’art. 22 dispone che al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi (anche tramite verifiche dell’ITL) conseguono la revoca del nulla osta, del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
La giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate nei predetti artt. 22 e 24 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, tra cui anche la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro ( TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 ottobre 2025, n. 18549 che richiama Tar del Lazio, sez. I ter, n. 8025/2025; Tar Liguria, sez. I, n. 444/2024 ).
Ebbene, nel caso in esame, a seguito della verifica dei requisiti effettuata “a posteriori”, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini – Forlì-Cesena ha accertato un’incongruenza tra il requisito patrimoniale dichiarato e il numero delle istanze avanzate dal datore di lavoro, il quale non possedeva un reddito congruo per far fronte agli obblighi retributivi e contributivi inerenti l’assunzione di tutti i lavoratori richiesti, circostanza che non è minimamente contestata dalla parte ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso –ove si richiama l’autotutela - è’ stato di recente ribadito che “<La revoca in questione, infatti, costituisce un atto di ritiro ascrivibile alla fattispecie della decadenza (c.d. revoca sanzionatoria), essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo; risultano, pertanto, infondate le censure concernenti l’eccesso di potere da cui sarebbe viziato il provvedimento impugnato e presupponenti la natura di autotutela del potere esercitato, in quanto non di autotutela si tratta, bensì di decadenza … Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alle tempistiche ordinarie (e all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato), il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe aggirato e, inoltre, potrebbe essere facilmente eluso> (Tar Liguria, Sez. I, n. 322/2024; Tar Emilia Romagna, Sez. I, n. 65/2025; in termini ancora C.G.A.R.S., sez. giurisd., n. 376/2025, che definisce la revoca di cui si discute quale <atto dovuto, come espressamente previsto dal predetto articolo 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito con legge n. 122/2022>)”(in tal senso TAR Lazio, Roma, n. 18549/2025 cit .).
Nemmeno è condivisibile l’asserito diritto al rilascio di un permesso per attesa occupazione.
In un caso del tutto analogo a quello qui in discussione è stato ribadito che “l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025), mentre dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta. (…). Al riguardo, va infatti ricordato che “ ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato ” (vds. Cons. Stato, Sez. III, nn. 2403/2025, 399/2025, 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018). (…). Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha stipulato alcun rapporto di lavoro con il suo “promittente” datore di lavoro, ragione per la quale non sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso per attesa occupazione; né il ricorrente ha allegato né documentato alcun caso di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.) che abbia impedito al datore di lavoro di assumerlo, quale unica circostanza che la giurisprudenza citata ammette per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione” ( TAR Lazio, Roma, n. 18549/2025 cit .).
Anche nel caso di cui si discute, invero, non è stato instaurato alcun rapporto di lavoro, per cui non si riscontrano i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti nominati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO TI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS ER | LO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.