TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 140
TAR
Sentenza breve 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990 (mancata partecipazione procedimentale)

    La comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata tramite sistema informatico al richiedente e al lavoratore. Inoltre, le motivazioni poste a base del provvedimento di revoca non avrebbero consentito al ricorrente di fornire un contributo utile per evitare la revoca.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 22 D. Lgs. 286/1998 (soggetto incolpevole e diritto a permesso per attesa occupazione)

    La revoca del nulla osta è dovuta all'accertamento della mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che la revoca è un atto vincolato e non di autotutela. Inoltre, il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, né sono state allegate circostanze di forza maggiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 140
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 140
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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