Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana).
Commentari • 2
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- 2. Se la legge dello Stato di cui è cittadina lo prevede la moglie può mantenere il cognome del marito anche dopo il divorzioRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 8 giugno 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23291 del 2015, è intervenuta, ancora una volta in tema nell'ambito del diritto di famiglia, questa volta, allo scopo di risolvere il quesito in merito alla possibilità, per la moglie straniera, di conservare il cognome del marito italiano, dopo il divorzio. Va osservato, infatti, che, in base alla legge italiana, dopo il divorzio, di regola, la moglie perde l'uso del cognome del marito, tornando ad utilizzare il cognome da nubile, tuttavia, in alcuni casi, il giudice può autorizzare la moglie che ne abbia interesse, a continuare ad usarlo (ad esempio se, nel suo ambiente lavorativo e sociale, la donna è ormai conosciuta e identificata con quel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/11/2015, n. 23291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23291 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento