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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2154/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(c.f. ) con gli avv.ti prof. Giangiorgio Parte_1 C.F._1
Casarotto, Giovanni Michieli e Antonella Pietrobon attore in riassunzione contro
(c.f. ) con l'Avv. Piero Baldon e l'avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro Mussato convenuto in riassunzione
Oggetto: Proprietà. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza Corte di Cassazione
n.25851/2023 depositata il 5.9.2023.
CONCLUSIONI per l'attore in riassunzione Parte_1 nel merito:
1) - Accertarsi e dichiararsi la sussistenza delle condizioni tutte, soggettive e oggettive previste dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario in capo a , nato a [...] il [...], residente a [...]
Risorgimento n. 14 (c.f.: ), e conseguentemente accertarsi e CodiceFiscale_3 dichiararsi che ha correttamente e legittimamente esercitato il diritto di Parte_1 prelazione e riscatto agrario formulato da parte del medesimo attore, quanto al contratto in forma pubblica - amministrativa, avvenuto in data 27 maggio 2003 in Padova, a rogito del Capo Tecnico – Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa, e Persona_1 intervenuto tra il Ministero della Difesa da una parte, e il sig. , Controparte_1 dall'altra, e registrato a Padova in data 24.9.2003 agli Atti Pubblici n. 3621, dandosi atto che l'attore ha offerto il versamento del prezzo indicato nell'atto, oltre agli accessori da versarsi con le modalità tutte previste dalla legge;
2) Conseguentemente disporsi, subordinatamente all'avverarsi della condizione del versamento del prezzo indicato nell'atto di cui sopra, il trasferimento in capo all'attore della proprietà dei terreni diversi da quelli su cui insistono i depositi per munizioni e i due fabbricati, così come i medesimi saranno individuati e specificati in sede di c.t.u.
3) In via di subordine, riconoscersi il diritto di riscatto per l'intero compendio compravenduto e in ogni caso per quelle parti del medesimo per le quali il diritto risulti comunque competere;
4) Ordinarsi al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di
Treviso la trascrizione della emananda sentenza di trasferimento della proprietà dei beni, così come individuati e specificati alla precedente conclusione n. 2), in favore dell'attore ; Parte_1
5) Ordinarsi al convenuto di rilasciare immediatamente i terreni così Controparte_1 come individuati e specificati alle precedenti conclusioni, liberi e sgombri da persone e cose anche interposte, in favore dell'attore ; Parte_1
6) Spese, competenze ed onorari di lite rifusi per tutti i gradi di giudizio, compresi quelli dei due giudizi davanti alla Corte di Cassazione, con l'aggiunta del 15% per spese generali e con gli accessori di legge. in via istruttoria: ai sensi dell'art. 196 c.p.c. si chiede si proceda alla rinnovazione della ctu già disposta da codesta Corte con ordinanza in data 26.03.2024, per tutte le ragioni esposte nelle Osservazioni alla c.t.u. del CTP dott. in data 26.09.2024, Per_2 nonché nelle note relative all'udienza del 29.10.2024 e per quelle che saranno illustrate nelle memorie conclusive, provvedendosi alla sostituzione dell'ing. con altro Per_3
pag. 2/15 consulente, con preparazione professionale più consona alle problematiche agraristiche del presente giudizio.
Per il convenuto in riassunzione Controparte_1 nel merito - previa dichiarazione di inammissibilità e comunque di infondatezza della domanda subordinata di riscatto parziale presentata per la prima volta in questo grado di giudizio, respingersi la domanda del sig. in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto;
- condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, escluso il primo e in particolare del secondo giudizio di cassazione e del presente grado di appello, maggiorate di rimborso forfettario, iva e cpa per legge, oltre al rimborso delle spese di ctu, pari ad € 3.120,00.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado (sentenza Tribunale Treviso n.1130/2008)
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
in relazione all'acquisto da quest'ultimo effettuato, con “contratto in Controparte_1 forma Pubblica Amministrativa” in data 27 maggio 2003 dal Ministero della Difesa, del complesso immobiliare sito in Salgareda (Tv) a fronte del corrispettivo di euro
776.000,00 al fine di vedere accertato il suo diritto al riscatto agrario in quanto proprietario e coltivatore diretto del terreno contiguo.
, ritualmente costituito, contestava la domanda attorea chiedendone il Controparte_1 rigetto rilevando che il compendio, composto da numerosi fabbricati oltre che dal terreno, per almeno quarant'anni era stato adibito a polveriera/deposito di munizioni ed aveva quindi perso ogni vocazione agricola, e che il compendio essendo stato un bene demaniale non era classificato nel piano regolatore comunale vigente come zona agricola, eccepiva inoltre che il bene non era soggetto a prelazione agraria essendo stato aggiudicato il compendio attraverso una procedura di asta pubblica, procedura cui aveva partecipato personalmente anche l'attore rappresentando come il preteso esercizio del riscatto aveva connotati elusivi dell'asta stessa. Il convenuto contestava inoltre che possedesse tutti i requisiti prescritti per il valido esercizio del riscatto. Parte_1
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1130/2008, rigettava la domanda di riscatto agrario per mancanza di una specifica destinazione agricola del compendio nella pag. 3/15 normativa urbanistica vigente secondo quanto emerso nella svolta c.t.u. e condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Giudizio di appello (sentenza Corte d'Appello di Venezia n.1343/2013)
proponeva appello riproponendo le proprie domande. L'appellato Parte_1 chiedeva il rigetto del gravame per insussistenza dei requisiti di legge della prelazione agraria ed in particolare di quelli oggettivi, ed in subordine chiedeva la rinnovazione della c.t.u..
Veniva espletata una nuova c.t.u., con nomina dell'agronomo dott. chiamato a Per_4 verificare oltre alla contiguità dei fondi, l'effettiva irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola del compendio oggetto di causa, ritenuta desumibile dall'antieconomicità, o meno, dei lavori di bonifica necessari all'attualità per ridare una destinazione agricola anche in relazione al valore di mercato che all'esito di tali lavori di bonifica sarebbe risultato attribuibile.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1343/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di riscatto agrario ritenendone sussistenti i presupposti oggettivi sulla base della svolta c.t.u..
Giudizio di Cassazione (sentenza Corte di Cassazione n.4683/2016)
La sentenza n.1343/2013 della Corte d'Appello veniva impugnata da Controparte_1 che faceva valere anche altri motivi inerenti al difetto dei presupposti del riscatto ed in particolare alla mancata considerazione della presenza di numerosi fabbricati adibiti a magazzino che avevano comportato l'irreversibile perdita della destinazione agricola del fondo.
Con la sentenza n. 4683/2016 la Corte di Cassazione annullava con rinvio alla Corte
d'Appello di Venezia in diversa composizione, con accoglimento del primo motivo, inerente alla nullità della sentenza manoscritta impugnata per illeggibilità ed incomprensibilità della motivazione, ed assorbimento degli ulteriori motivi.
Giudizio di rinvio (sentenza Corte d'Appello di Venezia n.689/2018)
Il giudizio veniva quindi riassunto in sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello di
Venezia da che insisteva per l'accoglimento del gravame, chiedendo la Parte_1 conferma della sentenza annullata. Si costituiva nel giudizio di rinvio , Controparte_1 reiterando le difese e sottolineando che tutte le argomentazioni poste a base della pag. 4/15 sentenza cassata della Corte d'Appello di Venezia non erano state valutate dalla
UP Corte, che aveva ritenuto assorbente l'accoglimento del primo motivo, determinante la nullità della sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 689/2018 depositata il 20.3.2019 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva la domanda di riscatto agrario proposta da e condannava Parte_1
al rilascio del compendio a favore di , con ordine di Controparte_1 Parte_1 trascrizione all'Agenzia del Territorio, dichiarava compensate tra le parti le spese processuali per tutti i gradi di giudizio per la particolarità della fattispecie e ponendo le spese di c.t.u. a carico delle parti per metà ciascuna. La Corte riteneva che, in assenza di una specifica destinazione agricola nella normativa urbanistica, la vocazione agricola del compendio fosse desumibile dal fatto che secondo le c.t.u. espletate esso era inserito in un più ampio contesto agricolo e che prima che della destinazione a fini militari l'area era stata a sua volta sfruttata per fini agricoli. Sottolineava che la parte edificata del compendio era pari solo al 35% dell'intera area, per cui il 65% poteva essere immediatamente coltivato, e riteneva che la mancanza di una trasformazione irreversibile dall'originaria destinazione agricola fosse desumibile dal fatto che le opere di demolizione delle “riservette” volte a riconvertire l'intera area e ad impiantarvi vigneti avrebbero avuto un costo inferiore rispetto al valore che al terreno sarebbe derivato dai miglioramenti sia come terreno agricolo seminativo, che come terreno destinato a vigneto. La sentenza escludeva l'incompatibilità della prelazione agraria con il ricorso alla procedura dismissiva dei beni del patrimonio disponibile dello Stato ex L.
n. 662/1996, in quanto la prelazione agraria era un istituto di carattere generale finalizzato a consentire l'accorpamento dei fondi agricoli limitrofi per migliorare la redditività dei terreni favorendo la formazione di imprese diretto-coltivatrici più ampie, la partecipazione del retraente alla procedura di gara pubblica non aveva alterato lo scopo della stessa di individuare il miglior offerente, e la circostanza che i beni già facenti parte del patrimonio dello Stato dismessi con la procedura ex L. n. 662/1996 fossero assoggettati a specifiche ipotesi di prelazione a favore degli enti territoriali ove si trattasse di immobili di pregio storico-artistico non escludeva di per sé
l'assoggettabilità anche alla prelazione agraria.
Giudizio di Cassazione (ordinanza Corte di Cassazione n.25851/2023) pag. 5/15 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 689/2018 della Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia sulla base di cinque motivi così riassunti nella sentenza indicata
“Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 14.8.1971 n. 817 e degli articoli 8 e 31 della L. 26.5.1965 n. 590, dolendosi del fatto che il Giudice di rinvio ancorché nell'atto di citazione di primo grado e nei successivi scritti difensivi il riscattante avesse esplicitamente dichiarato con valenza confessoria, documentandolo, che il fondo contiguo e di sua proprietà, era condotto dalla società semplice denominata Azienda Agricola Sandre & C. s.s., abbia errato nel ritenere esercitata la prelazione da quale conduttore del predetto terreno Parte_1
e quindi sussistente il diritto di riscatto in suo favore, ancorché ai fini del riconoscimento del diritto di riscatto sia necessario verificare una perfetta coincidenza tra la titolarità del diritto di proprietà del fondo confinante e la titolarità dell'impresa agricola ivi esercitata, mentre avrebbe dovuto dichiarare anche d'ufficio il difetto di legittimazione attiva di . Col secondo motivo il ricorrente lamenta la Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 14.8.1971 n. 817 e dell'art. 8 della L.
26.5.1965 n. 590 per avere la Corte d'Appello di Venezia accolto la domanda di riscatto in contrasto con l'orientamento consolidato della UP Corte che nega la possibilità del riscatto agrario nelle ipotesi in cui il terreno al momento della compravendita abbia irreversibilmente perduto la vocazione all'attività agricola (in tal senso si richiama Cass.
n. 11193/2005), non avendo considerato la situazione di fatto del compendio esistente al momento dell'offerta in vendita fatta dal Ministero della Difesa a nel Controparte_1
2003 in funzione della finalità propria della prelazione agraria del confinante, che é quella di consentire allo stesso di estendere la sua attività di coltivatore diretto personalmente svolta al limitrofo terreno che abbia già in atto un utilizzo agricolo, fondando erroneamente il suo giudizio in merito alla mancata perdita irreversibile della vocazione agricola su interventi di bonifica effettuabili dopo l'offerta in vendita per ripristinare una destinazione agricola in atto mancante al momento della stessa. Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa il metodo di valutazione della convenienza economica di un ripristino ad uso agricolo del compendio riscattato, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello di Venezia abbia accolto la domanda di riscatto sull'errato presupposto che, per valutare se il compendio potesse pag. 6/15 tornare ad avere una destinazione agricola conforme alla zona, si dovesse operare una valutazione costi/benefici sulla base di stime eseguite secondo valori successivi alla compravendita ed al riscatto. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 14.8.1971 n. 817 e dell'art. 8 della L. 26.5.1965 n.
590 in quanto la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il riscatto proposto del compendio comprendente numerosi fabbricati, in contrasto col consolidato orientamento della UP Corte che nega la possibilità del riscatto agrario per i fabbricati che abbiano perso il ruolo di pertinenza del terreno al momento della compravendita (Cass. n. 7183/2015). Col quinto motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa la configurabilità di un'autonomia colturale delle superfici del compendio prive di edifici, avendo la Corte d'Appello di Venezia ritenuto esercitabile il riscatto sull'intero compendio nonostante la presenza su di esso preponderante di 48 edifici militari sparsi e nonostante la mancanza di una domanda di riscatto parziale limitata alle sole superfici dichiarate utilizzabili ad uso agricolo (si richiama in proposito Cass. n. 24018/2011)” (cfr. sentenza in atti) Si è costituito Pt_1 con controricorso ritualmente notificato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25851/2023 ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo - assorbito il quinto e respinto il primo - e cassata la sentenza impugnata rinviava alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.
In particolare, quanto ai motivi accolti censurava l'impugnata sentenza laddove aveva erroneamente individuato la vocazione agricola del fondo per il quale veniva invocata la prelazione del confinante con riferimento a circostanze sopravvenute rispetto all'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto e inoltre aveva predicato l'esercitabilità della prelazione agraria per i fabbricati di tale fondo.
Rilevava sul punto che ”La sentenza impugnata, dopo avere constatato che il fondo oggetto dell'invocata prelazione agraria ex art. 7 comma 2 della L. n. 817/1971 secondo la normativa urbanistica non aveva alcuna destinazione industriale, edilizia, o turistica di per sé ostativa alla prelazione secondo il disposto dell'art. 8 della L. n. 590/1965, essendo privo di destinazione urbanistica perché per oltre quarant'anni ricompreso nel demanio militare e pacificamente adibito a polveriera, ha ritenuto di poter riconoscere la vocazione agricola del fondo perché inserito secondo le CTU espletate in un più ampio pag. 7/15 contesto agricolo ed in passato sfruttato per fini agricoli ed occupato solo per circa il
35% da 45 riservette (depositi di munizioni), da demolire, e da due fabbricati da destinare in futuro ad annessi rustici del fondo, e per il 65% potenzialmente coltivabile, ritenendo non irreversibilmente perduta l'originaria destinazione agricola in quanto a seguito degli interventi di miglioramento da effettuare per trasformare il fondo in agricolo seminativo, o agricolo a vigneto, con la demolizione dei manufatti della destinazione militare, sarebbe stato possibile ottenere un valore economico superiore rispetto ai costi di tale demolizione. Anche a voler ritenere come invece affermato da alcune sentenze della UP Corte (Cass. 17.10.2016 n. 20910; Cass. 29.9.2015 n.
19236) e dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda, la non indispensabilità, ai fini della prelazione agraria, dell'esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, deve comunque ritenersi necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione urbanistica, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto (vedi Cass. n. 11193/2005), essendo stato anche affermato dalla UP Corte che tale fondo deve avere una propria autonomia colturale e produttiva che non può risultare solo dalla prospettazione delle parti e dev'essere fondata su circostanze oggettive conducendo l'indagine relativa con riferimento alla situazione esistente al momento in cui i diritti di prelazione e di riscatto vengano esercitati (vedi Cass.
3.4.1990 n. 2767) e che non possono essere ricomprese nel diritto di prelazione agraria le porzioni di un fondo che non abbiano una destinazione agricola (vedi Cass. n. 6572/2003). La funzione della prelazione agraria del confinante desumibile dall'art. 7 della L. n.817/1971 è infatti quella di favorire l'accorpamento delle piccole proprietà fondiarie per migliorarne l'efficienza produttiva e lo sfruttamento colturale (vedi in tal senso Cass. 24.5.2002 n.7635), e ciò presuppone che i fondi da accorpare che non abbiano una destinazione urbanistica agricola indicativa di un loro futuro sviluppo economico, abbiano già al momento dell'esercizio della prelazione e del riscatto uno sfruttamento di tipo agricolo che possa essere reso più efficiente, e che evidentemente non può derivare dalla futura ed incerta eliminazione di manufatti presenti nella realtà che abbiano per lungo tempo determinato la perdita della pag. 8/15 destinazione agricola, come nel caso in esame di ultraquarantennale destinazione del fondo a polveriera, e da incerti calcoli sul valore di mercato che il fondo potrà acquisire in futuro una volta eliminati i numerosi depositi di munizioni sparsi sul fondo che hanno escluso, fino all'epoca dell'esercizio della prelazione, ogni minima attività di effettiva coltivazione. L'impugnata sentenza non si è attenuta a questi principi, avendo dato incarico al CTU di accertare in base a valutazioni economiche di mercato basate su ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo, e non sulla situazione oggettiva esistente al momento dell'esercizio della prelazione e del riscatto, la destinazione agricola del fondo oggetto della prelazione, che ha poi riconosciuto non rapportandosi alla destinazione effettiva del fondo realmente esistente in quel momento. Va aggiunto che la medesima sentenza, anziché tener conto che i depositi per munizioni ed i due fabbricati esistenti sul fondo già adibito a polveriera non potevano essere assoggettati a prelazione agraria perché pacificamente non strumentali all'attualità alla coltivazione del fondo (vedi in tal senso sull'inammissibilità della prelazione agraria per i fabbricati che non abbiano in atto una funzione strumentale alla coltivazione del fondo, o pertinenziale Cass. n. 7183/2015; Cass. 29.10.1985 n. 5317), ha ritenuto secondo la mera prospettazione delle parti che i depositi per munizioni potessero essere in futuro eliminati e che i due fabbricati potessero assumere, sempre in un futuro incerto, la funzione di annessi del fondo agricolo, una volta radicalmente modificata la destinazione dello stesso con la rimozione di tutte le strutture militari che per oltre quarant'anni sono state impiegate per il bene del demanio militare.” ( cfr. sentenza impugnata).
Giudizio di rinvio
La causa è stata riassunta da che ha chiesto in primo luogo di tener conto Parte_1 della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, ovvero, in via subordinata, di svolgere idonea c.t.u. per accertare l'idoneità colturale dei terreni - quantomeno con riferimento al 65 % degli stessi - chiedendo di accertare e dichiarare il corretto e legittimo esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario e conseguentemente di disporre, subordinatamente all'avverarsi della condizione del versamento del prezzo, il trasferimento in capo al medesimo della proprietà degli immobili.
pag. 9/15 Si è costituito che ha chiesto il rigetto delle domande attoree Controparte_1 evidenziando come “in considerazione le perizie d'ufficio espletate in primo e secondo grado emerge l'assenza di un utilizzo agricolo del compendio al momento della compravendita e del successivo riscatto agrario, con impossibilità di ritenere il predetto passibile di riscatto agrario, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata anche nell'ordinanza di Cassazione n. 25851/2023, ragion per cui l'appello dovrà essere rigettato”. Rilevava l'inammissibilità della formulata domanda di riscatto parziale perché formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio e in ogni caso infondata.
Veniva disposta c.t.u. sul seguente quesito” Letti gli atti e i documenti di causa, verificato lo stato dei luoghi, anche mediante sopralluogo, acquisita adeguata documentazione fotografica degli stessi, dica il CTU se il fondo rispetto al quale è stato esercitato il diritto di riscatto sia o meno, in tutto o in parte, suscettibile di coltivazione agricola, avendo riguardo allo stato del compendio all'epoca in cui il diritto di riscatto è stato esercitato. In particolare, il CTU, stante la presenza sul fondo di vari depositi di munizioni e di due manufatti, funzionali alla destinazione di polveriera, dica se, in considerazione dell'ubicazione di detti immobili, vi sia una parte residua sufficientemente ampia che abbia conservato la vocazione agricola. In caso positivo, ne individui la misura e la precisa collocazione, predisponendo idonea planimetria, e ne determini il valore in termini di proporzione rispetto al prezzo corrisposto per l'intero”, con nomina dell'ing. che provvedeva al deposito dell'elaborato Persona_5 peritale.
All'udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo evidenziato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione in sostituzione di quella cassata, con la conseguenza che i limiti e l'oggetto della decisione sono fissati dalla sentenza di annullamento, non sindacabile né eludibile dal giudice di rinvio neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di errore del principio di diritto affermato, nemmeno alla stregua di arresti giurisprudenziali pag. 10/15 successivi della corte di legittimità (Cass. civ n.27343/18; n. 8225/13). Pertanto, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, come nella specie, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione, e deve attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass.
n.7091/22). Sulla base di tale premessa, devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le questioni sollevate dall'attore in riassunzione relativamente alla “assenza di attuale destinazione urbanistica agricola” rispetto alla normativa urbanistica in quanto circostanza espressamente considerata quale presupposto dalla UP Corte .La Corte ha infatti rilevato come ai fini della prelazione agraria del confinante ex art. 7 comma 2 della legge n.817/1971 non è indispensabile l'esistenza di una destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica.
Ciò posto le domande formulate dall'attore in riassunzione vanno integralmente rigettate sulla base degli esiti della c.t.u. in relazione a quanto già evidenziato dalla
UP Corte nell'ordinanza di rinvio tenuto conto che pur non essendo indispensabile l'esistenza della destinazione agricola nella normativa urbanistica è comunque necessario, in assenza di tale espressa e attuale destinazione, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto, senza che al riguardo rilevino ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo ( cfr. ordinanza di rinvio).
Va sottolineato come secondo l'ordinanza di rinvio l'accertamento in ordine all'attitudine alla coltivazione del fondo rispetto al quale veniva esercitato il riscatto agrario deve essere riferito alla “situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto” (cfr. ordinanza cit.).
pag. 11/15 In proposto il nominato c.t.u. Ing. , chiamato a svolgere detto Persona_5 accertamento, ha evidenziato come “il compendio in parola all'epoca in cui il diritto di riscatto è stato esercitato nello stato in cui versava non aveva vocazione agricola, né poteva essere suscettibile a coltivazione considerato l'uso che per anni aveva interessato il bene (deposito di munizioni), per la conformazione dei luoghi e per la disposizione dei manufatti esistenti” ed ha concluso gli accertamenti peritali rilevando come “alla luce delle analisi svolte, si può concludere che il fondo in esame, al momento del riscatto esercitato, non aveva conservato una vocazione agricola e non era suscettibile di coltivazione né in tutto né in parte” (cfr. Pag. 35 perizia in atti).
La puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal
Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001;
Cass. Civ. n. 3519/2001 Ciò tenuto altresì conto che come osservato dalla UP
Corte “Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (così
Cass. Civ. n. 8355/07).
In proposito, diversamente da quanto opinato dal patrocinio di parte attrice non può darsi rilievo alle precedenti consulenze ovvero alle precedenti statuizioni della Corte
d'Appello in sede di primo rinvio sulla base del mero rilievo che tale pronuncia è stata cassata
Va inoltre considerato come la UP Corte ha espressamente statuito che “ i depositi per munizioni ed i due fabbricati esistenti sul fondo già adibito a polveriera non potevano essere assoggettati a prelazione agraria perché pacificamente non strumentali all'attualità alla coltivazione del fondo (vedi in tal senso sull'inammissibilità della prelazione agraria per i fabbricati che non abbiano in atto una funzione strumentale alla pag. 12/15 coltivazione del fondo, o pertinenziale Cass. n.7183/2015; Cass. 29.10.1985, n.5317)”
(cfr. ordinanza di rinvio pag.13). Sul punto resta dunque destituito di ogni fondamento il riferimento svolto dal patrocinio dell'attore in riassunzione all'asserita utilizzabilità delle casermette per l'attività agricola.
Ciò posto il nominato c.t.u. ha svolto la propria indagine considerando altresì che andavano esclusi anche i terrapieni che circondavano i depositi di munizioni, in quanto strutture artificiali aventi pendenza rilevante e che “per la loro natura e conformazione, non possono essere suscettibili di coltivazione, se non previa demolizione”, nonché i percorsi e le stradine, in parte asfaltate e in parte in terra battuta con sottofondo in massicciata, le superfici che circondano i depositi munizioni e quelli antistanti l'edifico
( per l'accesso agli edifici) e la fascia di terreno perimetrale interposta tra le due recinzioni ove risultano presenti la strada asfaltata, pali della luce e torrette.
Il c.t.u. ha pertanto osservato che le riservette ( i 45 depositi di munizioni), i terrapieni e la viabilità interna dividono il terreno in oggetto rendendolo frammentato, discontinuo e irregolare sottolineando inoltre come “ la maggior parte delle aree residue risultano inoltre non direttamente accessibili, se non attraverso le stradine esistenti e quindi mediante istituzione di servitù di passaggio” concludendo pertanto che il compendio all'epoca dell'esercizio del diritto di riscatto “non aveva vocazione agricola, né poteva essere suscettibile a coltivazione considerato l'uso che per anni ha interessato il bene
(deposito munizioni), per la conformazione dei luoghi e per la disposizione dei manufatti esistenti. Non si ritiene che possa evidenziarsi una superficie sufficientemente ampia che permetta di asserire che una porzione di terreno potesse avere una vocazione agricola. La coltivazione del terreno che residua, al netto della viabilità, manufatti e terrapieni (segnata con colore verde nella Fig.10), risulterebbe antieconomico e non efficiente. Un terreno frammentato e irregolare come quello oggetto preclude l'utilizzo di macchinari agricoli (come trattori e mietitrebbie) poiché la necessità di manovrare intorno a ostacoli aumenta i tempi di lavoro e i costi di gestione, impedisce la pianificazione di coltivazioni su larga scala, provoca difficoltà nella rotazione delle colture, richiedendo più risorse e manutenzione, con una produttività totalmente insufficiente a coprire i costi. Inoltre, il sistema di irrigazione diventerebbe impraticabile poiché aree disgiunte richiederebbero installazioni multiple di tubature o pag. 13/15 sistemi di drenaggio, aumentando il rischio di dispersione di acqua e rendendo impossibile una gestione razionale delle risorse idriche“( cfr. pag. 28 relazione in atti).
Né sul punto può darsi rilievo in senso contrario alle osservazioni svolte dal procuratore dell'attore in riassunzione considerato che si tratta della mera reiterazione dei rilievi critici svolti dal proprio ctp e ai quali il c.t.u. ha dato compiuta risposta da pag. 29 a pag
34 della perizia in atti sicchè è sufficiente riportarsi a quanto ivi indicato.
Va dunque integralmente rigettata la domanda di riscatto agrario proposta da Pt_1 in relazione al compendio immobiliare così catastalmente censito: NCT Comune
[...] di Salgareda (TV) partita 1597, mappali 47-49; partita 2526, mappali 128-133; foglio
21: partita 2220 mappali 1,89, 90, 91, 92, 214, 215; partita 1597, mappali 2, 85, 86, 87,
88; partita 4536, mappale 3; partita 2526 mappale 230;partita 3153, mappale 313 (ex
231b); partita 3154, mappale 314 (ex 232b); foglio 24: partita 2220 mappali 35, 36, 37,
112, 121; partita 1824, mappale 315 (ex 34b); partita 1597, mappali 145, 146, 147, 148,
149 e formulata con l'atto di citazione notificato a in data 25 febbraio Controparte_1
2004.
Conclusioni e spese
La domanda di riscatto proposta da con l'atto di citazione notificato il 25 Parte_1 febbraio 2004 deve essere rigettata, assorbite le ulteriori domande formulate dalle parti per l'ipotesi in cui detta domanda fosse stata accolta.
Secondo soccombenza spetta al convenuto in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi.
Le spese vengono liquidate, come indicato in dispositivo, vista la nota spese e tenuto conto del valore (euro 776.000,00) e della complessità della lite nei valori medi (per il presente grado con esclusione delle spese per c.t.p. in quanto non documentate).
A carico di vanno, inoltre, poste definitivamente le spese per CC.TT.UU Parte_1 espletate nel corso del giudizio, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'altra parte.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul rinvio della UP Corte di
Cassazione, disposto con ordinanza n.25851/2023 depositata il 5.9.2023., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: pag. 14/15 1)- rigetta la domanda di riscatto proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 25.02.2004 nei confronti di;
Controparte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite relative al Parte_1 Controparte_1 presente e ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al primo grado di giudizio in euro 17.604,00 ed euro 2.257,90 per spese oltre al rimborso forfettario al 12.5%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al secondo grado di giudizio in euro 24.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al giudizio di legittimità in euro 13.339,00 per compensi ed euro
3.159,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
d. quanto al primo giudizio di rinvio in euro 17.628,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
e. quanto al secondo giudizio di legittimità in euro 14.055,00 per compensi ed euro
3.599,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
f. quanto al presente giudizio di rinvio in euro 26.155,00 per compensi ed euro
4.120,00 per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA.
3)-pone definitivamente a carico di e le spese per CC.TT.UU espletate Parte_1 nel corso del giudizio nella misura ivi già liquidata.
Venezia, 25 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2154/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(c.f. ) con gli avv.ti prof. Giangiorgio Parte_1 C.F._1
Casarotto, Giovanni Michieli e Antonella Pietrobon attore in riassunzione contro
(c.f. ) con l'Avv. Piero Baldon e l'avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro Mussato convenuto in riassunzione
Oggetto: Proprietà. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza Corte di Cassazione
n.25851/2023 depositata il 5.9.2023.
CONCLUSIONI per l'attore in riassunzione Parte_1 nel merito:
1) - Accertarsi e dichiararsi la sussistenza delle condizioni tutte, soggettive e oggettive previste dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario in capo a , nato a [...] il [...], residente a [...]
Risorgimento n. 14 (c.f.: ), e conseguentemente accertarsi e CodiceFiscale_3 dichiararsi che ha correttamente e legittimamente esercitato il diritto di Parte_1 prelazione e riscatto agrario formulato da parte del medesimo attore, quanto al contratto in forma pubblica - amministrativa, avvenuto in data 27 maggio 2003 in Padova, a rogito del Capo Tecnico – Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa, e Persona_1 intervenuto tra il Ministero della Difesa da una parte, e il sig. , Controparte_1 dall'altra, e registrato a Padova in data 24.9.2003 agli Atti Pubblici n. 3621, dandosi atto che l'attore ha offerto il versamento del prezzo indicato nell'atto, oltre agli accessori da versarsi con le modalità tutte previste dalla legge;
2) Conseguentemente disporsi, subordinatamente all'avverarsi della condizione del versamento del prezzo indicato nell'atto di cui sopra, il trasferimento in capo all'attore della proprietà dei terreni diversi da quelli su cui insistono i depositi per munizioni e i due fabbricati, così come i medesimi saranno individuati e specificati in sede di c.t.u.
3) In via di subordine, riconoscersi il diritto di riscatto per l'intero compendio compravenduto e in ogni caso per quelle parti del medesimo per le quali il diritto risulti comunque competere;
4) Ordinarsi al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di
Treviso la trascrizione della emananda sentenza di trasferimento della proprietà dei beni, così come individuati e specificati alla precedente conclusione n. 2), in favore dell'attore ; Parte_1
5) Ordinarsi al convenuto di rilasciare immediatamente i terreni così Controparte_1 come individuati e specificati alle precedenti conclusioni, liberi e sgombri da persone e cose anche interposte, in favore dell'attore ; Parte_1
6) Spese, competenze ed onorari di lite rifusi per tutti i gradi di giudizio, compresi quelli dei due giudizi davanti alla Corte di Cassazione, con l'aggiunta del 15% per spese generali e con gli accessori di legge. in via istruttoria: ai sensi dell'art. 196 c.p.c. si chiede si proceda alla rinnovazione della ctu già disposta da codesta Corte con ordinanza in data 26.03.2024, per tutte le ragioni esposte nelle Osservazioni alla c.t.u. del CTP dott. in data 26.09.2024, Per_2 nonché nelle note relative all'udienza del 29.10.2024 e per quelle che saranno illustrate nelle memorie conclusive, provvedendosi alla sostituzione dell'ing. con altro Per_3
pag. 2/15 consulente, con preparazione professionale più consona alle problematiche agraristiche del presente giudizio.
Per il convenuto in riassunzione Controparte_1 nel merito - previa dichiarazione di inammissibilità e comunque di infondatezza della domanda subordinata di riscatto parziale presentata per la prima volta in questo grado di giudizio, respingersi la domanda del sig. in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto;
- condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, escluso il primo e in particolare del secondo giudizio di cassazione e del presente grado di appello, maggiorate di rimborso forfettario, iva e cpa per legge, oltre al rimborso delle spese di ctu, pari ad € 3.120,00.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado (sentenza Tribunale Treviso n.1130/2008)
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
in relazione all'acquisto da quest'ultimo effettuato, con “contratto in Controparte_1 forma Pubblica Amministrativa” in data 27 maggio 2003 dal Ministero della Difesa, del complesso immobiliare sito in Salgareda (Tv) a fronte del corrispettivo di euro
776.000,00 al fine di vedere accertato il suo diritto al riscatto agrario in quanto proprietario e coltivatore diretto del terreno contiguo.
, ritualmente costituito, contestava la domanda attorea chiedendone il Controparte_1 rigetto rilevando che il compendio, composto da numerosi fabbricati oltre che dal terreno, per almeno quarant'anni era stato adibito a polveriera/deposito di munizioni ed aveva quindi perso ogni vocazione agricola, e che il compendio essendo stato un bene demaniale non era classificato nel piano regolatore comunale vigente come zona agricola, eccepiva inoltre che il bene non era soggetto a prelazione agraria essendo stato aggiudicato il compendio attraverso una procedura di asta pubblica, procedura cui aveva partecipato personalmente anche l'attore rappresentando come il preteso esercizio del riscatto aveva connotati elusivi dell'asta stessa. Il convenuto contestava inoltre che possedesse tutti i requisiti prescritti per il valido esercizio del riscatto. Parte_1
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1130/2008, rigettava la domanda di riscatto agrario per mancanza di una specifica destinazione agricola del compendio nella pag. 3/15 normativa urbanistica vigente secondo quanto emerso nella svolta c.t.u. e condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Giudizio di appello (sentenza Corte d'Appello di Venezia n.1343/2013)
proponeva appello riproponendo le proprie domande. L'appellato Parte_1 chiedeva il rigetto del gravame per insussistenza dei requisiti di legge della prelazione agraria ed in particolare di quelli oggettivi, ed in subordine chiedeva la rinnovazione della c.t.u..
Veniva espletata una nuova c.t.u., con nomina dell'agronomo dott. chiamato a Per_4 verificare oltre alla contiguità dei fondi, l'effettiva irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola del compendio oggetto di causa, ritenuta desumibile dall'antieconomicità, o meno, dei lavori di bonifica necessari all'attualità per ridare una destinazione agricola anche in relazione al valore di mercato che all'esito di tali lavori di bonifica sarebbe risultato attribuibile.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1343/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di riscatto agrario ritenendone sussistenti i presupposti oggettivi sulla base della svolta c.t.u..
Giudizio di Cassazione (sentenza Corte di Cassazione n.4683/2016)
La sentenza n.1343/2013 della Corte d'Appello veniva impugnata da Controparte_1 che faceva valere anche altri motivi inerenti al difetto dei presupposti del riscatto ed in particolare alla mancata considerazione della presenza di numerosi fabbricati adibiti a magazzino che avevano comportato l'irreversibile perdita della destinazione agricola del fondo.
Con la sentenza n. 4683/2016 la Corte di Cassazione annullava con rinvio alla Corte
d'Appello di Venezia in diversa composizione, con accoglimento del primo motivo, inerente alla nullità della sentenza manoscritta impugnata per illeggibilità ed incomprensibilità della motivazione, ed assorbimento degli ulteriori motivi.
Giudizio di rinvio (sentenza Corte d'Appello di Venezia n.689/2018)
Il giudizio veniva quindi riassunto in sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello di
Venezia da che insisteva per l'accoglimento del gravame, chiedendo la Parte_1 conferma della sentenza annullata. Si costituiva nel giudizio di rinvio , Controparte_1 reiterando le difese e sottolineando che tutte le argomentazioni poste a base della pag. 4/15 sentenza cassata della Corte d'Appello di Venezia non erano state valutate dalla
UP Corte, che aveva ritenuto assorbente l'accoglimento del primo motivo, determinante la nullità della sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 689/2018 depositata il 20.3.2019 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva la domanda di riscatto agrario proposta da e condannava Parte_1
al rilascio del compendio a favore di , con ordine di Controparte_1 Parte_1 trascrizione all'Agenzia del Territorio, dichiarava compensate tra le parti le spese processuali per tutti i gradi di giudizio per la particolarità della fattispecie e ponendo le spese di c.t.u. a carico delle parti per metà ciascuna. La Corte riteneva che, in assenza di una specifica destinazione agricola nella normativa urbanistica, la vocazione agricola del compendio fosse desumibile dal fatto che secondo le c.t.u. espletate esso era inserito in un più ampio contesto agricolo e che prima che della destinazione a fini militari l'area era stata a sua volta sfruttata per fini agricoli. Sottolineava che la parte edificata del compendio era pari solo al 35% dell'intera area, per cui il 65% poteva essere immediatamente coltivato, e riteneva che la mancanza di una trasformazione irreversibile dall'originaria destinazione agricola fosse desumibile dal fatto che le opere di demolizione delle “riservette” volte a riconvertire l'intera area e ad impiantarvi vigneti avrebbero avuto un costo inferiore rispetto al valore che al terreno sarebbe derivato dai miglioramenti sia come terreno agricolo seminativo, che come terreno destinato a vigneto. La sentenza escludeva l'incompatibilità della prelazione agraria con il ricorso alla procedura dismissiva dei beni del patrimonio disponibile dello Stato ex L.
n. 662/1996, in quanto la prelazione agraria era un istituto di carattere generale finalizzato a consentire l'accorpamento dei fondi agricoli limitrofi per migliorare la redditività dei terreni favorendo la formazione di imprese diretto-coltivatrici più ampie, la partecipazione del retraente alla procedura di gara pubblica non aveva alterato lo scopo della stessa di individuare il miglior offerente, e la circostanza che i beni già facenti parte del patrimonio dello Stato dismessi con la procedura ex L. n. 662/1996 fossero assoggettati a specifiche ipotesi di prelazione a favore degli enti territoriali ove si trattasse di immobili di pregio storico-artistico non escludeva di per sé
l'assoggettabilità anche alla prelazione agraria.
Giudizio di Cassazione (ordinanza Corte di Cassazione n.25851/2023) pag. 5/15 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 689/2018 della Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia sulla base di cinque motivi così riassunti nella sentenza indicata
“Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 14.8.1971 n. 817 e degli articoli 8 e 31 della L. 26.5.1965 n. 590, dolendosi del fatto che il Giudice di rinvio ancorché nell'atto di citazione di primo grado e nei successivi scritti difensivi il riscattante avesse esplicitamente dichiarato con valenza confessoria, documentandolo, che il fondo contiguo e di sua proprietà, era condotto dalla società semplice denominata Azienda Agricola Sandre & C. s.s., abbia errato nel ritenere esercitata la prelazione da quale conduttore del predetto terreno Parte_1
e quindi sussistente il diritto di riscatto in suo favore, ancorché ai fini del riconoscimento del diritto di riscatto sia necessario verificare una perfetta coincidenza tra la titolarità del diritto di proprietà del fondo confinante e la titolarità dell'impresa agricola ivi esercitata, mentre avrebbe dovuto dichiarare anche d'ufficio il difetto di legittimazione attiva di . Col secondo motivo il ricorrente lamenta la Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 14.8.1971 n. 817 e dell'art. 8 della L.
26.5.1965 n. 590 per avere la Corte d'Appello di Venezia accolto la domanda di riscatto in contrasto con l'orientamento consolidato della UP Corte che nega la possibilità del riscatto agrario nelle ipotesi in cui il terreno al momento della compravendita abbia irreversibilmente perduto la vocazione all'attività agricola (in tal senso si richiama Cass.
n. 11193/2005), non avendo considerato la situazione di fatto del compendio esistente al momento dell'offerta in vendita fatta dal Ministero della Difesa a nel Controparte_1
2003 in funzione della finalità propria della prelazione agraria del confinante, che é quella di consentire allo stesso di estendere la sua attività di coltivatore diretto personalmente svolta al limitrofo terreno che abbia già in atto un utilizzo agricolo, fondando erroneamente il suo giudizio in merito alla mancata perdita irreversibile della vocazione agricola su interventi di bonifica effettuabili dopo l'offerta in vendita per ripristinare una destinazione agricola in atto mancante al momento della stessa. Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa il metodo di valutazione della convenienza economica di un ripristino ad uso agricolo del compendio riscattato, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello di Venezia abbia accolto la domanda di riscatto sull'errato presupposto che, per valutare se il compendio potesse pag. 6/15 tornare ad avere una destinazione agricola conforme alla zona, si dovesse operare una valutazione costi/benefici sulla base di stime eseguite secondo valori successivi alla compravendita ed al riscatto. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 14.8.1971 n. 817 e dell'art. 8 della L. 26.5.1965 n.
590 in quanto la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il riscatto proposto del compendio comprendente numerosi fabbricati, in contrasto col consolidato orientamento della UP Corte che nega la possibilità del riscatto agrario per i fabbricati che abbiano perso il ruolo di pertinenza del terreno al momento della compravendita (Cass. n. 7183/2015). Col quinto motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa la configurabilità di un'autonomia colturale delle superfici del compendio prive di edifici, avendo la Corte d'Appello di Venezia ritenuto esercitabile il riscatto sull'intero compendio nonostante la presenza su di esso preponderante di 48 edifici militari sparsi e nonostante la mancanza di una domanda di riscatto parziale limitata alle sole superfici dichiarate utilizzabili ad uso agricolo (si richiama in proposito Cass. n. 24018/2011)” (cfr. sentenza in atti) Si è costituito Pt_1 con controricorso ritualmente notificato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25851/2023 ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo - assorbito il quinto e respinto il primo - e cassata la sentenza impugnata rinviava alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.
In particolare, quanto ai motivi accolti censurava l'impugnata sentenza laddove aveva erroneamente individuato la vocazione agricola del fondo per il quale veniva invocata la prelazione del confinante con riferimento a circostanze sopravvenute rispetto all'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto e inoltre aveva predicato l'esercitabilità della prelazione agraria per i fabbricati di tale fondo.
Rilevava sul punto che ”La sentenza impugnata, dopo avere constatato che il fondo oggetto dell'invocata prelazione agraria ex art. 7 comma 2 della L. n. 817/1971 secondo la normativa urbanistica non aveva alcuna destinazione industriale, edilizia, o turistica di per sé ostativa alla prelazione secondo il disposto dell'art. 8 della L. n. 590/1965, essendo privo di destinazione urbanistica perché per oltre quarant'anni ricompreso nel demanio militare e pacificamente adibito a polveriera, ha ritenuto di poter riconoscere la vocazione agricola del fondo perché inserito secondo le CTU espletate in un più ampio pag. 7/15 contesto agricolo ed in passato sfruttato per fini agricoli ed occupato solo per circa il
35% da 45 riservette (depositi di munizioni), da demolire, e da due fabbricati da destinare in futuro ad annessi rustici del fondo, e per il 65% potenzialmente coltivabile, ritenendo non irreversibilmente perduta l'originaria destinazione agricola in quanto a seguito degli interventi di miglioramento da effettuare per trasformare il fondo in agricolo seminativo, o agricolo a vigneto, con la demolizione dei manufatti della destinazione militare, sarebbe stato possibile ottenere un valore economico superiore rispetto ai costi di tale demolizione. Anche a voler ritenere come invece affermato da alcune sentenze della UP Corte (Cass. 17.10.2016 n. 20910; Cass. 29.9.2015 n.
19236) e dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda, la non indispensabilità, ai fini della prelazione agraria, dell'esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, deve comunque ritenersi necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione urbanistica, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto (vedi Cass. n. 11193/2005), essendo stato anche affermato dalla UP Corte che tale fondo deve avere una propria autonomia colturale e produttiva che non può risultare solo dalla prospettazione delle parti e dev'essere fondata su circostanze oggettive conducendo l'indagine relativa con riferimento alla situazione esistente al momento in cui i diritti di prelazione e di riscatto vengano esercitati (vedi Cass.
3.4.1990 n. 2767) e che non possono essere ricomprese nel diritto di prelazione agraria le porzioni di un fondo che non abbiano una destinazione agricola (vedi Cass. n. 6572/2003). La funzione della prelazione agraria del confinante desumibile dall'art. 7 della L. n.817/1971 è infatti quella di favorire l'accorpamento delle piccole proprietà fondiarie per migliorarne l'efficienza produttiva e lo sfruttamento colturale (vedi in tal senso Cass. 24.5.2002 n.7635), e ciò presuppone che i fondi da accorpare che non abbiano una destinazione urbanistica agricola indicativa di un loro futuro sviluppo economico, abbiano già al momento dell'esercizio della prelazione e del riscatto uno sfruttamento di tipo agricolo che possa essere reso più efficiente, e che evidentemente non può derivare dalla futura ed incerta eliminazione di manufatti presenti nella realtà che abbiano per lungo tempo determinato la perdita della pag. 8/15 destinazione agricola, come nel caso in esame di ultraquarantennale destinazione del fondo a polveriera, e da incerti calcoli sul valore di mercato che il fondo potrà acquisire in futuro una volta eliminati i numerosi depositi di munizioni sparsi sul fondo che hanno escluso, fino all'epoca dell'esercizio della prelazione, ogni minima attività di effettiva coltivazione. L'impugnata sentenza non si è attenuta a questi principi, avendo dato incarico al CTU di accertare in base a valutazioni economiche di mercato basate su ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo, e non sulla situazione oggettiva esistente al momento dell'esercizio della prelazione e del riscatto, la destinazione agricola del fondo oggetto della prelazione, che ha poi riconosciuto non rapportandosi alla destinazione effettiva del fondo realmente esistente in quel momento. Va aggiunto che la medesima sentenza, anziché tener conto che i depositi per munizioni ed i due fabbricati esistenti sul fondo già adibito a polveriera non potevano essere assoggettati a prelazione agraria perché pacificamente non strumentali all'attualità alla coltivazione del fondo (vedi in tal senso sull'inammissibilità della prelazione agraria per i fabbricati che non abbiano in atto una funzione strumentale alla coltivazione del fondo, o pertinenziale Cass. n. 7183/2015; Cass. 29.10.1985 n. 5317), ha ritenuto secondo la mera prospettazione delle parti che i depositi per munizioni potessero essere in futuro eliminati e che i due fabbricati potessero assumere, sempre in un futuro incerto, la funzione di annessi del fondo agricolo, una volta radicalmente modificata la destinazione dello stesso con la rimozione di tutte le strutture militari che per oltre quarant'anni sono state impiegate per il bene del demanio militare.” ( cfr. sentenza impugnata).
Giudizio di rinvio
La causa è stata riassunta da che ha chiesto in primo luogo di tener conto Parte_1 della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, ovvero, in via subordinata, di svolgere idonea c.t.u. per accertare l'idoneità colturale dei terreni - quantomeno con riferimento al 65 % degli stessi - chiedendo di accertare e dichiarare il corretto e legittimo esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario e conseguentemente di disporre, subordinatamente all'avverarsi della condizione del versamento del prezzo, il trasferimento in capo al medesimo della proprietà degli immobili.
pag. 9/15 Si è costituito che ha chiesto il rigetto delle domande attoree Controparte_1 evidenziando come “in considerazione le perizie d'ufficio espletate in primo e secondo grado emerge l'assenza di un utilizzo agricolo del compendio al momento della compravendita e del successivo riscatto agrario, con impossibilità di ritenere il predetto passibile di riscatto agrario, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata anche nell'ordinanza di Cassazione n. 25851/2023, ragion per cui l'appello dovrà essere rigettato”. Rilevava l'inammissibilità della formulata domanda di riscatto parziale perché formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio e in ogni caso infondata.
Veniva disposta c.t.u. sul seguente quesito” Letti gli atti e i documenti di causa, verificato lo stato dei luoghi, anche mediante sopralluogo, acquisita adeguata documentazione fotografica degli stessi, dica il CTU se il fondo rispetto al quale è stato esercitato il diritto di riscatto sia o meno, in tutto o in parte, suscettibile di coltivazione agricola, avendo riguardo allo stato del compendio all'epoca in cui il diritto di riscatto è stato esercitato. In particolare, il CTU, stante la presenza sul fondo di vari depositi di munizioni e di due manufatti, funzionali alla destinazione di polveriera, dica se, in considerazione dell'ubicazione di detti immobili, vi sia una parte residua sufficientemente ampia che abbia conservato la vocazione agricola. In caso positivo, ne individui la misura e la precisa collocazione, predisponendo idonea planimetria, e ne determini il valore in termini di proporzione rispetto al prezzo corrisposto per l'intero”, con nomina dell'ing. che provvedeva al deposito dell'elaborato Persona_5 peritale.
All'udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo evidenziato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione in sostituzione di quella cassata, con la conseguenza che i limiti e l'oggetto della decisione sono fissati dalla sentenza di annullamento, non sindacabile né eludibile dal giudice di rinvio neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di errore del principio di diritto affermato, nemmeno alla stregua di arresti giurisprudenziali pag. 10/15 successivi della corte di legittimità (Cass. civ n.27343/18; n. 8225/13). Pertanto, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, come nella specie, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione, e deve attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass.
n.7091/22). Sulla base di tale premessa, devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le questioni sollevate dall'attore in riassunzione relativamente alla “assenza di attuale destinazione urbanistica agricola” rispetto alla normativa urbanistica in quanto circostanza espressamente considerata quale presupposto dalla UP Corte .La Corte ha infatti rilevato come ai fini della prelazione agraria del confinante ex art. 7 comma 2 della legge n.817/1971 non è indispensabile l'esistenza di una destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica.
Ciò posto le domande formulate dall'attore in riassunzione vanno integralmente rigettate sulla base degli esiti della c.t.u. in relazione a quanto già evidenziato dalla
UP Corte nell'ordinanza di rinvio tenuto conto che pur non essendo indispensabile l'esistenza della destinazione agricola nella normativa urbanistica è comunque necessario, in assenza di tale espressa e attuale destinazione, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto, senza che al riguardo rilevino ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo ( cfr. ordinanza di rinvio).
Va sottolineato come secondo l'ordinanza di rinvio l'accertamento in ordine all'attitudine alla coltivazione del fondo rispetto al quale veniva esercitato il riscatto agrario deve essere riferito alla “situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto” (cfr. ordinanza cit.).
pag. 11/15 In proposto il nominato c.t.u. Ing. , chiamato a svolgere detto Persona_5 accertamento, ha evidenziato come “il compendio in parola all'epoca in cui il diritto di riscatto è stato esercitato nello stato in cui versava non aveva vocazione agricola, né poteva essere suscettibile a coltivazione considerato l'uso che per anni aveva interessato il bene (deposito di munizioni), per la conformazione dei luoghi e per la disposizione dei manufatti esistenti” ed ha concluso gli accertamenti peritali rilevando come “alla luce delle analisi svolte, si può concludere che il fondo in esame, al momento del riscatto esercitato, non aveva conservato una vocazione agricola e non era suscettibile di coltivazione né in tutto né in parte” (cfr. Pag. 35 perizia in atti).
La puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal
Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001;
Cass. Civ. n. 3519/2001 Ciò tenuto altresì conto che come osservato dalla UP
Corte “Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (così
Cass. Civ. n. 8355/07).
In proposito, diversamente da quanto opinato dal patrocinio di parte attrice non può darsi rilievo alle precedenti consulenze ovvero alle precedenti statuizioni della Corte
d'Appello in sede di primo rinvio sulla base del mero rilievo che tale pronuncia è stata cassata
Va inoltre considerato come la UP Corte ha espressamente statuito che “ i depositi per munizioni ed i due fabbricati esistenti sul fondo già adibito a polveriera non potevano essere assoggettati a prelazione agraria perché pacificamente non strumentali all'attualità alla coltivazione del fondo (vedi in tal senso sull'inammissibilità della prelazione agraria per i fabbricati che non abbiano in atto una funzione strumentale alla pag. 12/15 coltivazione del fondo, o pertinenziale Cass. n.7183/2015; Cass. 29.10.1985, n.5317)”
(cfr. ordinanza di rinvio pag.13). Sul punto resta dunque destituito di ogni fondamento il riferimento svolto dal patrocinio dell'attore in riassunzione all'asserita utilizzabilità delle casermette per l'attività agricola.
Ciò posto il nominato c.t.u. ha svolto la propria indagine considerando altresì che andavano esclusi anche i terrapieni che circondavano i depositi di munizioni, in quanto strutture artificiali aventi pendenza rilevante e che “per la loro natura e conformazione, non possono essere suscettibili di coltivazione, se non previa demolizione”, nonché i percorsi e le stradine, in parte asfaltate e in parte in terra battuta con sottofondo in massicciata, le superfici che circondano i depositi munizioni e quelli antistanti l'edifico
( per l'accesso agli edifici) e la fascia di terreno perimetrale interposta tra le due recinzioni ove risultano presenti la strada asfaltata, pali della luce e torrette.
Il c.t.u. ha pertanto osservato che le riservette ( i 45 depositi di munizioni), i terrapieni e la viabilità interna dividono il terreno in oggetto rendendolo frammentato, discontinuo e irregolare sottolineando inoltre come “ la maggior parte delle aree residue risultano inoltre non direttamente accessibili, se non attraverso le stradine esistenti e quindi mediante istituzione di servitù di passaggio” concludendo pertanto che il compendio all'epoca dell'esercizio del diritto di riscatto “non aveva vocazione agricola, né poteva essere suscettibile a coltivazione considerato l'uso che per anni ha interessato il bene
(deposito munizioni), per la conformazione dei luoghi e per la disposizione dei manufatti esistenti. Non si ritiene che possa evidenziarsi una superficie sufficientemente ampia che permetta di asserire che una porzione di terreno potesse avere una vocazione agricola. La coltivazione del terreno che residua, al netto della viabilità, manufatti e terrapieni (segnata con colore verde nella Fig.10), risulterebbe antieconomico e non efficiente. Un terreno frammentato e irregolare come quello oggetto preclude l'utilizzo di macchinari agricoli (come trattori e mietitrebbie) poiché la necessità di manovrare intorno a ostacoli aumenta i tempi di lavoro e i costi di gestione, impedisce la pianificazione di coltivazioni su larga scala, provoca difficoltà nella rotazione delle colture, richiedendo più risorse e manutenzione, con una produttività totalmente insufficiente a coprire i costi. Inoltre, il sistema di irrigazione diventerebbe impraticabile poiché aree disgiunte richiederebbero installazioni multiple di tubature o pag. 13/15 sistemi di drenaggio, aumentando il rischio di dispersione di acqua e rendendo impossibile una gestione razionale delle risorse idriche“( cfr. pag. 28 relazione in atti).
Né sul punto può darsi rilievo in senso contrario alle osservazioni svolte dal procuratore dell'attore in riassunzione considerato che si tratta della mera reiterazione dei rilievi critici svolti dal proprio ctp e ai quali il c.t.u. ha dato compiuta risposta da pag. 29 a pag
34 della perizia in atti sicchè è sufficiente riportarsi a quanto ivi indicato.
Va dunque integralmente rigettata la domanda di riscatto agrario proposta da Pt_1 in relazione al compendio immobiliare così catastalmente censito: NCT Comune
[...] di Salgareda (TV) partita 1597, mappali 47-49; partita 2526, mappali 128-133; foglio
21: partita 2220 mappali 1,89, 90, 91, 92, 214, 215; partita 1597, mappali 2, 85, 86, 87,
88; partita 4536, mappale 3; partita 2526 mappale 230;partita 3153, mappale 313 (ex
231b); partita 3154, mappale 314 (ex 232b); foglio 24: partita 2220 mappali 35, 36, 37,
112, 121; partita 1824, mappale 315 (ex 34b); partita 1597, mappali 145, 146, 147, 148,
149 e formulata con l'atto di citazione notificato a in data 25 febbraio Controparte_1
2004.
Conclusioni e spese
La domanda di riscatto proposta da con l'atto di citazione notificato il 25 Parte_1 febbraio 2004 deve essere rigettata, assorbite le ulteriori domande formulate dalle parti per l'ipotesi in cui detta domanda fosse stata accolta.
Secondo soccombenza spetta al convenuto in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi.
Le spese vengono liquidate, come indicato in dispositivo, vista la nota spese e tenuto conto del valore (euro 776.000,00) e della complessità della lite nei valori medi (per il presente grado con esclusione delle spese per c.t.p. in quanto non documentate).
A carico di vanno, inoltre, poste definitivamente le spese per CC.TT.UU Parte_1 espletate nel corso del giudizio, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'altra parte.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul rinvio della UP Corte di
Cassazione, disposto con ordinanza n.25851/2023 depositata il 5.9.2023., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: pag. 14/15 1)- rigetta la domanda di riscatto proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 25.02.2004 nei confronti di;
Controparte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite relative al Parte_1 Controparte_1 presente e ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al primo grado di giudizio in euro 17.604,00 ed euro 2.257,90 per spese oltre al rimborso forfettario al 12.5%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al secondo grado di giudizio in euro 24.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al giudizio di legittimità in euro 13.339,00 per compensi ed euro
3.159,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
d. quanto al primo giudizio di rinvio in euro 17.628,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
e. quanto al secondo giudizio di legittimità in euro 14.055,00 per compensi ed euro
3.599,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
f. quanto al presente giudizio di rinvio in euro 26.155,00 per compensi ed euro
4.120,00 per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA.
3)-pone definitivamente a carico di e le spese per CC.TT.UU espletate Parte_1 nel corso del giudizio nella misura ivi già liquidata.
Venezia, 25 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
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