Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 19 dicembre 2024 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1530/2019 promossa da:
CF con il patrocinio dell'Avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
Coscino presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma via Avezzana 6 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
( CF ) con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Gianfranco Testa presso il medesimo elettivamente domiciliato in Formia
(Latina) Largo U. Scipione n. 22 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
: già (C.F. e P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato
Elettra Bruno presso la medesima elettivamente domiciliata, in Formia ( Latina) , presso lo studio della medesima sito in via C. Colombo n. 19 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
1
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 19 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 2019, conveniva in Parte_1
giudizio il Dott. e la quale garante per Parte_2 Controparte_3
la responsabilità civile al fine di sentirli condannare in solido, dichiarata la responsabilità professionale del primo, al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura non inferiore ad
€ 150.000,00, oltre al risarcimento di danni morali e patrimoniali da determinarsi in corso di causa.
A sostegno della domanda si deduceva che il convenuto era stato il consulente fiscale e contabile del , titolare della omonima ditta, dal 1999 a tutto il 2008 e che nelle Parte_1
more del rapporto professionale erano state notificate dall'Agente di Riscossione della
Provincia di Latina le cartelle di pagamento specificamente indicate.
Parte attrice esponeva inoltre che tali cartelle si riferivano prevalentemente a tributi relativi all'attività di controllo automatizzato ex art. 36 DPR 600/73 ed art. 54 bis dpr
63/72 riferiti alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 redatta e presentata dal
Parte_2
Si deduceva altresì che il professionista, valutata la documentazione aveva consigliato di presentare istanza di scarico per la cartella n. 05720050007931776, e di presentare ricorso avverso le altre, per il quale riceveva espresso mandato.
Si esponeva inoltre in narrativa che nel febbraio 2017 l'allora comunicava di CP_4
aver provveduto ad iscrivere ipoteca su proprietà dell'attore per € 140.608,00 e che in data
18 febbraio 2010 l'Agente di Riscossione per la Provincia di Latina notificava quattro intimazioni di pagamento per le cartelle in questione ed in data 19 marzo 2010 atto di pignoramento presso terzi all'INPS per la somma di € 117.198,07, da cui erano scaturiti versamenti periodici a carico dell'attore.
Veniva altresì dedotto che da un controllo effettuato presso l'ente impositore era risultato che nessuna istanza di sgravio e nessun ricorso era stato presentato nell'interesse dell'attore da parte del convenuto professionista che rimaneva inerte alle richieste di risarcimento danni formulate nell'interesse del . Parte_1
2 Si assumeva pertanto la sussistenza di una responsabilità professionale del convenuto, in ragione della mancata diligenza nella redazione della dichiarazione dei redditi anno 2001
e per la mancata impugnativa delle cartelle di pagamento.
Si dava conto in narrativa di un precedente procedimento incardinato presso la sezione distaccata di Gaeta poi soppressa, trasmigrato presso la sede del Tribunale di Latina, cancellato, in seguito riassunto e poi definitivamente estinto.
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione depositata Parte_2
in data 19 giugno 2019, chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Latina adito, attesa la residenza e lo studio professionale del convenuto in Formia, ricadente nel circondario del Tribunale di
Cassino ed il mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
Nel merito si contestava la sussistenza di responsabilità del professionista convenuto, atteso che il aveva cessato l'attività a dicembre 2001 e non avendo pertanto Pt_1
potuto il professionista svolgere attività professionale in favore di impresa estinta.
Veniva inoltre eccepito che quattro cartelle non avevano nulla a che fare con la dichiarazione dei redditi 2001 mentre la cartella del 24.04.06, di Euro 63.183,47 derivava dal controllo ex art. 36bis DPR 600/43 ma consisteva in un provvedimento di liquidazione emanato nel caso di riscontro del mancato pagamento delle imposte (IVA e
IRPEF) e non da un accertamento per rettifica di errori nella dichiarazione. Veniva inoltre contestato il conferimento di incarico per i ricorsi avverso le cartelle in questione.
In via di tuziorismo, il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della garante per la responsabilità civile dalla quale chiedeva di essere CP_2
manlevato e garantito.
Il convenuto pertanto così concludeva: Parte_2
“Preliminarmente Dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
Sempre
Preliminarmente Dichiarare la improcedibilità dell'azione per non aver parte attrice esperito il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal D.Leg.vo 28/2010. Nel merito
Piaccia al Giudice adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del mandato e del contratto
d'opera professionale tra l'attore ed il concludente e, in ogni diversa ipotesi,
l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto, per l'insussistenza della allegata colpa professionale e comunque per l'inesistenza dei danni subiti ex adverso. Chiede, infine, che il Tribunale voglia condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 I c., per malafede o colpa grave o, in subordine, ai sensi del III comma della citata norma che rimette, per entrambe le istanze, alla
3 quantificazione equitativa. Salvis juribus. In via del tutto gradata, in caso di accoglimento della domanda, voglia il Tribunale accertare l'esistenza della copertura assicurativa goduta da convenuto per gli eventi de quibus e, per l'effetto, condannare la CP_5
con la quale risulta assicurato, a manlevarlo e tenerlo indenne dalle richieste risarcitorie del , come da corrispondente obbligo di garanzia.” Pt_1
Per tali effetti, il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia del terzo la e, contestualmente, proponeva istanza ai sensi e degli artt. 106-269 c.p.c. CP_6
per il differimento della udienza di comparizione.
Differita l'udienza, il convenuto provvedeva alla chiamata in causa della MP
. La MP si costituiva eccependo in primo luogo, l'inammissibilità CP_2
della citazione diretta in giudizio. da parte dell'attore della Controparte_3
quale compagnia assicuratrice dei rischi della responsabilità professionale del Dott.
[...]
Veniva inoltre eccepita la nullità dell'atto di ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per Parte_2
omessa indicazione del fatto costitutivo della pretesa;
nel merito la MP negava di essere tenuta al pagamento dell'indennizzo e negava che sussistesse la responsabilità del proprio assicurato rispetto ai fatti dedotti dall'attore. Veniva inoltre eccepita la prescrizione della domanda di garanzia per decorso del termine biennale di prescrizione decorrente dal giorno della richiesta di risarcimento che nel caso di specie, risultava ricevuta dal professionista il 9 settembre 2010, ed in conseguenza spirato in data 8 settembre 2012.
La così concludeva: CP_2
“- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda svolta dal sig. Pt_1
direttamente nei confronti di per quanto motivato nella Controparte_3
presente comparsa;
nel merito, - rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti della - in subordine, rigettare la Parte_2 Controparte_2 domanda di condanna proposta dall'attore nei confronti dott. - in Parte_2 subordine, contenere: (a) il risarcimento dovuto all'attore dall'assicurato nei limiti indicati in motivazione;
(b) l'indennizzo dovuto all'assicurato da parte della CP_2
nei limiti contrattuali precisati in motivazione”.
[...]
Sottoposta d'ufficio alle parti la questione afferente la tempestività o meno della costituzione del con quanto conseguente circa la tempestività delle eccezioni Parte_2
pregiudiziali svolte e della chiamata in causa della MP, la causa veniva assunta in decisione sulla questione pregiudiziale e veniva decisa in esito alla trattazione scritta
4 dell'udienza del 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice nei confronti di deve dichiararsi Controparte_1
inammissibile.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 25 febbraio 2021 n. 5259) in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, nè può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, nè a titolo di responsabilità aquiliana.
Per quanto riguarda la costituzione del convenuto , la stessa risulta Parte_2
depositata in data 19 giugno 2019 a fronte di una udienza indicata in citazione per il 4 luglio 2019 e differita d'ufficio ex art. 168 bis quarto comma cpc al 9 luglio 2019.
Deve ritenersi che tale costituzione debba considerarsi tardiva, atteso che per giurisprudenza pacifica ( Cass. 30 gennaio 2017 n. 2299), il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
Ne consegue che da un lato, il convenuto risulta decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio ( in primis incompetenza territoriale non inderogabile) e dall'altro che risulta decaduto dalla facoltà di chiamare un terzo in causa con specifico riferimento all'art. 269 cpc.
5 Si afferma infatti pacificamente che il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 c.p.c., l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.
La tardività della chiamata in causa del terzo, per violazione dei termini fissati dall'art. 269 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio, atteso che l'indicata norma, diretta ad assicurare il contemporaneo instaurarsi del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano, ha carattere inderogabile.
Né può valere in favore del chiamante il principio ( da ultimo Cass. 1 aprile 2021 n.
9132), secondo cui il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepirne l'irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio.
Altresì si afferma che il rigore dell'art 269 cod. proc. civ. - nella parte in cui esso dispone che la chiamata in cauta del terzo avvenga mediante citazione a comparire nella prima udienza o in altra udienza all'uopo disposta dal giudice - non può portare alla disapplicazione del precedente articolo 268, il quale ammette l'intervento volontario del terze finché la causa non sia rimessa dall'istruttore al collegio;
difatti nulla vieta che e il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova, in tal caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell'intervento volontario. Tale effetto postula che il terzo medesimo accetti il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la controversia si trova, e, pertanto, non può verificarsi ove il terzo medesimo eccepisca in via principale l'irritualità della sua chiamata,
e solo in via subordinata si difenda nel merito.
6 Tuttavia tale orientamento si riferisce al fatto che secondo il disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata, che l'istanza di differimento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo.
Nel caso in esame la tardività attiene alla costituzione del convenuta ed alla maturata decadenza, rispetto alla quale la costituzione del terzo chiamato senza proporre eccezioni al riguardo non può avere efficacia sanante.
In conseguenza, la chiamata in causa del terzo da parte del Controparte_1
convenuto deve considerarsi inammissibile. Parte_2
Pertanto deve essere estromessa dal giudizio. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore mentre devono compensarsi nel rapporto con il convenuto, stante il rilievo d'ufficio della questione.
La causa viene rimessa sul ruolo come da separata ordinanza nel rapporto principale.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza dell'attore tenuto conto della decisione in limine litis in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile la chiamata diretta di da parte Controparte_1
dell'attore ; Parte_1
b) Dichiara tardiva la costituzione del convenuto;
Parte_2
c) Dichiara inammissibile la chiamata in causa di da parte del Controparte_1
predetto convenuto;
d) Per l'effetto estromette dal giudizio;
Controparte_1
e) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, Parte_1
in favore di nella somma di € 2.090,00 per compensi Controparte_1
oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
f) Compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata Parte_2
7 . Controparte_1
Così deciso in Latina, il 30 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
8