Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4526 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Daniele Danilo Vincenzo;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Seminara Umberto;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 7/4/25, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premes- Parte_1
1
, che dall'unione coniugale sono nati i figli: il
[...] Persona_1
2/06/2020, il 19/02/2017 e il Persona_2 Persona_3
23/04/2014, e che, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione perso- nale delle parti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, di porre a carico si l'obbligo di versare la somma di euro 550,00, di cui Controparte_1
100,00 a titolo di mantenimento della stessa ed euro 450,00 a titolo di con- corso al mantenimento indiretto dei tre figli, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
2. costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_1
24/06/2024, pur aderendo alla domanda di pronuncia della separazione personale, si è opposta all'accoglimento delle domande formulate dalla ricor- rente, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio preva- lente presso la madre con regolamentazione del regime di incontri presso il
Servizio Spazio Neutro e disciplina delle festività e delle vacanze estive dei minori secondo il regime dell'alternanza tra i genitori. Si è offerto di corri- spondere a titolo di mantenimento indiretto dei tre figli la somma mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, infine, chiesto il riget- to della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
3. Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di separazio- ne.
4. Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conci- liazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibi- lità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per
2 pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivo- no ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggetti- vamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essen- ziale del rapporto di coniugio.
5. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da pre- sente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istrut- torie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio nell'ambito del quale sono stati già adottati, con l'ordinanza del 24.07.2024, i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole ex art. 473 bis. 22, primo comma, c.p.c.
6. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ., così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo l'11/05/1997 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 16/05/2015, iscritto al n. 22, parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015;
2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica Montante.
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