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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8800 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13124/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13124/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per 'avv. in sostituzione dell'avv. RD LA Parte_1 Parte_1 Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e si rimette sulla liquidazione delle spese
Per nessuno è presente CP_1 Per nessuno è presente Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13124/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RD LA e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA CADORNA 19
CREDARO presso l'avvocato suddetto
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 l'avv. ha chiesto la condanna dei signori Parte_1 [...]
e , genitori del minore , al pagamento della somma di euro CP_1 Controparte_1 Persona_1
2.000,00 , comprensivi di Cpa e spese generali, a titolo di compensi professionali per l'attività di assistenza giudiziale in ambito civile prestata in favore del minore e consistente nella predisposizione di due ricorsi avanti il Tribunale dei minori di Milano ed il Tribunale di Bergamo finalizzati ad pagina 2 di 4 ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la vendita di un immobile in Bergamo, via Francesco
Nullo n. 4 di cui il minore era comproprietario.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento dell'attività professionale con produzione dei due ricorsi presentati, l'uno al Tribunale dei minorenni di Milano, luogo di residenza del minore ( cfr doc. 6 di parte attrice ), che ha ottenuto il parere favorevole del giudice tutelare con remissione della decisione al giudice di Bergamo territorialmente competente, e l'altro al Tribunale di Bergamo, luogo di apertura della successione ( cfr doc. 7 di parte attrice ) e della documentazione attestante la proprietà dell'immobile in capo al minore e la sua vendita ( cfr testamento olografo di doc. 2 , proposta Per_2 di acquisto del 30.7.2023 ed atto di vendita dell'immobile doc. 8 ).
Ha determinato i compensi nella somma di euro 2.000 comprensiva di spese generali al 15% e di accessori di legge, come concordato con i resistenti, inferiore ai valori medi tariffari applicabili per i procedimenti di volontaria giurisdizione per cause di valore compreso tra 5.200/26.000, corrispondente al valore della quota di proprietà del minore dell'immobile venduto quale si evince dal contratto di compravendita.
Competono i compensi professionali nella misura indicata, maggiorati degli interessi con decorrenza dal 19.12.2024 al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dei resistenti in applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per le fasi di studio ed introduttiva e valori ridotti per quella di trattazione e decisionale, in ragione delle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: determina i compensi professionali spettanti all'avv. nella somma di euro 2.000,00 Parte_1 comprensiva di spese generali ed accessori di legge, condanna i signori e a pagare al ricorrente la somma di euro CP_1 Controparte_1
2.000,00 oltre interessi oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo, condanna i resistenti a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, ed accessori di legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13124/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per 'avv. in sostituzione dell'avv. RD LA Parte_1 Parte_1 Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e si rimette sulla liquidazione delle spese
Per nessuno è presente CP_1 Per nessuno è presente Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13124/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RD LA e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA CADORNA 19
CREDARO presso l'avvocato suddetto
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 l'avv. ha chiesto la condanna dei signori Parte_1 [...]
e , genitori del minore , al pagamento della somma di euro CP_1 Controparte_1 Persona_1
2.000,00 , comprensivi di Cpa e spese generali, a titolo di compensi professionali per l'attività di assistenza giudiziale in ambito civile prestata in favore del minore e consistente nella predisposizione di due ricorsi avanti il Tribunale dei minori di Milano ed il Tribunale di Bergamo finalizzati ad pagina 2 di 4 ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la vendita di un immobile in Bergamo, via Francesco
Nullo n. 4 di cui il minore era comproprietario.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento dell'attività professionale con produzione dei due ricorsi presentati, l'uno al Tribunale dei minorenni di Milano, luogo di residenza del minore ( cfr doc. 6 di parte attrice ), che ha ottenuto il parere favorevole del giudice tutelare con remissione della decisione al giudice di Bergamo territorialmente competente, e l'altro al Tribunale di Bergamo, luogo di apertura della successione ( cfr doc. 7 di parte attrice ) e della documentazione attestante la proprietà dell'immobile in capo al minore e la sua vendita ( cfr testamento olografo di doc. 2 , proposta Per_2 di acquisto del 30.7.2023 ed atto di vendita dell'immobile doc. 8 ).
Ha determinato i compensi nella somma di euro 2.000 comprensiva di spese generali al 15% e di accessori di legge, come concordato con i resistenti, inferiore ai valori medi tariffari applicabili per i procedimenti di volontaria giurisdizione per cause di valore compreso tra 5.200/26.000, corrispondente al valore della quota di proprietà del minore dell'immobile venduto quale si evince dal contratto di compravendita.
Competono i compensi professionali nella misura indicata, maggiorati degli interessi con decorrenza dal 19.12.2024 al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dei resistenti in applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per le fasi di studio ed introduttiva e valori ridotti per quella di trattazione e decisionale, in ragione delle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: determina i compensi professionali spettanti all'avv. nella somma di euro 2.000,00 Parte_1 comprensiva di spese generali ed accessori di legge, condanna i signori e a pagare al ricorrente la somma di euro CP_1 Controparte_1
2.000,00 oltre interessi oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo, condanna i resistenti a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, ed accessori di legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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