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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 30454 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 13.03.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Carla Siciliani in sostituzione dell'avv. Fabio Dell'Anna. Per è Controparte_1 presente l'avv. Fabio Cortellesi
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16,55 assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 30454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025
vertente tra:
TRA
L' , Parte_1
elettivamente domiciliata in Lecce, in via 95° Reggimento Fanteria n. 113, presso lo studio dell'avv.
Fabio Dell'Anna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli 39, presso lo studio dell'avv.
Franco Cortellesi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
E
, CP_2
Controparte_3
- appellati contumaci–
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 841/2024; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13.03.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 841/2024, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229012366420000 e avverso le cartelle di pagamento sottese, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione aveva contestato l'omessa notificazione dei verbali Controparte_1
di accertamento e la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Il giudice di prime cure, dato atto del rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, ha ritenuto prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento n.
09720170003136063000, n. 09720170121413968000 e n. 09720170137278556000 e ha rigettato l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento n. 09720140294037892000 e n.
09720170155383131000.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello l' , Parte_1 rilevando che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720229012366420000 il termine di prescrizione quinquennale al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso, per nessuna delle cartelle di pagamento impugnate.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di prime cure anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, Controparte_4
rilevando la correttezza della statuizione del primo giudice, che avrebbe ritenuto prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento impugnate in ragione della carenza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione delle cartelle stesse.
L'appellato ha poi rilevato che nel caso di specie non troverebbe applicazione la normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza da Covid- 19, trattandosi di crediti estini per prescrizione negli anni 2018 e 2019
e il sono rimasti contumaci nel giudizio di appello. CP_2 Controparte_3
2. Deve preliminarmente essere delimitato il thema decidendum del giudizio di appello, rilevando che non risulta proposto appello incidentale in relazione capo della sentenza di prime cure con il quale l'opposizione è stata rigettata limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n.
09720140294037892000 e n. 09720170155383131000.
Neppure risulta proposta opposizione avverso la statuizione del primo giudice, con la quale è stata accertata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate
3 Il Giudice di Pace ha infatti accertato che: “Deve darsi atto che l' ha dato prova della Controparte_5
avvenuta notificazione delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento. Le cartelle esattoriali sopra rubricate risultano notificate ai sensi dell'art. 60 comma 1 DPR 600/73 … Le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), risultano ritualmente eseguite e pertanto le cartelle risultano ritualmente notificate nell'arco temporale dall'anno 2015 all'anno 2018”.
Su tali statuizioni deve pertanto ritenersi ormai formato il giudicato.
3.Nel merito, l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la notificazione delle cartelle di pagamento n.
09720170003136063000, n. 09720170121413968000 e n. 09720170137278556000 è stata eseguita con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. e che la raccomandata informativa è stata ricevuta il
2.12.2017.
Tanto premesso, va rilevato che deve in ogni caso trovare applicazione nella specie la sospensione dei termini di prescrizione desumibile dall'art. 68 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale: “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall''8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1592”.
L'art. 12 d.lgs. 159/2015 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, c.3, L. 212/2000.
Deve quindi rilevarsi che, in applicazione del citato art. 68– con sospensione dei termini dei versamenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, periodo durante il quale l' CP_6
“non procede alla notifica delle cartelle di pagamento” (cfr. art. 12, comma 3, del D.
[...]
Lgs. n. 159/2015) – il decorso della prescrizione è rimasto sospeso fino al 31.8.2021 (e ciò, in applicazione delle regole generali che postulano che la prescrizione decorra sempre che il diritto possa essere fatto valere, oltre che dell'esplicita previsione di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015, da ritenersi applicabile anche al caso di specie;
cfr. al riguardo Cass. n. 960/2025).
Il termine di prescrizione, sospeso l'8.03.2020, ha quindi iniziato nuovamente a decorrere il 1.9.2021.
4 Ne discende che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il
07.07.2022 (secondo la pacifica ammissione dell'opponente), non era ancora decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da deve Controparte_1
essere rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio segue la soccombenza di nei confronti dell' . Le spese processuali sono Controparte_1 Parte_1
liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta. Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'opponente, il e in ragione della contumacia delle amministrazioni Controparte_3 CP_2
e, quanto a in ragione della costituzione nel primo grado di giudizio mediante un CP_2
funzionario delegato, in difetto di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 841/2024, Parte_1
così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso le Controparte_1
cartelle di pagamento n. 09720170003136063000, n. 09720170121413968000 e n.
09720170137278556000; condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, liquidate in euro 500,00 per compensi per il primo grado di giudizio, e in euro 900,00
[...]
per compensi per l'appello, oltre l'eventuale esborso sostenuto per il contributo unificato in grado di appello, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. dichiara irripetibili le spese di lite tra , e il Controparte_7 CP_2 Controparte_3
Così deciso in Roma, 13.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 13.03.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Carla Siciliani in sostituzione dell'avv. Fabio Dell'Anna. Per è Controparte_1 presente l'avv. Fabio Cortellesi
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16,55 assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 30454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025
vertente tra:
TRA
L' , Parte_1
elettivamente domiciliata in Lecce, in via 95° Reggimento Fanteria n. 113, presso lo studio dell'avv.
Fabio Dell'Anna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli 39, presso lo studio dell'avv.
Franco Cortellesi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
E
, CP_2
Controparte_3
- appellati contumaci–
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 841/2024; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13.03.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 841/2024, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229012366420000 e avverso le cartelle di pagamento sottese, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione aveva contestato l'omessa notificazione dei verbali Controparte_1
di accertamento e la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Il giudice di prime cure, dato atto del rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, ha ritenuto prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento n.
09720170003136063000, n. 09720170121413968000 e n. 09720170137278556000 e ha rigettato l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento n. 09720140294037892000 e n.
09720170155383131000.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello l' , Parte_1 rilevando che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720229012366420000 il termine di prescrizione quinquennale al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso, per nessuna delle cartelle di pagamento impugnate.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di prime cure anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, Controparte_4
rilevando la correttezza della statuizione del primo giudice, che avrebbe ritenuto prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento impugnate in ragione della carenza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione delle cartelle stesse.
L'appellato ha poi rilevato che nel caso di specie non troverebbe applicazione la normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza da Covid- 19, trattandosi di crediti estini per prescrizione negli anni 2018 e 2019
e il sono rimasti contumaci nel giudizio di appello. CP_2 Controparte_3
2. Deve preliminarmente essere delimitato il thema decidendum del giudizio di appello, rilevando che non risulta proposto appello incidentale in relazione capo della sentenza di prime cure con il quale l'opposizione è stata rigettata limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n.
09720140294037892000 e n. 09720170155383131000.
Neppure risulta proposta opposizione avverso la statuizione del primo giudice, con la quale è stata accertata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate
3 Il Giudice di Pace ha infatti accertato che: “Deve darsi atto che l' ha dato prova della Controparte_5
avvenuta notificazione delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento. Le cartelle esattoriali sopra rubricate risultano notificate ai sensi dell'art. 60 comma 1 DPR 600/73 … Le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), risultano ritualmente eseguite e pertanto le cartelle risultano ritualmente notificate nell'arco temporale dall'anno 2015 all'anno 2018”.
Su tali statuizioni deve pertanto ritenersi ormai formato il giudicato.
3.Nel merito, l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la notificazione delle cartelle di pagamento n.
09720170003136063000, n. 09720170121413968000 e n. 09720170137278556000 è stata eseguita con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. e che la raccomandata informativa è stata ricevuta il
2.12.2017.
Tanto premesso, va rilevato che deve in ogni caso trovare applicazione nella specie la sospensione dei termini di prescrizione desumibile dall'art. 68 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale: “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall''8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1592”.
L'art. 12 d.lgs. 159/2015 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, c.3, L. 212/2000.
Deve quindi rilevarsi che, in applicazione del citato art. 68– con sospensione dei termini dei versamenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, periodo durante il quale l' CP_6
“non procede alla notifica delle cartelle di pagamento” (cfr. art. 12, comma 3, del D.
[...]
Lgs. n. 159/2015) – il decorso della prescrizione è rimasto sospeso fino al 31.8.2021 (e ciò, in applicazione delle regole generali che postulano che la prescrizione decorra sempre che il diritto possa essere fatto valere, oltre che dell'esplicita previsione di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015, da ritenersi applicabile anche al caso di specie;
cfr. al riguardo Cass. n. 960/2025).
Il termine di prescrizione, sospeso l'8.03.2020, ha quindi iniziato nuovamente a decorrere il 1.9.2021.
4 Ne discende che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il
07.07.2022 (secondo la pacifica ammissione dell'opponente), non era ancora decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da deve Controparte_1
essere rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio segue la soccombenza di nei confronti dell' . Le spese processuali sono Controparte_1 Parte_1
liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta. Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'opponente, il e in ragione della contumacia delle amministrazioni Controparte_3 CP_2
e, quanto a in ragione della costituzione nel primo grado di giudizio mediante un CP_2
funzionario delegato, in difetto di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 841/2024, Parte_1
così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso le Controparte_1
cartelle di pagamento n. 09720170003136063000, n. 09720170121413968000 e n.
09720170137278556000; condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, liquidate in euro 500,00 per compensi per il primo grado di giudizio, e in euro 900,00
[...]
per compensi per l'appello, oltre l'eventuale esborso sostenuto per il contributo unificato in grado di appello, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. dichiara irripetibili le spese di lite tra , e il Controparte_7 CP_2 Controparte_3
Così deciso in Roma, 13.03.2025
Il Giudice
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