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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/12/2024, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2430/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2024 V.G., promossa da: nata ad [...] il [...], assistita e difesa PA dall'avv. CONTE PAOLO
e
, nato a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. VISIONI CRISTIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, e PA
esponevano che in data 30/08/2014 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in ATRI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
13.01.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PA
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ATRI il
30/08/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ATRI, nell'anno 2014 atto numero 27 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 8 1) – conferma di quanto già stabilito in sede di separazione dei coniugi in ordine al mantenimento dei ricorrenti, prendendo atto che i ricorrenti dichiarano di non avere reciproche pretese economiche, essendo i medesimi entrambi autonomi economicamente, rinunciando vicendevolmente alla corresponsione di un assegno divorzile;
2) – affidamento dei figli minori e in Persona_1 Persona_2
maniera condivisa, ad entrambi i genitori, che ne avranno entrambi, quindi, la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, della loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) – per quanto riguarda il diritto di frequentazione, presenza e visita del padre, genitore non convivente, con i figli minori e , questi ultimi potranno Per_1 Per_2
stare con il padre, nei giorni infrasettimanali, quando questi vorrà o potrà, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori stessi, tuttora in tenerissima età, e con gli impegni, lavorativi e non, del padre, il quale presta attività lavorativa in Roma (RM), presso la Caserma “Macao” - Raggruppamento Logistico
Centrale dell'Esercito (RA.LO.CE).
In ogni caso – salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli e considerato che i genitori si danno reciprocamente atto del fatto che, lavorando il SI. fuori Controparte_1
Regione, il medesimo potrà frequentare nei giorni infrasettimanali i propri figli solo in maniera occasionale – il padre terrà con sé i figli (ormai di quasi otto Per_1
anni) e (ormai di quasi tre anni), quanto meno, a settimane alterne, nei fine Per_2
settimana, con pernottamento, dal venerdì pomeriggio, con prelievo dalla madre pagina 3 di 8 nella fascia oraria 15:30 / 16:30, fino alla domenica pomeriggio, allorquando i minori verranno riaccompagnati dalla madre nella fascia oraria 15:00 / 16:00, salvo comprovati impedimenti derivanti da impegni inderogabili e urgenti di servizio presso la Caserma "Macao" – Raggruppamento Logistico Centrale dell'Esercito
(RA.LO.CE) da parte del padre.
Inoltre, nelle giornate di festa Natalizie e Pasquali, nelle giornate dei compleanni e nel periodo estivo, il SI. terrà con sé i figli e Controparte_1 Per_1
, di anno in anno, in maniera alternata, come di seguito: Per_2
- un anno il giorno della Vigilia di Natale ed un anno il giorno del Natale;
- ad anni alternati, il ventisei dicembre;
- un anno l'ultimo giorno dell'anno ed un anno il primo giorno dell'anno;
- ad anni alternati, il giorno dell'epifania;
- un anno il giorno di Pasqua ed un anno il giorno di Pasquetta;
- ad anni alternati, il giorno del compleanno, trascorrendo possibilmente il festeggiamento del giorno insieme genitori e figli;
- ad anni alternati, gli eventuali ponti del 01/11, 08/12, del 25/04, del 01/05 e del
15/08.
Inoltre, nel periodo estivo, il SI. terrà con sé i figli Controparte_1
e , ogni anno, per due settimane da concordarsi tra i coniugi, anche Per_1 Per_2
frazionate, a luglio o ad agosto di ciascun anno, restando inteso che, in caso di vacanza, i relativi costi per il figlio durante le vacanze saranno integralmente sostenuti dal genitore promotore della vacanza;
4) – i SI.ri ed si impegnino PA Controparte_1
vicendevolmente a favorire e coltivare i buoni rapporti dei figli minori con i nonni materni e paterni e a non far frequentare i medesimi figli minorenni agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione stabile;
pagina 4 di 8 5) – i SI.ri ed , inoltre, avranno PA Controparte_1
l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti quando hanno con sé i figli minorenni;
6) – per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e , il SI. corrisponderà, ed all'uopo Per_1 Per_2 Controparte_1
espressamente si obbliga a corrispondere, in favore della SI.ra - PA
mensilmente, in via anticipata, per 12 (dodici) mensilità all'anno, entro e non oltre il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, la somma mensile di euro 230,00 (duecentotrenta/00) per ciascuno dei due figli, per un totale mensile di EURO 460,00 (quattrocentosessanta/00) fino al mese di febbraio del 2029 e, a decorrere dal mese di marzo 2029 e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, la somma mensile pari all'importo dovuto, per l'indicata causale, per l'anno 2028, maggiorata della somma mensile di euro 100,00 (cento/00) (ossia euro 50,00 per ciascun figlio). Il tutto, da rivalutarsi annualmente automaticamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le somme di cui al presente punto 6, verranno corrisposte dal SI. CP_1
, mediante bonifico da effettuarsi sul c/c postale n. 001061869457 [il cui
[...]
IBAN è il seguente:
[...]] acceso presso Poste Italiane S.p.A., intestato alla
SI.ra . PA
7) – per quanto riguarda le spese straordinarie [spese mediche/sanitarie di ogni tipo non coperte dal S.S.N., scolastiche, spese per i libri di testo e/o di approfondimento, eventuali ripetizioni scolastiche, ludiche, sportive e/o ricreative], sia quelle necessarie sia quelle solo opportune (purché, queste ultime, previamente concordate),
pagina 5 di 8 dette spese verranno sostenute dalla SI.ra e dal SI. PA
, da ognuno nella misura del 50% (cinquanta per cento), Controparte_1 applicando le disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta amministrativa del 14/07/2017
[cfr. doc. n. 28)] e quelle allegate, sub. allegato 1) [denominato “Provvedimenti economici in favore dei figli”] al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473 bis e ss. c.c. approvato, in uno ai relativi allegati nella riunione del 25/06/2024 [cfr. doc. n. 29)], tutte da intendersi ivi richiamate e trascritte, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi. Per quanto riguarda le spese straordinarie necessarie, la SI.ra ed il SI. PA CP_1
si impegnano a colloquiare preventivamente al fine di individuare
[...]
congiuntamente soluzioni che, a parità di condizioni, possano essere il più possibile congeniali alle esigenze dei minori.
Le somme per l'indicata causale, nel caso in cui esse siano sostenute dalla SI.ra
, verranno rimborsate, nell'indicata misura del 50%, dal SI. PA
, in favore della SI.ra , con le medesime Controparte_1 PA
modalità con le quali verranno corrisposte le somme relative al contributo al mantenimento ordinario mensile dei figli minorenni indicate al precedente punto 6).
Invece, se dette spese verranno sostenute dal SI. , esse Controparte_1
verranno rimborsate, nell'indicata misura del 50%, dalla SI.ra , PA
in favore del SI. , con le modalità che verranno comunicate Controparte_1
dal medesimo.
Dette somme dovranno essere corrisposte o rimborsate all'altro genitore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'effettivo esborso, con modalità di pagamento tracciate, previa esibizione e/o trasmissione del relativo giustificativo di spesa e/o documento pagina 6 di 8 fiscale e, con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro in merito alla spesa straordinaria da affrontare, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 20 giorni, in difetto del quale il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta;
8) – con riferimento all'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021 per i figli minori ed (ad oggi mensilmente Persona_1 Persona_2
percepito interamente dalla SI.ra , con decurtazione del relativo PA
importo dalla somma mensilmente corrisposta dal SI. a Controparte_1
titolo di mantenimento ordinario per i figli), detto assegno, con decorrenza dal mese di dicembre del 2024, verrà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, prestandosi vicendevolmente, sin d'ora, i relativi consensi ed adesioni e le relative autorizzazioni ed impegnandosi espressamente, a semplice richiesta, ad assolvere ai relativi adempimenti, nessuno escluso (sottoscrizione dell'istanza, compilazione dei relativi moduli, ecc.);
9) – conferma di quanto già stabilito in sede di separazione dei coniugi in ordine alla casa coniugale sita in Pescara (PE) - 65125 - alla Via Campo Felice n. 47, interno 4 ed identificata al NCEU al foglio di mappa n. 18, particella n. 1549, sub. n. 15 [Cat.
A/2] e n. 47 [Cat. C/6], di proprietà esclusiva della SI.ra , che PA
continuerà a rimanere nella assoluta disponibilità di quest'ultima, la quale, provvedendone al pagamento delle relative utenze, continuerà a vivere nella predetta abitazione insieme ai figli minorenni e , con i mobili, gli arredi e gli Per_2 Per_1
elettrodomestici presenti nella casa coniugale al momento della separazione dei coniugi, tutti in comproprietà tra le parti, che rimarranno in dotazione familiare affinché possano essere utilizzati dalla SI.ra e dai figli fino al PA
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di questi ultimi, con facoltà
pagina 7 di 8 immediata per il SI. di prelevare dalla casa coniugale i soli Controparte_1
propri effetti personali, ove ancora ivi presenti;
10) – i coniugi espressamente ribadiscono di prestarsi vicendevolmente il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti e/o al disbrigo di tutte quelle pratiche per le quali, amministrativamente, dovesse essere richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi, ivi incluso il consenso al rilascio del passaporto elettronico per i figli minori e;
Per_1 Per_2
11) – le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ATRI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2024 V.G., promossa da: nata ad [...] il [...], assistita e difesa PA dall'avv. CONTE PAOLO
e
, nato a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. VISIONI CRISTIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, e PA
esponevano che in data 30/08/2014 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in ATRI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
13.01.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PA
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ATRI il
30/08/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ATRI, nell'anno 2014 atto numero 27 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 8 1) – conferma di quanto già stabilito in sede di separazione dei coniugi in ordine al mantenimento dei ricorrenti, prendendo atto che i ricorrenti dichiarano di non avere reciproche pretese economiche, essendo i medesimi entrambi autonomi economicamente, rinunciando vicendevolmente alla corresponsione di un assegno divorzile;
2) – affidamento dei figli minori e in Persona_1 Persona_2
maniera condivisa, ad entrambi i genitori, che ne avranno entrambi, quindi, la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, della loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) – per quanto riguarda il diritto di frequentazione, presenza e visita del padre, genitore non convivente, con i figli minori e , questi ultimi potranno Per_1 Per_2
stare con il padre, nei giorni infrasettimanali, quando questi vorrà o potrà, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori stessi, tuttora in tenerissima età, e con gli impegni, lavorativi e non, del padre, il quale presta attività lavorativa in Roma (RM), presso la Caserma “Macao” - Raggruppamento Logistico
Centrale dell'Esercito (RA.LO.CE).
In ogni caso – salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli e considerato che i genitori si danno reciprocamente atto del fatto che, lavorando il SI. fuori Controparte_1
Regione, il medesimo potrà frequentare nei giorni infrasettimanali i propri figli solo in maniera occasionale – il padre terrà con sé i figli (ormai di quasi otto Per_1
anni) e (ormai di quasi tre anni), quanto meno, a settimane alterne, nei fine Per_2
settimana, con pernottamento, dal venerdì pomeriggio, con prelievo dalla madre pagina 3 di 8 nella fascia oraria 15:30 / 16:30, fino alla domenica pomeriggio, allorquando i minori verranno riaccompagnati dalla madre nella fascia oraria 15:00 / 16:00, salvo comprovati impedimenti derivanti da impegni inderogabili e urgenti di servizio presso la Caserma "Macao" – Raggruppamento Logistico Centrale dell'Esercito
(RA.LO.CE) da parte del padre.
Inoltre, nelle giornate di festa Natalizie e Pasquali, nelle giornate dei compleanni e nel periodo estivo, il SI. terrà con sé i figli e Controparte_1 Per_1
, di anno in anno, in maniera alternata, come di seguito: Per_2
- un anno il giorno della Vigilia di Natale ed un anno il giorno del Natale;
- ad anni alternati, il ventisei dicembre;
- un anno l'ultimo giorno dell'anno ed un anno il primo giorno dell'anno;
- ad anni alternati, il giorno dell'epifania;
- un anno il giorno di Pasqua ed un anno il giorno di Pasquetta;
- ad anni alternati, il giorno del compleanno, trascorrendo possibilmente il festeggiamento del giorno insieme genitori e figli;
- ad anni alternati, gli eventuali ponti del 01/11, 08/12, del 25/04, del 01/05 e del
15/08.
Inoltre, nel periodo estivo, il SI. terrà con sé i figli Controparte_1
e , ogni anno, per due settimane da concordarsi tra i coniugi, anche Per_1 Per_2
frazionate, a luglio o ad agosto di ciascun anno, restando inteso che, in caso di vacanza, i relativi costi per il figlio durante le vacanze saranno integralmente sostenuti dal genitore promotore della vacanza;
4) – i SI.ri ed si impegnino PA Controparte_1
vicendevolmente a favorire e coltivare i buoni rapporti dei figli minori con i nonni materni e paterni e a non far frequentare i medesimi figli minorenni agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione stabile;
pagina 4 di 8 5) – i SI.ri ed , inoltre, avranno PA Controparte_1
l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti quando hanno con sé i figli minorenni;
6) – per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e , il SI. corrisponderà, ed all'uopo Per_1 Per_2 Controparte_1
espressamente si obbliga a corrispondere, in favore della SI.ra - PA
mensilmente, in via anticipata, per 12 (dodici) mensilità all'anno, entro e non oltre il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, la somma mensile di euro 230,00 (duecentotrenta/00) per ciascuno dei due figli, per un totale mensile di EURO 460,00 (quattrocentosessanta/00) fino al mese di febbraio del 2029 e, a decorrere dal mese di marzo 2029 e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, la somma mensile pari all'importo dovuto, per l'indicata causale, per l'anno 2028, maggiorata della somma mensile di euro 100,00 (cento/00) (ossia euro 50,00 per ciascun figlio). Il tutto, da rivalutarsi annualmente automaticamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le somme di cui al presente punto 6, verranno corrisposte dal SI. CP_1
, mediante bonifico da effettuarsi sul c/c postale n. 001061869457 [il cui
[...]
IBAN è il seguente:
[...]] acceso presso Poste Italiane S.p.A., intestato alla
SI.ra . PA
7) – per quanto riguarda le spese straordinarie [spese mediche/sanitarie di ogni tipo non coperte dal S.S.N., scolastiche, spese per i libri di testo e/o di approfondimento, eventuali ripetizioni scolastiche, ludiche, sportive e/o ricreative], sia quelle necessarie sia quelle solo opportune (purché, queste ultime, previamente concordate),
pagina 5 di 8 dette spese verranno sostenute dalla SI.ra e dal SI. PA
, da ognuno nella misura del 50% (cinquanta per cento), Controparte_1 applicando le disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta amministrativa del 14/07/2017
[cfr. doc. n. 28)] e quelle allegate, sub. allegato 1) [denominato “Provvedimenti economici in favore dei figli”] al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473 bis e ss. c.c. approvato, in uno ai relativi allegati nella riunione del 25/06/2024 [cfr. doc. n. 29)], tutte da intendersi ivi richiamate e trascritte, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi. Per quanto riguarda le spese straordinarie necessarie, la SI.ra ed il SI. PA CP_1
si impegnano a colloquiare preventivamente al fine di individuare
[...]
congiuntamente soluzioni che, a parità di condizioni, possano essere il più possibile congeniali alle esigenze dei minori.
Le somme per l'indicata causale, nel caso in cui esse siano sostenute dalla SI.ra
, verranno rimborsate, nell'indicata misura del 50%, dal SI. PA
, in favore della SI.ra , con le medesime Controparte_1 PA
modalità con le quali verranno corrisposte le somme relative al contributo al mantenimento ordinario mensile dei figli minorenni indicate al precedente punto 6).
Invece, se dette spese verranno sostenute dal SI. , esse Controparte_1
verranno rimborsate, nell'indicata misura del 50%, dalla SI.ra , PA
in favore del SI. , con le modalità che verranno comunicate Controparte_1
dal medesimo.
Dette somme dovranno essere corrisposte o rimborsate all'altro genitore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'effettivo esborso, con modalità di pagamento tracciate, previa esibizione e/o trasmissione del relativo giustificativo di spesa e/o documento pagina 6 di 8 fiscale e, con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro in merito alla spesa straordinaria da affrontare, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 20 giorni, in difetto del quale il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta;
8) – con riferimento all'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021 per i figli minori ed (ad oggi mensilmente Persona_1 Persona_2
percepito interamente dalla SI.ra , con decurtazione del relativo PA
importo dalla somma mensilmente corrisposta dal SI. a Controparte_1
titolo di mantenimento ordinario per i figli), detto assegno, con decorrenza dal mese di dicembre del 2024, verrà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, prestandosi vicendevolmente, sin d'ora, i relativi consensi ed adesioni e le relative autorizzazioni ed impegnandosi espressamente, a semplice richiesta, ad assolvere ai relativi adempimenti, nessuno escluso (sottoscrizione dell'istanza, compilazione dei relativi moduli, ecc.);
9) – conferma di quanto già stabilito in sede di separazione dei coniugi in ordine alla casa coniugale sita in Pescara (PE) - 65125 - alla Via Campo Felice n. 47, interno 4 ed identificata al NCEU al foglio di mappa n. 18, particella n. 1549, sub. n. 15 [Cat.
A/2] e n. 47 [Cat. C/6], di proprietà esclusiva della SI.ra , che PA
continuerà a rimanere nella assoluta disponibilità di quest'ultima, la quale, provvedendone al pagamento delle relative utenze, continuerà a vivere nella predetta abitazione insieme ai figli minorenni e , con i mobili, gli arredi e gli Per_2 Per_1
elettrodomestici presenti nella casa coniugale al momento della separazione dei coniugi, tutti in comproprietà tra le parti, che rimarranno in dotazione familiare affinché possano essere utilizzati dalla SI.ra e dai figli fino al PA
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di questi ultimi, con facoltà
pagina 7 di 8 immediata per il SI. di prelevare dalla casa coniugale i soli Controparte_1
propri effetti personali, ove ancora ivi presenti;
10) – i coniugi espressamente ribadiscono di prestarsi vicendevolmente il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti e/o al disbrigo di tutte quelle pratiche per le quali, amministrativamente, dovesse essere richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi, ivi incluso il consenso al rilascio del passaporto elettronico per i figli minori e;
Per_1 Per_2
11) – le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ATRI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8